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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2025, n. 18113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18113 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile FA SA NI, nato a [...] 1'11/01/1949 nel procedimento a carico di TE AN LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza dell'11/07/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Claudio Cavaliere, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Belvedere, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
sentite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Pasquale Di Iacovo, anche in sostituzione dell'avv. Gaetano Pacienza, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18113 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 19/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di condanna emessa in data 27 gennaio 2022 dal Tribunale di LA nei suoi confronti, ha assolto AN LO TE, dai reati di cui agli artt. 622, 623 e 646 cod. pen. a lui ascritti, revocando le statuizioni civili. 2. Ricorre per cassazione la parte civile SA NI FA, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce travisamento delle prove, in merito alla nozione di know-how, fraintesa - secondo il ricorrente - a seguito della non corretta valorizzazione della consulenza tecnica presentata dall'imputato. Tale contributo, viziato dalla non calibrata qualificazione professionale dell'estensore (che non è un chimico), offrirebbe una ricostruzione della questione di senso contrario a quello delineato dalla consolidata giurisprudenza, secondo cui è sufficiente la conoscenza di un solo segmento del processo produttivo per integrare l'indebito utilizzo di segreti industriali. L'istruttoria dibattimentale avrebbe palesemente dimostrato che TE sfruttò, per fini di profitto personale, il patrimonio di conoscenze tecniche fraudolentemente acquisite, facendo leva sulla sua posizione in azienda. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura l'illogicità della motivazione e la mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale, dolendosi del mancato espletamento di una perizia che superasse i dubbi avanzati in ordine alla identità dei prodotti (perplessità derivanti dall'apprezzamento, asseritamente errato, della testimonianza di De CA, che si limita ad affermare una mera similarità tra i prodotti, e all'illogico ragionamento che pone in non cale il diverso contenuto delle schede tecniche "interne" rispetto a quelle esibite ai clienti, la necessità di TE di acquisire ogni dato utile, non avendo a disposizione laboratori attrezzati per replicarne in autonomia la produzione, e, in genere, la correlata tempistica delle sue dimissioni). Sarebbero stati, altresì, trascurati gli esiti del parallelo giudizio civile e, in genere, mancherebbe quella solida oggettività probatoria che sola può fondare la totale riforma della pronuncia di primo grado. 3. Il difensore di TE, avv. Pasquale Di Iacovo, ha depositato una memoria scritta, con cui rileva l'indeducibilità di entrambi i motivi di ricorso, per mancanza di autosufficienza e per aspecificità in relazione agli asseriti vizi motivazionali. 2 L'altro difensore, avv. Gaetano Pacienza, ha depositato ulteriore memoria, insistendo per l'inammissibilità del ricorso, asseritamente presentato in assenza di rituale mandato. 4. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato solo con riguardo alla carenza di motivazione rafforzata ed è inammissibile nel resto. Il difensore della parte civile ricorrente, in via preliminare, contrariamente alla stringata eccezione sollevata della difesa dell'imputato, risulta fornito di adeguato mandato difensivo (cfr. la «Nomina e Procura speciale per proporre ricorso per Cassazione» allegata all'atto di impugnazione). 2. Il primo motivo non è fondato, non potendosi ravvisare alcun errore revocatorio. L'atto processuale ha esattamente il contenuto attribuitole dalla Corte di appello e le doglianze del ricorrente, in effetti, ricadono piuttosto sul suo significato, non condiviso nel merito. Il travisamento della prova, che solo consente, nel giudizio di legittimità, la contestazione dell'accertamento peritale sussiste unicamente nel caso di assunzione di una prova inesistente o quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di «evidente incontestabilità» (Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478-01; Sez. 1, n. 47252 del 17/11/2011, Esposito, Rv. 251404-01). 3. I profili di censura, articolati nel secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. non tengono conto della eccezionalità della rinnovazione istruttoria nel giudizio di secondo grado, costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114-01; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657-01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893-01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741-01). 4. Viceversa, risulta fondata l'eccezione di difetto di motivazione cosiddetta "rafforzata". 4.1. Il Tribunale era pervenuto alla pronuncia di condanna, all'esito di una scrupolosa disamina dell'intera piattaforma istruttoria. In particolare, era stata fortemente valorizzata la pregnanza dimostrativa della certosina precostituzione, 3 9/ in un lungo arco di tempo, dell'opportunità di futuro sfruttamento commerciale - con finalità schiettamente concorrenziale - dei processi di produzione della Star Asphalt, ponendo in evidenza che: - TE aveva ricoperto la carica di amministratore delegato di Star Asphalt dal 2003 sino alle dimissioni rassegnate («in tronco e senza preavviso») nel 2017; - nel 2014, acquistò il 55% di IP Srl, operante nel settore del commercio di materiali da costruzione, che, quattro giorni, dopo modificò il proprio oggetto sociale, divenuto sovrapponibile a quello di Star Asphalt;
- successivamente, operando per conto di Star Asphalt, aveva applicato una scontistica incongrua in favore di IP;
- cinque giorni prima delle dimissioni, si recò in Ucraina, a spese di Star Asphalt, per incontrare un cliente di quest'ultima, il quale successivamente prese a rifornirsi da IP;
- poco prima della cessazione dell'incarico apicale, fingendosi verosimilmente malato, si fece consegnare a casa nove campioni di prodotti di Star Asphalt;
- il giorno stesso in cui avrebbe poi presentato le dimissioni, si fece inviare anche schede tecniche dei prodotti di Star Asphalt;
- subito dopo le dimissioni, costituì un'ulteriore società, VA Srl, anch'essa con il medesimo oggetto sociale di Star Asphalt;
- IP e VA avevano commercializzato prodotti, almeno a detta di alcuni testi, del tutto identici a quelli di Star Asphalt, avvalendosi di cataloghi pubblicitari analoghi. 4.2. La motivazione rafforzata della decisione di appello, richiesta nel caso di riforma della sentenza di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio e di conferire alla decisione la maggiore solidità possibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, «la motivazione rinforzata presuppone ed impone, innanzitutto, una cautela decisionale, cioè un'attenzione valutativa e una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanziale o processuale, ovvero per quel determinato aspetto della vicenda giuridica. Fare riferimento a una "motivazione rafforzata" significa attendersi un apparato giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell'attività di giudizio» (Sez. 6, n. 22086 del 04/06/2021, Iaccarino, non mass.; cfr. anche Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01; Sez. 2, n. 33544 del 4 30/05/2023, G., non mass.; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056-01; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082-01). Questo irrigidimento dell'onere motivazionale in capo al giudice dell'impugnazione discende dai principi generali del sistema (cfr. Sez. U, Mannino;
Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112-03; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785-01; Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808-01). La necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione "rafforzata" sussiste, pertanto, anche nel caso di riforma ai soli effetti civili (Sez. 4, n. 42868 del 26/09/2019, Miceli, Rv. 277624-01) e di overtuming in senso assolutorio della condanna di primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01). 4.3. La Corte di merito si è limitata a valorizzare «l'insufficienza intrinseca delle informazioni» acquisite dall'imputato rispetto alla possibilità di replicare l'intero processo produttivo, concludendo per una semplice competizione nel medesimo settore di mercato, penalmente lecita, e derivante dal bagaglio curricolare direttamente già posseduto da TE. 4.3.1. Le considerazioni dei giudici di appello, in primo luogo, muovono da una premessa non corretta in punto di diritto. Invero, il delitto di rivelazione di segreti scientifici o commerciali è configurabile ogni qualvolta sia indebitamente rivelato un segreto riguardante anche una sola parte del processo produttivo (ivi compresi i prototipi degli impianti), non essendo necessario che la rivelazione stessa attenga a tutte le componenti del prodotto (Sez. 5, n. 3211 del 20/10/2023, dep. 2024, Castellarin, Rv. 285847-01; Sez. 5, Sentenza n. 25174 del 07/06/2005, Monge, Rv. 231913 - 01). Il concetto di notizia destinata al segreto, infatti, va elaborato, sotto l'aspetto soggettivo, con riferimento all'avente diritto al mantenimento del segreto stesso (il titolare dell'azienda) e, sotto l'aspetto oggettivo, all'interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi (di progettazione, produzione e messa a punto dei beni prodotti) che caratterizzano la struttura industriale e il patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione di un apparato industriale, a tutela di quell'insieme di conoscenze riservate in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione (Sez. 5, n. 25008 del 18/05/2001, Pipino, Rv. 219471-01). 4.2. Inoltre, lungi dal mettere in luce specifiche carenze motivazionali o aporie ricostruttive della decisione di primo grado, tali da giustificarne l'integrale riforma, nella sentenza impugnata, si omette un compiuto confronto con il complessivo apparato argomentativo, che invece colora negativamente, anche per quanto attiene alle dinamiche del foro interno, l'intera vicenda. 5 L'intero contesto fattuale, di inequivoca pregnanza dimostrativa, è completamente obliterato dai giudici di appello, sulla sola base di un'inesatta riflessione in iure, non correttamente ritenuta dirimente. 5. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza, ai soli effetti civili, per la fondatezza delle suddette doglianze, con rinvio, ex art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello. In quella sede, si provvederà anche al governo delle spese di lite, ivi comprese quelle relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese anche per questo grado di giudizio. Così deciso il 19 marzo 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Claudio Cavaliere, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Belvedere, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
sentite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Pasquale Di Iacovo, anche in sostituzione dell'avv. Gaetano Pacienza, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18113 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 19/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di condanna emessa in data 27 gennaio 2022 dal Tribunale di LA nei suoi confronti, ha assolto AN LO TE, dai reati di cui agli artt. 622, 623 e 646 cod. pen. a lui ascritti, revocando le statuizioni civili. 2. Ricorre per cassazione la parte civile SA NI FA, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce travisamento delle prove, in merito alla nozione di know-how, fraintesa - secondo il ricorrente - a seguito della non corretta valorizzazione della consulenza tecnica presentata dall'imputato. Tale contributo, viziato dalla non calibrata qualificazione professionale dell'estensore (che non è un chimico), offrirebbe una ricostruzione della questione di senso contrario a quello delineato dalla consolidata giurisprudenza, secondo cui è sufficiente la conoscenza di un solo segmento del processo produttivo per integrare l'indebito utilizzo di segreti industriali. L'istruttoria dibattimentale avrebbe palesemente dimostrato che TE sfruttò, per fini di profitto personale, il patrimonio di conoscenze tecniche fraudolentemente acquisite, facendo leva sulla sua posizione in azienda. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura l'illogicità della motivazione e la mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale, dolendosi del mancato espletamento di una perizia che superasse i dubbi avanzati in ordine alla identità dei prodotti (perplessità derivanti dall'apprezzamento, asseritamente errato, della testimonianza di De CA, che si limita ad affermare una mera similarità tra i prodotti, e all'illogico ragionamento che pone in non cale il diverso contenuto delle schede tecniche "interne" rispetto a quelle esibite ai clienti, la necessità di TE di acquisire ogni dato utile, non avendo a disposizione laboratori attrezzati per replicarne in autonomia la produzione, e, in genere, la correlata tempistica delle sue dimissioni). Sarebbero stati, altresì, trascurati gli esiti del parallelo giudizio civile e, in genere, mancherebbe quella solida oggettività probatoria che sola può fondare la totale riforma della pronuncia di primo grado. 3. Il difensore di TE, avv. Pasquale Di Iacovo, ha depositato una memoria scritta, con cui rileva l'indeducibilità di entrambi i motivi di ricorso, per mancanza di autosufficienza e per aspecificità in relazione agli asseriti vizi motivazionali. 2 L'altro difensore, avv. Gaetano Pacienza, ha depositato ulteriore memoria, insistendo per l'inammissibilità del ricorso, asseritamente presentato in assenza di rituale mandato. 4. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato solo con riguardo alla carenza di motivazione rafforzata ed è inammissibile nel resto. Il difensore della parte civile ricorrente, in via preliminare, contrariamente alla stringata eccezione sollevata della difesa dell'imputato, risulta fornito di adeguato mandato difensivo (cfr. la «Nomina e Procura speciale per proporre ricorso per Cassazione» allegata all'atto di impugnazione). 2. Il primo motivo non è fondato, non potendosi ravvisare alcun errore revocatorio. L'atto processuale ha esattamente il contenuto attribuitole dalla Corte di appello e le doglianze del ricorrente, in effetti, ricadono piuttosto sul suo significato, non condiviso nel merito. Il travisamento della prova, che solo consente, nel giudizio di legittimità, la contestazione dell'accertamento peritale sussiste unicamente nel caso di assunzione di una prova inesistente o quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di «evidente incontestabilità» (Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478-01; Sez. 1, n. 47252 del 17/11/2011, Esposito, Rv. 251404-01). 3. I profili di censura, articolati nel secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. non tengono conto della eccezionalità della rinnovazione istruttoria nel giudizio di secondo grado, costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114-01; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657-01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893-01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741-01). 4. Viceversa, risulta fondata l'eccezione di difetto di motivazione cosiddetta "rafforzata". 4.1. Il Tribunale era pervenuto alla pronuncia di condanna, all'esito di una scrupolosa disamina dell'intera piattaforma istruttoria. In particolare, era stata fortemente valorizzata la pregnanza dimostrativa della certosina precostituzione, 3 9/ in un lungo arco di tempo, dell'opportunità di futuro sfruttamento commerciale - con finalità schiettamente concorrenziale - dei processi di produzione della Star Asphalt, ponendo in evidenza che: - TE aveva ricoperto la carica di amministratore delegato di Star Asphalt dal 2003 sino alle dimissioni rassegnate («in tronco e senza preavviso») nel 2017; - nel 2014, acquistò il 55% di IP Srl, operante nel settore del commercio di materiali da costruzione, che, quattro giorni, dopo modificò il proprio oggetto sociale, divenuto sovrapponibile a quello di Star Asphalt;
- successivamente, operando per conto di Star Asphalt, aveva applicato una scontistica incongrua in favore di IP;
- cinque giorni prima delle dimissioni, si recò in Ucraina, a spese di Star Asphalt, per incontrare un cliente di quest'ultima, il quale successivamente prese a rifornirsi da IP;
- poco prima della cessazione dell'incarico apicale, fingendosi verosimilmente malato, si fece consegnare a casa nove campioni di prodotti di Star Asphalt;
- il giorno stesso in cui avrebbe poi presentato le dimissioni, si fece inviare anche schede tecniche dei prodotti di Star Asphalt;
- subito dopo le dimissioni, costituì un'ulteriore società, VA Srl, anch'essa con il medesimo oggetto sociale di Star Asphalt;
- IP e VA avevano commercializzato prodotti, almeno a detta di alcuni testi, del tutto identici a quelli di Star Asphalt, avvalendosi di cataloghi pubblicitari analoghi. 4.2. La motivazione rafforzata della decisione di appello, richiesta nel caso di riforma della sentenza di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio e di conferire alla decisione la maggiore solidità possibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, «la motivazione rinforzata presuppone ed impone, innanzitutto, una cautela decisionale, cioè un'attenzione valutativa e una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanziale o processuale, ovvero per quel determinato aspetto della vicenda giuridica. Fare riferimento a una "motivazione rafforzata" significa attendersi un apparato giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell'attività di giudizio» (Sez. 6, n. 22086 del 04/06/2021, Iaccarino, non mass.; cfr. anche Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01; Sez. 2, n. 33544 del 4 30/05/2023, G., non mass.; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056-01; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082-01). Questo irrigidimento dell'onere motivazionale in capo al giudice dell'impugnazione discende dai principi generali del sistema (cfr. Sez. U, Mannino;
Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112-03; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785-01; Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808-01). La necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione "rafforzata" sussiste, pertanto, anche nel caso di riforma ai soli effetti civili (Sez. 4, n. 42868 del 26/09/2019, Miceli, Rv. 277624-01) e di overtuming in senso assolutorio della condanna di primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01). 4.3. La Corte di merito si è limitata a valorizzare «l'insufficienza intrinseca delle informazioni» acquisite dall'imputato rispetto alla possibilità di replicare l'intero processo produttivo, concludendo per una semplice competizione nel medesimo settore di mercato, penalmente lecita, e derivante dal bagaglio curricolare direttamente già posseduto da TE. 4.3.1. Le considerazioni dei giudici di appello, in primo luogo, muovono da una premessa non corretta in punto di diritto. Invero, il delitto di rivelazione di segreti scientifici o commerciali è configurabile ogni qualvolta sia indebitamente rivelato un segreto riguardante anche una sola parte del processo produttivo (ivi compresi i prototipi degli impianti), non essendo necessario che la rivelazione stessa attenga a tutte le componenti del prodotto (Sez. 5, n. 3211 del 20/10/2023, dep. 2024, Castellarin, Rv. 285847-01; Sez. 5, Sentenza n. 25174 del 07/06/2005, Monge, Rv. 231913 - 01). Il concetto di notizia destinata al segreto, infatti, va elaborato, sotto l'aspetto soggettivo, con riferimento all'avente diritto al mantenimento del segreto stesso (il titolare dell'azienda) e, sotto l'aspetto oggettivo, all'interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi (di progettazione, produzione e messa a punto dei beni prodotti) che caratterizzano la struttura industriale e il patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione di un apparato industriale, a tutela di quell'insieme di conoscenze riservate in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione (Sez. 5, n. 25008 del 18/05/2001, Pipino, Rv. 219471-01). 4.2. Inoltre, lungi dal mettere in luce specifiche carenze motivazionali o aporie ricostruttive della decisione di primo grado, tali da giustificarne l'integrale riforma, nella sentenza impugnata, si omette un compiuto confronto con il complessivo apparato argomentativo, che invece colora negativamente, anche per quanto attiene alle dinamiche del foro interno, l'intera vicenda. 5 L'intero contesto fattuale, di inequivoca pregnanza dimostrativa, è completamente obliterato dai giudici di appello, sulla sola base di un'inesatta riflessione in iure, non correttamente ritenuta dirimente. 5. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza, ai soli effetti civili, per la fondatezza delle suddette doglianze, con rinvio, ex art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello. In quella sede, si provvederà anche al governo delle spese di lite, ivi comprese quelle relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese anche per questo grado di giudizio. Così deciso il 19 marzo 2025.