CASS
Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2024, n. 13955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13955 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE di APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13955 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 07/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile l'appello proposto da Vincenzo EL, rilevando che con l'impugnazione si contestava il riconoscimento della recidiva che non aveva spiegato alcun effetto sulla pena in quanto ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione: l'interesse ad impugnare sussisterebbe perché il riconoscimento della recidiva influirebbe comunque sulla definizione della pena, anche se subvalente;
la recidiva inoltre ha rilevanti effetti nella fase esecutiva e determina, se riconosciuta, un complessivo aggravio del disvalore del fatto, nulla rilevando che la stessa non abbia avuto uno specifico effetto sulla sanzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto "aspecifico". 1.1. La Corte di appello rigettava l'appello che contestava il riconoscimento della recidiva con una doppia motivazione: (a) da un lato, rilevava la carenza di interesse dell'appellante a contestare la recidiva subvalente che non aveva avuto nessuna incidenza sulla sanzione;
(b) dall'altro, riteneva che la recidiva era stata correttamente contestata in quanto proprio i precedenti penali da cui risultava gravato EL erano indicativi di «una propensione criminale che ha ammantato di un disvalore incrementato l'azione predatoria violenta in contestazione, senza che rispetto a quella specifica azione spieghi efficacia alla condotta resipiscente successiva, già valutata dal giudice e posta a fondamento della concessione delle circostanze ex art. 62- bis cod. pen. in regime di prevalenza» pagg.4 e 5 della sentenza impugnata). Ebbene, per quanto il collegio non condivida la sentenza impugnata nella parte in cui rileva la carenza di interesse a contestare la recidiva subvalente in quanto ritiene corretta l'interpretazione secondo cui l'imputato ha interesse a impugnare la sentenza che abbia riconosciuto l'esistenza della recidiva, anche nel caso in cui non ne sia conseguito alcun aumento di pena tenuto conto degli effetti correlati al suo riconoscimento previsti dalle norme dell'ordinamento penitenziario (Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022, Jerradi, Rv. 283259 - 01; Sez. 1, n. 27826 del 13/06/2013 Bisogno, Rv. 255991 - 01, contra, tra le altre, Sez. 2 -, n. 3880 del 24/11/2022, dep. 2023, Damiano, Rv. 284309), tuttavia, nel caso in esame risulta assorbente la circostanza che il ricorrente non ha in alcun modo 2 contestato la parte della sentenza che afferma - peraltro con motivazione diffusa - che sussistono gli elementi per riconoscere la recidiva. Tale carenza rende il ricorso aspecifico ed impedisce allo stesso di superare la soglia di ammissibilità. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 marzo 2024 L'estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13955 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 07/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile l'appello proposto da Vincenzo EL, rilevando che con l'impugnazione si contestava il riconoscimento della recidiva che non aveva spiegato alcun effetto sulla pena in quanto ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione: l'interesse ad impugnare sussisterebbe perché il riconoscimento della recidiva influirebbe comunque sulla definizione della pena, anche se subvalente;
la recidiva inoltre ha rilevanti effetti nella fase esecutiva e determina, se riconosciuta, un complessivo aggravio del disvalore del fatto, nulla rilevando che la stessa non abbia avuto uno specifico effetto sulla sanzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto "aspecifico". 1.1. La Corte di appello rigettava l'appello che contestava il riconoscimento della recidiva con una doppia motivazione: (a) da un lato, rilevava la carenza di interesse dell'appellante a contestare la recidiva subvalente che non aveva avuto nessuna incidenza sulla sanzione;
(b) dall'altro, riteneva che la recidiva era stata correttamente contestata in quanto proprio i precedenti penali da cui risultava gravato EL erano indicativi di «una propensione criminale che ha ammantato di un disvalore incrementato l'azione predatoria violenta in contestazione, senza che rispetto a quella specifica azione spieghi efficacia alla condotta resipiscente successiva, già valutata dal giudice e posta a fondamento della concessione delle circostanze ex art. 62- bis cod. pen. in regime di prevalenza» pagg.4 e 5 della sentenza impugnata). Ebbene, per quanto il collegio non condivida la sentenza impugnata nella parte in cui rileva la carenza di interesse a contestare la recidiva subvalente in quanto ritiene corretta l'interpretazione secondo cui l'imputato ha interesse a impugnare la sentenza che abbia riconosciuto l'esistenza della recidiva, anche nel caso in cui non ne sia conseguito alcun aumento di pena tenuto conto degli effetti correlati al suo riconoscimento previsti dalle norme dell'ordinamento penitenziario (Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022, Jerradi, Rv. 283259 - 01; Sez. 1, n. 27826 del 13/06/2013 Bisogno, Rv. 255991 - 01, contra, tra le altre, Sez. 2 -, n. 3880 del 24/11/2022, dep. 2023, Damiano, Rv. 284309), tuttavia, nel caso in esame risulta assorbente la circostanza che il ricorrente non ha in alcun modo 2 contestato la parte della sentenza che afferma - peraltro con motivazione diffusa - che sussistono gli elementi per riconoscere la recidiva. Tale carenza rende il ricorso aspecifico ed impedisce allo stesso di superare la soglia di ammissibilità. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 marzo 2024 L'estensore