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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte di appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati dott.ssa LD PA Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa IA TE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1898/2024 R.G. promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Cornelio, Claudia Cornelio e , elettivamente Parte_2
domiciliato presso il loro studio in Mestre (VE), via Vespucci 39 appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Cervetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Venezia, Santa Croce 502 appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 1104/2024 del 17.04.2024 del Tribunale di Venezia
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1 “Condannarsi la convenuta a risarcire ogni danno morale, materiale, esistenziale (per lesione di beni costituzionalmente protetti) e biologico,
- per l'aggravamento della malattia (da “micronoduli” operabili con lobectomia del febbraio
2014 a “carcinoma polmonare in fase avanzata” voce 135 della tabella di pag. 17) provocato dal ritardo nella doverosa informazione al signor sulla base delle valutazioni Parte_1
della “Tabella milanese” congruamente personalizzata anche in relazione alla consapevolezza del malato della gravità della sua situazione, e per i singoli eventuali interventi chirurgici, nella misura che sarà ritenuta congrua,
- o, in subordine per perdita di chances di guarigione,
- nonché a risarcire il danno morale da lui patito per il timore di morire a causa di detto processo morboso, tutto con interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. dalla data del 11.2.14.
Vittoria di spese e sentenza provvisoriamente esecutiva.
Si chiede l'ammissione di CTU medico legale a doppio indirizzo, oncologico e psichiatrico, quest'ultimo volto a definire il livello patologico di depressione conseguente alla diagnosi e all'intervento, sul seguente quesito:
Dica il CTU letti gli atti e i documenti di causa se la malattia (e/o le malattie) documentata contratta dal signor dal 2012 in poi fosse lo stadio iniziale della neoplasia polmonare che gli è Parte_1
poi stata definitivamente diagnosticata nel 2017, e se i sintomi radiologici documentati dessero indicazione alla consultazione di uno specialista in oncologia polmonare o in chirurgia toracica.
Specifichi se detta neoplasia colta nella sua fase iniziale fosse suscettibile di trattamento chirurgico radicale con buone probabilità di sopravvivenza oltre i 5 anni.
Specifichi inoltre il danno differenziale creatosi a seguito del ritardo diagnostico e dell'aggravamento della neoplasia ed in particolare specifichi se il trattamento chirurgico praticato dia o meno una seria probabilità di sopravvivenza oltre il quinquennio dalla data di perizia e precisi inoltre il livello di sofferenza cui il signor stato sottoposto nonché di consapevolezza del proprio destino. Parte_1
Dica inoltre il CTU quali effetti abbia provocato la malattia
- sulla validità biologica del signor danno biologico), Parte_1
2 - sulla sua vita di relazione (danno esistenziale) dalla data di sua insorgenza fino alla data di visita o di morte
- e sul numero degli atti chirurgici cui si è sottoposto, fornendo ogni utile indicazione per determinare l'entità del danno morale,
- in particolare sul livello di dolore fisico e morale che il signor può aver affrontato Parte_1
nelle varie epoche,
- sui momenti e sull'efficacia delle terapie antalgiche cui è stato sottoposto,
- nonché sulle sue sofferenze psichiche in termini di informazione e di consapevolezza del prevedibile decorso della sua malattia”.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie rassegnate in primo grado che qui di seguito si riportano:
Si deduce la seguente prova per testi:
- vero che, a precisa richiesta rivolta al medico curante dell'Ospedale di Mestre dal signor lla fine del ricovero del 2017, il signor enne informato Parte_1 Parte_1
- che era “chirurgicamente guarito”;
- che ciò significava che non aveva un tumore in atto;
- che non si poteva escludere che il tumore ricomparisse e che sulla base dei dati della letteratura la sua prognosi di vita era di circa 5 anni con una notevole variabilità individuale.
2. Vero che a seguito di tali informazioni il signor ebbe un profondo periodo di depressione - Parte_1
a seguito del quale era restio ad alimentarsi e ad uscire di casa - che durò circa 6 mesi, riprendendo poi poco alla volta le sue abitudini originarie.
Teste: . Tes_1
Si insiste per la perizia medio legale insistendo sul quesito descritto in citazione”.
Per l'appellata:
“Richiamato quanto esposto ed eccepito nella propria memoria di costituzione nel presente giudizio e contestato quanto ex adverso dedotto e prodotto, insiste affinché l'adita Corte d'Appello di Venezia, voglia rigettare integralmente l'appello proposto dal signor in quanto inammissibile Parte_1
3 ed infondato in fatto ed in diritto, con piena conferma dell'impugnata sentenza n. 1104/2024 pronunciata inter partes dal Tribunale di Venezia.
Spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
Venezia l' al fine di ottenere il risarcimento di “ogni danno morale, Parte_3
materiale, esistenziale (per lesione di beni costituzionalmente protetti) e biologico” patito in relazione all'aggravamento della malattia - da “micronoduli” operabili con lobectomia del febbraio 2014 a
“carcinoma polmonare in fase avanzata” - provocato dal ritardo nella doverosa informazione incombente sugli operatori dello SPISAL nello svolgimento delle funzioni loro rimesse di sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti ad amianto ovvero, in subordine, il risarcimento dei danni conseguiti alla perdita di chances di guarigione e, in ogni caso, il risarcimento del danno morale sofferto per il timore di morire a causa del processo morboso da ultimo citato.
A sostegno delle domande l'attore aveva dedotto:
- di esser stato esposto nel corso della sua vita professionale a rischio di neoplasia per contatto con amianto e di esser stato sottoposto, a partire dal 2005, ad un programma di sorveglianza da parte dello SPISAL dell'ex ASL 12 (ora AULSS 3 Serenissima);
- che nel 2009 gli esami effettuati rilevavano un deficit ventilatorio misto di grado medio con "piccola chiazza densa a livello della grande scissura di destra e ispessimenti pleurici bilaterali", per il quale lo
SPISAL, fino al 2013, non dava alcun indirizzo clinico;
- che, nel febbraio 2014, a seguito di TAC torace, era stata rilevata "una formazione solida polilobulata lunga la scissura interlobare di destra, estesa per circa un paio di centimetri", con una “micronodulia periferica diffusa”, oltre ad “ispessimenti pleurici sia diaframmatici che margino-costali” e che, nonostante l'aggravamento del dato accertato nel 2009, non era stato suggerito alcun approfondimento diagnostico, né fornito alcun consiglio terapeutico;
- che nemmeno dopo la successiva TAC del 19.11.2014, in cui si registrava "comparsa di micronodulazione di 5 mm. al lobo superiore di sx", veniva segnalata la necessità di ulteriori approfondimenti, ed anzi con lettera 05.03.2015 gli veniva riportato l'esito della TAC come “non
4 comportante necessità di ulteriori approfondimenti clinici né controlli radio grafici a breve distanza di tempo”;
- che solo dopo la TAC del 24.11.2016, che indicava come "modicamente aumentate le dimensioni della piccola focalità nodulare precedentemente descritta all'apice polmonare sx adesa al piano pleurico mediastinico attualmente con diametro massimo di circa 7,5 mm vs. 5 mm", venivano effettuati ulteriori accertamenti, con tomoscintigrafia globale in data 28.03.2017 e visita pneumologica il 18.01.2017, e quindi "posta indicazione al trattamento chirurgico con lettera
18.05.2017 diretta al curante ... ma in realtà consegnata al con cui lo stesso risulta Parte_1
informato della sua situazione";
- che nel 2014, se “fosse stato adeguatamente informato della sua situazione e indirizzato ad uno pneumologo o ad un chirurgo toracico, avrebbe potuto superare la sua neoplasia indenne e avere la prospettiva di giungere fino a fine vita per dinamica diversa da quella della complicanza neoplastica”;
- che, pertanto, sarebbe spettata la rifusione di tutti danni connessi all'evoluzione della malattia “da situazione clinica trattabile chirurgicamente con effetti salvifici e da neoplasia maligna che si giova di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale” a “neoplasia maligna che non ha prospettive di guarigione, ma solo di assistenza al fine di ritardare l'exitus ed evitare le sofferenze connesse alla malattia”.
Nel giudizio si costituiva la convenuta , contestando ogni addebito di Controparte_1
responsabilità, precisando che la patologia lamentata dal sig. era diretta conseguenza Parte_1
dell'esposizione all'amianto nel corso della sua attività lavorativa, e non già di un ritardo diagnostico,
e che, comunque, alcun aggravamento di malattia poteva configurarsi in assenza di segni di recidiva.
2. Il Tribunale, istruita la causa a mezzo di CTU medico-legale, con sentenza n. 1104/2024 respingeva tutte le domande formulate dall'attore, rilevando:
- che non potevano essere esaminate le domande identiche a quelle che avevano già ottenuto riconoscimento in altra sede, e precisamente nella sentenza n. 680/2018 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, al quale l'attore aveva chiesto “il risarcimento da parte dell'ex datore di lavoro di tutti i danni di cui era affetto riconducibili all'esposizione all'amianto, nonché il risarcimento di ogni danno morale, materiale, esistenziale (per lesione di beni costituzionalmente
5 protetti) e biologi co per il carcinoma polmonare “sulla base delle valutazioni della “Tabella milanese” congruamente personalizzata anche in relazione alla consapevolezza del malato della gravità della sua situazione, e per i singoli eventuali interventi chirurgici, nella misura che sarà ritenuta congrua” nonché il risarcimento del “danno morale da lui patito per il timore di contrarre la malattia da cui poi è stato colpito, tutto con accessori”;
- che, quanto al risarcimento del danno non patrimoniale da aggravamento della malattia, non risultava in realtà alcun aggravamento della malattia, avendo il Collegio dei CTU accertato che l'attore, allo scadere dei cinque anni dalla diagnosi e trascorsi cinque anni dal trattamento primario, poteva considerarsi guarito, escludendo con ciò l'evidenza di un pregiudizio oncologico concreto arrecato al paziente in conseguenza dei fatti contestati;
- che la domanda relativa alla perdita di chance di guarigione era parimenti infondata, in considerazione dell'avvenuta guarigione clinica del sig. libero da malattia e da recidive a Parte_1
distanza di 5 anni dal primo intervento, e della conseguente insussistenza di un danno da porre in nesso con l'accertata condotta colposa dei sanitari;
- che non era ravvisabile la violazione del diritto del paziente ad essere informato, posto che tale diritto poteva insorgere esclusivamente in esito alla diagnosi, e non prima, in quanto “è solo da quel momento che il medico è tenuto ad illustrare al paziente le conseguenze della terapia o dell'intervento necessario nel rispetto del diritto dell'autodeterminazione del paziente”.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello articolando quattro motivi, rubricati Parte_1
come di seguito: 1) “Mancato accoglimento della richiesta di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute dovuto all'aggravamento della malattia, passata da “micronoduli” operabili con lobectomia (febbraio 2014) a “carcinoma polmonare in fase avanzata” e per lesione del diritto ad una corretta informazione”; 2) “Mancato riconoscimento del danno da perdita di chances, richiesto in subordine rispetto al danno da aggravamento della malattia”; 3) “Mancato riconoscimento del nesso causale tra condotta omissiva dell'ospedale e danno riportato dal signor ; 4) “Mancata Parte_1
ammissione delle prove richieste dal signor n primo grado”. Parte_1
4. Si è costituita l'appellata , contrastando nel merito le argomentazioni Parte_3
difensive dell'appellante ed insistendo per il rigetto del gravame.
6 5. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del
09.05.2025 e del 13.05.2025, è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.
6. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui avrebbe omesso ogni decisione sulla domanda di risarcimento per l'aggravamento della malattia subito dal e per Parte_1
lesione del diritto ad una corretta informazione.
Secondo l'appellante, il Tribunale, ritenendo che la domanda risarcitoria fosse stata già scrutinata dal
Giudice del lavoro di Venezia nella sentenza n. 680/2018, non si sarebbe avveduto che quest'ultimo si era pronunciato su una domanda limitata ai danni riconducibili all'esposizione all'amianto, e non alla ritardata cura della malattia che ne era conseguita.
Il giudice di prime cure, poi, fondando il rigetto della domanda sull'ulteriore rilievo che “allo scadere dei cinque anni dalla diagnosi e trascorsi cinque anni dal trattamento primario, può considerarsi guarito”, avrebbe preso quale riferimento per l'accertamento della sussistenza o meno del pregiudizio da aggravamento della malattia “il periodo successivo al trattamento terapeutico che nulla ha a che fare con la domanda azionata di aggravamento della malattia antecedente a detto trattamento terapeutico”, confondendo “l'aggravamento della malattia ipoteticamente derivante dalla mancata completa guarigione con l'aggravamento della malattia che oggettivamente si è verificato nel corso degli anni a danno del signor a seguito della ritardata diagnosi”, trascurando che, nel caso, Parte_1
al ritardo diagnostico era conseguita “un'alterazione anatomica rilevante dovuta a responsabilità dello
Spisal che concreta, in base ai principi della causalità materiale e giuridica e stante la colpa nella mancata diagnosi, la responsabilità della convenuta nell'avergli causato la malattia successivamente diagnosticata, non più di “micronoduli” del 2014, bensì di carcinoma polmonare in fase avanzata di cui alla diagnosi del 2017”, trattandosi, dunque, di paziente che era stato “malato di più e più a lungo di quanto sarebbe stato se vi fosse stata una diagnosi ed un trattamento tempestivo”.
Lo stesso motivo critica la mancata considerazione della lesione del diritto del paziente di determinarsi liberamente con riguardo alle scelte relative al proprio stato di salute, deducendo che
“Nel caso del signor è stato leso il diritto ad autodeterminarsi per quel che riguarda le Parte_1
7 decisioni relative alla sua malattia, la cui guarigione è stata colposamente procrastinata prolungandone il decorso ancorché, alla fine e fortunatamente, il signor possa dichiararsi Parte_1
guarito. Il signor avrebbe avuto diritto ad un percorso terapeutico che l'avrebbe portato a Parte_1
contenere la durata della sua malattia”.
7. Il motivo non merita accoglimento.
L'appellante nell'esporre la censura, ribadendo che la malattia si era evoluta “dal 2014 fino alla data in cui viene finalmente posta indicazione al trattamento chirurgico con lettera 18.05.2017”, non tiene conto degli esiti della CTU disposta dal Tribunale, con i quali neppure tenta di confrontarsi.
Sennonché i CTU hanno innanzitutto escluso ogni profilo di colpa in ordine alla condotta tenuta dai sanitari dopo la TAC del 19.11.2014, osservando che, in base alle Linee Guida dell'epoca sul follow up radiologico dei noduli solidi (Fleischner 200 5 ACCP 2013) per un paziente ad alto rischio di sviluppare neoplasia, in caso di nodulo solido di 4-6 mm, l'iniziale controllo TC si sarebbe dovuto eseguire a 6-12 mesi e, infatti, il sig. era stato sottoposto alla TC di rivalutazione in data 16.11.2015, nel Parte_1
rispetto del termine predetto.
Diverse le valutazioni per il periodo successivo, rispetto al quale i periti hanno osservato “Nel novembre 2015, invece, sarebbe stato indicato un follow up a 3-6 mesi per la comparsa di un secondo nodulo delle dimensioni di 10 mm in paziente ad alto rischio di sviluppare una neoplasia toracica.
Pertanto, l'indicazione a ripetere la TAC dopo 12 mesi (vedi visita pneumologica del 18.12.2015 eseguita presso l'OC di Mestre) non è condivisibile. (…) Se nel novembre 2015 fosse stato correttamente programmato un controllo TC a 3 mesi, il paziente sarebbe pervenuto alla diagnosi di neoplasia polmonare nella primavera del 2016 (in ipotesi ad aprile), pertanto con un anticipo di 6 mesi sui fatti noti. (…) In buona sostanza, in conseguenza delle erronee valutazioni, ha subito un Parte_1
ritardo di presa in carico terapeutica dell'ordine di grandezza di circa 7-9 mesi” (pagg. 52-53 CTU, fascicolo di primo grado).
I CTU, tuttavia, hanno al contempo escluso che dal ritardo diagnostico sopra emarginato siano derivate conseguenze pregiudizievoli a carico del paziente, diverse da quelle che avrebbe comunque sofferto nel caso in cui, nel novembre 2015, la condotta dei medici si fosse conformata alle Linee
Guida, osservando che “in ogni caso alla diagnosi precoce si stima che lo stadio della malattia sarebbe
8 stato cT3cN0M0 (2 noduli nello stesso lobo) e la chirurgia sarebbe stata la medesima, ovvero una lobectomia con linfoadenectomia ilomediastinica” (pag. 53 CTU, fascicolo di primo grado), conseguendo che dal punto di vista dell'approccio chirurgico- terapeutico da attuare e dello stadio di malattia non vi sarebbe stata differenza se il carcinoma fosse stato diagnosticato nell'autunno 2016.
Invero, si legge nell'elaborato che “Dal punto di vista dell'aggressione terapeutica, delle conseguenze biologiche ad essa correlate, della mutilazione chirurgica e del decorso temporaneo post-chirurgico, non si rilevano differenze tra l'iter reale e quello idealmente prospettato, ai sensi del ragionamento controfattuale. Anzi, stando all'aspetto meramente chirurgico e per rispondere al quesito sulla qualità della vita, con certezza essa sarebbe stata peggiore, per tutto il tempo dovuto all'anticipazione della chirurgia, ovvero della diagnosi. Infatti, così come è vero che la neoplasia (in forma di piccola nodularità) non produceva conseguenze cliniche al signor né locali né sistemiche, tanto che Parte_1
era rilevata a titolo incidentale in un controllo di routine, è altrettanto vero, per contro, che l'esito di una lobectomia è (e dunque sarebbe stato) notoriamente produttivo di una concreta invalidità. Ciò avrebbe inevitabilmente prodotto una peggiore qualità di vita nel tempo intercorrente” (pag. 54 CTU, fascicolo di primo grado).
I CTU, quindi, non solo hanno concluso che “l'invalidità odierna esitata al signor per Parte_1
l'intervento di lobectomia, è da intendersi quale conseguenza diretta ed esclusiva della malattia professionale contratta, senza che su di essa vi sia alcuna quota differenziale ovvero incrementale dovuta al ritardo diagnostico qui rilevato”, ma anche che “paradossalmente, in caso di un intervento anticipato all'autunno 2016 (anziché, come avvenuto, al giugno 2017), il signor avrebbe Parte_1
anticipato di 7-9 mesi anche la menomazione iatrogena neoplasia/terapia-correlata, con concreta anticipazione del suo detrimento di funzionalità polmonare e qualità di vita” (pag. 54 CTU, fascicolo di primo grado).
Tale l'esito degli accertamenti dei CTU, correttamente il Tribunale ha ritenuto che nessuna voce di danno potesse essere liquidata per il lamentato aggravamento della malattia, rilevando che questi aveva già ottenuto dal Giudice del lavoro il risarcimento “di ogni danno morale, materiale, esistenziale
(per lesione di beni costituzionalmente protetti) e biologico” patito in conseguenza del carcinoma polmonare e che in base al giudizio dei consulenti non vi era evidenza della sussistenza di pregiudizi
9 concreti da porre in nesso causale con il ritardo diagnostico in cui era incorso lo SPISAL, avendo la CTU concluso che “dal punto di vista della chirurgia da attuare e dello stadio di malattia, non vi sarebbe stata differenza se la malattia fosse stata diagnosticata ed operata nell'autunno 2016” rispetto al momento in cui ciò è di fatto avvenuto (giugno 2017). Sicché giustamente la sentenza ha ritenuto che, per quanto provato in atti, la condotta colposa dei medici fosse rimasta priva di qualsiasi conseguenza dannosa.
Congruo appare poi il riferimento al danno da perdita di chances di guarigione del primo giudice, che non ha affatto confuso i profili di danno fatti valere dall'attore, evincendosi dalla disamina dell'atto introduttivo del primo grado che, accanto alla domanda di risarcimento del danno biologico, era stata altresì dedotta una domanda diretta ad ottenere la rifusione di tale diversa tipologia di danno, chiedendone in subordine il ristoro, che condivisibilmente non è stato accordato, sul presupposto che lo stesso dovesse considerarsi guarito, in assenza di nuove manifestazioni di malattia “dopo la decorrenza dei cinque anni dalla diagnosi e trascorsi cinque anni dal trattamento primario”.
La doglianza inerente ad una lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente “per quel che riguarda le decisioni relative alla sua malattia, la cui guarigione è stata colposamente procrastinata prolungandone il decorso ancorché, alla fine e fortunatamente, il signor possa dichiararsi Parte_1
guarito”, risulta poi sollevata per la prima volta nella presente sede e, come tale, si appalesa inammissibile, ponendosi in una prospettiva risarcitoria diversa rispetto a quella perseguita nel primo grado, in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Davanti al Tribunale, infatti, il sig. i era limitato a dedurre che nel “Nel 2014, se fosse stato Parte_1
adeguatamente informato della sua situazione e indirizzato ad uno pneumologo o ad un chirurgo toracico, avrebbe potuto superare la sua neoplasia indenne e avere la prospettiva di giungere fino a fine vita per dinamica diversa da quella della complicanza neoplastica” (cfr. pag. 19 atto di citazione, fascicolo primo grado), all'evidenza ricollegando alla mancata informazione una lesione del suo diritto alla salute, senza formulare alcuna pretesa risarcitoria in relazione ad una violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé e per sé considerato.
Sul tema giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha chiarito la distinzione tra le tipologie di danno in questione, affermando che “differente è il caso in cui il paziente lamenti il
10 mancato riconoscimento di un danno alla salute, riconducibile all'assenza di adeguata informazione all'intervento o trattamento, da quello in cui si dolga direttamente del pregiudizio discendente da detta condotta omissiva, per il sol fatto della lesione del diritto ad autodeterminarsi. (…) le due prospettive risarcitorie, in ciascuno di tali casi, rispondono a diversi fondamenti logico-giuridici che si riflettono anche sul piano del riparto degli oneri probatori, (…) la violazione dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori – anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione in sè considerato” (così Cass. civ., Sez. 3, Sent. 11/11/2019, n. 28985; negli stessi termini Cass., Sez. 3,
Ord. 26/06/2024, n. 17649; Sez. 3, Ord. 12/06/2023, n. 16633).
8. Con il secondo motivo l'appellante censura il mancato riconoscimento del danno da perdita di chances e, in particolare, critica l'adesione del Tribunale al rilievo dei periti d'ufficio secondo cui
“paradossalmente, in caso di un intervento anticipato all'autunno 2016 (anziché, come avvenuto, al giugno 2017), il signor avrebbe anticipato di 7-9 mesi anche la menomazione iatrogena Parte_1
neoplasia/terapia-correlata, con concreta anticipazione del suo detrimento di funzionalità polmonare
e qualità di vita”.
A suo parere siffatta affermazione dei CTU non terrebbe in valutazione che, in caso di tempestiva esecuzione dell'intervento, egli sarebbe guarito prima di quanto effettivamente è avvenuto e che, in ogni caso, la condotta dei sanitari avrebbe comportato una lesione del suo diritto ad autodeterminarsi, “dal momento che spetta al malato, e solo a lui, decidere se e quando aderire ad un trattamento terapeutico”.
Inoltre, a comprova della sussistenza di un danno, “sia pure di natura psichica”, richiama gli esiti della valutazione psichiatrica dimessa in primo grado (doc. 26 fascicolo di primo grado), in cui si troverebbe certificato che egli, pur dopo aver verificato l'assenza di recidive, “rievoca il ritardo diagnostico della patologia neoplastica asbesto-correlata di cui è venuto a conoscenza attraverso uno pneumologo di fiducia;
emerge un distacco emozionale difensivo dai fatti da lui narrati”.
11 9. Il motivo è infondato e, quanto alle reiterate deduzioni in ordine ad una violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente, resta assorbito dai rilievi innanzi svolti al punto 7.
L'appellante sostiene, con plurime argomentazioni, che gli sia stata negata la possibilità di una completa guarigione, non soltanto dal punto di vista oncologico, ma anche dal punto di vista psichico,
a causa del ritardo nella diagnosi di carcinoma polmonare.
Questa Corte non ritiene, tuttavia, di doversi discostare da quanto emerso in sede di CTU, là dove si esclude che una diagnosi precoce della malattia avrebbe condotto ad un approccio terapeutico differente da quello in concreto attuato, dato che “Dal punto di vista dell'aggressione terapeutica, delle conseguenze biologiche ad essa correlate, della mutilazione chirurgica e del decorso temporaneo post chirurgico, non si rilevano differenze tra l'iter reale e quello idealmente prospettato, ai sensi del ragionamento controfattuale” e, a fronte di questo, giustamente si evidenzia che l'esecuzione dell'intervento, in assenza di sintomatologia, avrebbe anticipato il detrimento della funzionalità polmonare derivatone.
D'altra parte, in merito alla possibilità che la struttura sanitaria potesse dar luogo ad un trattamento chemioterapico adiuvante, i CTU hanno escluso che un siffatto trattamento fosse concretamente praticabile, in considerazione delle comorbidità cardiologiche da cui il paziente era affetto ancor prima dell'intervento, riscontrando anche, in modo adeguato, le osservazioni sul punto dei CTP attorei, secondo i quali il in caso di intervento più precoce, “si sarebbe trovato in una Parte_1
diversa condizione biologica (non ci sarebbe stata l'anemizzazione postoperatoria, avrebbe avuto minori comorbidità)” tale da favorirne l'attuazione, replicando che “A riguardo di ciò i CTU dissentono:
l'evenienza di una eleggibilità al trattamento chemioterapico adiuvante è solo astrattamente rappresentabile, per non dire del tutto ipotetica, dato che il signor presentava già allora Parte_1
significative comorbidità che non lo rendevano candidabile a un diverso trattamento”.
Di talché, non ponendosi l'errore medico in alcun collegamento causale con quella che è stata l'evoluzione della malattia (con esito fortunatamente fausto per il paziente), nessuna perdita di chance di guarigione può ritenersi concretizzata.
Né la relazione redatta dalla dott.ssa dimostra la sussistenza di un qualsivoglia danno Per_1
psichico, provenendo dal perito incaricato dallo stesso attore e recando, pertanto, mere allegazioni
12 difensive, sia pure di carattere tecnico, prive di valenza probatoria, limitandosi peraltro a riportare che il paziente “rievoca il ritardo diagnostico della patologia neoplastica asbesto-correlata di cui è venuto a conoscenza attraverso un pneumologo di fiducia” e, dunque, limitandosi a riportare la narrazione del medesimo sig. cui, tuttavia, nulla è seguito in termini di terapia specifica, ad Parte_1
esclusione del suindicato pregiudizio (v. doc. 26, fasc. primo grado attore).
10. Con il terzo motivo l'appellante si duole della mancata motivazione offerta dal Tribunale in ordine all'esclusione del nesso di causa tra la condotta omissiva della struttura sanitaria ed i danni che ne sarebbero in ipotesi derivati, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste dal giudice a fondamento dell'esclusione della violazione del diritto all'informazione e alla libera autodeterminazione del onseguita al ritardo nella diagnosi della malattia. Parte_1
11. Il motivo va disatteso e, con riferimento alle censure relative alla lesione del diritto all'autodeterminazione e della possibilità di scegliere se attivare celermente una strategia terapeutica, va considerato assorbito, per le ragioni illustrate in seno alla motivazione di rigetto del primo e del secondo motivo d'appello.
Questa Corte ritiene che il Tribunale, determinandosi in ordine all'insussistenza di ogni danno da porsi in relazione eziologica con il ritardo diagnostico, non sia incorso in alcuna violazione, risultando chiaro come, con ciò, abbia inteso recepire le conclusioni rese dai CTU all'esito di approfondita indagine peritale, espressamente richiamata (“quanto alla sussistenza del danno lamentato, l'espletata consulenza tecnica, le cui conclusioni meritano di esser condivise”, pag. 3 sentenza).
Al riguardo la sentenza si conforma alla giurisprudenza consolidata, secondo cui, “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (per tutte, Cass., Sez.
5, Ord. 06/05/2021, n. 11917). In altri termini, le argomentazioni tecniche svolte dai periti d'ufficio possono essere recepite dal Tribunale qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già riscontrate dai CTU ed abbiano trovato motivata smentita in un ragionamento logico: il giudice può
13 aderire alle conclusioni offerte riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relazione peritale, esaurendo l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti del perito da lui stesso nominato qualora nella relazione peritale questi abbia tenuto conto e replicato ai rilievi del CTP (v. Cass., Sez. 3, Ord. 06/05/2024, n. 12195), delineandosi il percorso logico della decisione che ne costituisce adeguata motivazione (v. Cass., Sez.
1, Ord. 11/06/2018, n. 15147).
12. Con il quarto motivo l'appellante censura la decisione assunta dal primo giudice rispetto alle istanze istruttorie dallo stesso avanzate, a suo dire “imprescindibili per quantificare il danno subito”, quali le prove orali e l'espletamento di una CTU ad indirizzo psichiatrico volta a definire “il livello patologico di depressione conseguente alla diagnosi e all'intervento”.
Il motivo è inammissibile.
La doglianza dell'appellante si appalesa del tutto generica, come tale inammissibile, concretizzandosi in una mera rinnovazione di istanze istruttorie, che, considerata anche l'insussistenza di elementi fattuali atti a supportare la prospettazione di un danno di natura psichica riconducibile al ritardo diagnostico da sottoporre alla valutazione di un CTU, anche la Corte ritiene vadano disattese.
13. In conclusione, l'appello proposto da dev'essere rigettato. Parte_1
14. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono dunque poste a carico dell'appellante, liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, complessità media, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria.
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, sicché
l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando, nella causa di appello avverso la sentenza n. 1104/2024 del Tribunale di Venezia, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
14 2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, Parte_1
liquidate in complessivi € 8.470,00 per compensi, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario delle spese generali ed oltre IV e CPA;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17.09.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
IA TE LD PA
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte di appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati dott.ssa LD PA Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa IA TE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1898/2024 R.G. promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Cornelio, Claudia Cornelio e , elettivamente Parte_2
domiciliato presso il loro studio in Mestre (VE), via Vespucci 39 appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Cervetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Venezia, Santa Croce 502 appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 1104/2024 del 17.04.2024 del Tribunale di Venezia
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1 “Condannarsi la convenuta a risarcire ogni danno morale, materiale, esistenziale (per lesione di beni costituzionalmente protetti) e biologico,
- per l'aggravamento della malattia (da “micronoduli” operabili con lobectomia del febbraio
2014 a “carcinoma polmonare in fase avanzata” voce 135 della tabella di pag. 17) provocato dal ritardo nella doverosa informazione al signor sulla base delle valutazioni Parte_1
della “Tabella milanese” congruamente personalizzata anche in relazione alla consapevolezza del malato della gravità della sua situazione, e per i singoli eventuali interventi chirurgici, nella misura che sarà ritenuta congrua,
- o, in subordine per perdita di chances di guarigione,
- nonché a risarcire il danno morale da lui patito per il timore di morire a causa di detto processo morboso, tutto con interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. dalla data del 11.2.14.
Vittoria di spese e sentenza provvisoriamente esecutiva.
Si chiede l'ammissione di CTU medico legale a doppio indirizzo, oncologico e psichiatrico, quest'ultimo volto a definire il livello patologico di depressione conseguente alla diagnosi e all'intervento, sul seguente quesito:
Dica il CTU letti gli atti e i documenti di causa se la malattia (e/o le malattie) documentata contratta dal signor dal 2012 in poi fosse lo stadio iniziale della neoplasia polmonare che gli è Parte_1
poi stata definitivamente diagnosticata nel 2017, e se i sintomi radiologici documentati dessero indicazione alla consultazione di uno specialista in oncologia polmonare o in chirurgia toracica.
Specifichi se detta neoplasia colta nella sua fase iniziale fosse suscettibile di trattamento chirurgico radicale con buone probabilità di sopravvivenza oltre i 5 anni.
Specifichi inoltre il danno differenziale creatosi a seguito del ritardo diagnostico e dell'aggravamento della neoplasia ed in particolare specifichi se il trattamento chirurgico praticato dia o meno una seria probabilità di sopravvivenza oltre il quinquennio dalla data di perizia e precisi inoltre il livello di sofferenza cui il signor stato sottoposto nonché di consapevolezza del proprio destino. Parte_1
Dica inoltre il CTU quali effetti abbia provocato la malattia
- sulla validità biologica del signor danno biologico), Parte_1
2 - sulla sua vita di relazione (danno esistenziale) dalla data di sua insorgenza fino alla data di visita o di morte
- e sul numero degli atti chirurgici cui si è sottoposto, fornendo ogni utile indicazione per determinare l'entità del danno morale,
- in particolare sul livello di dolore fisico e morale che il signor può aver affrontato Parte_1
nelle varie epoche,
- sui momenti e sull'efficacia delle terapie antalgiche cui è stato sottoposto,
- nonché sulle sue sofferenze psichiche in termini di informazione e di consapevolezza del prevedibile decorso della sua malattia”.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie rassegnate in primo grado che qui di seguito si riportano:
Si deduce la seguente prova per testi:
- vero che, a precisa richiesta rivolta al medico curante dell'Ospedale di Mestre dal signor lla fine del ricovero del 2017, il signor enne informato Parte_1 Parte_1
- che era “chirurgicamente guarito”;
- che ciò significava che non aveva un tumore in atto;
- che non si poteva escludere che il tumore ricomparisse e che sulla base dei dati della letteratura la sua prognosi di vita era di circa 5 anni con una notevole variabilità individuale.
2. Vero che a seguito di tali informazioni il signor ebbe un profondo periodo di depressione - Parte_1
a seguito del quale era restio ad alimentarsi e ad uscire di casa - che durò circa 6 mesi, riprendendo poi poco alla volta le sue abitudini originarie.
Teste: . Tes_1
Si insiste per la perizia medio legale insistendo sul quesito descritto in citazione”.
Per l'appellata:
“Richiamato quanto esposto ed eccepito nella propria memoria di costituzione nel presente giudizio e contestato quanto ex adverso dedotto e prodotto, insiste affinché l'adita Corte d'Appello di Venezia, voglia rigettare integralmente l'appello proposto dal signor in quanto inammissibile Parte_1
3 ed infondato in fatto ed in diritto, con piena conferma dell'impugnata sentenza n. 1104/2024 pronunciata inter partes dal Tribunale di Venezia.
Spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
Venezia l' al fine di ottenere il risarcimento di “ogni danno morale, Parte_3
materiale, esistenziale (per lesione di beni costituzionalmente protetti) e biologico” patito in relazione all'aggravamento della malattia - da “micronoduli” operabili con lobectomia del febbraio 2014 a
“carcinoma polmonare in fase avanzata” - provocato dal ritardo nella doverosa informazione incombente sugli operatori dello SPISAL nello svolgimento delle funzioni loro rimesse di sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti ad amianto ovvero, in subordine, il risarcimento dei danni conseguiti alla perdita di chances di guarigione e, in ogni caso, il risarcimento del danno morale sofferto per il timore di morire a causa del processo morboso da ultimo citato.
A sostegno delle domande l'attore aveva dedotto:
- di esser stato esposto nel corso della sua vita professionale a rischio di neoplasia per contatto con amianto e di esser stato sottoposto, a partire dal 2005, ad un programma di sorveglianza da parte dello SPISAL dell'ex ASL 12 (ora AULSS 3 Serenissima);
- che nel 2009 gli esami effettuati rilevavano un deficit ventilatorio misto di grado medio con "piccola chiazza densa a livello della grande scissura di destra e ispessimenti pleurici bilaterali", per il quale lo
SPISAL, fino al 2013, non dava alcun indirizzo clinico;
- che, nel febbraio 2014, a seguito di TAC torace, era stata rilevata "una formazione solida polilobulata lunga la scissura interlobare di destra, estesa per circa un paio di centimetri", con una “micronodulia periferica diffusa”, oltre ad “ispessimenti pleurici sia diaframmatici che margino-costali” e che, nonostante l'aggravamento del dato accertato nel 2009, non era stato suggerito alcun approfondimento diagnostico, né fornito alcun consiglio terapeutico;
- che nemmeno dopo la successiva TAC del 19.11.2014, in cui si registrava "comparsa di micronodulazione di 5 mm. al lobo superiore di sx", veniva segnalata la necessità di ulteriori approfondimenti, ed anzi con lettera 05.03.2015 gli veniva riportato l'esito della TAC come “non
4 comportante necessità di ulteriori approfondimenti clinici né controlli radio grafici a breve distanza di tempo”;
- che solo dopo la TAC del 24.11.2016, che indicava come "modicamente aumentate le dimensioni della piccola focalità nodulare precedentemente descritta all'apice polmonare sx adesa al piano pleurico mediastinico attualmente con diametro massimo di circa 7,5 mm vs. 5 mm", venivano effettuati ulteriori accertamenti, con tomoscintigrafia globale in data 28.03.2017 e visita pneumologica il 18.01.2017, e quindi "posta indicazione al trattamento chirurgico con lettera
18.05.2017 diretta al curante ... ma in realtà consegnata al con cui lo stesso risulta Parte_1
informato della sua situazione";
- che nel 2014, se “fosse stato adeguatamente informato della sua situazione e indirizzato ad uno pneumologo o ad un chirurgo toracico, avrebbe potuto superare la sua neoplasia indenne e avere la prospettiva di giungere fino a fine vita per dinamica diversa da quella della complicanza neoplastica”;
- che, pertanto, sarebbe spettata la rifusione di tutti danni connessi all'evoluzione della malattia “da situazione clinica trattabile chirurgicamente con effetti salvifici e da neoplasia maligna che si giova di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale” a “neoplasia maligna che non ha prospettive di guarigione, ma solo di assistenza al fine di ritardare l'exitus ed evitare le sofferenze connesse alla malattia”.
Nel giudizio si costituiva la convenuta , contestando ogni addebito di Controparte_1
responsabilità, precisando che la patologia lamentata dal sig. era diretta conseguenza Parte_1
dell'esposizione all'amianto nel corso della sua attività lavorativa, e non già di un ritardo diagnostico,
e che, comunque, alcun aggravamento di malattia poteva configurarsi in assenza di segni di recidiva.
2. Il Tribunale, istruita la causa a mezzo di CTU medico-legale, con sentenza n. 1104/2024 respingeva tutte le domande formulate dall'attore, rilevando:
- che non potevano essere esaminate le domande identiche a quelle che avevano già ottenuto riconoscimento in altra sede, e precisamente nella sentenza n. 680/2018 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, al quale l'attore aveva chiesto “il risarcimento da parte dell'ex datore di lavoro di tutti i danni di cui era affetto riconducibili all'esposizione all'amianto, nonché il risarcimento di ogni danno morale, materiale, esistenziale (per lesione di beni costituzionalmente
5 protetti) e biologi co per il carcinoma polmonare “sulla base delle valutazioni della “Tabella milanese” congruamente personalizzata anche in relazione alla consapevolezza del malato della gravità della sua situazione, e per i singoli eventuali interventi chirurgici, nella misura che sarà ritenuta congrua” nonché il risarcimento del “danno morale da lui patito per il timore di contrarre la malattia da cui poi è stato colpito, tutto con accessori”;
- che, quanto al risarcimento del danno non patrimoniale da aggravamento della malattia, non risultava in realtà alcun aggravamento della malattia, avendo il Collegio dei CTU accertato che l'attore, allo scadere dei cinque anni dalla diagnosi e trascorsi cinque anni dal trattamento primario, poteva considerarsi guarito, escludendo con ciò l'evidenza di un pregiudizio oncologico concreto arrecato al paziente in conseguenza dei fatti contestati;
- che la domanda relativa alla perdita di chance di guarigione era parimenti infondata, in considerazione dell'avvenuta guarigione clinica del sig. libero da malattia e da recidive a Parte_1
distanza di 5 anni dal primo intervento, e della conseguente insussistenza di un danno da porre in nesso con l'accertata condotta colposa dei sanitari;
- che non era ravvisabile la violazione del diritto del paziente ad essere informato, posto che tale diritto poteva insorgere esclusivamente in esito alla diagnosi, e non prima, in quanto “è solo da quel momento che il medico è tenuto ad illustrare al paziente le conseguenze della terapia o dell'intervento necessario nel rispetto del diritto dell'autodeterminazione del paziente”.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello articolando quattro motivi, rubricati Parte_1
come di seguito: 1) “Mancato accoglimento della richiesta di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute dovuto all'aggravamento della malattia, passata da “micronoduli” operabili con lobectomia (febbraio 2014) a “carcinoma polmonare in fase avanzata” e per lesione del diritto ad una corretta informazione”; 2) “Mancato riconoscimento del danno da perdita di chances, richiesto in subordine rispetto al danno da aggravamento della malattia”; 3) “Mancato riconoscimento del nesso causale tra condotta omissiva dell'ospedale e danno riportato dal signor ; 4) “Mancata Parte_1
ammissione delle prove richieste dal signor n primo grado”. Parte_1
4. Si è costituita l'appellata , contrastando nel merito le argomentazioni Parte_3
difensive dell'appellante ed insistendo per il rigetto del gravame.
6 5. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del
09.05.2025 e del 13.05.2025, è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.
6. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui avrebbe omesso ogni decisione sulla domanda di risarcimento per l'aggravamento della malattia subito dal e per Parte_1
lesione del diritto ad una corretta informazione.
Secondo l'appellante, il Tribunale, ritenendo che la domanda risarcitoria fosse stata già scrutinata dal
Giudice del lavoro di Venezia nella sentenza n. 680/2018, non si sarebbe avveduto che quest'ultimo si era pronunciato su una domanda limitata ai danni riconducibili all'esposizione all'amianto, e non alla ritardata cura della malattia che ne era conseguita.
Il giudice di prime cure, poi, fondando il rigetto della domanda sull'ulteriore rilievo che “allo scadere dei cinque anni dalla diagnosi e trascorsi cinque anni dal trattamento primario, può considerarsi guarito”, avrebbe preso quale riferimento per l'accertamento della sussistenza o meno del pregiudizio da aggravamento della malattia “il periodo successivo al trattamento terapeutico che nulla ha a che fare con la domanda azionata di aggravamento della malattia antecedente a detto trattamento terapeutico”, confondendo “l'aggravamento della malattia ipoteticamente derivante dalla mancata completa guarigione con l'aggravamento della malattia che oggettivamente si è verificato nel corso degli anni a danno del signor a seguito della ritardata diagnosi”, trascurando che, nel caso, Parte_1
al ritardo diagnostico era conseguita “un'alterazione anatomica rilevante dovuta a responsabilità dello
Spisal che concreta, in base ai principi della causalità materiale e giuridica e stante la colpa nella mancata diagnosi, la responsabilità della convenuta nell'avergli causato la malattia successivamente diagnosticata, non più di “micronoduli” del 2014, bensì di carcinoma polmonare in fase avanzata di cui alla diagnosi del 2017”, trattandosi, dunque, di paziente che era stato “malato di più e più a lungo di quanto sarebbe stato se vi fosse stata una diagnosi ed un trattamento tempestivo”.
Lo stesso motivo critica la mancata considerazione della lesione del diritto del paziente di determinarsi liberamente con riguardo alle scelte relative al proprio stato di salute, deducendo che
“Nel caso del signor è stato leso il diritto ad autodeterminarsi per quel che riguarda le Parte_1
7 decisioni relative alla sua malattia, la cui guarigione è stata colposamente procrastinata prolungandone il decorso ancorché, alla fine e fortunatamente, il signor possa dichiararsi Parte_1
guarito. Il signor avrebbe avuto diritto ad un percorso terapeutico che l'avrebbe portato a Parte_1
contenere la durata della sua malattia”.
7. Il motivo non merita accoglimento.
L'appellante nell'esporre la censura, ribadendo che la malattia si era evoluta “dal 2014 fino alla data in cui viene finalmente posta indicazione al trattamento chirurgico con lettera 18.05.2017”, non tiene conto degli esiti della CTU disposta dal Tribunale, con i quali neppure tenta di confrontarsi.
Sennonché i CTU hanno innanzitutto escluso ogni profilo di colpa in ordine alla condotta tenuta dai sanitari dopo la TAC del 19.11.2014, osservando che, in base alle Linee Guida dell'epoca sul follow up radiologico dei noduli solidi (Fleischner 200 5 ACCP 2013) per un paziente ad alto rischio di sviluppare neoplasia, in caso di nodulo solido di 4-6 mm, l'iniziale controllo TC si sarebbe dovuto eseguire a 6-12 mesi e, infatti, il sig. era stato sottoposto alla TC di rivalutazione in data 16.11.2015, nel Parte_1
rispetto del termine predetto.
Diverse le valutazioni per il periodo successivo, rispetto al quale i periti hanno osservato “Nel novembre 2015, invece, sarebbe stato indicato un follow up a 3-6 mesi per la comparsa di un secondo nodulo delle dimensioni di 10 mm in paziente ad alto rischio di sviluppare una neoplasia toracica.
Pertanto, l'indicazione a ripetere la TAC dopo 12 mesi (vedi visita pneumologica del 18.12.2015 eseguita presso l'OC di Mestre) non è condivisibile. (…) Se nel novembre 2015 fosse stato correttamente programmato un controllo TC a 3 mesi, il paziente sarebbe pervenuto alla diagnosi di neoplasia polmonare nella primavera del 2016 (in ipotesi ad aprile), pertanto con un anticipo di 6 mesi sui fatti noti. (…) In buona sostanza, in conseguenza delle erronee valutazioni, ha subito un Parte_1
ritardo di presa in carico terapeutica dell'ordine di grandezza di circa 7-9 mesi” (pagg. 52-53 CTU, fascicolo di primo grado).
I CTU, tuttavia, hanno al contempo escluso che dal ritardo diagnostico sopra emarginato siano derivate conseguenze pregiudizievoli a carico del paziente, diverse da quelle che avrebbe comunque sofferto nel caso in cui, nel novembre 2015, la condotta dei medici si fosse conformata alle Linee
Guida, osservando che “in ogni caso alla diagnosi precoce si stima che lo stadio della malattia sarebbe
8 stato cT3cN0M0 (2 noduli nello stesso lobo) e la chirurgia sarebbe stata la medesima, ovvero una lobectomia con linfoadenectomia ilomediastinica” (pag. 53 CTU, fascicolo di primo grado), conseguendo che dal punto di vista dell'approccio chirurgico- terapeutico da attuare e dello stadio di malattia non vi sarebbe stata differenza se il carcinoma fosse stato diagnosticato nell'autunno 2016.
Invero, si legge nell'elaborato che “Dal punto di vista dell'aggressione terapeutica, delle conseguenze biologiche ad essa correlate, della mutilazione chirurgica e del decorso temporaneo post-chirurgico, non si rilevano differenze tra l'iter reale e quello idealmente prospettato, ai sensi del ragionamento controfattuale. Anzi, stando all'aspetto meramente chirurgico e per rispondere al quesito sulla qualità della vita, con certezza essa sarebbe stata peggiore, per tutto il tempo dovuto all'anticipazione della chirurgia, ovvero della diagnosi. Infatti, così come è vero che la neoplasia (in forma di piccola nodularità) non produceva conseguenze cliniche al signor né locali né sistemiche, tanto che Parte_1
era rilevata a titolo incidentale in un controllo di routine, è altrettanto vero, per contro, che l'esito di una lobectomia è (e dunque sarebbe stato) notoriamente produttivo di una concreta invalidità. Ciò avrebbe inevitabilmente prodotto una peggiore qualità di vita nel tempo intercorrente” (pag. 54 CTU, fascicolo di primo grado).
I CTU, quindi, non solo hanno concluso che “l'invalidità odierna esitata al signor per Parte_1
l'intervento di lobectomia, è da intendersi quale conseguenza diretta ed esclusiva della malattia professionale contratta, senza che su di essa vi sia alcuna quota differenziale ovvero incrementale dovuta al ritardo diagnostico qui rilevato”, ma anche che “paradossalmente, in caso di un intervento anticipato all'autunno 2016 (anziché, come avvenuto, al giugno 2017), il signor avrebbe Parte_1
anticipato di 7-9 mesi anche la menomazione iatrogena neoplasia/terapia-correlata, con concreta anticipazione del suo detrimento di funzionalità polmonare e qualità di vita” (pag. 54 CTU, fascicolo di primo grado).
Tale l'esito degli accertamenti dei CTU, correttamente il Tribunale ha ritenuto che nessuna voce di danno potesse essere liquidata per il lamentato aggravamento della malattia, rilevando che questi aveva già ottenuto dal Giudice del lavoro il risarcimento “di ogni danno morale, materiale, esistenziale
(per lesione di beni costituzionalmente protetti) e biologico” patito in conseguenza del carcinoma polmonare e che in base al giudizio dei consulenti non vi era evidenza della sussistenza di pregiudizi
9 concreti da porre in nesso causale con il ritardo diagnostico in cui era incorso lo SPISAL, avendo la CTU concluso che “dal punto di vista della chirurgia da attuare e dello stadio di malattia, non vi sarebbe stata differenza se la malattia fosse stata diagnosticata ed operata nell'autunno 2016” rispetto al momento in cui ciò è di fatto avvenuto (giugno 2017). Sicché giustamente la sentenza ha ritenuto che, per quanto provato in atti, la condotta colposa dei medici fosse rimasta priva di qualsiasi conseguenza dannosa.
Congruo appare poi il riferimento al danno da perdita di chances di guarigione del primo giudice, che non ha affatto confuso i profili di danno fatti valere dall'attore, evincendosi dalla disamina dell'atto introduttivo del primo grado che, accanto alla domanda di risarcimento del danno biologico, era stata altresì dedotta una domanda diretta ad ottenere la rifusione di tale diversa tipologia di danno, chiedendone in subordine il ristoro, che condivisibilmente non è stato accordato, sul presupposto che lo stesso dovesse considerarsi guarito, in assenza di nuove manifestazioni di malattia “dopo la decorrenza dei cinque anni dalla diagnosi e trascorsi cinque anni dal trattamento primario”.
La doglianza inerente ad una lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente “per quel che riguarda le decisioni relative alla sua malattia, la cui guarigione è stata colposamente procrastinata prolungandone il decorso ancorché, alla fine e fortunatamente, il signor possa dichiararsi Parte_1
guarito”, risulta poi sollevata per la prima volta nella presente sede e, come tale, si appalesa inammissibile, ponendosi in una prospettiva risarcitoria diversa rispetto a quella perseguita nel primo grado, in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Davanti al Tribunale, infatti, il sig. i era limitato a dedurre che nel “Nel 2014, se fosse stato Parte_1
adeguatamente informato della sua situazione e indirizzato ad uno pneumologo o ad un chirurgo toracico, avrebbe potuto superare la sua neoplasia indenne e avere la prospettiva di giungere fino a fine vita per dinamica diversa da quella della complicanza neoplastica” (cfr. pag. 19 atto di citazione, fascicolo primo grado), all'evidenza ricollegando alla mancata informazione una lesione del suo diritto alla salute, senza formulare alcuna pretesa risarcitoria in relazione ad una violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé e per sé considerato.
Sul tema giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha chiarito la distinzione tra le tipologie di danno in questione, affermando che “differente è il caso in cui il paziente lamenti il
10 mancato riconoscimento di un danno alla salute, riconducibile all'assenza di adeguata informazione all'intervento o trattamento, da quello in cui si dolga direttamente del pregiudizio discendente da detta condotta omissiva, per il sol fatto della lesione del diritto ad autodeterminarsi. (…) le due prospettive risarcitorie, in ciascuno di tali casi, rispondono a diversi fondamenti logico-giuridici che si riflettono anche sul piano del riparto degli oneri probatori, (…) la violazione dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori – anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione in sè considerato” (così Cass. civ., Sez. 3, Sent. 11/11/2019, n. 28985; negli stessi termini Cass., Sez. 3,
Ord. 26/06/2024, n. 17649; Sez. 3, Ord. 12/06/2023, n. 16633).
8. Con il secondo motivo l'appellante censura il mancato riconoscimento del danno da perdita di chances e, in particolare, critica l'adesione del Tribunale al rilievo dei periti d'ufficio secondo cui
“paradossalmente, in caso di un intervento anticipato all'autunno 2016 (anziché, come avvenuto, al giugno 2017), il signor avrebbe anticipato di 7-9 mesi anche la menomazione iatrogena Parte_1
neoplasia/terapia-correlata, con concreta anticipazione del suo detrimento di funzionalità polmonare
e qualità di vita”.
A suo parere siffatta affermazione dei CTU non terrebbe in valutazione che, in caso di tempestiva esecuzione dell'intervento, egli sarebbe guarito prima di quanto effettivamente è avvenuto e che, in ogni caso, la condotta dei sanitari avrebbe comportato una lesione del suo diritto ad autodeterminarsi, “dal momento che spetta al malato, e solo a lui, decidere se e quando aderire ad un trattamento terapeutico”.
Inoltre, a comprova della sussistenza di un danno, “sia pure di natura psichica”, richiama gli esiti della valutazione psichiatrica dimessa in primo grado (doc. 26 fascicolo di primo grado), in cui si troverebbe certificato che egli, pur dopo aver verificato l'assenza di recidive, “rievoca il ritardo diagnostico della patologia neoplastica asbesto-correlata di cui è venuto a conoscenza attraverso uno pneumologo di fiducia;
emerge un distacco emozionale difensivo dai fatti da lui narrati”.
11 9. Il motivo è infondato e, quanto alle reiterate deduzioni in ordine ad una violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente, resta assorbito dai rilievi innanzi svolti al punto 7.
L'appellante sostiene, con plurime argomentazioni, che gli sia stata negata la possibilità di una completa guarigione, non soltanto dal punto di vista oncologico, ma anche dal punto di vista psichico,
a causa del ritardo nella diagnosi di carcinoma polmonare.
Questa Corte non ritiene, tuttavia, di doversi discostare da quanto emerso in sede di CTU, là dove si esclude che una diagnosi precoce della malattia avrebbe condotto ad un approccio terapeutico differente da quello in concreto attuato, dato che “Dal punto di vista dell'aggressione terapeutica, delle conseguenze biologiche ad essa correlate, della mutilazione chirurgica e del decorso temporaneo post chirurgico, non si rilevano differenze tra l'iter reale e quello idealmente prospettato, ai sensi del ragionamento controfattuale” e, a fronte di questo, giustamente si evidenzia che l'esecuzione dell'intervento, in assenza di sintomatologia, avrebbe anticipato il detrimento della funzionalità polmonare derivatone.
D'altra parte, in merito alla possibilità che la struttura sanitaria potesse dar luogo ad un trattamento chemioterapico adiuvante, i CTU hanno escluso che un siffatto trattamento fosse concretamente praticabile, in considerazione delle comorbidità cardiologiche da cui il paziente era affetto ancor prima dell'intervento, riscontrando anche, in modo adeguato, le osservazioni sul punto dei CTP attorei, secondo i quali il in caso di intervento più precoce, “si sarebbe trovato in una Parte_1
diversa condizione biologica (non ci sarebbe stata l'anemizzazione postoperatoria, avrebbe avuto minori comorbidità)” tale da favorirne l'attuazione, replicando che “A riguardo di ciò i CTU dissentono:
l'evenienza di una eleggibilità al trattamento chemioterapico adiuvante è solo astrattamente rappresentabile, per non dire del tutto ipotetica, dato che il signor presentava già allora Parte_1
significative comorbidità che non lo rendevano candidabile a un diverso trattamento”.
Di talché, non ponendosi l'errore medico in alcun collegamento causale con quella che è stata l'evoluzione della malattia (con esito fortunatamente fausto per il paziente), nessuna perdita di chance di guarigione può ritenersi concretizzata.
Né la relazione redatta dalla dott.ssa dimostra la sussistenza di un qualsivoglia danno Per_1
psichico, provenendo dal perito incaricato dallo stesso attore e recando, pertanto, mere allegazioni
12 difensive, sia pure di carattere tecnico, prive di valenza probatoria, limitandosi peraltro a riportare che il paziente “rievoca il ritardo diagnostico della patologia neoplastica asbesto-correlata di cui è venuto a conoscenza attraverso un pneumologo di fiducia” e, dunque, limitandosi a riportare la narrazione del medesimo sig. cui, tuttavia, nulla è seguito in termini di terapia specifica, ad Parte_1
esclusione del suindicato pregiudizio (v. doc. 26, fasc. primo grado attore).
10. Con il terzo motivo l'appellante si duole della mancata motivazione offerta dal Tribunale in ordine all'esclusione del nesso di causa tra la condotta omissiva della struttura sanitaria ed i danni che ne sarebbero in ipotesi derivati, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste dal giudice a fondamento dell'esclusione della violazione del diritto all'informazione e alla libera autodeterminazione del onseguita al ritardo nella diagnosi della malattia. Parte_1
11. Il motivo va disatteso e, con riferimento alle censure relative alla lesione del diritto all'autodeterminazione e della possibilità di scegliere se attivare celermente una strategia terapeutica, va considerato assorbito, per le ragioni illustrate in seno alla motivazione di rigetto del primo e del secondo motivo d'appello.
Questa Corte ritiene che il Tribunale, determinandosi in ordine all'insussistenza di ogni danno da porsi in relazione eziologica con il ritardo diagnostico, non sia incorso in alcuna violazione, risultando chiaro come, con ciò, abbia inteso recepire le conclusioni rese dai CTU all'esito di approfondita indagine peritale, espressamente richiamata (“quanto alla sussistenza del danno lamentato, l'espletata consulenza tecnica, le cui conclusioni meritano di esser condivise”, pag. 3 sentenza).
Al riguardo la sentenza si conforma alla giurisprudenza consolidata, secondo cui, “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (per tutte, Cass., Sez.
5, Ord. 06/05/2021, n. 11917). In altri termini, le argomentazioni tecniche svolte dai periti d'ufficio possono essere recepite dal Tribunale qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già riscontrate dai CTU ed abbiano trovato motivata smentita in un ragionamento logico: il giudice può
13 aderire alle conclusioni offerte riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relazione peritale, esaurendo l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti del perito da lui stesso nominato qualora nella relazione peritale questi abbia tenuto conto e replicato ai rilievi del CTP (v. Cass., Sez. 3, Ord. 06/05/2024, n. 12195), delineandosi il percorso logico della decisione che ne costituisce adeguata motivazione (v. Cass., Sez.
1, Ord. 11/06/2018, n. 15147).
12. Con il quarto motivo l'appellante censura la decisione assunta dal primo giudice rispetto alle istanze istruttorie dallo stesso avanzate, a suo dire “imprescindibili per quantificare il danno subito”, quali le prove orali e l'espletamento di una CTU ad indirizzo psichiatrico volta a definire “il livello patologico di depressione conseguente alla diagnosi e all'intervento”.
Il motivo è inammissibile.
La doglianza dell'appellante si appalesa del tutto generica, come tale inammissibile, concretizzandosi in una mera rinnovazione di istanze istruttorie, che, considerata anche l'insussistenza di elementi fattuali atti a supportare la prospettazione di un danno di natura psichica riconducibile al ritardo diagnostico da sottoporre alla valutazione di un CTU, anche la Corte ritiene vadano disattese.
13. In conclusione, l'appello proposto da dev'essere rigettato. Parte_1
14. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono dunque poste a carico dell'appellante, liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, complessità media, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria.
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, sicché
l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando, nella causa di appello avverso la sentenza n. 1104/2024 del Tribunale di Venezia, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
14 2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, Parte_1
liquidate in complessivi € 8.470,00 per compensi, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario delle spese generali ed oltre IV e CPA;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17.09.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
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