CASS
Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2023, n. 7506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7506 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 31957-2021 proposto da: IN LV, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FA VITALE;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE Oggetto Lavoro pubblico revocazione R.G.N. 31957/2021 Cron. Rep. Ud. 11/01/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 7506 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 15/03/2023 DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - resistente con mandato - contro UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TARANTO;
- intimato -
avverso l'ordinanza n. 17801/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/06/2021 R.G.N. 13183/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2023 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato FA VITALE. SVOLGIMENTO DEL FATTO 1. VA RA ricorre per revocazione nei confronti del MIUR avverso l’ordinanza emessa da questa Corte, Sezione Lavoro, n. 17801 del 2021, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che aveva proposto avverso la sentenza emessa tra le parti dalla Corte d’Appello di Lecce. La Corte territoriale aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto che aveva respinto la domanda proposta da RA nei confronti del MIUR per il risarcimento del danno subito a seguito della mancata inclusione nella graduatoria permanente della Provincia di Taranto per il personale AT (profilo di collaboratore scolastico), in ragione di domanda del 29 maggio 2001, la cui illegittimità era stata accertata all’esito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, con inserimento in graduatoria soltanto nel novembre 2005. 2. Il ricorrente prospetta quattro motivi di ricorso, assistiti da memoria. 3. Il MIUR ha depositato atto di costituzione per la sola partecipazione alla discussione. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli art. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. È censurata la statuizione con cui la Corte di cassazione, con l’ordinanza di cui si chiede la revocazione, ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso dal secondo al quarto in quanto volti a contestare un accertamento storico – anche nel caso in cui l’iscrizione nelle graduatorie provinciali fosse avvenuta sin dalla domanda, anno scolastico 2001-2002, invece che nel novembre 2005, i punteggi che l’RA aveva acquisito non gli avrebbero consentito l’assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2007 - non censurabile in sede di legittimità sotto il profilo dell’errore di diritto o del vizio di attività processuale, ma nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione. 2. Il ricorrente richiama le difese svolte in appello e la sentenza resa dalla Corte territoriale, che aveva affermato che il Ministero aveva depositato note in cui era stato predisposto un conteggio virtuale dei punteggi che sarebbero stati accumulati qualora esso lavoratore avesse ricoperto incarichi annuali di supplenza, tenendo conto di quelli svolti da tale RO AT che aveva come lui il punteggio di 12,15. Da tale prospetto si traeva che egli alla data del 1° settembre 2007 avrebbe cumulato punti 47,15. Posta questa premessa, il ricorrente afferma che poiché RO AT, collocata nella graduatoria provinciale definitiva anno 2007 al posto 49 con punti 46,50, aveva ricevuto la nomina a tempo indeterminato nell’a.s. 2007-2008 collaboratori scolastici, anche esso ricorrente con punti 47,15, avrebbe dovuto passare di ruolo. Il ricorrente riproduce nel ricorso stralci dei suddetti atti a cui ha fatto riferimento, assumendone la rituale produzione nel primo grado di giudizio. 3. Il motivo è inammissibile. 4. Occorre premettere che la Corte ha affermato che, benché la parte formalmente avesse dedotto la violazione di norme processuali e di norme di diritto, nel contenuto del gravame contestava in realtà un accertamento di fatto compiuto dal giudice dell’appello, secondo il quale, anche in caso di iscrizione nelle graduatorie provinciali sin dalla domanda invece che nel novembre 2005, i punteggi che il lavoratore avrebbe acquisito non gli avrebbero consentito l’assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2007. Questo, dunque, era un accertamento storico-fattuale. Nel proprio ricorso per cassazione il ricorrente non aveva prospettato alcun omesso esame di fatto storico, da parte del giudice di appello, il quale – anzi – si era pronunciato tenendo conto sia delle note depositate dal MIUR che dei verbali di causa del primo grado, ed aveva prestato adesione alla precisazione compiuta dall’Amministrazione nella comparsa di costituzione in appello sulla mancata maturazione anche a settembre 2007 di un punteggio utile all’immissione in ruolo. Il giudice di appello aveva ritenuto decisive le allegazioni svolte dal MIUR in grado di appello, non contestate. Si trattava di valutazioni di merito a cui l’odierno ricorrente contrapponeva una diversa valutazione del materiale istruttorio, chiedendone una inammissibile rivisitazione in sede di legittimità. 5. Tanto premesso, si consideri che la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione può essere domandata solo ove sia dedotto che la decisione sia frutto di un errore di fatto che dia luogo ad un indiscutibile contrasto tra quanto in essa rappresentato e le oggettive risultanze degli atti processuali, sicché tale impugnazione non è ammissibile qualora, per dimostrare detto errore, sia necessario produrre documenti nuovi, non depositati nelle precedenti fasi di giudizio e non richiamati, ai sensi dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., con l’originario ricorso per cassazione (Cass., n. 14002 del 2017). L’errore rilevante ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa ovvero accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia asseritamente viziata abbia statuito. L'errore percettivo, pertanto: a) non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa;
b) deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
c) deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza la l’errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa;
d) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito e non può riguardare l’attività valutativa del giudice (Cass., 20238 del 2022). 6. Va anche rilevato che, quando si prospetta la violazione dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., si denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione di norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito. Si tratta, in generale, non di errore di giudizio che attiene al rapporto sostanziale dedotto in lite (come vorrebbe il riferimento contenuto nella rubrica del motivo in esame all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.), bensì di errore di attività che, essendosi verificato nel corso del processo, si assume possa averne inficiato l’esito. Poiché in tali casi il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato, si spiega il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso, ovviamente, come mero fatto processuale e non come fatto storico (tra le tante: Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006). Tuttavia, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, hanno precisato che anche in ipotesi di erronea percezione d’un fatto processuale la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l'onere di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366, co. 1, n. 6 e 369, co. 2, n. 4, c.p.c.), “sicché l'esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato”. La parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, affinché il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 6225 del 2005; Cass. n. 9734 del 2004). 7. Tanto non è accaduto nella specie, là dove nel corpo del motivo si riproduce lo stralcio di una graduatoria (pag. 26 del ricorso per revocazione, in cui non è inserito il nome RA) e di un elenco nomine (pagg. 27-29 del ricorso per revocazione) evidenziandone all’interno la posizione di tale RO AT, ma non si indica quando la circostanza allegata – assunzione della RO posta in relazione alla mancata assunzione del ricorrente - a cui la documentazione dovrebbe riferirsi, che è diversa dalla statuizione della Corte d’Appello di prendere la posizione di tale lavoratrice a parametro per il calcolo del punteggio supplenze virtuale per il ricorrente, sia stato devoluta e documentata in appello;
né si indica quando sia stata dedotta con l’originario ricorso per cassazione l’eventuale mancata valutazione da parte della Corte d’Appello. Inoltre – e anche ciò è dirimente - dall’esame del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso per cassazione deciso con l’ordinanza di cui si chiede la revocazione non risulta se, come e quando tale diversa questione - assunzione di tale RO AT rispetto alla mancata assunzione del ricorrente - sia stata indicata come sottoposta alla Corte d’Appello. 8. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 391-bis, e 395 n. 4, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui l’impugnata ordinanza ha stabilito che la censura, con cui veniva denunciato un errore di diritto sul presupposto che le dichiarazioni rese dal MIUR negli atti di primo grado dovessero qualificarsi come confessione giudiziale, fosse affetta da carenza di specificità, in quanto non era trascritta integralmente la dichiarazione contenuta nelle note difensive, nei verbali di causa, nelle statuizioni della sentenza impugnata. Secondo il ricorrente la statuizione della Corte d’Appello, era contrastata dal contenuto del quarto motivo di ricorso per Cassazione, che è riportato nell’odierno ricorso. 9. Il motivo è inammissibile atteso che il ricorrente nel prospettare la censura si limita a ritrascrivere il motivo dichiarato inammissibile, la lettura del cui contenuto conferma una trascrizione solo per stralcio, come affermato nell’ordinanza di cui si chiede la revocazione. Come già affermato da questa Corte (Cass., n. 29750 del 2022) è inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza della denuncia di un errore di fatto rilevabile ictu oculi e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, in realtà, l’interpretazione che il provvedimento impugnato abbia fornito del principio di specificità del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6, del codice di rito, affermazione in punto di diritto che per sua stessa natura non è suscettibile di essere impugnata ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4, cod. proc. civ., 10. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 391-bis, e 395 n. 4, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui l’impugnata ordinanza ha dichiarato inammissibile il quinto motivo di ricorso, in relazione alla ratio decidendi, atteso che la deduzione del vizio di omessa pronuncia tralasciava che, a monte, il danno era stato comunque escluso per mancanza del nesso di causalità con l’illecito addebitato all’amministrazione. Sostiene l’odierno ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe trascurato che con dPR era stato accolto il ricorso straordinario con cui aveva chiesto l’annullamento del mancato inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, di cui alla domanda presentata all’Ufficio scolastico di Taranto in data 29 maggio 2001, per cui con decreto del 28 novembre 2005 veniva inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento per il profilo professionale di collaboratore scolastico. Il ricorrente riporta il contenuto del dPR, che deduce aver prodotto in primo grado dinanzi al Tribunale, da cui prospetta che si evinceva che si era dato da fare per reperire occupazioni e di fatto aveva sempre lavorato. 11. Il motivo è inammissibile. La Corte di cassazione, con l’ordinanza di cui si chiede la revocazione, nel dichiarare inammissibile il quinto motivo di ricorso, ne ha escluso la configurabilità come vizio di omessa pronuncia ed ha aggiunto che il ricorrente non aveva colto la ratio decidendi della sentenza di appello. Occorre considerare che l’errore, rilevante a mente dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non è configurabile in rapporto al ragionamento decisorio, quando esso, anche nella sua dimensione processuale, non abbia la consistenza del fatto e la sua allegazione sia operata solo in funzione della revisione del giudizio in punto di diritto che ha determinato l’esito insoddisfacente della lite (Cass., n. 7401 del 2022). Nella specie, la censura investe l’interpretazione della disposizione processuale relativa al vizio di omessa pronuncia e la qualificazione della censura proposta con il (quinto) motivo di ricorso in relazione al ragionamento decisorio della Corte d’Appello, così esulando dall’errore revocatorio. 12. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 391-bis e 395 n. 4, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza ha dichiarato inammissibile il sesto motivo di ricorso, relativo alla mancata disposizione di CTU contabile e consulenza medico-legale. In ragione delle violazioni già dedotte con i motivi che precedono – sostiene l’odierno ricorrente - avrebbe dovuto esser accolto anche il sesto motivo di ricorso. 13. Anche tale ultimo motivo, essendo condizionato all’accoglimento dei primi tre (che, come sopra detto, sono inammissibili), va disatteso. 14. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 15. Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo il MIUR svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE Oggetto Lavoro pubblico revocazione R.G.N. 31957/2021 Cron. Rep. Ud. 11/01/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 7506 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 15/03/2023 DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - resistente con mandato - contro UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TARANTO;
- intimato -
avverso l'ordinanza n. 17801/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/06/2021 R.G.N. 13183/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2023 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato FA VITALE. SVOLGIMENTO DEL FATTO 1. VA RA ricorre per revocazione nei confronti del MIUR avverso l’ordinanza emessa da questa Corte, Sezione Lavoro, n. 17801 del 2021, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che aveva proposto avverso la sentenza emessa tra le parti dalla Corte d’Appello di Lecce. La Corte territoriale aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto che aveva respinto la domanda proposta da RA nei confronti del MIUR per il risarcimento del danno subito a seguito della mancata inclusione nella graduatoria permanente della Provincia di Taranto per il personale AT (profilo di collaboratore scolastico), in ragione di domanda del 29 maggio 2001, la cui illegittimità era stata accertata all’esito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, con inserimento in graduatoria soltanto nel novembre 2005. 2. Il ricorrente prospetta quattro motivi di ricorso, assistiti da memoria. 3. Il MIUR ha depositato atto di costituzione per la sola partecipazione alla discussione. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli art. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. È censurata la statuizione con cui la Corte di cassazione, con l’ordinanza di cui si chiede la revocazione, ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso dal secondo al quarto in quanto volti a contestare un accertamento storico – anche nel caso in cui l’iscrizione nelle graduatorie provinciali fosse avvenuta sin dalla domanda, anno scolastico 2001-2002, invece che nel novembre 2005, i punteggi che l’RA aveva acquisito non gli avrebbero consentito l’assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2007 - non censurabile in sede di legittimità sotto il profilo dell’errore di diritto o del vizio di attività processuale, ma nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione. 2. Il ricorrente richiama le difese svolte in appello e la sentenza resa dalla Corte territoriale, che aveva affermato che il Ministero aveva depositato note in cui era stato predisposto un conteggio virtuale dei punteggi che sarebbero stati accumulati qualora esso lavoratore avesse ricoperto incarichi annuali di supplenza, tenendo conto di quelli svolti da tale RO AT che aveva come lui il punteggio di 12,15. Da tale prospetto si traeva che egli alla data del 1° settembre 2007 avrebbe cumulato punti 47,15. Posta questa premessa, il ricorrente afferma che poiché RO AT, collocata nella graduatoria provinciale definitiva anno 2007 al posto 49 con punti 46,50, aveva ricevuto la nomina a tempo indeterminato nell’a.s. 2007-2008 collaboratori scolastici, anche esso ricorrente con punti 47,15, avrebbe dovuto passare di ruolo. Il ricorrente riproduce nel ricorso stralci dei suddetti atti a cui ha fatto riferimento, assumendone la rituale produzione nel primo grado di giudizio. 3. Il motivo è inammissibile. 4. Occorre premettere che la Corte ha affermato che, benché la parte formalmente avesse dedotto la violazione di norme processuali e di norme di diritto, nel contenuto del gravame contestava in realtà un accertamento di fatto compiuto dal giudice dell’appello, secondo il quale, anche in caso di iscrizione nelle graduatorie provinciali sin dalla domanda invece che nel novembre 2005, i punteggi che il lavoratore avrebbe acquisito non gli avrebbero consentito l’assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2007. Questo, dunque, era un accertamento storico-fattuale. Nel proprio ricorso per cassazione il ricorrente non aveva prospettato alcun omesso esame di fatto storico, da parte del giudice di appello, il quale – anzi – si era pronunciato tenendo conto sia delle note depositate dal MIUR che dei verbali di causa del primo grado, ed aveva prestato adesione alla precisazione compiuta dall’Amministrazione nella comparsa di costituzione in appello sulla mancata maturazione anche a settembre 2007 di un punteggio utile all’immissione in ruolo. Il giudice di appello aveva ritenuto decisive le allegazioni svolte dal MIUR in grado di appello, non contestate. Si trattava di valutazioni di merito a cui l’odierno ricorrente contrapponeva una diversa valutazione del materiale istruttorio, chiedendone una inammissibile rivisitazione in sede di legittimità. 5. Tanto premesso, si consideri che la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione può essere domandata solo ove sia dedotto che la decisione sia frutto di un errore di fatto che dia luogo ad un indiscutibile contrasto tra quanto in essa rappresentato e le oggettive risultanze degli atti processuali, sicché tale impugnazione non è ammissibile qualora, per dimostrare detto errore, sia necessario produrre documenti nuovi, non depositati nelle precedenti fasi di giudizio e non richiamati, ai sensi dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., con l’originario ricorso per cassazione (Cass., n. 14002 del 2017). L’errore rilevante ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa ovvero accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia asseritamente viziata abbia statuito. L'errore percettivo, pertanto: a) non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa;
b) deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
c) deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza la l’errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa;
d) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito e non può riguardare l’attività valutativa del giudice (Cass., 20238 del 2022). 6. Va anche rilevato che, quando si prospetta la violazione dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., si denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione di norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito. Si tratta, in generale, non di errore di giudizio che attiene al rapporto sostanziale dedotto in lite (come vorrebbe il riferimento contenuto nella rubrica del motivo in esame all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.), bensì di errore di attività che, essendosi verificato nel corso del processo, si assume possa averne inficiato l’esito. Poiché in tali casi il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato, si spiega il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso, ovviamente, come mero fatto processuale e non come fatto storico (tra le tante: Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006). Tuttavia, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, hanno precisato che anche in ipotesi di erronea percezione d’un fatto processuale la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l'onere di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366, co. 1, n. 6 e 369, co. 2, n. 4, c.p.c.), “sicché l'esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato”. La parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, affinché il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 6225 del 2005; Cass. n. 9734 del 2004). 7. Tanto non è accaduto nella specie, là dove nel corpo del motivo si riproduce lo stralcio di una graduatoria (pag. 26 del ricorso per revocazione, in cui non è inserito il nome RA) e di un elenco nomine (pagg. 27-29 del ricorso per revocazione) evidenziandone all’interno la posizione di tale RO AT, ma non si indica quando la circostanza allegata – assunzione della RO posta in relazione alla mancata assunzione del ricorrente - a cui la documentazione dovrebbe riferirsi, che è diversa dalla statuizione della Corte d’Appello di prendere la posizione di tale lavoratrice a parametro per il calcolo del punteggio supplenze virtuale per il ricorrente, sia stato devoluta e documentata in appello;
né si indica quando sia stata dedotta con l’originario ricorso per cassazione l’eventuale mancata valutazione da parte della Corte d’Appello. Inoltre – e anche ciò è dirimente - dall’esame del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso per cassazione deciso con l’ordinanza di cui si chiede la revocazione non risulta se, come e quando tale diversa questione - assunzione di tale RO AT rispetto alla mancata assunzione del ricorrente - sia stata indicata come sottoposta alla Corte d’Appello. 8. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 391-bis, e 395 n. 4, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui l’impugnata ordinanza ha stabilito che la censura, con cui veniva denunciato un errore di diritto sul presupposto che le dichiarazioni rese dal MIUR negli atti di primo grado dovessero qualificarsi come confessione giudiziale, fosse affetta da carenza di specificità, in quanto non era trascritta integralmente la dichiarazione contenuta nelle note difensive, nei verbali di causa, nelle statuizioni della sentenza impugnata. Secondo il ricorrente la statuizione della Corte d’Appello, era contrastata dal contenuto del quarto motivo di ricorso per Cassazione, che è riportato nell’odierno ricorso. 9. Il motivo è inammissibile atteso che il ricorrente nel prospettare la censura si limita a ritrascrivere il motivo dichiarato inammissibile, la lettura del cui contenuto conferma una trascrizione solo per stralcio, come affermato nell’ordinanza di cui si chiede la revocazione. Come già affermato da questa Corte (Cass., n. 29750 del 2022) è inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza della denuncia di un errore di fatto rilevabile ictu oculi e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, in realtà, l’interpretazione che il provvedimento impugnato abbia fornito del principio di specificità del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6, del codice di rito, affermazione in punto di diritto che per sua stessa natura non è suscettibile di essere impugnata ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4, cod. proc. civ., 10. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 391-bis, e 395 n. 4, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui l’impugnata ordinanza ha dichiarato inammissibile il quinto motivo di ricorso, in relazione alla ratio decidendi, atteso che la deduzione del vizio di omessa pronuncia tralasciava che, a monte, il danno era stato comunque escluso per mancanza del nesso di causalità con l’illecito addebitato all’amministrazione. Sostiene l’odierno ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe trascurato che con dPR era stato accolto il ricorso straordinario con cui aveva chiesto l’annullamento del mancato inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, di cui alla domanda presentata all’Ufficio scolastico di Taranto in data 29 maggio 2001, per cui con decreto del 28 novembre 2005 veniva inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento per il profilo professionale di collaboratore scolastico. Il ricorrente riporta il contenuto del dPR, che deduce aver prodotto in primo grado dinanzi al Tribunale, da cui prospetta che si evinceva che si era dato da fare per reperire occupazioni e di fatto aveva sempre lavorato. 11. Il motivo è inammissibile. La Corte di cassazione, con l’ordinanza di cui si chiede la revocazione, nel dichiarare inammissibile il quinto motivo di ricorso, ne ha escluso la configurabilità come vizio di omessa pronuncia ed ha aggiunto che il ricorrente non aveva colto la ratio decidendi della sentenza di appello. Occorre considerare che l’errore, rilevante a mente dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non è configurabile in rapporto al ragionamento decisorio, quando esso, anche nella sua dimensione processuale, non abbia la consistenza del fatto e la sua allegazione sia operata solo in funzione della revisione del giudizio in punto di diritto che ha determinato l’esito insoddisfacente della lite (Cass., n. 7401 del 2022). Nella specie, la censura investe l’interpretazione della disposizione processuale relativa al vizio di omessa pronuncia e la qualificazione della censura proposta con il (quinto) motivo di ricorso in relazione al ragionamento decisorio della Corte d’Appello, così esulando dall’errore revocatorio. 12. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 391-bis e 395 n. 4, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza ha dichiarato inammissibile il sesto motivo di ricorso, relativo alla mancata disposizione di CTU contabile e consulenza medico-legale. In ragione delle violazioni già dedotte con i motivi che precedono – sostiene l’odierno ricorrente - avrebbe dovuto esser accolto anche il sesto motivo di ricorso. 13. Anche tale ultimo motivo, essendo condizionato all’accoglimento dei primi tre (che, come sopra detto, sono inammissibili), va disatteso. 14. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 15. Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo il MIUR svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11