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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 26/02/2026, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1634/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RA ANTONIO, Presidente estensore FAILLA CARMELO, Giudice relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3374/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ag.Entrate Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7669/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 1 e pubblicata il 07/12/2023
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 29384202300001760/001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160060173533000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 677/2024 depositato il 18/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
1 FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta dal sottoscritto ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992, tenuto conto che il giudice relatore avv. Failla è impegnato pure nella redazione delle sentenze introitate in altre sezioni di questa Corte di Giustizia Tributaria in cui è stato applicato. Resistente_1Agenzia Entrate Riscossione ha proposto appello nei confronti di avverso la sentenza n. 7669/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, nella parte in cui era stato accolto il ricorso introduttivo presentato in ordine all'atto di pignoramento presso terzi n. 29384202300001760, notificato il 24.07.2023, fondato sulla cartella di pagamento n. 29320160060173533, notificata il 6.09.2016, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di euro 52.229,72 per irpef, addizionali ed iva dovute relativamente all'anno 2012 oltre accessori, avendo il primo giudice ritenuto la invalidità della notificazione della citata cartella di pagamento. Va, innanzi tutto, disattesa l'eccezione preliminare formulata dal contribuente di inammissibilità dell'appello suindicato - oltre che di inammissibilità della costituzione nel giudizio di I grado da parte di Agenzia Entrate Riscossione - sotto il Nominativo_1profilo che la procura alle liti era stata rilasciata da un soggetto ( ) qualificatosi come procuratore speciale di Agenzia Entrate Riscossione senza che, a fronte peraltro della specifica eccezione di controparte, fosse stata prodotta in atti la procura notarile conferita al riguardo, rimasta solo labialmente enunciata. Sul punto vige il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. per tutte Cass. n. 6996/2019 e Cass. 11898/2019 per Equitalia), dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui ”l'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e, quindi, di "legitimatio ad processum", quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che, tuttavia, non sia stata allegata, così, impedendo le necessarie verifiche. Tale vizio di rappresentanza processuale, qualora non rilevato in via officiosa nella fase di merito, fa sorgere in capo alla controparte un onere d'immediata difesa. Ne deriva che ove la contestazione avvenga anche in sede di legittimità, attraverso la formulazione di uno specifico motivo d'impugnazione, la prova della sussistenza del potere rappresentativo potrà essere data, previa notifica, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ma l'onere di sanatoria non può andare oltre il deposito del controricorso”. Devesi, però, osservare che nel caso in esame è stata da Agenzia Entrate Riscossione ritualmente depositata in appello in data 21.11.2024 la citata procura speciale Nominativo_1 Numero_1rilasciata a con atto notarile del 22.06.2023 repertorio n. e Numero_2raccolta n. con effetto sanante anche in relazione alla costituzione effettuata nel giudizio di primo grado. Al riguardo va notato che in ordine al suindicato deposito della citata documentazione non si appalesa ostativo, per come invece dedotto dal contribuente, il divieto di cui all'art. 58 comma 3 d. lgs. n. 546/1992 nel testo introdotto dal d. lgs.
2 n. 220/2023 alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale della norma citata di cui alla sentenza n. 36/2025 della Corte Costituzionale. L'appello di Agenzia Entrate Riscossione è però infondato e va rigettato. Ed, invero, deve rilevarsi che Agenzia Entrate Riscossione ha tempestivamente depositato in appello - in ordine alla documentazione relativa alla notificazione della cartella di pagamento n. 29320160060173533 eseguita a mezzo pec in data 6.09.2016 con esito di mancata consegna - la raccomandata successivamente inviata al contribuente ai sensi dell'art. 26 comma 2 DPR n. 602/1973, senza che al riguardo - per come in precedenza esposto - possa ritenersi ostativo il divieto, rilevato dall'appellato, di cui all'art. 58 comma 3 d. lgs. n. 546/1992 nel testo introdotto dal d. lgs. n. 220/2023. Devesi, però, notare che la notificazione della suddetta cartella di pagamento presupposta dall'atto di pignoramento impugnato è affetta da invalidità in quanto è stata eseguita a mezzo pec con avviso di mancata consegna in data 6.09.2016, non essendo risultato valido l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente presente nell'INI PEC e senza che siano state adempiute dall'agente della riscossione notificante tutte le modalità previste in tal caso dalla legge. Al riguardo l'art. 26 comma 2 DPR n. 602/1973 dispone che, ove non sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna a causa di un indirizzo non valido, il soggetto notificante debba provvedere al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della Camera di Commercio ed alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito per la durata di quindici giorni con inoltro di comunicazione al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, mentre non è necessario il secondo invio dell'atto via pec, che è formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo (v. sul punto Cass. n. 3703/2025). Ora nella specie non vi in atti prova alcuna che siano state effettuate da Agenzia Entrate Riscossione le suindicate modalità inerenti al deposito telematico ed alla successiva pubblicazione del relativo avviso, non essendo all'uopo sufficiente che di tali incombenti l'agente della riscossione abbia fatto menzione in seno alla raccomandata, versata in atti, inviata in base alla norma suddetta al contribuente a completamento delle modalità di legge e ricevuta il 6.10.2016 dall'appellato, trattandosi di una mera affermazione unilaterale della parte interessata puramente labiale del tutto sfornita di riscontro oggettivo, che si appalesa assolutamente necessario ove si tratti (come nel caso in esame) di documentare in giudizio l'avvenuto espletamento di formalità previste dalla legge a fronte peraltro di una esplicita contestazione formulata dalla controparte. E, quindi, la notificazione della summenzionata cartella di pagamento presupposta non si è perfezionata con la conseguente invalidità derivata dell'atto di pignoramento opposto. In materia giova, peraltro, segnalare un principio affermato di recente dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 28452/2024, la quale ha posto fine ai contrasti interpretativi sorti in tema di notificazione a mezzo pec in caso di mancata
3 consegna anche per causa imputabile al destinatario, enunciando una regola che, pur riferendosi ad un caso di notifica intervenuta tra privati, può considerarsi ragionevolmente applicabile anche agli atti notificati dall'agente della riscossione, essendo analoghe le modalità tecniche di produzione delle ricevute di accettazione e consegna. Con la detta sentenza è stato ritenuto che “nel regime antecedente alla novella recata dal d.lg. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art.
3-bis l. n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura 'casella piena'), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. "RdAC"). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC”. Nella specie non risulta in atti che l'agente della riscossione notificante, pur essendo Indirizzo_1in possesso del domicilio fisico dell'appellato sito in Paternò che appare indicato nella intestazione del suindicato atto di pignoramento, abbia riattivato il procedimento notificatorio di cui agli artt. 137 e ss cpc o comunque proceduto alla notificazione in via diretta a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Pertanto va confermata la pronuncia della Corte di I grado di annullamento dell'atto di pignoramento opposto nella parte in cui è fondato sulla cartella di pagamento n. 29320160060173533. E' parimenti infondato e va rigettato l'appello incidentale ritualmente spiegato dal contribuente avverso la pronuncia della Corte di primo grado con la quale è stato rigettato il ricorso introduttivo proposto avverso il suindicato atto di pignoramento nella parte in cui era fondato sulla presupposta cartella di pagamento n. 29320120006053972 notificata il 2.03.2012. Va innanzi tutto disatteso il motivo di gravame incidentale con cui dal contribuente era stata eccepita - in dipendenza della omessa produzione in giudizio della citata Nominativo_1procura speciale rilasciata da Agenzia Entrate Riscossione a - la inammissibilità della costituzione di Agenzia Entrate Riscossione nel giudizio di I e II grado, con la conseguente inutilizzabilità della produzione documentale inerente alla notificazione della citata cartella di pagamento, eccepita dal contribuente anche in conseguenza del tardivo deposito di detta documentazione fatto in primo grado in data 22.11.2023 per l'udienza di trattazione del 4.12.2023. Al riguardo va osservato che la suindicata procura speciale, per come già esposto in precedenza, è stata da Agenzia Entrate Riscossione ritualmente depositata in appello in data 21.11.2024 con effetto sanante anche della costituzione effettuata nel giudizio di primo grado.
4 Devesi, poi, segnalare che la summenzionata documentazione prodotta nel giudizio di I grado da Agenzia Entrate Riscossione era stata effettivamente depositata tardivamente e quindi era chiaramente inutilizzabile dalla Corte di I grado, ma diversamente deve ritenersi nel giudizio di appello in applicazione del principio recentemente affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 10211/2025), dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire che "in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza: tuttavia, l'inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione", Cass. sez. V, 7.3.2018, n. 5429 (conf. Cass. sez. V, 30.11.2016, n. 24398)”. Ciò premesso, in base al suesposto principio ermeneutico devesi rilevare che la documentazione relativa alla notificazione della presupposta cartella di pagamento n. 29320120006053972, irritualmente depositata dall'agente della riscossione nel giudizio di I grado, è automaticamente acquisita nel giudizio di impugnazione e, quindi, in questa sede è pienamente utilizzabile, rimanendo al riguardo ininfluente la nuova disposizione dell'art. 58 comma 2 d. lgs. n. 546/1992, posto che nella specie la detta documentazione non viene prodotta da Agenzia Entrate Riscossione nel giudizio di II grado, al cui fascicolo invece risulta essere stata automaticamente acquisita. Contrariamente poi a quanto eccepito dal contribuente con l'appello incidentale, devesi osservare che la notificazione della citata cartella di pagamento non è invalida, in quanto dalla documentazione versata in atti da Agenzia Entrate Riscossione emerge che la notificazione suddetta è stata effettuata dal messo comunale in data Indirizzo_12.03.2012 nel luogo di residenza del contribuente sito in Paternò
mediante consegna a persona diversa dal destinatario qualificatasi come moglie e con successivo invio al contribuente della raccomandata informativa. E, quindi, la disposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b) bis è stata pienamente rispettata dal messo notificatore, il quale ha attestato, con validità probatoria fino a querela di falso, l'avvenuta spedizione della "raccomandata informativa" da questa disposizione legislativa prevista nel caso, come quello di specie, in cui l'atto notificando non sia stato consegnato direttamente al destinatario, sul punto precisandosi, in diritto, che tale disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", e non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento, sicchè le attestazioni del messo notificatore correlative al punto di fatto in questione ne risultano pienamente adeguate (v. in tal senso Cass. n. 20863/2017).
5 Ed, infine, con riferimento al motivo di appello incidentale con cui è stata riproposta dal contribuente la eccezione, non esaminata dal primo giudice, di prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni di cui alla presupposta cartella di pagamento n. 29320120006053972, siccome intervenuta in epoca successiva alla sua notificazione eseguita il 2.03.2012 fino alla notificazione in data 24.07.2023 dell'atto di pignoramento opposto, devesi rilevare di ufficio il difetto di giurisdizione del giudice tributario a pronunziare al riguardo, in applicazione del principio ermeneutico affermato nella giurisprudenza di legittimità dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 7822/2020 per cui “le Sezioni Unite fissano adesso la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa. Al giudice ordinario spetta invece la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata
. avviata” E nella specie viene in considerazione un fatto, come la eccepita prescrizione, incidente sulla pretesa tributaria azionata verificatosi dopo la notificazione della cartella di pagamento validamente eseguita, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Pertanto va confermata la sentenza appellata anche nella parte in cui è stata ritenuta la legittimità dell'atto di pignoramento opposto fondato sulla cartella di pagamento n. 29320120006053972. Le spese giudiziali di II grado, liquidate come in dispositivo in base al valore della lite, seguono la soccombenza a carico di Agenzia Entrate Riscossione ed in favore del contribuente in dipendenza della pronuncia di rigetto dell'appello principale, tenuto conto - inoltre - del fatto che la pronuncia di rigetto della eccezione preliminare formulata dal contribuente di inammissibilità dell'appello e della costituzione nel giudizio di primo grado di Agenzia Entrate Riscossione è stata determinata dalla produzione della summenzionata procura speciale fatta da Agenzia Entrate Riscossione solo in grado di appello e che in ordine alla pronuncia di rigetto dell'appello incidentale proposto dal contribuente ha inciso il rilievo officioso del difetto di giurisdizione inerente alla eccezione di prescrizione dedotta dall'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge, e ne Difensore_2dispone la distrazione in favore del difensore antistatario Avv. .
Catania 12 dicembre 2024
Il presidente estensore
NI AN
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Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RA ANTONIO, Presidente estensore FAILLA CARMELO, Giudice relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3374/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ag.Entrate Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7669/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 1 e pubblicata il 07/12/2023
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 29384202300001760/001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160060173533000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 677/2024 depositato il 18/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
1 FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta dal sottoscritto ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992, tenuto conto che il giudice relatore avv. Failla è impegnato pure nella redazione delle sentenze introitate in altre sezioni di questa Corte di Giustizia Tributaria in cui è stato applicato. Resistente_1Agenzia Entrate Riscossione ha proposto appello nei confronti di avverso la sentenza n. 7669/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, nella parte in cui era stato accolto il ricorso introduttivo presentato in ordine all'atto di pignoramento presso terzi n. 29384202300001760, notificato il 24.07.2023, fondato sulla cartella di pagamento n. 29320160060173533, notificata il 6.09.2016, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di euro 52.229,72 per irpef, addizionali ed iva dovute relativamente all'anno 2012 oltre accessori, avendo il primo giudice ritenuto la invalidità della notificazione della citata cartella di pagamento. Va, innanzi tutto, disattesa l'eccezione preliminare formulata dal contribuente di inammissibilità dell'appello suindicato - oltre che di inammissibilità della costituzione nel giudizio di I grado da parte di Agenzia Entrate Riscossione - sotto il Nominativo_1profilo che la procura alle liti era stata rilasciata da un soggetto ( ) qualificatosi come procuratore speciale di Agenzia Entrate Riscossione senza che, a fronte peraltro della specifica eccezione di controparte, fosse stata prodotta in atti la procura notarile conferita al riguardo, rimasta solo labialmente enunciata. Sul punto vige il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. per tutte Cass. n. 6996/2019 e Cass. 11898/2019 per Equitalia), dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui ”l'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e, quindi, di "legitimatio ad processum", quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che, tuttavia, non sia stata allegata, così, impedendo le necessarie verifiche. Tale vizio di rappresentanza processuale, qualora non rilevato in via officiosa nella fase di merito, fa sorgere in capo alla controparte un onere d'immediata difesa. Ne deriva che ove la contestazione avvenga anche in sede di legittimità, attraverso la formulazione di uno specifico motivo d'impugnazione, la prova della sussistenza del potere rappresentativo potrà essere data, previa notifica, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ma l'onere di sanatoria non può andare oltre il deposito del controricorso”. Devesi, però, osservare che nel caso in esame è stata da Agenzia Entrate Riscossione ritualmente depositata in appello in data 21.11.2024 la citata procura speciale Nominativo_1 Numero_1rilasciata a con atto notarile del 22.06.2023 repertorio n. e Numero_2raccolta n. con effetto sanante anche in relazione alla costituzione effettuata nel giudizio di primo grado. Al riguardo va notato che in ordine al suindicato deposito della citata documentazione non si appalesa ostativo, per come invece dedotto dal contribuente, il divieto di cui all'art. 58 comma 3 d. lgs. n. 546/1992 nel testo introdotto dal d. lgs.
2 n. 220/2023 alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale della norma citata di cui alla sentenza n. 36/2025 della Corte Costituzionale. L'appello di Agenzia Entrate Riscossione è però infondato e va rigettato. Ed, invero, deve rilevarsi che Agenzia Entrate Riscossione ha tempestivamente depositato in appello - in ordine alla documentazione relativa alla notificazione della cartella di pagamento n. 29320160060173533 eseguita a mezzo pec in data 6.09.2016 con esito di mancata consegna - la raccomandata successivamente inviata al contribuente ai sensi dell'art. 26 comma 2 DPR n. 602/1973, senza che al riguardo - per come in precedenza esposto - possa ritenersi ostativo il divieto, rilevato dall'appellato, di cui all'art. 58 comma 3 d. lgs. n. 546/1992 nel testo introdotto dal d. lgs. n. 220/2023. Devesi, però, notare che la notificazione della suddetta cartella di pagamento presupposta dall'atto di pignoramento impugnato è affetta da invalidità in quanto è stata eseguita a mezzo pec con avviso di mancata consegna in data 6.09.2016, non essendo risultato valido l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente presente nell'INI PEC e senza che siano state adempiute dall'agente della riscossione notificante tutte le modalità previste in tal caso dalla legge. Al riguardo l'art. 26 comma 2 DPR n. 602/1973 dispone che, ove non sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna a causa di un indirizzo non valido, il soggetto notificante debba provvedere al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della Camera di Commercio ed alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito per la durata di quindici giorni con inoltro di comunicazione al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, mentre non è necessario il secondo invio dell'atto via pec, che è formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo (v. sul punto Cass. n. 3703/2025). Ora nella specie non vi in atti prova alcuna che siano state effettuate da Agenzia Entrate Riscossione le suindicate modalità inerenti al deposito telematico ed alla successiva pubblicazione del relativo avviso, non essendo all'uopo sufficiente che di tali incombenti l'agente della riscossione abbia fatto menzione in seno alla raccomandata, versata in atti, inviata in base alla norma suddetta al contribuente a completamento delle modalità di legge e ricevuta il 6.10.2016 dall'appellato, trattandosi di una mera affermazione unilaterale della parte interessata puramente labiale del tutto sfornita di riscontro oggettivo, che si appalesa assolutamente necessario ove si tratti (come nel caso in esame) di documentare in giudizio l'avvenuto espletamento di formalità previste dalla legge a fronte peraltro di una esplicita contestazione formulata dalla controparte. E, quindi, la notificazione della summenzionata cartella di pagamento presupposta non si è perfezionata con la conseguente invalidità derivata dell'atto di pignoramento opposto. In materia giova, peraltro, segnalare un principio affermato di recente dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 28452/2024, la quale ha posto fine ai contrasti interpretativi sorti in tema di notificazione a mezzo pec in caso di mancata
3 consegna anche per causa imputabile al destinatario, enunciando una regola che, pur riferendosi ad un caso di notifica intervenuta tra privati, può considerarsi ragionevolmente applicabile anche agli atti notificati dall'agente della riscossione, essendo analoghe le modalità tecniche di produzione delle ricevute di accettazione e consegna. Con la detta sentenza è stato ritenuto che “nel regime antecedente alla novella recata dal d.lg. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art.
3-bis l. n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura 'casella piena'), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. "RdAC"). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC”. Nella specie non risulta in atti che l'agente della riscossione notificante, pur essendo Indirizzo_1in possesso del domicilio fisico dell'appellato sito in Paternò che appare indicato nella intestazione del suindicato atto di pignoramento, abbia riattivato il procedimento notificatorio di cui agli artt. 137 e ss cpc o comunque proceduto alla notificazione in via diretta a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Pertanto va confermata la pronuncia della Corte di I grado di annullamento dell'atto di pignoramento opposto nella parte in cui è fondato sulla cartella di pagamento n. 29320160060173533. E' parimenti infondato e va rigettato l'appello incidentale ritualmente spiegato dal contribuente avverso la pronuncia della Corte di primo grado con la quale è stato rigettato il ricorso introduttivo proposto avverso il suindicato atto di pignoramento nella parte in cui era fondato sulla presupposta cartella di pagamento n. 29320120006053972 notificata il 2.03.2012. Va innanzi tutto disatteso il motivo di gravame incidentale con cui dal contribuente era stata eccepita - in dipendenza della omessa produzione in giudizio della citata Nominativo_1procura speciale rilasciata da Agenzia Entrate Riscossione a - la inammissibilità della costituzione di Agenzia Entrate Riscossione nel giudizio di I e II grado, con la conseguente inutilizzabilità della produzione documentale inerente alla notificazione della citata cartella di pagamento, eccepita dal contribuente anche in conseguenza del tardivo deposito di detta documentazione fatto in primo grado in data 22.11.2023 per l'udienza di trattazione del 4.12.2023. Al riguardo va osservato che la suindicata procura speciale, per come già esposto in precedenza, è stata da Agenzia Entrate Riscossione ritualmente depositata in appello in data 21.11.2024 con effetto sanante anche della costituzione effettuata nel giudizio di primo grado.
4 Devesi, poi, segnalare che la summenzionata documentazione prodotta nel giudizio di I grado da Agenzia Entrate Riscossione era stata effettivamente depositata tardivamente e quindi era chiaramente inutilizzabile dalla Corte di I grado, ma diversamente deve ritenersi nel giudizio di appello in applicazione del principio recentemente affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 10211/2025), dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire che "in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza: tuttavia, l'inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione", Cass. sez. V, 7.3.2018, n. 5429 (conf. Cass. sez. V, 30.11.2016, n. 24398)”. Ciò premesso, in base al suesposto principio ermeneutico devesi rilevare che la documentazione relativa alla notificazione della presupposta cartella di pagamento n. 29320120006053972, irritualmente depositata dall'agente della riscossione nel giudizio di I grado, è automaticamente acquisita nel giudizio di impugnazione e, quindi, in questa sede è pienamente utilizzabile, rimanendo al riguardo ininfluente la nuova disposizione dell'art. 58 comma 2 d. lgs. n. 546/1992, posto che nella specie la detta documentazione non viene prodotta da Agenzia Entrate Riscossione nel giudizio di II grado, al cui fascicolo invece risulta essere stata automaticamente acquisita. Contrariamente poi a quanto eccepito dal contribuente con l'appello incidentale, devesi osservare che la notificazione della citata cartella di pagamento non è invalida, in quanto dalla documentazione versata in atti da Agenzia Entrate Riscossione emerge che la notificazione suddetta è stata effettuata dal messo comunale in data Indirizzo_12.03.2012 nel luogo di residenza del contribuente sito in Paternò
mediante consegna a persona diversa dal destinatario qualificatasi come moglie e con successivo invio al contribuente della raccomandata informativa. E, quindi, la disposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b) bis è stata pienamente rispettata dal messo notificatore, il quale ha attestato, con validità probatoria fino a querela di falso, l'avvenuta spedizione della "raccomandata informativa" da questa disposizione legislativa prevista nel caso, come quello di specie, in cui l'atto notificando non sia stato consegnato direttamente al destinatario, sul punto precisandosi, in diritto, che tale disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", e non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento, sicchè le attestazioni del messo notificatore correlative al punto di fatto in questione ne risultano pienamente adeguate (v. in tal senso Cass. n. 20863/2017).
5 Ed, infine, con riferimento al motivo di appello incidentale con cui è stata riproposta dal contribuente la eccezione, non esaminata dal primo giudice, di prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni di cui alla presupposta cartella di pagamento n. 29320120006053972, siccome intervenuta in epoca successiva alla sua notificazione eseguita il 2.03.2012 fino alla notificazione in data 24.07.2023 dell'atto di pignoramento opposto, devesi rilevare di ufficio il difetto di giurisdizione del giudice tributario a pronunziare al riguardo, in applicazione del principio ermeneutico affermato nella giurisprudenza di legittimità dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 7822/2020 per cui “le Sezioni Unite fissano adesso la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa. Al giudice ordinario spetta invece la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata
. avviata” E nella specie viene in considerazione un fatto, come la eccepita prescrizione, incidente sulla pretesa tributaria azionata verificatosi dopo la notificazione della cartella di pagamento validamente eseguita, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Pertanto va confermata la sentenza appellata anche nella parte in cui è stata ritenuta la legittimità dell'atto di pignoramento opposto fondato sulla cartella di pagamento n. 29320120006053972. Le spese giudiziali di II grado, liquidate come in dispositivo in base al valore della lite, seguono la soccombenza a carico di Agenzia Entrate Riscossione ed in favore del contribuente in dipendenza della pronuncia di rigetto dell'appello principale, tenuto conto - inoltre - del fatto che la pronuncia di rigetto della eccezione preliminare formulata dal contribuente di inammissibilità dell'appello e della costituzione nel giudizio di primo grado di Agenzia Entrate Riscossione è stata determinata dalla produzione della summenzionata procura speciale fatta da Agenzia Entrate Riscossione solo in grado di appello e che in ordine alla pronuncia di rigetto dell'appello incidentale proposto dal contribuente ha inciso il rilievo officioso del difetto di giurisdizione inerente alla eccezione di prescrizione dedotta dall'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge, e ne Difensore_2dispone la distrazione in favore del difensore antistatario Avv. .
Catania 12 dicembre 2024
Il presidente estensore
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