Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 190
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata costituzione del resistente

    La mancata costituzione del Comune convenuto non consente di ritenere provata la notificazione dell'avviso di accertamento presupposto. Pertanto, l'ingiunzione impugnata viene annullata.

  • Accolto
    Rifusione spese di lite

    Il Comune viene condannato alla rifusione al ricorrente delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 190
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 190
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo