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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1017/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5724/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006127228000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 703/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 si opponeva alla intimazione di pagamento n. 29520259006127228000 relativa a tassa auto anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva quanto segue:
1) Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle (cinque) cartelle di pagamento relative a tassa auto;
2) Nullità dell'atto di intimazione per intervenuta prescrizione e decadenza;
3) Nullità per violazione dell'art.50, DPR 602/1973. L'atto di intimazione di pagamento si fondava su cartelle che erano state oggetto di preavviso di fermo n. 29580202500010998000 notificato il 3.04.2025 e già impugnato dinanzi alla Corte di giustizia Tributaria di Messina, per il quale era pendente ricorso n.
4265/2025 RGR;
Chiedeva la condanna alle spese e competenze con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Con controdeduzioni del 18-09-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate D.P. Messina limitatamente alla cartella di pagamento n. 29520230001758692000, del complessivo importo di 300,59 euro, notificata in data 06/04/2023 e relativa ad imposta di registro, oltre sanzioni e interessi, per il periodo d'imposta 2021.
In relazione ai motivi di ricorso l'Ufficio si rimetteva a quanto dedotto, prodotto e contestato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, anch'essa chiamata in causa dal ricorrente, in sede di costituzione in giudizio, trattandosi di attività di sua esclusiva competenza e responsabilità. Relativamente all'imposta di registro di cui alla cartella di pagamento n. 29520230001758692000, chiariva che il termine di prescrizione era decennale, come espressamente previsto dall'art. 78 del Testo Unico dell'imposta di registro (D.P.R.
131/1986), a mente del quale “il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni”.
Con controdeduzioni del 29 gennaio 2026 si costituiva, tardivamente, l'Agenzia Entrate Riscossione la quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio. Preliminarmente, chiedeva la cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella n. 29520210077016657000, con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del
D.Lgs. n. 546/92, “essendo stato emanato dalla CTP di Messina sez. n. 4 in data 27/11/2025, il dispositivo nr.6980/2025 depositato in data 27/11/2025 RGR nr.4265/2025 relativo al ricorso depositato contro il PFA nr. 29580202500010998000 con il quale si annulla il preavviso di fermo amministrativo limitatamente alla cartella richiamata”.
Ometteva la Regione Sicilia si costituirsi nei modi e termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra Ricorrente_1, si oppone alla intimazione di pagamento n. 29520259006127228000, relativamente alle seguenti cinque cartelle:
1) Cartella di pagamento n. 29520210064248868000, asseritamente notificata il 16.12.2022, relativa a tassa automobilistica anno 2016 per l'importo di € 170,35;
2) Cartella di pagamento n. 29520210077016657000, asseritamente notificata l'1.12.2022, relativa a tassa automobilistica anno 2018 per l'importo di € 159,19;
3) Cartella di pagamento n. 29520220016418850000, asseritamente notificata l'1.12.2022, relativa a tassa automobilistica anno 2019 per l'importo di € 150,51;
4) Cartella di pagamento n. 29520230001758692000, asseritamente notificata il 6.04.2023, relativa a imposta di registro anno 2021, per l'importo di € 299,99;
5) Cartella di pagamento n. 29520230013408360000, asseritamente notificata il 14.06.2023, relativa a tassa automobilistica anno 2020, per l'importo di € 150,07;
delle quali in particolare eccepisce l'omessa notifica.
Eccepisce, altresì, la nullità della intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione e decadenza e per violazione dell'art.50, DPR 602/1973.
L'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento perché notificata successivamente al preavviso di fermo amministrativo, è infondata. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può, infatti, notificare un preavviso di fermo amministrativo (misura cautelare) senza la previa notifica dell'intimazione di pagamento, poiché il fermo non è un atto diretto di espropriazione forzata e la giurisprudenza non richiede tale incombente.
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento n.
29520230001758692000 (Imposta registro anno 2021), relativamente alla quale la parte ricorrente non contesta l'omessa notifica (notifica del 06-04-2023), atteso che non risulta maturata la prescrizione decennale.
Relativamente poi alla cartella di pagamento n. 29520210077016657000 deve dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere così come richiesto dall'ADER nelle controdeduzioni del
29-01-2026.
Relativamente, infine, alle restanti cartelle n. 29520210064248868000, asseritamente notificata il
16.12.2022, relativa a tassa automobilistica anno 2016 per l'importo di € 170,35; n.
29520220016418850000, asseritamente notificata l'1.12.2022, relativa a tassa automobilistica anno 2019 per l'importo di € 150,51; n. 29520230001758692000, asseritamente notificata il 6.04.2023, relativa a imposta di registro anno 2021, per l'importo di € 299,99; n. 29520230013408360000, asseritamente notificata il 14.06.2023, relativa a tassa automobilistica anno 2020, per l'importo di € 150,07; il ricorso deve essere accolto mancando agli atti la prova documentale della loro notifica.
Censurabili appaiono le modalità di costituzione dell'Agenzia Entrate Riscossione la quale, costituendosi il 29 gennaio 2026, tredici giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, di fatto si sottrae all'onere di provare la legittimità della propria pretesa, così come previsto dall'art.23, D.L. vo n. 546/1992. Si osserva, in particolare, che a norma dell'art. 32, D.L. 31-12-1992, n.546, "Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservando l'art.24, c.1", sicché deve considerarsi inammissibile la produzione documentale posta a corredo della costituzione, siccome avvenuta oltre il termine di cui al richiamato art.32, con l'ineludibile effetto che tale documentazione è da ritenere tanquam non esset, quindi priva di ogni valenza processuale.
Rimasta non provata la regolare notifica delle cartelle, al caso in esame devono applicarsi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali: "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato"
(Cassazione, SS.UU. sent. n. 10012 anno 2021). Per effetto dell'omessa notificazione degli atti prodromici è, altresì, fondata l'eccezione di decadenza/prescrizione dell'azione recuperatoria.
Condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Spese compensate tra la parte ricorrente e l'Agenzia Entrate D.P. Messina. Nulla sulle spese relativamente alla regione Sicilia non costituita in giudizio, considerato che le contestazioni mosse in ricorso non riguardavano attività imputabile a tale
Ente.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento relativamente alle cartelle di pagamento n. 29520210064248868000, n. 29520220016418850000, 29520230001758692000, n.
29520230013408360000; dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere relativamente alla cartella di pagamento n. 29520210077016657000. Conferma l'intimazione di pagamento relativamente alla cartella di pagamento n. 29520230001758692000 (Imposta registro anno 2021).
Condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate complessivamente in € 800,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari. Spese compensate tra la parte ricorrente e l'Agenzia Entrate D.P. Messina. Nulla sulle spese relativamente alla Regione Sicilia.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5724/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006127228000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 703/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 si opponeva alla intimazione di pagamento n. 29520259006127228000 relativa a tassa auto anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva quanto segue:
1) Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle (cinque) cartelle di pagamento relative a tassa auto;
2) Nullità dell'atto di intimazione per intervenuta prescrizione e decadenza;
3) Nullità per violazione dell'art.50, DPR 602/1973. L'atto di intimazione di pagamento si fondava su cartelle che erano state oggetto di preavviso di fermo n. 29580202500010998000 notificato il 3.04.2025 e già impugnato dinanzi alla Corte di giustizia Tributaria di Messina, per il quale era pendente ricorso n.
4265/2025 RGR;
Chiedeva la condanna alle spese e competenze con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Con controdeduzioni del 18-09-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate D.P. Messina limitatamente alla cartella di pagamento n. 29520230001758692000, del complessivo importo di 300,59 euro, notificata in data 06/04/2023 e relativa ad imposta di registro, oltre sanzioni e interessi, per il periodo d'imposta 2021.
In relazione ai motivi di ricorso l'Ufficio si rimetteva a quanto dedotto, prodotto e contestato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, anch'essa chiamata in causa dal ricorrente, in sede di costituzione in giudizio, trattandosi di attività di sua esclusiva competenza e responsabilità. Relativamente all'imposta di registro di cui alla cartella di pagamento n. 29520230001758692000, chiariva che il termine di prescrizione era decennale, come espressamente previsto dall'art. 78 del Testo Unico dell'imposta di registro (D.P.R.
131/1986), a mente del quale “il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni”.
Con controdeduzioni del 29 gennaio 2026 si costituiva, tardivamente, l'Agenzia Entrate Riscossione la quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio. Preliminarmente, chiedeva la cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella n. 29520210077016657000, con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del
D.Lgs. n. 546/92, “essendo stato emanato dalla CTP di Messina sez. n. 4 in data 27/11/2025, il dispositivo nr.6980/2025 depositato in data 27/11/2025 RGR nr.4265/2025 relativo al ricorso depositato contro il PFA nr. 29580202500010998000 con il quale si annulla il preavviso di fermo amministrativo limitatamente alla cartella richiamata”.
Ometteva la Regione Sicilia si costituirsi nei modi e termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra Ricorrente_1, si oppone alla intimazione di pagamento n. 29520259006127228000, relativamente alle seguenti cinque cartelle:
1) Cartella di pagamento n. 29520210064248868000, asseritamente notificata il 16.12.2022, relativa a tassa automobilistica anno 2016 per l'importo di € 170,35;
2) Cartella di pagamento n. 29520210077016657000, asseritamente notificata l'1.12.2022, relativa a tassa automobilistica anno 2018 per l'importo di € 159,19;
3) Cartella di pagamento n. 29520220016418850000, asseritamente notificata l'1.12.2022, relativa a tassa automobilistica anno 2019 per l'importo di € 150,51;
4) Cartella di pagamento n. 29520230001758692000, asseritamente notificata il 6.04.2023, relativa a imposta di registro anno 2021, per l'importo di € 299,99;
5) Cartella di pagamento n. 29520230013408360000, asseritamente notificata il 14.06.2023, relativa a tassa automobilistica anno 2020, per l'importo di € 150,07;
delle quali in particolare eccepisce l'omessa notifica.
Eccepisce, altresì, la nullità della intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione e decadenza e per violazione dell'art.50, DPR 602/1973.
L'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento perché notificata successivamente al preavviso di fermo amministrativo, è infondata. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può, infatti, notificare un preavviso di fermo amministrativo (misura cautelare) senza la previa notifica dell'intimazione di pagamento, poiché il fermo non è un atto diretto di espropriazione forzata e la giurisprudenza non richiede tale incombente.
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento n.
29520230001758692000 (Imposta registro anno 2021), relativamente alla quale la parte ricorrente non contesta l'omessa notifica (notifica del 06-04-2023), atteso che non risulta maturata la prescrizione decennale.
Relativamente poi alla cartella di pagamento n. 29520210077016657000 deve dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere così come richiesto dall'ADER nelle controdeduzioni del
29-01-2026.
Relativamente, infine, alle restanti cartelle n. 29520210064248868000, asseritamente notificata il
16.12.2022, relativa a tassa automobilistica anno 2016 per l'importo di € 170,35; n.
29520220016418850000, asseritamente notificata l'1.12.2022, relativa a tassa automobilistica anno 2019 per l'importo di € 150,51; n. 29520230001758692000, asseritamente notificata il 6.04.2023, relativa a imposta di registro anno 2021, per l'importo di € 299,99; n. 29520230013408360000, asseritamente notificata il 14.06.2023, relativa a tassa automobilistica anno 2020, per l'importo di € 150,07; il ricorso deve essere accolto mancando agli atti la prova documentale della loro notifica.
Censurabili appaiono le modalità di costituzione dell'Agenzia Entrate Riscossione la quale, costituendosi il 29 gennaio 2026, tredici giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, di fatto si sottrae all'onere di provare la legittimità della propria pretesa, così come previsto dall'art.23, D.L. vo n. 546/1992. Si osserva, in particolare, che a norma dell'art. 32, D.L. 31-12-1992, n.546, "Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservando l'art.24, c.1", sicché deve considerarsi inammissibile la produzione documentale posta a corredo della costituzione, siccome avvenuta oltre il termine di cui al richiamato art.32, con l'ineludibile effetto che tale documentazione è da ritenere tanquam non esset, quindi priva di ogni valenza processuale.
Rimasta non provata la regolare notifica delle cartelle, al caso in esame devono applicarsi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali: "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato"
(Cassazione, SS.UU. sent. n. 10012 anno 2021). Per effetto dell'omessa notificazione degli atti prodromici è, altresì, fondata l'eccezione di decadenza/prescrizione dell'azione recuperatoria.
Condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Spese compensate tra la parte ricorrente e l'Agenzia Entrate D.P. Messina. Nulla sulle spese relativamente alla regione Sicilia non costituita in giudizio, considerato che le contestazioni mosse in ricorso non riguardavano attività imputabile a tale
Ente.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento relativamente alle cartelle di pagamento n. 29520210064248868000, n. 29520220016418850000, 29520230001758692000, n.
29520230013408360000; dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere relativamente alla cartella di pagamento n. 29520210077016657000. Conferma l'intimazione di pagamento relativamente alla cartella di pagamento n. 29520230001758692000 (Imposta registro anno 2021).
Condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate complessivamente in € 800,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari. Spese compensate tra la parte ricorrente e l'Agenzia Entrate D.P. Messina. Nulla sulle spese relativamente alla Regione Sicilia.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile