Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 1017
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica cartelle di pagamento

    Il ricorso è stato accolto per le cartelle per le quali mancava la prova della notifica. Per la cartella n. 29520230001758692000 (Imposta registro anno 2021) l'intimazione è stata confermata in quanto la prescrizione decennale non era maturata e la notifica non era contestata. Per la cartella n. 29520210077016657000 è stata dichiarata cessata materia del contendere.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione e decadenza

    L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta infondata per la cartella n. 29520230001758692000 (Imposta registro anno 2021) in quanto non era maturata la prescrizione decennale. Per le altre cartelle, l'omessa notifica ha comportato l'accoglimento del ricorso, rendendo fondata l'eccezione di decadenza/prescrizione.

  • Rigettato
    Violazione art. 50, DPR 602/1973

    L'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento perché notificata successivamente al preavviso di fermo amministrativo è stata ritenuta infondata, poiché l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può notificare un preavviso di fermo amministrativo senza la previa notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Sentenza CTP Messina

    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere relativamente alla cartella di pagamento n. 29520210077016657000, come richiesto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 1017
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1017
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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