CASS
Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
Massime • 1
Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17531 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) AN RO, nato il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 25/07/2022 dalla Corte di appello di Reggio Calabria;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17531 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 25 luglio 2022 la Corte di appello di Reggio Calabria, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da RO AN, relativo al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria il 5 maggio 2022, con cui il condannato aveva richiesto l'applicazione del criterio moderatore delle pene di cui all'art. 78 cod. pen. ai reati indicati nei punti 6) e 7) dello stesso cumulo. Secondo il Giudice dell'esecuzione reggino, il criterio moderatore delle pene di cui all'art. 78 cod. pen. non era applicabile nella direzione invocata da RO AN, essendo stato il condannato scarcerato il 20 giugno 2013 e avendo commesso i reati di cui ai punti 6) e 7) del provvedimento di cumulo presupposto, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, dopo la sua scarcerazione. Ne conseguiva che le condanne irrevocabili riguardanti i fatti di reato di cui ai punti 6) e 7), ai fini dell'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen., dovevano essere incluse in un autonomo cumulo parziale, non potendosi applicare i parametri dosimetrici in questione al complesso delle pene irrogate al ricorrente, unitamente intese. La Corte di appello di Reggio Calabria, al contempo, escludeva la sussistenza del vincolo della continuazione tra il sequestro di persona di cui al punto 6) - aggravato ex art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - e il reato associativo di cui al punto 7), contestato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., atteso che le emergenze probatorie acquisite nei relativi ambiti processuali non consentivano di affermare l'esistenza di una progettazione criminosa unitaria dei due delitti riconducibile al momento in cui RO AN era stato affiliato nell'omonima cosca 'ndranghetistica. 2. Avverso questa ordinanza RO AN, a mezzo dell'avvocato OV NI, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano l'applicazione del criterio moderatore delle pene di cui all'art. 78 cod. pen. ai reati di cui ai punti 6) e 7) del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria il 5 maggio 2022, 2 rispetto al quale non assumeva un rilievo decisivo la circostanza che il condannato era stato scarcerato il 20 giugno 2013. Si deduceva, in proposito, che, ai fini dell'applicazione del criterio moderatore delle pene previsto dall'art. 78 cod. pen., la frazione detentiva precedente alla scarcerazione di RO AN, intervenuta il 20 giugno 2013, doveva essere inserita in un unico cumulo, comprendente anche le pene irrogate per i delitti di cui ai punti 6) e 7); unificazione che si imponeva anche alla luce del fatto che era già stata riconosciuta la continuazione tra i reati di cui ai punti 4), 5) e 7) del provvedimento di cumulo presupposto, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria il 5 maggio 2022. Si deduceva, al contempo, che la Corte territoriale reggina aveva svalutato la correlazione esecutiva esistente tra il sequestro di persona aggravato di cui al punto 6) e il reato associativo di cui al punto 7), contestato ai sensi dell'art. 416- bis cod. pen., non essendo stata adeguatamente vagliata la portata unificante, pur incontroversa, della condanna riportata da AN per il secondo dei due delitti, quale affiliato dell'omonima consorteria 'ndranghetistica, attiva nell'area di Platì. 2.1. Le argomentazioni esposte nell'atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento venivano richiamate e ulteriormente ribadite nelle memorie difensive presentate dall'avvocato OV NI nell'interesse di RO AN il 6 febbraio 2023, nelle quali si evidenziavano le ragioni che imponevano l'applicazione del criterio moderatore delle pene di cui all'art. 78 cod. pen. ai reati di cui ai punti 6) e 7) del provvedimento di cumulo presupposto, nel contesto di un unico cumulo comprendente tutte le sanzioni penali irrogare al condannato unitariamente intese. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da RO AN è infondato. 2. Occorre, innanzitutto, evidenziare che la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava l'incidente di esecuzione proposto da RO AN sull'assunto che l'istante era stato scarcerato il 20 giugno 2013 e aveva commesso i reati di cui ai punti 6) e 7) del provvedimento di cumulo, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria il 5 maggio 2022, in epoca successiva alla sua scarcerazione. Tale dato 3 cronologico si riteneva decisivo per escludere l'applicazione del criterio moderatore delle pene di cui all'art. 78 cod. pen. ai reati di cui ai punti 6) e 7) del provvedimento di cumulo, invocato nell'interesse del condannato. Tanto premesso, deve evidenziarsi che la posteriorità delle condotte illecite relative ai reati di cui ai punti 6) e 7) del provvedimento di cumulo controverso rispetto alla scarcerazione di RO AN, avvenuta il 20 giugno 2013, imponeva di ricondurre le condanne irrevocabili concernenti tali ipotesi delittuose, ai fini dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., a un cumulo differente. Ne derivava che, nel caso di specie, si imponeva la costituzione di cumuli parziali autonomi, con la conseguente applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. a ciascuno di tali cumuli parziali e non al complesso delle pene, unitariamente inteso, ostando all'accoglimento di una tale soluzione processuale il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Occorre, pertanto, ribadire che, nel caso di specie, l'applicazione unitaria del criterio moderatore delle pene previsto dall'art. 78 cod. pen. era preclusa dal fatto che i reati di cui ai punti 6) e 7) del provvedimento di cumulo controverso risultavano commessi nelle date del 27 novembre 2013 e del 22 novembre 2013, in un'epoca successiva alla scarcerazione di RO AN, che aveva luogo il 20 giugno 2013. Tale posteriorità, al contempo, rendeva irrilevante la circostanza che era stata riconosciuta la continuazione tra i reati di cui ai punti 4), 5) e 7) del provvedimento di cumulo presupposto, che appare ininfluente ai fini dell'applicazione del criterio della fungibilità invocato, favor rei, dal ricorrente. D'altra parte, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, ostando a una tale eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che consente di computare «soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire». Non si può, in proposito, non richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui, a tal fine, vanno computate solo periodi di custodia cautelare 4 sofferta e di pene espiate "sine titLio" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 6072 cel 24/05/2017, dep. 2018, Di Perna, Rv. 272101-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809-01; Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, Palomba, Rv. 216418-01). Queste ragioni impongono di ritenere infondata la doglianza esaminata. 2.1. Parimenti infondata deve ritenersi la correlata censura difensiva, con cui si deduceva che la Corte di appello di Reggio Calabria aveva svalutato la correlazione esecutiva esistente tra il sequestro di persona aggravato di cui al punto 6) e il reato associativo di cui al punto 7), contestato ai sensi dell'art. 416- bis cod. pen., non essendo stata adeguatamente vagliata la portata unificante, pur incontroversa, della condanna riportata da AN per il secondo dei due delitti, quale affiliato dell'omonima consorteria 'ndranghetistica, attiva nell'area di Platì. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle risultanze processuali, atteso che la Corte territoriale reggina escludeva la sussistenza del vincolo della continuazione tra il sequestro di persona di cui al punto 6) e il reato associativo di cui al punto 7), evidenziando, in termini ineccepibili, che le emergenze probatorie acquisite nei rispettivi ambiti giudiziari non permettevano di affermare l'esistenza di una progettazione criminosa unitaria dei due delitti, riconducibile al momento in cui il ricorrente era stato affiliato al clan AN di Platì. Né potrebbe essere diversamente, atteso che laddove l'applicazione del vincolo della continuazione sia invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione, analogamente al caso di AN, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all'astratta omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine «sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 3. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto da RO AN, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 febbraio 2023.
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17531 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 25 luglio 2022 la Corte di appello di Reggio Calabria, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da RO AN, relativo al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria il 5 maggio 2022, con cui il condannato aveva richiesto l'applicazione del criterio moderatore delle pene di cui all'art. 78 cod. pen. ai reati indicati nei punti 6) e 7) dello stesso cumulo. Secondo il Giudice dell'esecuzione reggino, il criterio moderatore delle pene di cui all'art. 78 cod. pen. non era applicabile nella direzione invocata da RO AN, essendo stato il condannato scarcerato il 20 giugno 2013 e avendo commesso i reati di cui ai punti 6) e 7) del provvedimento di cumulo presupposto, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, dopo la sua scarcerazione. Ne conseguiva che le condanne irrevocabili riguardanti i fatti di reato di cui ai punti 6) e 7), ai fini dell'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen., dovevano essere incluse in un autonomo cumulo parziale, non potendosi applicare i parametri dosimetrici in questione al complesso delle pene irrogate al ricorrente, unitamente intese. La Corte di appello di Reggio Calabria, al contempo, escludeva la sussistenza del vincolo della continuazione tra il sequestro di persona di cui al punto 6) - aggravato ex art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - e il reato associativo di cui al punto 7), contestato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., atteso che le emergenze probatorie acquisite nei relativi ambiti processuali non consentivano di affermare l'esistenza di una progettazione criminosa unitaria dei due delitti riconducibile al momento in cui RO AN era stato affiliato nell'omonima cosca 'ndranghetistica. 2. Avverso questa ordinanza RO AN, a mezzo dell'avvocato OV NI, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano l'applicazione del criterio moderatore delle pene di cui all'art. 78 cod. pen. ai reati di cui ai punti 6) e 7) del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria il 5 maggio 2022, 2 rispetto al quale non assumeva un rilievo decisivo la circostanza che il condannato era stato scarcerato il 20 giugno 2013. Si deduceva, in proposito, che, ai fini dell'applicazione del criterio moderatore delle pene previsto dall'art. 78 cod. pen., la frazione detentiva precedente alla scarcerazione di RO AN, intervenuta il 20 giugno 2013, doveva essere inserita in un unico cumulo, comprendente anche le pene irrogate per i delitti di cui ai punti 6) e 7); unificazione che si imponeva anche alla luce del fatto che era già stata riconosciuta la continuazione tra i reati di cui ai punti 4), 5) e 7) del provvedimento di cumulo presupposto, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria il 5 maggio 2022. Si deduceva, al contempo, che la Corte territoriale reggina aveva svalutato la correlazione esecutiva esistente tra il sequestro di persona aggravato di cui al punto 6) e il reato associativo di cui al punto 7), contestato ai sensi dell'art. 416- bis cod. pen., non essendo stata adeguatamente vagliata la portata unificante, pur incontroversa, della condanna riportata da AN per il secondo dei due delitti, quale affiliato dell'omonima consorteria 'ndranghetistica, attiva nell'area di Platì. 2.1. Le argomentazioni esposte nell'atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento venivano richiamate e ulteriormente ribadite nelle memorie difensive presentate dall'avvocato OV NI nell'interesse di RO AN il 6 febbraio 2023, nelle quali si evidenziavano le ragioni che imponevano l'applicazione del criterio moderatore delle pene di cui all'art. 78 cod. pen. ai reati di cui ai punti 6) e 7) del provvedimento di cumulo presupposto, nel contesto di un unico cumulo comprendente tutte le sanzioni penali irrogare al condannato unitariamente intese. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da RO AN è infondato. 2. Occorre, innanzitutto, evidenziare che la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava l'incidente di esecuzione proposto da RO AN sull'assunto che l'istante era stato scarcerato il 20 giugno 2013 e aveva commesso i reati di cui ai punti 6) e 7) del provvedimento di cumulo, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria il 5 maggio 2022, in epoca successiva alla sua scarcerazione. Tale dato 3 cronologico si riteneva decisivo per escludere l'applicazione del criterio moderatore delle pene di cui all'art. 78 cod. pen. ai reati di cui ai punti 6) e 7) del provvedimento di cumulo, invocato nell'interesse del condannato. Tanto premesso, deve evidenziarsi che la posteriorità delle condotte illecite relative ai reati di cui ai punti 6) e 7) del provvedimento di cumulo controverso rispetto alla scarcerazione di RO AN, avvenuta il 20 giugno 2013, imponeva di ricondurre le condanne irrevocabili concernenti tali ipotesi delittuose, ai fini dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., a un cumulo differente. Ne derivava che, nel caso di specie, si imponeva la costituzione di cumuli parziali autonomi, con la conseguente applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. a ciascuno di tali cumuli parziali e non al complesso delle pene, unitariamente inteso, ostando all'accoglimento di una tale soluzione processuale il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Occorre, pertanto, ribadire che, nel caso di specie, l'applicazione unitaria del criterio moderatore delle pene previsto dall'art. 78 cod. pen. era preclusa dal fatto che i reati di cui ai punti 6) e 7) del provvedimento di cumulo controverso risultavano commessi nelle date del 27 novembre 2013 e del 22 novembre 2013, in un'epoca successiva alla scarcerazione di RO AN, che aveva luogo il 20 giugno 2013. Tale posteriorità, al contempo, rendeva irrilevante la circostanza che era stata riconosciuta la continuazione tra i reati di cui ai punti 4), 5) e 7) del provvedimento di cumulo presupposto, che appare ininfluente ai fini dell'applicazione del criterio della fungibilità invocato, favor rei, dal ricorrente. D'altra parte, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, ostando a una tale eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che consente di computare «soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire». Non si può, in proposito, non richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui, a tal fine, vanno computate solo periodi di custodia cautelare 4 sofferta e di pene espiate "sine titLio" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 6072 cel 24/05/2017, dep. 2018, Di Perna, Rv. 272101-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809-01; Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, Palomba, Rv. 216418-01). Queste ragioni impongono di ritenere infondata la doglianza esaminata. 2.1. Parimenti infondata deve ritenersi la correlata censura difensiva, con cui si deduceva che la Corte di appello di Reggio Calabria aveva svalutato la correlazione esecutiva esistente tra il sequestro di persona aggravato di cui al punto 6) e il reato associativo di cui al punto 7), contestato ai sensi dell'art. 416- bis cod. pen., non essendo stata adeguatamente vagliata la portata unificante, pur incontroversa, della condanna riportata da AN per il secondo dei due delitti, quale affiliato dell'omonima consorteria 'ndranghetistica, attiva nell'area di Platì. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle risultanze processuali, atteso che la Corte territoriale reggina escludeva la sussistenza del vincolo della continuazione tra il sequestro di persona di cui al punto 6) e il reato associativo di cui al punto 7), evidenziando, in termini ineccepibili, che le emergenze probatorie acquisite nei rispettivi ambiti giudiziari non permettevano di affermare l'esistenza di una progettazione criminosa unitaria dei due delitti, riconducibile al momento in cui il ricorrente era stato affiliato al clan AN di Platì. Né potrebbe essere diversamente, atteso che laddove l'applicazione del vincolo della continuazione sia invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione, analogamente al caso di AN, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all'astratta omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine «sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 3. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto da RO AN, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 febbraio 2023.