Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 luglio 1968
Art. 4.
In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi di cui all'art. 2, lettera a), le ditte mandanti, oltre al pagamento dei contributi dovuti per la quota a proprio carico e per quella a carico degli agenti e rappresentanti, sono tenute al pagamento delle spese e degli interessi di mora in favore dell'ENASARCO nella misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto.
E' in facolta' delle ditte mandanti di versare i contributi sulle provvigioni corrisposte agli agenti e rappresentanti ed eccedenti i massimali previsti dall'art. 2, lettera a).
Non e' ammesso il versamento di contributi prescritti ai sensi dell' art. 2948 del codice civile .
Gli obblighi derivanti all'ENASARCO per effetto del presente decreto nei confronti degli agenti e rappresentanti sorgono alla data di ricezione dei versamenti, sempreche' gli stessi siano accompagnati dalla distinta di cui all'art. 3.
In caso di versamenti non accompagnati da distinta, gli obblighi di cui al comma precedente sorgono dalla data di ricezione della distinta stessa.
Entrata in vigore il 7 luglio 1968
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