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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1327/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUCIFORA FRANCESCO, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6745/2023 depositato il 30/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60905 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al Comune di Catania con p.e.c. consegnata in data 7.6.2023, è impugnato l'avviso di accertamento n. 60905 del 30/12/2022, ricevuto in data 9 maggio 2023, con il quale si contesta l'omesso versamento dell'imposta della IMU anno 2017, per un totale di €. 4.306,00, oltre interessi, sanzioni e spese.
Il ricorrente deduce: inesistenza della notifica per essere avvenuta tramite operatore postale non abilitato;
decadenza del Comune dal potere di accertare l'IMU 2017 per decorso del termine quinquennale.
Il Comune di Catania non si è costituito in giudizio.
Il collegio, alla udienza camerale del 13.02.2026, dopo l'esposizione del relatore sui fatti di causa, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
L'Ente impositore è decaduto dal potere di riscossione anche considerando la disposizione di cui all'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020 che ha disposto la sospensione “dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”. Si tratta di una sospensione posta nell'esclusivo interesse degli enti impositori in ragione dell'emergenza epidemiologica.
Tale sospensione determina, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, che nel caso di specie è di 84 giorni, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
Pertanto, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 67, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelle che erano in scadenza nel 2020, sono prorogate di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 Marzo-31 maggio 2020.
Considerando che all'otto Marzo 2020 erano pendenti termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019, l'accertamento in esame, relativo al periodo di imposta 2018, doveva essere notificato entro il 26/03/2023.
Le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania accoglie il ricorso nei termini (e nei limiti) di cui in motivazione. Spese irripetibili.
Il Presidente relatore
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUCIFORA FRANCESCO, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6745/2023 depositato il 30/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60905 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al Comune di Catania con p.e.c. consegnata in data 7.6.2023, è impugnato l'avviso di accertamento n. 60905 del 30/12/2022, ricevuto in data 9 maggio 2023, con il quale si contesta l'omesso versamento dell'imposta della IMU anno 2017, per un totale di €. 4.306,00, oltre interessi, sanzioni e spese.
Il ricorrente deduce: inesistenza della notifica per essere avvenuta tramite operatore postale non abilitato;
decadenza del Comune dal potere di accertare l'IMU 2017 per decorso del termine quinquennale.
Il Comune di Catania non si è costituito in giudizio.
Il collegio, alla udienza camerale del 13.02.2026, dopo l'esposizione del relatore sui fatti di causa, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
L'Ente impositore è decaduto dal potere di riscossione anche considerando la disposizione di cui all'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020 che ha disposto la sospensione “dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”. Si tratta di una sospensione posta nell'esclusivo interesse degli enti impositori in ragione dell'emergenza epidemiologica.
Tale sospensione determina, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, che nel caso di specie è di 84 giorni, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
Pertanto, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 67, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelle che erano in scadenza nel 2020, sono prorogate di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 Marzo-31 maggio 2020.
Considerando che all'otto Marzo 2020 erano pendenti termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019, l'accertamento in esame, relativo al periodo di imposta 2018, doveva essere notificato entro il 26/03/2023.
Le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania accoglie il ricorso nei termini (e nei limiti) di cui in motivazione. Spese irripetibili.
Il Presidente relatore