TAR Torino, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 358
TAR
Ordinanza cautelare 27 maggio 2021
>
TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione degli artt. 10 e 10 bis legge n. 241/90

    La Corte ha ritenuto che le censure relative alla violazione degli artt. 10 e 10 bis della legge n. 241/90 non fossero fondate, poiché l'amministrazione ha correttamente valutato gli elementi a sua disposizione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 11 e 43 del Tulps per eccesso di potere, carenza ed erroneità di motivazione, illogicità ed irrazionalità manifesta del provvedimento

    La Corte ha confermato la legittimità del diniego basato sulla valutazione di inaffidabilità del ricorrente, ritenendo che il giudizio di affidabilità richiesto dall'Autorità di PS sia di natura prognostica e precauzionale, e possa basarsi anche su fatti che non hanno portato a condanne penali. La remissione della querela non esclude la commissione dei fatti né la necessità di una valutazione amministrativa autonoma.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 358
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 358
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo