Ordinanza cautelare 27 maggio 2021
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00358/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Teresa Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto prot. -OMISSIS- Area I/ter emesso in data -OMISSIS-e notificato al ricorrente in data 10/02/2021, a mezzo pec presso il sottoscritto difensore, recante il diniego del rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo per come decretato dal Questore della Provincia di Torino che ha respinto la domanda di rinnovo dell’autorizzazione per il porto di fucile per sportivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa SS EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il provvedimento del -OMISSIS- con cui il Prefetto di Torino ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente medesimo avverso il provvedimento di diniego del rinnovo dell’autorizzazione per il porto di fucile per uso sportivo in quanto “… l’inaffidabilità del ricorrente è stata desunta, così come chiaramente indicato nella motivazione del provvedimento stesso, dalla condotta che ha originato la vicenda giudiziale che ha coinvolto il ricorrente, sintomatica di una personalità priva del necessario autocontrollo in situazioni critiche e, pertanto, potenzialmente in grado di abusare del porto di fucile in suo possesso ”.
Avverso il predetto provvedimento il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione degli artt. 10 e 10 bis legge n. 241/90 e successive modifiche
Secondo parte ricorrente sarebbero stati violati gli art. 10 e 10 bis della legge n.241/90 perché, a seguito della presentazione delle osservazioni del ricorrente medesimo che avrebbero privato di consistenza i motivi ostativi relativi ai dissidi col proprio figlio, non più residente con il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe addotto altra motivazione a sostegno del rigetto dell’istanza, ossia l’esistenza di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Torino n. -OMISSIS- (definito nel 2017 con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela) rispetto alla quale, tuttavia, il ricorrente non era stato messo nelle condizioni di poter presentare osservazioni.
2) Violazione degli artt. 11 e 43 del Tulps per eccesso di potere, carenza ed erroneità di motivazione. illogicità ed irrazionalità manifesta del provvedimento
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto la discrezionalità dell’Amministrazione, in tema di diniego di rilascio porto d’armi, seppur ampia, dovrebbe, comunque, far riferimento a circostanze oggettive che, nel caso di specie, secondo il ricorrente, mancherebbero atteso che lo stesso non è mai stato condannato, sottoposto a misure di sicurezza, dichiarato delinquente abituale. Peraltro, l’unica denuncia che avrebbe condotto al procedimento penale poi archiviatosi, sarebbe risalente a quasi dieci anni prima (2013) e, da quel momento, la condotta del ricorrente sarebbe stata del tutto irreprensibile. Secondo parte ricorrente, dunque, quell’episodio non potrebbe costituire ragione legittimante l'adozione di un provvedimento di diniego, attesa la sua sporadicità, occasionalità e per la sua collocazione temporale risalente.
2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame in quanto infondato.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la richiesta di sospensione dell’atto impugnato.
4. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, co. 4, c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente si duole del fatto che il prefetto di Torino abbia rigettato il ricorso gerarchico da lui proposto avverso il diniego di rinnovo porto di fucile ad uso sportivo, ritenendo illegittima e carente di adeguata valutazione la motivazione addotta, ovvero la circostanza che il ricorrente non darebbe affidabilità del possesso dei requisiti per il porto d’armi, per essere stato querelato nel 2013 per un episodio di lesioni personali, sfociato in un procedimento penale, poi conclusosi nel 2017 per remissione della querela.
Le censure di parte ricorrente sono infondate.
3. La giurisprudenza ha costantemente affermato che " non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e alla detenzione di munizioni; viceversa, la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L'Amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive. La valutazione che compie l'Autorità di PS in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta." .( ex multis Cons. Stato, Sez. III, 21 giugno 2021, n. 4751).
In tema di reati, il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. nell' uso delle armi è differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale. Il primo si effettua in base ad un giudizio prognostico e ha una precipua funzione precauzionale; l'altro, invece, è improntato a un rigoroso principio di tassatività, svolge una funzione repressiva e sanzionatoria, incidendo su diritti fondamentali della persona, presuppone un accertamento, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, dei fatti che giustificano la reazione punitiva.
Ciò spiega perché l'Autorità di P.S. possa valutare nell'oggettività storica i fatti di reato e legittimamente prescindere dagli esiti del procedimento, a maggior ragione se questi si sostanziano in sentenze di non luogo a procedere per ritiro della querela o di estinzione del reato per prescrizione che lasciano impregiudicato l'accertamento dei fatti che confortano l'inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di armi (cfr. T.A.R. Campania, OL, Sez. V, 9.5.2022, n. 3137).
4. Nel caso di specie l’Amministrazione ha ritenuto di rigettare il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in considerazione della valutazione svolta dalla Questura circa il giudizio prognostico di non affidabilità dello stesso nel possesso delle armi, giudizio che il Prefetto ha ritenuto di condividere.
L’Amministrazione, infatti, ha valorizzato il comportamento del ricorrente che aveva dato origine al procedimento penale conclusosi nel 2017 con la remissione della querela, e lo ha ritenuto indiziario “ di una personalità priva del necessario autocontrollo in situazioni critiche, pertanto, potenzialmente in grado di abusare del porto di fucile in suo possesso ”. Il ricorrente, infatti, durante l’espletamento del servizio di conducente di autobus, aveva cagionato alla controparte querelante “… contusioni dell’occhio dei suoi annessi dalle quali derivava una malattia nel copro giudicata guaribile in complessivi giorni 14 ”.
Al riguardo, l'intervenuta remissione della querela, che viene sottolineata dal ricorrente al fine della propria incensurabilità, non vale ad escludere l'avvenuta commissione dei fatti, poiché influisce solo sulla procedibilità del reato, lasciando inalterata la necessità di una sua autonoma valutazione da parte dell'Autorità amministrativa ai fini dell'esame della personalità del soggetto detentore delle armi. In detta valutazione l’Amministrazione ha dato conto delle ragioni presupposte, con ciò assolvendo l’onere motivazionale richiesto al riguardo. Non si rinviene dunque nemmeno il lamentato difetto di motivazione sollevato dalla parte ricorrente, giacche, data la “ latitudine della discrezionalità sottesa ai provvedimenti inibitori materia di armi riduce la rilevanza dell'onere motivazionale posti a carico dell'Amministrazione, giacché è sufficiente che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni dell'Autorità non siano irrazionali o arbitrarie, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l'apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore (Cons. Stato, Sez. VI, 4.7.2023, n. 6508). È perciò necessario e sufficiente che la valutazione dell'Amministrazione trovi fondamento in circostanze attuali e concrete, chiaramente esplicitate nella motivazione del provvedimento, dalle quali sia possibile evincere la sussistenza di un rischio di abuso delle armi da parte del privato (TRGA -OMISSIS-, -OMISSIS-, Sez. I, 24/09/2021, n. 148) " (T.A.R. Piemonte, sez. III, 26 marzo 2025, n. 550).
5. Il provvedimento impugnato, dunque, risulta del tutto legittimo in quanto è stato adottato all'esito di una istruttoria che ha pienamente e correttamente valutato gli elementi a disposizione dell'Amministrazione, pervenendo ad un giudizio sul ricorrente di non affidabilità nella detenzione delle armi che risulta del tutto logico e coerente.
6. Per le suesposte motivazioni il ricorso deve essere respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione resistente, che si liquidano in € 2.000, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LM PA Di OL, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
SS EF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS EF | LM PA Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.