Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00224/2026REG.PROV.COLL.
N. 00489/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2024, proposto dai signori NI NA e SA AR, rappresentati e difesi dall’Avv. Davide Salvatore Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni La Punta, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 233/2024 resa dal Tribunale Amministrativo per la regione Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. II, con la quale è stato respinto il ricorso n. 1899/2022 R. G., proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento:
- dell'ordinanza n. 201 dell’11 ottobre 2022 (prot. n. 43728 e 43729 dell’11 ottobre 2022), resa dal Dirigente del V Settore Recupero Urbanistico – Servizio Repressione Abusivismo Edilizio del Comune di San Giovanni La Punta, avente ad oggetto « Accertamento di inottemperanza. Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune e immissione in possesso di opere abusive eseguite nell'immobile sito in questa via Imperia n. 10 »;
- dell’eventuale verbale di accertamento dell'inottemperanza, reso successivamente alla pubblicazione della sentenza resa dal CGARS n. 839/2022 del 17 luglio 2022, nel giudizio iscritto al R.g. n 21/2022, ove esistente;
- in via meramente prudenziale, della nota interna prot. n. 10/ST/PM del 14 gennaio 2020, resa dal 7^ Settore Polizia Locale -Servizi Territoriali Controllo Abusivismo e Pubblicità del Comune di San Giovanni La Punta, non notificata ai ricorrenti ma trasmessa al V Settore del Comune di San Giovanni La Punta, richiamata solo per relationem nel predetto provvedimento;
- in via prudenziale, per motivi sopravvenuti, della nota prot. n. 95/ST/PM del 24 aprile 2019 resa dal Comando Polizia Municipale Servizi Territoriali del Comune di San Giovanni La Punta.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la Consigliera AO La AN nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso proposto in primo grado avverso il provvedimento di accertamento di inottemperanza e la conseguente acquisizione gratuita al patrimonio del Comune.
2. Il T.a.r. ha ritenuto che:
- l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata, è rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto e che non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse;
- l’identificazione del terreno da acquisire e della ulteriore area di sedime può avvenire in sede di trascrizione del titolo di acquisto da parte del Comune e sino a quando la stessa non è concretamente avvenuta gli interessati si trovano in una posizione di mera soggezione all’esercizio di un diritto potestativo che ha causa nel proprio mancato spontaneo adempimento alla precedente ordinanza di demolizione;
- l’ingiunzione di demolizione dell’opera edilizia abusiva non richiede necessariamente l'indicazione dei relativi dati catastali, ovvero di quelli dell’area di pertinenza della res abusiva, che possono essere legittimante riportati nel successivo provvedimento con il quale viene accertata l'inottemperanza e si procede all’acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune;
- preso atto dei numerosi provvedimenti cautelari che hanno interessato, dapprima, il diniego di sanatoria e poi l’ordinanza di demolizione, ha specificato che detti provvedimenti amministrativi hanno ripreso efficacia non già dalla data della sentenza n. 839/2022 del 18 luglio 2022 del CGARS ma prima, dal momento in cui la sospensione disposta con decreto n. 1 del 12 gennaio 2022 del Presidente del CGARS non è stata confermata in sede collegiale, come da ordinanza n. 47 del 3 febbraio 2022 e che l’acquisizione al patrimonio comunale è stata disposta dopo più di otto mesi dalla pubblicazione di quest’ultima ordinanza collegiale nel pieno rispetto del termine minimo di 90 giorni per adempiere spontaneamente ad una ordinanza di demolizione ex art. 31 del D.P.R. n. 389/2001;
- poiché non risulta dagli atti di causa alcuno spontaneo adempimento dei ricorrenti all’ordinanza di demolizione, la permanenza dell’abuso che è un fatto non contestato fra le parti, rende comunque legittimo il provvedimento di acquisizione gratuita delle opere abusive;
- infine ritiene ha ritenuto la legittimità del computo svolto dal Comune per calcolare l’area oltre quella di sedime da acquisire gratuitamente al patrimonio del Comune nella misura di 1 mq. per ogni mc. di volume abusivamente realizzato e quindi 600 mc.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) « erroneità della motivazione. Motivazione contraddittoria e non pertinente. Errata applicazione dell’art. 31, comma 3 e 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 ».
Si censura la sentenza nella parte in cui, dopo aver richiamato la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017, afferma che l’ordine di demolizione sia un atto vincolato e non richieda alcuna motivazione sull’interesse pubblico. Detto richiamo per l’appellante è inconferente in quanto oggetto del giudizio non è l’ordinanza di demolizione ma il provvedimento di acquisizione gratuita adottato ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui estende l’effetto acquisitivo anche a un’area ulteriore rispetto al sedime (circa 600 mq).
La disposta acquisizione sarebbe illegittima perché in violazione del citato art. 31 che consente l’acquisizione automatica solo del manufatto abusivo e dell’area di sedime, richiedendo per l’acquisizione dell’area ulteriore la dimostrazione della sua “necessità” con idonea motivazione.
Il T.a.r. ha errato per avere equiparato l’atto di acquisizione all’ordine di demolizione quanto a natura vincolata e non necessarietà di specifica motivazione.
II) « Motivazione insufficiente e generica. Violazione dell’art. 3 c.p.a. ».
La sentenza è viziata da motivazione apparente e insufficiente in quanto il T.a.r. ha respinto i motivi di ricorso mediante un richiamo improprio all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in tema di demolizione, senza ponderare le specifiche censure mosse verso l’atto di acquisizione dell’ulteriore area al sedime.
Anche l’affermazione del T.a.r. secondo cui l’amministrazione può procedere all’identificazione e al frazionamento dell’area in sede di trascrizione è ritenuta illegittima, atteso che l’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, prevede per l’acquisizione l’esatta individuazione, perimetrazione e frazionamento catastale dell’area da acquisire.
III) « Erroneità della motivazione sotto altro profilo. Sull’ingiusto rigetto del motivo I.d. del ricorso introduttivo: omessa identificazione dell’area da acquisire in seno all’ordinanza di demolizione ».
Il T.a.r. ha errato nel ritenere legittima l’omessa indicazione, nell’ordinanza di demolizione, dell’area ulteriore al sedime suscettibile di acquisizione richiamando una giurisprudenza relativa alla sola necessità dei dati catastali.
Nella fattispecie in esame il Comune con l’ordinanza di demolizione ha preannunciato solo l’acquisizione del sedime, senza alcun riferimento all’area ulteriore né alla sua estensione; tale omissione oltre a vietare l’effetto ablatorio oltre il sedime, rende illegittima l’acquisizione della superficie aggiuntiva.
IV) « Erroneità della motivazione sotto altro profilo. Sull’ingiusto rigetto del secondo motivo di ricorso ».
La sentenza ha errato nel ritenere legittima l’acquisizione avendo ritenuto che il termine di 90 giorni previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 fosse interamente decorso dopo la cessazione dell’ultima sospensione cautelare.
Secondo l’appellante, invece, a fronte delle plurime sospensioni giudiziali dell’ordinanza di demolizione, l’Amministrazione avrebbe dovuto riassegnare formalmente il termine di 90 giorni o quantomeno indicare con certezza il dies a quo della sua ripresa, al fine di consentire ai destinatari di adempiere spontaneamente, dalla carenza di tale riassegnazione è scaturita un’incertezza incolpevole sul decorso del termine e quindi il difetto di un presupposto essenziale dell’effetto acquisitivo (decorso del termine e previo accertamento dell’inottemperanza).
L’acquisizione sarebbe conseguentemente illegittima per violazione dei principi di trasparenza, leale collaborazione e buon andamento, nonché per carenza del presupposto procedurale richiesto dall’art. 31 T.U. Edilizia.
V) « Erroneità della motivazione. Ingiusto rigetto del motivo III del ricorso introduttivo ».
La sentenza sarebbe erronea anche per aver ritenuto legittima l’acquisizione sul presupposto della “non contestata” permanenza dell’abuso dopo il decorso dei 90 giorni dall’ordine di demolizione.
L’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 presuppone un formale accertamento dell’inottemperanza, quale atto provvedimentale adottato dall’autorità competente, sulla base di un previo verbale di sopralluogo.
Nel caso in esame gli appellanti ritengono che il Comune a seguito della cessazione delle sospensioni, non abbia svolto un regolare accertamento istruttorio e che impropriamente abbia fatto riferimento a una nota interna risalente a un periodo in cui il termine era ancora sospeso e che, inoltre, la pretesa “non contestazione” in giudizio non possa surrogare il necessario accertamento procedimentale.
VI) « Erroneità della motivazione. Sull’ingiusto rigetto dei motivi di ricorso I.B. e IV ».
La sentenza è erronea anche per non aver ritenuto arbitraria la quantificazione dell’area acquisita (810 mq), ritenendo corretto il criterio di 1 mq per ogni mc abusivo e respingendo le doglianze sulla consistenza del sedime e del rustico.
Si lamenta il difetto di istruttoria e l’arbitrarietà del calcolo in quanto la superficie e il volume delle opere abusive sarebbero stati determinati in via meramente estimativa, senza adeguati rilievi tecnici, con conseguente incertezza sulla reale consistenza dell’abuso e dell’area da acquisire.
Sarebbe illegittima inclusione del rustico di 10 mq, atteso che tale manufatto non era oggetto dell’ordine di demolizione e non poteva quindi essere ricompreso nell’effetto acquisitivo.
VII) motivi IV.1 e V.2
La sentenza è censurata per aver ritenuto legittima l’acquisizione dell’area ulteriore al sedime senza richiedere una specifica motivazione sull’interesse pubblico e senza verificare la correttezza della quantificazione.
Per l’area ulteriore al sedime si lamenta il difetto di motivazione e arbitrarietà, in quanto l’acquisizione di 600 mq ulteriori è stata determinata in via automatica, applicando un rapporto 1 mc/1 mq, senza fornire motivazione sullo specifico interesse pubblico perseguito, né indicare il nesso funzionale tra bene acquisito e area ulteriore o applicare criteri urbanistici (indici di fabbricabilità, classificazione dell’area, calcolo della superficie necessaria).
Tale modalità contrasta con l’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, che consente l’acquisizione entro il limite massimo del decuplo senza però rimetterla ad un mero automatismo aritmetico. Ne deriva un vizio di eccesso di potere per manifesta arbitrarietà.
Parte appellante lamenta anche un difetto di istruttoria sulla consistenza delle opere, atteso che la quantificazione della superficie (210 mq) è stata effettuata in via meramente estimativa, senza considerare la documentazione catastale e le istanze di condono già agli atti, dalle quali emergerebbe una consistenza inferiore (144 mq).
Il T.a.r. ha erroneamente ritenuto che spettasse ai proprietari fornire misurazioni alternative, mentre grava sull’Amministrazione l’onere di una compiuta istruttoria e della precisa perimetrazione dell’area oggetto di acquisizione, anche mediante frazionamento catastale.
Per quanto riguarda il rustico di 10 mq ne viene contestata la sua acquisizione in quanto lo stesso non era contemplato nell’ordinanza di demolizione.
4. il Comune di San Giovanni la Punta non si è costituito.
5. Questo Collegio con ordinanza istruttoria n. 176 del 22 maggio 2025 ha accolto l’istanza cautelare.
6. All’udienza pubblica del 26 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è parzialmente fondato.
7.1. I primi tre motivi, il sesto e settimo motivo di appello per come in fatto richiamati sono fondati.
In effetti il T.a.r. nel respingere in primo grado le censure a detti motivi ha ritenuto che l’ordinanza di demolizione costituisca un atto vincolato e non richieda una specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico, essendo sufficiente il richiamo delle normative violate e la descrizione delle opere.
Invero gli odierni appellanti, in primo grado, hanno impugnato l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale emessa dall’Ente a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione lamentando espressamente che con detto provvedimento sia stata acquisita, oltre all’area di sedime (mq. 210) anche un’area ulteriore di circa 600 mq., senza motivare le ragioni di tale maggiore acquisizione.
Pertanto, se per l'area di sedime dei manufatti abusivi l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione, atteso che detta acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive costituisce un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, così non è per le aree ulteriormente acquisite, per le quali devono essere esplicitate le ragioni giuridico-fattuali che giustificano tale misura.
L’individuazione di un'area ulteriore da acquisire richiede una motivazione adeguata che giustifichi le finalità dell'acquisizione, la stessa, oltre a dover essere precisata con apposite indicazioni relative all'estensione, deve essere giustificata mediante l'esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi che occuperanno le aree che il Comune intende apprendere.
Nel caso di specie parte appellante denuncia che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di mq. 600, oltre al criterio di calcolo per la sua individuazione, non recherebbe alcuna particolare motivazione circa la necessità di acquisirla con ciò incorrendo nella violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Detta censura è fondata e va accolta.
Dalla lettura del provvedimento impugnato oltre alle indicazioni circa il criterio adottato per l’individuazione dell’estensione di 600 metri, ovvero un metro quadrato per ogni volume abusivo realizzato, nulla si riferisce in merito all’esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico - edilizi che siano destinate a occupare l'area ulteriore di terreno acquisita dal Comune.
7.2. Quanto ai motivi quattro e cinque va detto che il principio della riassegnazione integrale del termine non si estende al caso di sospensione cautelare disposta dal giudice nei giudizi aventi ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti di diniego delle chieste sanatorie e dell’ordine di demolizione.
Quando, dopo la notifica dell’ordinanza di demolizione, il destinatario presenta un’istanza di accertamento di conformità (art. 36 d.P.R. 380/2001), la giurisprudenza ritiene che il termine dei novanta giorni resti sospeso fino alla decisione del Comune, in caso di rigetto, una parte della più recente giurisprudenza ritiene che l’Amministrazione debba riassegnare un termine integrale di 90 giorni o comunque adottare un atto che consenta al destinatario di conoscere chiaramente la nuova decorrenza.
Questo perché l’istanza di sanatoria introduce un nuovo procedimento amministrativo autonomo, che incide sul titolo repressivo.
L’ipotesi in cui i provvedimenti suddetti vengono impugnati davanti al giudice amministrativo e venga concessa la sospensione cautelare degli stessi però è del tutto diversa. In questo caso non viene avviato un nuovo procedimento amministrativo né viene riesercitato il potere da parte dell’amministrazione comunale, l’efficacia dell’ordinanza è solo temporaneamente sospesa per ordine del giudice.
Ne deriva che una volta cessata la sospensione il termine riprende a decorrere per la parte residua senza che sia necessaria una nuova notifica dell’ordinanza né la riassegnazione integrale dei 90 giorni.
Tutti gli altri motivi, sebbene attentamente vagliati dal Collegio, restano assorbiti.
8. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER de SC, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
AO La AN, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO La AN | ER de SC |
IL SEGRETARIO