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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
MAZZAGRECO PIERFILIPPO, Presidente
PAPA TA PIA RITA, Relatore
DI MARCO MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA903I1001412025 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA907I1003172025 RITENUTE UTILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava avviso di accertamento TA903I100141/2025, relativo IR, RA e IV per l'anno di imposta 2018, notificato mezzo pec e il correlato avviso di accertamento TA907I100317/2025 relativo alla presunzione di distribuzione dell'utile accertato e alla contestazione dell'omessa applicazione delle ritenute sempre per l'anno di imposta 2018
In merito al primo avviso di accertamento il ricorrente chiariva di avere trasmesso osservazioni allo schema d'atto in cui segnalava di non essere in possesso di tutta la documentazione contabile a causa di un furto e della morte del commercialista che aveva tenuto la contabilità della stessa, consegnando comunque le fatture, ai fini del corretto calcolo del reddito e del riconoscimento della detrazione IV a credito. Inoltre, evidenziava come i compensi provenienti dai sostituti di imposta provenissero da fatture emesse in anni precedenti. L'ufficio non accoglieva le osservazioni ed emetteva l'atto impugnato e il successivo.
Il ricorrente, quindi, contestava il corretto recupero operato dall'ufficio eccependo la violazione del principio di competenza ex art. 109 Tuir quanto alle II.DD.e la violazione dell'art. 6, D.P.R. 633/1972 in materia IV.
Per quando riguardava l'art 109 sosteneva che l'ufficio non poteva tassare nel periodo di imposta 2018 le prestazioni che si erano concluse anni addietro e pagate successivamente, così come per l'iva ai sensi del cit art 6 questa doveva essere versata quando veniva effettuato il pagamento del corrispettivo o quando veniva emessa fattura, a seconda di quale di questi eventi avveniva prima. Sulla base di tali presupposti generali la parte quindi procedeva alla riconciliazione dei bonifici di cui al prospetto pagg. 5-6-7 dell'avviso di accertamento TA903I100141/2025 e delle certificazioni dei sostituti di imposta di cui all'elenco pag. 7 avviso TA903I100141/2025 con le fatture cui essi si riferivano, in modo da verificare il corretto periodo di imposta di competenza dei ricavi e il periodo di imposta in cui andava assolta l'iva. Relativamente ai bonifici ad eccezione di quelli avente n._1 del data_1 n. n._2 del data_2 le cui fatture risultavano emesse nel 2018 e il relativo pagamento era stata effettuato nello stesso anno, tutti gli altri bonifici pur effettuati nel 2018 erano riferiti a fatture emesse negli anni precedenti per cui sia le IIDD che l'IV non erano riferibili al 2018 epoca in cui era sto eseguito il pagamento. Per due bonifici aventi come Ordinante c.f. P.IVA_2, importo 576,32, data data_3 e come Ordinante c.f. P.IVA_2, importo 1.200, data data_4 il ricorrente sosteneva di non avere mai ricevuto i suddetti pagamenti in c/c ricordando come l'onere della prova spettava all'Agenzia delle Entrate, per cui riserva di produrre prove a discarico una volta visionata la documentazione in possesso dell'Ufficio. Per quando riguardava i sostituti d'imposta, questi era tutte prestazione rese negli anni antecedenti il 2018 e quindi sia come imposte dirette che come IV riguardavano tutti anni precedenti, ad eccezione dei lavori pagati dal Condominio_1, importo corrisposto 735,00 che faceva riferimento alla fattura n. 32/18 del 30/09/2018 di euro 896,70, di cui 161,70 IV 22 e imponibile € 735,00 la cui prestazione era di competenza dell'anno
2017, come si evince dalla fattura che è stata emessa nell'anno 2018, per cui le II.DD. concernevano il 2017, mentre l'IV era effettivamente dovuta nel 2018.
La parte quindi sosteneva come rispetto ai ricavi presunti dall'agenzia entrate tramite banche dati, gli elementi positivi di reddito effettivi erano pari ad euro 33.068,04 , poiché se l'agenzia avesse analizzato i documenti forniti dagli 85.741,56 accertati avesse dedotto € 52.673,52 , quali ricavi non di competenza, dedotti i costi riconosciuti dall'Ufficio per euro 22.088,57, si sarebbe pervenuti ad un reddito di impresa di euro 10.979,47
Il ricorrente, quindi sempre in base della ricostruzione operata, evidenziava come le operazioni fatturate in anni precedenti al 2018, non avevano determinato materia IV a debito in questo anno di imposta 2018.
Evidenziando quindi, come rispetto all'IV a debito calcolata dall'Ufficio pari ad euro 18.863, andava decurtata la somma di € 9.440,08 euro relativi ad annualità diverse e precedenti dal 2018 per cui l'IV a debito effettiva era pari ad euro 9.422,92. Il ricorrente quindi sosteneva come sulla base dell'analisi delle fatture e dei bonifici emergeva che: alcune fatture erano state emesse in anni precedenti al 2018 e quindi per esse non vi era
IV a debito nel 2018; alcuni pagamenti effettuati dai clienti concernevano fatture e lavori precedenti al 2018
e non appartenevano per competenza al 2018. Riteneva, quindi, che la corretta quantificazione degli imponibili e delle imposte era i ricavi di competenza per l'anno 2018 pari ad euro 33.068,04; utile conseguito nell'anno 2018 euro 10.979,47 sui quali liquidare IR e RA;
IV a debito euro 9.422,92, sotto tale profilo sosteneva che l'accertamento fosse parzialmente infondato e andava annullato. Quando al mancato riconoscimento dell'IV a credito sugli acquisti nonostante fossero state fornite le fatture solo per mancanza dei registri fiscali, la parte ne contestava la legittimità. Richiamava sul punto giurisprudenza di vertice che facendo rifermento alla giurisprudenza della Corte UE aveva confermato che il diritto alla detrazione IV non era pregiudicato delle omissioni dichiarative e contabili, a fronte delle quali spetta al contribuente fornire la prova dei presupposti per la detrazione. Tale prova era stata fornita dalla ricorrente tramite l'esibizione all'ufficio delle fatture passive, come sancito dalle Sezioni Unite, dalle quali risultava che i fornitori che le avevano rilasciate erano soggetti passivi. Pertanto riteneva di avere diritto al riconoscimento dell'IV a credito sugli acquisti, disconosciuta dall'ufficio, richiamando sul punto anche la circolare n. 21/23 e ricordato che la mancata consegna dei registri deriva da un furto che si era consumato nella sede della società come da documenti in atti . Depositava quindi sia le fatture passive sia i registri IV acquista da cui emergeva un iva a credito di euro 3.818,59 che andava detratta dall'IV a debito effettiva di euro 9.422,92 come da calcolo eseguito con un'IV da versare di euro 5.604,33.
La parte quindi sosteneva la nullità e illegittimità derivata dell'accertamento che TA907I100317/2025, perché strettamente correlato al primo, con il quale si contestava l'avvenuta distribuzione dell'utile presunto con l'avviso TA903I100141/2025, ed in base a tale contestazione l'ufficio recuperava la mancata applicazione delle ritenute a titolo di imposta. La ricorrente sosteneva la nullità di tale accertamento sia perché non vi era stata nessuna distribuzione di utili sia perché mancavano nella società gli estremi della ristretta compagine societaria dal momento che, come si evince dello stesso atto impositivo, si trattava di società con pluralità di soci, per cui non mancava il requisito della ristretta base azionaria come pure mancava il vincolo di familiare o parentale tra i cinque soci. La parte lamentava il difetto di contraddittorio, poiché dopo avere ricevuto gli accertamenti, aveva fatto istanza di accertamento con adesione, per potere produrre gli ulteriori documenti e chiarimenti di cui al ricorso, a cui l'ufficio non aveva dato riscontro, evidenziando come e trattandosi in buona parte di recupero iva, il contradditorio era rafforzato. Lamentava anche la violazione dell'art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/1997 poiché avendo notificato atti di accertamento per gli anni pregressi
2016,2017, l'ufficio avrebbe dovuto applicare il cumulo giuridico della sanzioni ed anche questo profilo rappresentava causa di nullità degli atti Chiedeva quini annullamento degli atti impugnati.
L'ufficio nel costituirsi sosteneva che la parte non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per varie annnualità e quindi sulla base del cd spesometro si era proceduto al recupero. Confermava che la parte aveva presentato osservazione allo schema d'atto, dichiarando di essere in possesso solo di una parte della documentazione, dal momento che il consulente era deceduto senza averla restituita, come pure riferiva altresì di aver subito il furto del computer e di qualche faldone, esibendo una parte delle fatture di acquisto, alcune distinte dei bonifici con riferimento ai quali, aveva affermato che gli atti presi in esame dall'ufficio riguardavano fatture emesse in anni pregressi e fatture degli anni pregressi alle quali si riferiscono i suddetti bonifici. L'Ufficio, contestava l'incompletezza della documentazione prodotta non risultando prodotti, ad esempio, i registri fiscali, per cui confermava il recupero.
In relazione alla circostanza riferita sulla irreperibilità della contabilità a causa di incendio, furto o smarrimento,
l'ufficio evidenziava nelle memorie che non era stata in alcun modo documentata dalla contribuente, poiché la richiesta di archiviazione del data_5 sebbene nella disponibilità della stessa sin dal 06.08.2024 era stata prodotta solo in allegato al ricorso introduttivo, senza che ciò possa ritenersi valido motivo di sgravio per l'onere probatorio collegato, alla debita allegazione delle scritture contabili. In merito alla contestazione relativa alla violazione dell'art 109 Tuir e dell'art 6 IV, e delle ricostruzione operata dalla parte in sede di ricorso sulla base dei documenti allegati allo stesso l'ufficio evidenziava che, tale documentazione riversata in sede contenziosa non era stata prodotta in esito alla notifica dello schema d'atto . L'ufficio inoltre, riteneva che le fatture prodotte, non avendo la parte istituito i registri i iva ne presentato la dichiarazione dei redditi, non potevano considerarsi genuinamente emesse negli anni indicati e pertanto confermava la correttezza del recupero, in assenza da parte ricorrente della prova che le suddette fatture erano state inviati alle parti negli anni in cui sarebbero state emesse. Così come conferma, sugli stessi presupposti di cui in precedenza la fondatezza del mancato riconoscimento della detrazione iva sugli acquisti
. Quando al recupero del mancato versamento dell'imposta sulla distribuzione di utili in nero, rappresentava come il recupero era fondato dato che il 61% del capitale sociale era in capo ad una sola persona fisica e l'altro era distribuita in capo a persone fisiche e 10% e a società Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto come da motivazione successiva
In merito all'accertamento accertamento TA903I100141/2025, relativo IR, RA e IV, il collegio condivide l'assunto dell'ufficio, basata sulla consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata in atti, per la quale lo spesometro costituisce utile strumento di controllo e verifica dell'Agenzia per cui le discrasie risultanti da esso devono essere adeguatamente spiegate e documentate dal contribuente, poiché con l'art. 2, c. 6, del d.l. n. 16/12, è stato introdotto l'obbligo, per i soggetti passivi IV, di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IV come strumento per combattere l'evasione fiscale. Trattasi di una presunzione iuris tantum a favore del Fisco, suscettibile di prova contraria da parte del contribuente. Tanto premesso, nella specie la società ricorrente ha cercato di contrastare la presunzione con elementi tali da ribaltare il quadro reddituale delineato, attesa l'assenza di dichiarazioni fiscali nel periodo, di libri contabili e dell'impianto documentale atto a conferire attendibilità e ad ammettere la presentazione di documentazione postuma, mediante una riconciliazione postuma dei bonifici con le fatture, come pure del credito iva derivante dagli acquisti. Tale ricostruzione però, in carenza assoluta di regolare tenuta dei libri contabili e delle dichiarazione dei redditi anche degli anni precedenti, impedisce di fatto di poterla considerare valida prova, rispetto a quando ricostruito dall'ufficio sulla base dello spesometro. Ne soccorre il documento di archiviazione della denuncia di furto, poiché da esso non si evince in quale anno sarebbe stata presenta la denuncia di furto, quindi non
è possibile riferirla all'anno oggetto di recupero, né è stata prodotta l'elencazione dei documenti che sarebbero stati oggetto di furto, dall'archiviazione emerge solo che il fascicolo è del 2021, ma tale elemento non è sufficiente Di conseguenza il ricorso relativo accertamento TA903I100141/2025, IR, RA e IV va rigettato
Mentre va accolto il ricorso avverso avviso di accertamento TA907I100317/2025 relativo alla presunzione di distribuzione dell'utile accertato e alla contestazione dell'omessa applicazione delle ritenute sempre per l'anno di imposta 2018 per esistenza di ristretta basa azionaria
La contestazione di distribuzione di utile in nero in presenza di ristretta base azionaria, essendo una presunzione di origine giurisprudenziale per essere contestata occorre che l'ufficio dimostri che la società era costituita da pochi soggetti legati da vincoli di parentela tra loro. Nel caso in esame, l'ufficio non ha dato prova dell'esistenza degli elementi richiesti, al contrario la parte ha dimostrato tramite documentazione che la compagine sociale è costituita da diversi soggetti, cinque nello specifico, di cui alcune sono persone fisiche e altre persone giuridiche, mancando tra le persone fisiche ogni vincolo di parentela. L'ufficio non ha smentito tale prova ma ha sostenuto unicamente che i soci avevano quote diverse e alcune era molto ridotte. Si osserva come l'esiguità del valore delle quote dei diversi componenti la compagine sociale non è l'elemento che consente di contestare la ristretta base azionaria e quindi la distribuzione di utile in nero, poiché gli elementi delineati dalla giurisprudenza sono molto chiari.
In conclusione il ricorso va accolto parzialmente con annullamento totale dell'accertamento accertamento
TA907I100317/2025 relativo alla presunzione di distribuzione dell'utile accertato e alla contestazione dell'omessa applicazione delle ritenute sempre per l'anno di imposta 2018 . Mentre viene rigettato il ricorso avverso l'accertamento accertamento TA903I100141/2025, relativo IR, RA e IV anno 2018. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte annulla l'avviso di accertamento n. TA907I100317/2025; rigetta per il resto;
compensa le spese di lite. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12.1.2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
MAZZAGRECO PIERFILIPPO, Presidente
PAPA TA PIA RITA, Relatore
DI MARCO MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA903I1001412025 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA907I1003172025 RITENUTE UTILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava avviso di accertamento TA903I100141/2025, relativo IR, RA e IV per l'anno di imposta 2018, notificato mezzo pec e il correlato avviso di accertamento TA907I100317/2025 relativo alla presunzione di distribuzione dell'utile accertato e alla contestazione dell'omessa applicazione delle ritenute sempre per l'anno di imposta 2018
In merito al primo avviso di accertamento il ricorrente chiariva di avere trasmesso osservazioni allo schema d'atto in cui segnalava di non essere in possesso di tutta la documentazione contabile a causa di un furto e della morte del commercialista che aveva tenuto la contabilità della stessa, consegnando comunque le fatture, ai fini del corretto calcolo del reddito e del riconoscimento della detrazione IV a credito. Inoltre, evidenziava come i compensi provenienti dai sostituti di imposta provenissero da fatture emesse in anni precedenti. L'ufficio non accoglieva le osservazioni ed emetteva l'atto impugnato e il successivo.
Il ricorrente, quindi, contestava il corretto recupero operato dall'ufficio eccependo la violazione del principio di competenza ex art. 109 Tuir quanto alle II.DD.e la violazione dell'art. 6, D.P.R. 633/1972 in materia IV.
Per quando riguardava l'art 109 sosteneva che l'ufficio non poteva tassare nel periodo di imposta 2018 le prestazioni che si erano concluse anni addietro e pagate successivamente, così come per l'iva ai sensi del cit art 6 questa doveva essere versata quando veniva effettuato il pagamento del corrispettivo o quando veniva emessa fattura, a seconda di quale di questi eventi avveniva prima. Sulla base di tali presupposti generali la parte quindi procedeva alla riconciliazione dei bonifici di cui al prospetto pagg. 5-6-7 dell'avviso di accertamento TA903I100141/2025 e delle certificazioni dei sostituti di imposta di cui all'elenco pag. 7 avviso TA903I100141/2025 con le fatture cui essi si riferivano, in modo da verificare il corretto periodo di imposta di competenza dei ricavi e il periodo di imposta in cui andava assolta l'iva. Relativamente ai bonifici ad eccezione di quelli avente n._1 del data_1 n. n._2 del data_2 le cui fatture risultavano emesse nel 2018 e il relativo pagamento era stata effettuato nello stesso anno, tutti gli altri bonifici pur effettuati nel 2018 erano riferiti a fatture emesse negli anni precedenti per cui sia le IIDD che l'IV non erano riferibili al 2018 epoca in cui era sto eseguito il pagamento. Per due bonifici aventi come Ordinante c.f. P.IVA_2, importo 576,32, data data_3 e come Ordinante c.f. P.IVA_2, importo 1.200, data data_4 il ricorrente sosteneva di non avere mai ricevuto i suddetti pagamenti in c/c ricordando come l'onere della prova spettava all'Agenzia delle Entrate, per cui riserva di produrre prove a discarico una volta visionata la documentazione in possesso dell'Ufficio. Per quando riguardava i sostituti d'imposta, questi era tutte prestazione rese negli anni antecedenti il 2018 e quindi sia come imposte dirette che come IV riguardavano tutti anni precedenti, ad eccezione dei lavori pagati dal Condominio_1, importo corrisposto 735,00 che faceva riferimento alla fattura n. 32/18 del 30/09/2018 di euro 896,70, di cui 161,70 IV 22 e imponibile € 735,00 la cui prestazione era di competenza dell'anno
2017, come si evince dalla fattura che è stata emessa nell'anno 2018, per cui le II.DD. concernevano il 2017, mentre l'IV era effettivamente dovuta nel 2018.
La parte quindi sosteneva come rispetto ai ricavi presunti dall'agenzia entrate tramite banche dati, gli elementi positivi di reddito effettivi erano pari ad euro 33.068,04 , poiché se l'agenzia avesse analizzato i documenti forniti dagli 85.741,56 accertati avesse dedotto € 52.673,52 , quali ricavi non di competenza, dedotti i costi riconosciuti dall'Ufficio per euro 22.088,57, si sarebbe pervenuti ad un reddito di impresa di euro 10.979,47
Il ricorrente, quindi sempre in base della ricostruzione operata, evidenziava come le operazioni fatturate in anni precedenti al 2018, non avevano determinato materia IV a debito in questo anno di imposta 2018.
Evidenziando quindi, come rispetto all'IV a debito calcolata dall'Ufficio pari ad euro 18.863, andava decurtata la somma di € 9.440,08 euro relativi ad annualità diverse e precedenti dal 2018 per cui l'IV a debito effettiva era pari ad euro 9.422,92. Il ricorrente quindi sosteneva come sulla base dell'analisi delle fatture e dei bonifici emergeva che: alcune fatture erano state emesse in anni precedenti al 2018 e quindi per esse non vi era
IV a debito nel 2018; alcuni pagamenti effettuati dai clienti concernevano fatture e lavori precedenti al 2018
e non appartenevano per competenza al 2018. Riteneva, quindi, che la corretta quantificazione degli imponibili e delle imposte era i ricavi di competenza per l'anno 2018 pari ad euro 33.068,04; utile conseguito nell'anno 2018 euro 10.979,47 sui quali liquidare IR e RA;
IV a debito euro 9.422,92, sotto tale profilo sosteneva che l'accertamento fosse parzialmente infondato e andava annullato. Quando al mancato riconoscimento dell'IV a credito sugli acquisti nonostante fossero state fornite le fatture solo per mancanza dei registri fiscali, la parte ne contestava la legittimità. Richiamava sul punto giurisprudenza di vertice che facendo rifermento alla giurisprudenza della Corte UE aveva confermato che il diritto alla detrazione IV non era pregiudicato delle omissioni dichiarative e contabili, a fronte delle quali spetta al contribuente fornire la prova dei presupposti per la detrazione. Tale prova era stata fornita dalla ricorrente tramite l'esibizione all'ufficio delle fatture passive, come sancito dalle Sezioni Unite, dalle quali risultava che i fornitori che le avevano rilasciate erano soggetti passivi. Pertanto riteneva di avere diritto al riconoscimento dell'IV a credito sugli acquisti, disconosciuta dall'ufficio, richiamando sul punto anche la circolare n. 21/23 e ricordato che la mancata consegna dei registri deriva da un furto che si era consumato nella sede della società come da documenti in atti . Depositava quindi sia le fatture passive sia i registri IV acquista da cui emergeva un iva a credito di euro 3.818,59 che andava detratta dall'IV a debito effettiva di euro 9.422,92 come da calcolo eseguito con un'IV da versare di euro 5.604,33.
La parte quindi sosteneva la nullità e illegittimità derivata dell'accertamento che TA907I100317/2025, perché strettamente correlato al primo, con il quale si contestava l'avvenuta distribuzione dell'utile presunto con l'avviso TA903I100141/2025, ed in base a tale contestazione l'ufficio recuperava la mancata applicazione delle ritenute a titolo di imposta. La ricorrente sosteneva la nullità di tale accertamento sia perché non vi era stata nessuna distribuzione di utili sia perché mancavano nella società gli estremi della ristretta compagine societaria dal momento che, come si evince dello stesso atto impositivo, si trattava di società con pluralità di soci, per cui non mancava il requisito della ristretta base azionaria come pure mancava il vincolo di familiare o parentale tra i cinque soci. La parte lamentava il difetto di contraddittorio, poiché dopo avere ricevuto gli accertamenti, aveva fatto istanza di accertamento con adesione, per potere produrre gli ulteriori documenti e chiarimenti di cui al ricorso, a cui l'ufficio non aveva dato riscontro, evidenziando come e trattandosi in buona parte di recupero iva, il contradditorio era rafforzato. Lamentava anche la violazione dell'art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/1997 poiché avendo notificato atti di accertamento per gli anni pregressi
2016,2017, l'ufficio avrebbe dovuto applicare il cumulo giuridico della sanzioni ed anche questo profilo rappresentava causa di nullità degli atti Chiedeva quini annullamento degli atti impugnati.
L'ufficio nel costituirsi sosteneva che la parte non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per varie annnualità e quindi sulla base del cd spesometro si era proceduto al recupero. Confermava che la parte aveva presentato osservazione allo schema d'atto, dichiarando di essere in possesso solo di una parte della documentazione, dal momento che il consulente era deceduto senza averla restituita, come pure riferiva altresì di aver subito il furto del computer e di qualche faldone, esibendo una parte delle fatture di acquisto, alcune distinte dei bonifici con riferimento ai quali, aveva affermato che gli atti presi in esame dall'ufficio riguardavano fatture emesse in anni pregressi e fatture degli anni pregressi alle quali si riferiscono i suddetti bonifici. L'Ufficio, contestava l'incompletezza della documentazione prodotta non risultando prodotti, ad esempio, i registri fiscali, per cui confermava il recupero.
In relazione alla circostanza riferita sulla irreperibilità della contabilità a causa di incendio, furto o smarrimento,
l'ufficio evidenziava nelle memorie che non era stata in alcun modo documentata dalla contribuente, poiché la richiesta di archiviazione del data_5 sebbene nella disponibilità della stessa sin dal 06.08.2024 era stata prodotta solo in allegato al ricorso introduttivo, senza che ciò possa ritenersi valido motivo di sgravio per l'onere probatorio collegato, alla debita allegazione delle scritture contabili. In merito alla contestazione relativa alla violazione dell'art 109 Tuir e dell'art 6 IV, e delle ricostruzione operata dalla parte in sede di ricorso sulla base dei documenti allegati allo stesso l'ufficio evidenziava che, tale documentazione riversata in sede contenziosa non era stata prodotta in esito alla notifica dello schema d'atto . L'ufficio inoltre, riteneva che le fatture prodotte, non avendo la parte istituito i registri i iva ne presentato la dichiarazione dei redditi, non potevano considerarsi genuinamente emesse negli anni indicati e pertanto confermava la correttezza del recupero, in assenza da parte ricorrente della prova che le suddette fatture erano state inviati alle parti negli anni in cui sarebbero state emesse. Così come conferma, sugli stessi presupposti di cui in precedenza la fondatezza del mancato riconoscimento della detrazione iva sugli acquisti
. Quando al recupero del mancato versamento dell'imposta sulla distribuzione di utili in nero, rappresentava come il recupero era fondato dato che il 61% del capitale sociale era in capo ad una sola persona fisica e l'altro era distribuita in capo a persone fisiche e 10% e a società Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto come da motivazione successiva
In merito all'accertamento accertamento TA903I100141/2025, relativo IR, RA e IV, il collegio condivide l'assunto dell'ufficio, basata sulla consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata in atti, per la quale lo spesometro costituisce utile strumento di controllo e verifica dell'Agenzia per cui le discrasie risultanti da esso devono essere adeguatamente spiegate e documentate dal contribuente, poiché con l'art. 2, c. 6, del d.l. n. 16/12, è stato introdotto l'obbligo, per i soggetti passivi IV, di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IV come strumento per combattere l'evasione fiscale. Trattasi di una presunzione iuris tantum a favore del Fisco, suscettibile di prova contraria da parte del contribuente. Tanto premesso, nella specie la società ricorrente ha cercato di contrastare la presunzione con elementi tali da ribaltare il quadro reddituale delineato, attesa l'assenza di dichiarazioni fiscali nel periodo, di libri contabili e dell'impianto documentale atto a conferire attendibilità e ad ammettere la presentazione di documentazione postuma, mediante una riconciliazione postuma dei bonifici con le fatture, come pure del credito iva derivante dagli acquisti. Tale ricostruzione però, in carenza assoluta di regolare tenuta dei libri contabili e delle dichiarazione dei redditi anche degli anni precedenti, impedisce di fatto di poterla considerare valida prova, rispetto a quando ricostruito dall'ufficio sulla base dello spesometro. Ne soccorre il documento di archiviazione della denuncia di furto, poiché da esso non si evince in quale anno sarebbe stata presenta la denuncia di furto, quindi non
è possibile riferirla all'anno oggetto di recupero, né è stata prodotta l'elencazione dei documenti che sarebbero stati oggetto di furto, dall'archiviazione emerge solo che il fascicolo è del 2021, ma tale elemento non è sufficiente Di conseguenza il ricorso relativo accertamento TA903I100141/2025, IR, RA e IV va rigettato
Mentre va accolto il ricorso avverso avviso di accertamento TA907I100317/2025 relativo alla presunzione di distribuzione dell'utile accertato e alla contestazione dell'omessa applicazione delle ritenute sempre per l'anno di imposta 2018 per esistenza di ristretta basa azionaria
La contestazione di distribuzione di utile in nero in presenza di ristretta base azionaria, essendo una presunzione di origine giurisprudenziale per essere contestata occorre che l'ufficio dimostri che la società era costituita da pochi soggetti legati da vincoli di parentela tra loro. Nel caso in esame, l'ufficio non ha dato prova dell'esistenza degli elementi richiesti, al contrario la parte ha dimostrato tramite documentazione che la compagine sociale è costituita da diversi soggetti, cinque nello specifico, di cui alcune sono persone fisiche e altre persone giuridiche, mancando tra le persone fisiche ogni vincolo di parentela. L'ufficio non ha smentito tale prova ma ha sostenuto unicamente che i soci avevano quote diverse e alcune era molto ridotte. Si osserva come l'esiguità del valore delle quote dei diversi componenti la compagine sociale non è l'elemento che consente di contestare la ristretta base azionaria e quindi la distribuzione di utile in nero, poiché gli elementi delineati dalla giurisprudenza sono molto chiari.
In conclusione il ricorso va accolto parzialmente con annullamento totale dell'accertamento accertamento
TA907I100317/2025 relativo alla presunzione di distribuzione dell'utile accertato e alla contestazione dell'omessa applicazione delle ritenute sempre per l'anno di imposta 2018 . Mentre viene rigettato il ricorso avverso l'accertamento accertamento TA903I100141/2025, relativo IR, RA e IV anno 2018. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte annulla l'avviso di accertamento n. TA907I100317/2025; rigetta per il resto;
compensa le spese di lite. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12.1.2026