Art. 18.
Possono essere istituiti corsi completi in aggiunta al corso normale, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario.
Nessuna classe puo', di regola, avere piu' di 35 alunni.
L'istituzione di nuovi corsi completi sara' disposta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.
Salvo il disposto di cui al quarto comma dell'art. 69, e' vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.
Possono essere istituiti corsi completi in aggiunta al corso normale, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario.
Nessuna classe puo', di regola, avere piu' di 35 alunni.
L'istituzione di nuovi corsi completi sara' disposta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.
Salvo il disposto di cui al quarto comma dell'art. 69, e' vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.