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Sentenza 12 ottobre 2021
Sentenza 12 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/10/2021, n. 8186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8186 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2021 |
Testo completo
N. R.G. 22261/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Giani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22261/2019 promossa da:
C.F. e P.IVA con sede legale in Milano, Corso Venezia n. Parte_1 P.IVA_1 40, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Angiolillo (C.F. ) e con domicilio C.F._1 eletto in Milano, via Quadronno n. 24 presso lo studio dell'avv. Paola Polacchini
ATTRICE contro
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...]
CONVENUTA (CONTUMACE)
(C.F. ) nato a Borgomanero (NO) in [...] Controparte_2 C.F._3
09.01.1982 e residente in [...] CONVENUTO (CONTUMACE)
(C.F. ), con sede in Loreto (AN), via Brecce, in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Proserpio (C.F.
) con studio in via Chiaravallese n. 54, OSIMO (AN), giusta procura agli atti C.F._4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno richiamato all'udienza del 15.06.2021 le conclusioni rassegnate nei rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente, che si ritrascrivono qui di seguito:
pagina 1 di 11 conclusioni dell'attrice Parte_1
“ATTO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'ATTRICE Parte_1
La società rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, precisa oggi le medesime Parte_1 conclusioni già formulate nell'atto di citazione del 24.04.2019 e nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. , che di seguito si riportano:
“In via principale, dichiararsi l'inefficacia, ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c., - nei confronti di Parte_1
con sede legale e direzione generale in Corso Venezia, 40, 20121 Milano, capitale sociale Euro
[...]
35.800.000,00 i.v., Partita IVA, Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. – P.IVA_1 dell'atto di cessione dei beni ai creditori stipulato in data 21 marzo 2019, con atto a ministero Notaio
[...]
n. 41880 rep – 20617 Racc. e trascritto presso l' Per_1 [...]
in data 2.4.2019 ai nn. 4657 R.G. e Organizzazione_1
3327 R.P., con il quale incaricava il proprio creditore con sede in Loreto, Via Parte_2 Controparte_3
Brecce, codice fiscale , che accettava, ai sensi degli articoli 1977 e seguenti del codice civile, di P.IVA_2 liquidare le quote di proprietà sui seguenti beni immobili siti in Comune di Borgomanero, alla Via Maggiora, anche separatamente tra loro, al fine di soddisfare il proprio credito sul ricavato della liquidazione, salva e più corretta intestazione da verificare al momento della stipula dell'atto pubblico di vendita, e precisamente:
- intera piena proprietà -
a) appartamento dislocato ai piani interrato, terra e primo, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 3 (ex 863 sub. 3), categ. A/3, classe 1, consistenza vani 7,5, superficie catastale totale mq. 169, totale escluse aree scoperte mq. 160, rendita euro 445,44;
b) posto auto coperto con annessa corte esclusiva di pertinenza;
il tutto distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 799, categ. C/6, classe 4, consistenza mq. 18, superficie catastale mq. 26, rendita euro 119,92;
c) frustolo di terreno della superficie catastale di metri quadrati 330 (trecentotrenta), distinto al Catasto Terreni al Foglio 16, mappale 77, seminativo, classe 2, mq. 330, R.D. euro 2,56, R.A. euro 2,47.
- 2/3 (due terzi) di piena proprietà - appartamento posto al piano terzo, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 8 (ex 863 sub. 4), categ. A/3, classe 3, consistenza vani 3, superficie catastale totale mq. 62, totale aree scoperte mq. 60, rendita euro 247,90; - 1/2 (un mezzo) di proprietà (gravato da usufrutto vedovile di
1/3 di )- Persona_2
e) appartamento dislocato ai piani terra e secondo con annesso vano al piano interrato;
il tutto distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 6 (ex 863 sub. 6), categ. A/3, classe 1, consistenza vani 9, superficie catastale totale mq. 215, totale escluse aree scoperte mq. 206, rendita euro 534,53;
f) appartamento posto al piano terzo, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 7
(ex 863 sub. 7), categ. A/3, classe 3, consistenza vani 3, superficie catastale totale mq. 70, totale escluse aree scoperte mq. 70, rendita euro 247,90;
g) posto auto coperto distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 11 (ex 801 sub. 5 e 864 sub. 1), categ. C/6, classe 2, consistenza mq .49, superficie catastale totale mq. 50, rendita euro
237,88;
- 1/2 (un mezzo) di proprietà (gravato da usufrutto di 2/12 di )- Persona_2
h) appezzamento di terreno della superficie catastale di metri quadrati 450 (quattrocentocinquanta), distinto al Catasto Terreni al Foglio 16, mappali: 1314 (ex 901), seminativo, classe 2, mq. 185, R.D. euro 1,43, R.A. euro 1,39;
1315 (ex 901), seminativo, classe 2, mq. 25, R.D. euro 0,19, R.A. euro 0,19;
1316 (ex 902), seminativo, classe 2, mq. 210, R.D. euro 1,63, R.A. euro 1,57;
1317 (ex 902), seminativo, classe 2, mq. 30, R.D. euro 0,23, R.A. euro 0,22.”
pagina 2 di 11 In subordine, qualora non sia revocato il contratto, condannare sopra Controparte_3 generalizzata, ovvero, ove sia avvenuto il trasferimento a suo favore, , sopra Controparte_2 generalizzato a risarcire il danno subito dai creditori e pari al valore degli immobili ceduti, da accertarsi in causa.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa. In istruttoria: disporsi CTU volta ad accertare il valore degli immobili di cui è causa”.
conclusioni della convenuta Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione disattesa, in via preliminare ed assorbente ogni ulteriore statuizione nel merito, dichiarare inammissibile la domanda avversaria per non assoggettabilità dell'atto a revocazione;
rigettare, comunque nel merito, l'avversa pretesa, siccome infondata in fatto e in diritto, carente dei presupposti di legge e comunque non provata. rigettare perché nulla e comunque infondata e priva di prova la domanda risarcitoria avanzata in via subordinata dall'attrice; Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre accessori di fattura tutti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione notificato in data 13.05.2019 nei confronti dei convenuti CP_1
(di seguito per brevità, Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
“la banca”, o semplicemente “parte attrice”) ha promosso l'odierna azione revocatoria, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, deducendo, in principalità, la natura gratuita dell'atto di cessione ex art. 1977 c.c. del 21.03.2019, quale atto costitutivo di garanzia, in pregiudizio delle ragioni creditorie della banca. Parte attrice deduceva, infatti, che la convenuta avesse rilasciato con contratto del 17.10.2014 (e CP_1 successive integrazioni) in favore della banca fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale, ; Controparte_4 il successivo atto di cessione risalente al 21.03.2019 e trascritto in data 02.04.2019, per cui è causa, nella prospettazione di parte attrice sarebbe da collegarsi alla previa intervenuta risoluzione della cessione in favore di delle quote detenute dalla disponente in Controparte_3 [...]
. Controparte_4
In sintesi parte attrice ha dedotto che l'atto di cessione, al quale seguivano la risoluzione consensuale del contratto del 22.02.2019, la ricognizione di debito e la concessione del diritto di prelazione, integrasse un “atto gratuito” dispositivo del patrimonio in pregiudizio alle ragioni della banca passibile di tutela ex art. 2901 c.c.. In via gradata, ove qualificato “atto oneroso”, l'attrice deduceva, comunque, sussistere la consapevolezza in capo al disponente-contraente quanto al pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice.
Con comparsa depositata telematicamente in data 05.11.2019 si è costituta (di Controparte_3 seguito, ) domandando il rigetto della domanda di parte attrice ed in particolare svolgendo CP_3 le seguenti difese in tema di inammissibilità della actio pauliana:
-a seguito della cessione ex art. 1977 c.c. il bene rimarrebbe nella titolarità della società cedente, configurandosi solo un mandato a vendere e non verificandosi, pertanto, alcuno spoglio e non essendo precluso ai creditori terzi di promuovere azione esecutiva sul medesimo bene;
pagina 3 di 11 -in via gradata, ove ammessa l'azione ex art. 2901 c.c., si tratterebbe di atto oneroso, in quanto la cessione è stata pattuita a fronte della mancata restituzione - post risoluzione - della caparra e sussisterebbe l'esimente di cui all'art. 2901 co. 3 c.c., in quanto adempimento di un debito scaduto (ossia l'obbligo di restituire la caparra ricevuta).
Alla prima udienza del 26.11.2019 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e CP_1
e su richiesta di parte attrice venivano assegnati i termini per memorie ex art. Controparte_2
183 co. 6 c.p.c. e fissata l'udienza del 10.03.2020 per discussione sui mezzi di prova. Seguiva il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 n.ri 1, 2 e 3 c.p.c. da entrambe le parti costituite.
Per sopravvenuta emergenza sanitaria da covid-19 e in ragione della sospensione straordinaria dei termini processuali, così come dell'attività di udienza, la causa veniva rinviata al 05.05.2020 e successivamente al 27.10.2020. L'udienza del 27.10.2020 veniva celebrata con modalità cartolare e - in ragione della pendenza di trattativa come da note autorizzate delle parti - il giudice rinvia su istanza congiunta al 26.01.2021. All'esito della udienza del 26.01.2021, celebrata con modalità cartolare, con ordinanza del 02.02.2021 comunicata in data 03.02.2021 il Giudice, preso atto dell'assenza di richieste di prova orale, non disponeva la ctu sollecitata da parte attrice, in quanto avente finalità esplorativa e ammetteva l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzato dalla convenuta avente il seguente oggetto: “atto di CP_3 intervento di nella procedura esecutiva n. 173/2019 R.G. del Tribunale di Parte_1
Novara, avente ad oggetto gli immobili oggetto di cessione”; nonché fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per la data del 15.06.2021.
La banca con nota di deposito telematico del 04.02.2021 ottemperava a quanto richiesto.
Alla udienza del 15.06.2021 le parti costituite hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini massimi per deposito di conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c..
Nel merito
In ordine alla ammissibilità di azione revocatoria avverso la cessio bonorum trascritta ex art. 2649
c.c.
L'azione proposta deve ritenersi ammissibile e, pertanto, la banca attrice legittimata ad agire.
Come noto l'azione revocatoria ordinaria richiede che il creditore fornisca la prova ex art. 2697 c.c. dei seguenti presupposti: 1) la sussistenza del diritto di credito verso il debitore, con la precisazione che per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è già di per sé sufficiente la titolarità di una ragione di credito, senza alcuna necessità che il credito sia certo, liquido ed esigibile, o accertato preliminarmente in sede giudiziaria (Cfr., ex plurimis, Cass. 10.03.2006, n. 5246; Cass. 05.06.00 n. 7452, nonché Cass.
06.06.2011 n. 12235).; 2) l'atto di disposizione posto in essere dal debitore stesso;
3) il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore e in particolare alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (il c.d. eventus damni), sia che si tratti di un danno attuale che potenziale, danno non quantitativo ma anche solo qualitativo;
4) il presupposto soggettivo, in capo al debitore, ovvero la conoscenza che il debitore avesse di detto pregiudizio (scientia fraudis) e quanto alla parte contraente, ove atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, la c.d. partecipatio fraudis, ossia la consapevolezza dell'eventus damni.
pagina 4 di 11 Procedendo alla disamina dei primi tre presupposti di cui all'elenco testé riportato si osserva, nella specie, che:
1) sussiste in capo a parte attrice pretesa creditoria tutelabile ex art. 2901 c.c.. Risulta, infatti, all'esito di causa, circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c. oltre che documentata che la convenuta , con due distinte fideiussioni in data 17.10.2014 e successive integrazioni il Pt_2 30.03.2015 e il 16.12.2015 garantiva i debiti della società ” (debitrice principale) nei CP_4 confronti della banca, odierna attrice, per l'importo di euro 1.800.000,00 (Cfr. doc. 9 – 9bis – 9ter – 10
– 10bis – 10ter, fasc. parte attrice). Si consideri, con particolare riferimento alle obbligazioni che trovano la propria fonte nel contratto di fideiussione, che “l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente – o ad un finanziamento – gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 n. 1, prima parte, c.c. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione” (Cfr. Cass. Civ.Sez. II, 25.01.2006 in Giust. Civ. Mass. 2005, 7-8; Cass. Civ. Sez. III, 27.06.2002 n. 9349 in Giust. Civ. Mass. 2002, 1109; Cass. Civ. Sez. III, 22.01.1999 n. 591 in Foro It.
1999, I, 1469; Cass. Civ. Sez. II, 04.06.2001 n. 7484 in Giust. Civ. Mass. 2001, 1115).
Ne discende che, nel caso che qui ci occupa, ai fini della anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo ex art. 2901 c.c. non rileva né la data in cui è intervenuta la revoca dell'affidamento (a mezzo racc. del 18.04.2019, Cfr. doc. 11 parte attrice) né l'epoca in cui il credito è stato riconosciuto con decreto ingiuntivo (a riguardo parte attrice riferisce che il deposito del ricorso monitorio risalisse al 24.04.2019 e l'emissione del decreto a quattro mesi dopo e quindi agosto 2019; profili temporali circa l'emissione del decreto monitorio non documentati in causa dalla banca, ma non contestati dai convenuti).
Circostanza incontestata è anche l'ammontare del credito vantato dalla banca e segnatamente risulta per tabulas che la debitrice principale ha maturato un debito per scoperto del c/c n. 04/03/00112 per euro 57.752,97 e ha registrato un saldo passivo per residuo finanziamento chirografario per euro
182.466,39, sicché l'indebitamento risulta pari all'importo complessivo di euro 240.219,36 aggiorntato alla data del 18.04.2019, momento della intervenuta revoca degli affidamenti (Cfr. doc. 11, fasc. ricorrente).
profili 2) e 3): sussistenza di atto dispositivo pregiudizievole.
La convenuta ha dedotto che il vincolo di indisponibilità ex art. 1977 c.c., che attinge il CP_3 compendio oggetto di cessione, è di natura personale e obbligatoria e non inciderebbe sulla titolarità del diritto di proprietà e pertanto non potrebbe operare la tutela revocatoria. L'assunto di parte convenuta non è condivisbile. Il negozio in commento non risulta, infatti, dissimile rispetto all'elaborazione giurisprudenziale, condivisa anche dalla Sezione intestataria in tema revocabilità del trust, che ha statuito che l'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., anche se non determina il trasferimento della loro proprietà, né la costituzione di diritti reali è idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori ed a pregiudicarne le ragioni, con la conseguenza che esso sarà pacificamente sottoponibile ad actio pauliana.
pagina 5 di 11 Nella fattispecie della cessio bonorum che qui ci occupa si consideri, in particolare, che la trascrizione dell'atto di cessione dei beni ai creditori disciplinata all'art. 2649 c.c. si inquadra fra le trascrizioni di vincoli di indisponibilità.
La cessione dei beni ai creditori, imprime, consensualmente, alle attività formanti oggetto del contratto, la natura di patrimonio separato a scopo liquidativo, in quanto l'indisponibilità derivante dalla cessione produce i suoi effetti nei confronti dei creditori successivi, i quali sui beni della cessione rimangono posposti e possono agire sul residuo, una volta che i cessionari siano stati soddisfatti.
Per effetto della cessione, quindi, anche se non si ravvisa alcun attuale trasferimento di proprietà, né costituzione di diritti reali sui beni ceduti, posto che le trascrizioni dei singoli trasferimenti di proprietà andranno prese direttamente contro il debitore cedente, sorge il vincolo d'indisponibilità per il debitore e l'acquisto in capo ai creditori, del potere di amministrare e liquidare i beni ceduti, onde soddisfarsi sul ricavato in via preferenziale rispetto ai creditori successivi posposti nel trattamento.
Pregiudizio al soddisfacimento delle ragioni creditorie della banca che non sarebbe intervenuto, nel caso in cui il compendio immobiliare nella titolarità della convenuta non fosse stato destinato a Pt_2 garanzia di . CP_3
Vulnus alla ragioni della banca che risulta provato nella specie anche in ragione di quanto segue:
-la cessio bonorum del 21.03.2019 risulta trascritta in data 02.04.2019 (Cfr. doc. 12, fasc. parte attrice);
-il titolo giudiziale, che avrebbe consentito di trascrivere il pignoramento, per agire in executivis è intervenuto solo nel mese di agosto 2019 e quindi dopo la trascrizione della cessione.
In tale contesto la pregressa intervenuta trascrizione della cessio bonorum è, quindi, circostanza idonea a cagionare un trattamento deteriore della banca ex art. 2649 co. 2 c.c..
Il pregiudizio pertanto non si ravvisa solo nel rischio che il compendio nella liquidazione operata dai cessionari venisse collocato ad un prezzo vile, ma anche nella circostanza che in sede di eventuale esecuzione (come nella specie occorso), possa verificarsi il riferito rischio di posposizione.
Era quindi onere di parte convenuta fornire la prova che, all'epoca della cessione, anche nel worst case (ossia l'ipotesi in cui la banca venisse posposta ai creditori cessionari e ai creditori eventualmente muniti di un titolo trascritto anteriormente o di grado potiore) il compendio fosse ugualmente capiente, così da neutralizzare il pregiudizio paventato.
Tale prova non è stata però assolta non avendo i convenuti prodotto alcuna perizia di parte o valutazione di mercato;
né utili evidenze in tema sono emerse all'esito del disposto ordine di esibizione relativo all'atto di intervento.
In ordine alla asserita sopravvenuta carenza di interesse ad agire
Dalle statuizioni di cui al paragrafo che precedono, si deve ulteriormente osservare che - essendo il compendio immobiliare oggetto di cessione ex art. 1977 c.c. - non si può escludere il permanere all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte attrice alla data della presente decisione, stante l'interesse della banca a risultare “vittoriosa” -in sede di riparto- rispetto ai restanti diritti dei creditori cessionari.
Si ribadisce, infatti, che “il contratto di cessione dei beni ai sensi dell'art. 1977 c.c., il quale importa la perdita, da parte del debitore cedente, del potere di disporre dei beni ceduti (art. 1980 c.c.) ed il passaggio dei poteri di amministrazione di tali beni ai cessionari (art. 1978 c.c.), si configura, nei rapporti interni tra cedente e cessionari, come un mandato irrevocabile conferito anche nell'interesse dei mandatari e, nei rapporti esterni, come potere di rappresentanza sostanziale e processuale spettante ai cessionari nei confronti del cedente. Ne consegue il diritto dei cessionari di chiedere al giudice dell'esecuzione e di ottenere la consegna del residuo della somma ricavata dalla vendita forzata di uno dei beni ceduti ed assoggettato alla esecuzione da altri creditori, anteriori alla cessione e non partecipanti alla medesima (art. 1980 comma 2, citato), al fine di destinarlo alla ripartizione in soddisfacimento delle loro ragioni (salvo l'obbligo del rendiconto ex art. 1983 c.c.)” (Cfr. Cassazione civile, sez. III, 16/12/1988, n. 6853).
pagina 6 di 11 Il permanere dell'interesse ad agire è stato peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza anche nell'ipotesi in cui il creditore abbia ottenuto la concessione di un sequestro conservativo su un bene immobile, in quanto “conserva l'interesse ad agire con azione revocatoria ex art. 2901 c.c., qualora il medesimo bene venga in seguito alienato dal debitore ad un terzo, atteso che tale azione consente di ottenere una tutela non equivalente e tendenzialmente più ampia rispetto a quella assicurata dal sequestro, in quanto ha ad oggetto l'intero immobile, senza soffrire dei limiti derivanti dall'importo fino a concorrenza del quale sia stata autorizzata la misura cautelare, esclude il concorso con gli altri creditori (che si realizza, invece, per effetto della conversione del sequestro in pignoramento), e non è condizionata dagli esiti del giudizio di merito sulla sussistenza del diritto cautelato (Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2017, n. 22835).
Tali principi operano anche nello scenario in cui (come nella specie) sia stato svolto, in pendenza di causa, l'intervenuto nella procedura esecutiva promossa da altro creditore sui medesimi beni, stante le riferite ricadute sostanziali e processuali. L'eventuale mancato riconoscimento del proprio diritto di credito in sede di cognizione, il rapporto con il creditore procedente in caso di incapienza del compendio e comunque l'esistenza di un diritto dei cessionari al residuo rispetto ai quali potrebbe sorgere il rischio di essere posposti a questi ultimi, rappresentano profili giuridici che non privano l'attore dell'interesse a promuovere l'odierna iniziativa, ancorché la banca abbia svolto in pendenza di causa intervento nella riferita procedura esecutiva.
L'interesse ad agire è pertanto attuale.
In ordine alla natura onerosa dell'atto revocando
Proseguendo nella disamina dei presupposti di cui all'azione revocatoria richiamati in premessa, si osserva quanto segue:
- la cessione in esame non è qualificabile in termini di “atto gratuito”. E tanto per un duplice ordine di ragioni:
- la gratuità dell'atto (la cui prova doveva essere fornita dalla Curatela, Cfr. Cass. n. 8978/2019) non sussiste nella specie in quanto risulta circostanza pacifica il fatto che avesse versato alla CP_3
l'importo di euro 200.000,00 e che in ragione dell'intervenuta risoluzione della cessione delle Pt_2 quote societarie, quest'ultima avrebbe dovuto restituire l'importo ricevuto pena un indebito arricchimento, sicché la cessio bonorum discende dal reciproco rapporto di dare/avere inter partes e non può pertanto ravvisarsi una “assenza di corrispettivo”; in altri termine, all'epoca della cessio bonorum era già sorto il credito restitutorio in capo a nei confronti della derivante CP_3 Pt_2 dalla intervenuta risoluzione dei contratti preliminari;
-le deduzioni di parte opponente circa la natura “simulata” dell'intera operazione (quali asserite condotte compiacenti poste in essere da un “creditore amico”, preordinate “a distrarre beni in pregiudizio di terzi creditori”), sono state tardivamente formulate in sede di comparsa conclusionale1
pagina 7 di 11 da parte della banca (ove lamenta il carattere simulato della cessione quote e della formazione della provvista prodromica alla cessione ex art. 1977 c.c.), senza pertanto che alcuna domanda di accertamento della sussistenza di un asserito accordo tra le parti fosse stata formulata in atti e, quindi, oltre il termine di cui alla preclusioni assertive.
Trattasi, pertanto, di atto oneroso.
Con riferimento all'elemento soggettivo
Quanto all'elemento soggettivo trattandosi, ut supra, di atto posto in essere in data 21.03.2019 (e trascritto in data 02.04.2019) e quindi in epoca successiva al sorgere del credito della banca, si ravvisa:
-la conoscenza ex art. 2901 co. 1 n. 1) c.c. in capo alla parte disponente-fideiussore (la convenuta
) del pregiudizio arrecando alle ragioni della banca, posto che la cessio bonorum riguardava Pt_2 tutti i cespiti di sua proprietà e - quale vincolo trascritto anteriormente all'epoca in cui la banca si fosse eventualmente munita di titolo giudiziale per avviare un pignoramento - la cessione in esame avrebbe reso quantomeno più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie della banca posponendole a quelle dei creditori cessionari, a tacere del rischio che i beni venissero venduti (anche ad un prezzo vile) medio tempore a terzi in ragione del mandato derivante dalla cessione stessa, così sottraendoli dalla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.;
-la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio ex art. 2901 co. 1 n. 2) c.c..
In tema preme osservare che la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e terzo ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tramite presunzioni (Cfr. Cass. n. 966 del
17 gennaio 2007).
Nel caso di specie, risultano circostanze univoche e concordanti quanto al profilo in esame:
-i pregressi rapporti contrattuali tra le parti;
-la qualifica del “terzo” ( ) quale imprenditore qualificato. CP_3
E segnatamente dalla documentazione prodotta e in ragione dell'assenza di conetstazioni ex art. 115
c.p.c. deve osservarsi che: l'interesse di all'acquisizione di una partecipazione consistente nella concorrente CP_3 [...]
sin dall'anno 2018 viene ammesso dalla stessa convenuta Controparte_5 CP_3
(Cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione);
aveva assunto l'obbligazione di trasferire a “ n. 50 azioni pari al 20% del capitale Pt_2 CP_3 della società (…) per il corrispettivo di euro 200.000”; Controparte_5 i contratti preliminari, poi risolti, si collocavano invero nell'ambito di un'operazione commerciale più articolata e complessa, il cui closing era subordinato alle condizioni che: e avessero acquistato (nella misura del 10% ciascuno), il 20% delle azioni CP_6 Pt_2 CP_4 detenute dalla società ' con conseguente fuoriuscita di quest'ultima dalla compagine Org_2 societaria;
la società avesse acquistato il ramo d'azienda della , relativo all'attività di Organizzazione_3 CP_4 impaginazione e prestampa, a cui la non era interessata;
CP_3 la seconda condizione non si sarebbe mai realizzata, pertanto le parti, con scrittura del 22.2.2019 (doc.
n. 5, fasc. parte attrice), hanno risolto entrambi i contratti preliminari;
le parti concordavano di non essere più interessate alla suddetta cessione di azioni e conseguentemente si riconosceva debitrice della somma di euro 200.000 nei confronti di;
Pt_2 CP_3
non avendo disponibilità liquide stipulava la cessio bonorum per cui è causa in favore di Pt_2
; CP_3
pagina 8 di 11 nello stesso atto veniva concesso il diritto di prelazione sui beni in favore di , che Controparte_2 interveniva alla stipula dell'atto (prelazionario risultante essere “congiunto/figlio” della debitrice
, come dedotto in giudizio da parte attrice e non contestato dalla convenuta). Pt_2
Tali trattative portano fondatamente a ritenere che la parte promissaria acquirente si fosse sincerata delle condizioni di solvibilità della società , della quale la era socio e amministratore CP_4 Pt_2 di quest'ultima, nonché fideiussore;
e segnatamente delle esposizioni debitorie di (di cui con i citati preliminari CP_4 CP_3 intendeva acquistare il 20% del capitale sociale detenuto da ) e delle eventuali garanzie offerte Pt_2 da proprio con riferimento alla società dalla medesima partecipata e amministrata. Pt_2
A fortiori non è plausibile che il creditore qualificato non si fosse sincerato di verificare le CP_3 esposizioni debitore della obbligata alla restituzione della caparra, considerato che:
anziché domandare l'adempimento del preliminare, avesse optato per la risoluzione CP_3 consensuale, così sorgendo l'obbligo restitutorio dell'ingente caparra accordata in capo a;
Pt_2
avrebbe risposto con il proprio patrimonio personale;
Pt_2 stante l'assenza di pronta liquidità per farvi fronte era costretta a ricorrere alla cessio bonorum. Pt_2
Ulteriore elemento indiziario che porta fondatamente a concludere che fosse stata effettuata una simile due diligence è rappresentato dalla circostanza che, risolti i preliminari, non fosse venuta meno l'interazione tra e la società amministrata da , tanto che ha CP_3 Pt_2 CP_3 successivamente affittato il ramo d'azienda della . CP_4
Proprio in ragione del profilo qualificato della convenuta (operatore commerciale) e del CP_3 permanere dell'interesse all'asset aziendale riferibile alla società e alla successione riferita CP_4 degli eventi (e cioè: preliminari cessione quote con versamento anticipato del relativo prezzo - risoluzione preliminari - affitto di ramo di azienda) non è plausibile che il partner commerciale
, peraltro esposto con il versamento dell'intero corrispettivo, non fosse edotto della CP_3 sussistenza delle ragioni creditorie che qui rilevano.
A conforto di tale assunto si consideri il doc. 13 (articolo on line) prodotto dalla banca con l'atto di citazione (fatto notorio, in ragione delle diffuse notizie di stampa), ove vi si legge che già dal dicembre 2018 fosse interessato a fare ingresso nella società e che successivamente: “Il CP_3 CP_7
per realizzare questa operazione [ndr affitto di ramo d'azienda], ha costituito una Org_4 nuova società, la controllata al 100% da una già esistente e Organizzazione_5 appartenente sempre al gruppo di Loreto”. L'obiettivo, spiegano gli amministratori della
[...]
è di acquisire il ramo d'azienda dopo un periodo di affitto e dopo aver dato Organizzazione_5 seguito ad un progetto, già in avanzato stato di messa a punto, che modificherà parzialmente sia gli aspetti organizzativi che produttivi della società, nella logica di consentire la salvaguardia della parte occupazionale e del fatturato generato con primari clienti da sempre serviti con puntualità e professionalità”; operazione afferente l'affitto di ramo di azienda della confermata anche CP_7 dalla odierna convenuta a pag. 5 della comparsa di costituzione. CP_3
Il quadro indiziario riferito porta a concludere che fosse a conoscenza delle passività di CP_3
e della fideiussione rilasciata dalla . CP_4 Pt_2
pagina 9 di 11 In ordine alla non operatività dell'art. 2901 co. 3 c.c.
Per completezza motivazionale si osserva che l'esimente di cui all'art. 2901 co. 3 c.c. non è operante.
Richiamando quanto esposto in apertura, si ribadisce che la cessio bonorum di cui all'art. 1977 c.c. - pur costituendo atto dispositivo suscettibile di revocatoria- non rappresenta, tuttavia, trattandosi di garanzia, una forma di adempimento;
non ravvisandosi, quindi, un pagamento attuale, a tacitazione della pregressa posta creditoria (nella specie l'obbligo di restituire a la caparra ricevuta) non può configurarsi l'intervenuto CP_3 adempimento di un obbligo scaduto, permanendo il debito e avendo il cessionario solo il potere di gestire i beni, ma non perdendo il cedente la titolarità degli stessi beni.
Si consideri, infatti, che il principio della non sottoponibilità all'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, previsto dall'art. 2901 c.c., comma 3, trova applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico, e non con riguardo a negozi riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto in senso proprio, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso (nella specie la cessio bonorum), da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (preliminare risolto) (Cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 14/11/2017, n.
26927).
In ordine della domanda di parte attrice di natura risarcitoria
L'accoglimento della domanda revocatoria esonera dalla disamina della richiesta in via risarcitoria svolta, in via gradata, da parte attrice.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti.
I convenuti vengono, pertanto, condannati -in solido- al pagamento in favore di , a Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 11.810,00 (in ragione del valore della causa: euro 240.219,00 e cosi secondo lo scaglione di valore da euro 52.000 ad euro 520.000, applicati i compensi medi: euro 2.430,00 per fase di studio, euro 1.550,00 per fase introduttiva ed euro 4.050.00 per fase decisionale, nonché minimi per fase di trattazione: euro 3.780,00 stante il deposito delle memorie non seguite da espletamento di udienza di ammissione prove), oltre 15% ex art. 2 DM 55/2014 (e successive modifiche) a titolo di rimborso spese generali, oltre Cassa e Iva, oltre refusione del contributo unificato (euro 759,00) e marca (euro 27,00), oltre anticipazioni per trascrizioni, come da nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. di parte attrice, DICHIARA inefficace nei confronti di 'atto di cessione dei beni ai creditori stipulato in Parte_1 data 21 marzo 2019, con atto a ministero Notaio n. 41880 rep – 20617 Racc. e Persona_1 trascritto presso l' Organizzazione_1
in data 2.4.2019 ai nn. 4657 R.G. e 3327 R.P., con il
[...] quale incaricava il proprio creditore con sede in Loreto, Via Brecce, Parte_2 Controparte_3 codice fiscale che accettava, ai sensi degli articoli 1977 e seguenti del codice civile, di P.IVA_2 liquidare le quote di proprietà sui seguenti beni immobili siti in Comune di Borgomanero, alla Via pagina 10 di 11 Maggiora, anche separatamente tra loro, al fine di soddisfare il proprio credito sul ricavato della liquidazione, salva e più corretta intestazione da verificare al momento della stipula dell'atto pubblico di vendita, e precisamente:
- intera piena proprietà -
a) appartamento dislocato ai piani interrato, terra e primo, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 3 (ex 863 sub. 3), categ. A/3, classe 1, consistenza vani 7,5, superficie catastale totale mq. 169, totale escluse aree scoperte mq. 160, rendita euro 445,44;
b) posto auto coperto con annessa corte esclusiva di pertinenza;
il tutto distinto al Catasto Fabbricati al
Foglio 16, mappale 799, categ. C/6, classe 4, consistenza mq. 18, superficie catastale mq. 26, rendita euro 119,92; c) frustolo di terreno della superficie catastale di metri quadrati 330 (trecentotrenta), distinto al Catasto
Terreni al Foglio 16, mappale 77, seminativo, classe 2, mq. 330, R.D. euro 2,56, R.A. euro 2,47.
- 2/3 (due terzi) di piena proprietà - appartamento posto al piano terzo, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 8 (ex
863 sub. 4), categ. A/3, classe 3, consistenza vani 3, superficie catastale totale mq. 62, totale aree scoperte mq. 60, rendita euro 247,90; - 1/2 (un mezzo) di proprietà (gravato da usufrutto vedovile di
1/3 di )- Persona_2
e) appartamento dislocato ai piani terra e secondo con annesso vano al piano interrato;
il tutto distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 6 (ex 863 sub. 6), categ. A/3, classe 1, consistenza vani 9, superficie catastale totale mq. 215, totale escluse aree scoperte mq. 206, rendita euro 534,53; f) appartamento posto al piano terzo, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 7 (ex
863 sub. 7), categ. A/3, classe 3, consistenza vani 3, superficie catastale totale mq. 70, totale escluse aree scoperte mq. 70, rendita euro 247,90;
g) posto auto coperto distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 11 (ex 801 sub. 5 e
864 sub. 1), categ. C/6, classe 2, consistenza mq .49, superficie catastale totale mq. 50, rendita euro 237,88;
- 1/2 (un mezzo) di proprietà (gravato da usufrutto di 2/12 di )- Persona_2
h) appezzamento di terreno della superficie catastale di metri quadrati 450 (quattrocentocinquanta), distinto al Catasto Terreni al Foglio 16, mappali:
1314 (ex 901), seminativo, classe 2, mq. 185, R.D. euro 1,43, R.A. euro 1,39;
1315 (ex 901), seminativo, classe 2, mq. 25, R.D. euro 0,19, R.A. euro 0,19;
1316 (ex 902), seminativo, classe 2, mq. 210, R.D. euro 1,63, R.A. euro 1,57;
1317 (ex 902), seminativo, classe 2, mq. 30, R.D. euro 0,23, R.A. euro 0,22.”
2) CONDANNA, in solido, i convenuti ( ), CP_1 CodiceFiscale_5
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che si P.IVA_2 Parte_1 liquidate in euro 11.810,00 oltre 15% ex art. 2 DM 55/2014 (e successive modifiche) a titolo di rimborso spese generali, oltre Cassa e Iva, oltre refusione del contributo unificato (euro 759,00) e marca
(euro 27,00), oltre anticipazioni per trascrizioni, come da nota spese.
Milano, così deciso in data 11.10.2021
Il Giudice
dott. Luca Giani
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ove si legge nella comparsa conclusionale della banca attrice: “La creazione di una provvista, la contestuale ricognizione di debito e concessione gratuita di un diritto di prelazione ad un prossimo congiunto non solo evidenzia la volontà di far pervenire il bene a tale soggetto pronto a pagarlo direttamente nelle casse della che avrebbe così realizzato il CP_3 proprio presunto credito senza alcuna evidenza pubblica nella vendita, ma costituisce, nel suo complesso, una serie negoziale atta a frapporre ostacoli alla facile espropriazione dei beni costituenti la garanzia dei creditori. Appare peraltro evidente come l'operazione fosse preordinata dall'inizio: la provvista per il pagamento da parte dell'avente diritto di prelazione è stata nei fatti costituita dalla stessa con i bonifici di cui in atto (asseritamente disposti, in modo CP_3 poco verosimile, quale pagamento anticipato del prezzo delle azioni di una società decotta) e l'intera operazione costituisce evidentemente un costrutto giuridico atto a distrarre gli immobili del fideiussore a favore del sig. . CP_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Giani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22261/2019 promossa da:
C.F. e P.IVA con sede legale in Milano, Corso Venezia n. Parte_1 P.IVA_1 40, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Angiolillo (C.F. ) e con domicilio C.F._1 eletto in Milano, via Quadronno n. 24 presso lo studio dell'avv. Paola Polacchini
ATTRICE contro
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...]
CONVENUTA (CONTUMACE)
(C.F. ) nato a Borgomanero (NO) in [...] Controparte_2 C.F._3
09.01.1982 e residente in [...] CONVENUTO (CONTUMACE)
(C.F. ), con sede in Loreto (AN), via Brecce, in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Proserpio (C.F.
) con studio in via Chiaravallese n. 54, OSIMO (AN), giusta procura agli atti C.F._4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno richiamato all'udienza del 15.06.2021 le conclusioni rassegnate nei rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente, che si ritrascrivono qui di seguito:
pagina 1 di 11 conclusioni dell'attrice Parte_1
“ATTO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'ATTRICE Parte_1
La società rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, precisa oggi le medesime Parte_1 conclusioni già formulate nell'atto di citazione del 24.04.2019 e nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. , che di seguito si riportano:
“In via principale, dichiararsi l'inefficacia, ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c., - nei confronti di Parte_1
con sede legale e direzione generale in Corso Venezia, 40, 20121 Milano, capitale sociale Euro
[...]
35.800.000,00 i.v., Partita IVA, Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. – P.IVA_1 dell'atto di cessione dei beni ai creditori stipulato in data 21 marzo 2019, con atto a ministero Notaio
[...]
n. 41880 rep – 20617 Racc. e trascritto presso l' Per_1 [...]
in data 2.4.2019 ai nn. 4657 R.G. e Organizzazione_1
3327 R.P., con il quale incaricava il proprio creditore con sede in Loreto, Via Parte_2 Controparte_3
Brecce, codice fiscale , che accettava, ai sensi degli articoli 1977 e seguenti del codice civile, di P.IVA_2 liquidare le quote di proprietà sui seguenti beni immobili siti in Comune di Borgomanero, alla Via Maggiora, anche separatamente tra loro, al fine di soddisfare il proprio credito sul ricavato della liquidazione, salva e più corretta intestazione da verificare al momento della stipula dell'atto pubblico di vendita, e precisamente:
- intera piena proprietà -
a) appartamento dislocato ai piani interrato, terra e primo, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 3 (ex 863 sub. 3), categ. A/3, classe 1, consistenza vani 7,5, superficie catastale totale mq. 169, totale escluse aree scoperte mq. 160, rendita euro 445,44;
b) posto auto coperto con annessa corte esclusiva di pertinenza;
il tutto distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 799, categ. C/6, classe 4, consistenza mq. 18, superficie catastale mq. 26, rendita euro 119,92;
c) frustolo di terreno della superficie catastale di metri quadrati 330 (trecentotrenta), distinto al Catasto Terreni al Foglio 16, mappale 77, seminativo, classe 2, mq. 330, R.D. euro 2,56, R.A. euro 2,47.
- 2/3 (due terzi) di piena proprietà - appartamento posto al piano terzo, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 8 (ex 863 sub. 4), categ. A/3, classe 3, consistenza vani 3, superficie catastale totale mq. 62, totale aree scoperte mq. 60, rendita euro 247,90; - 1/2 (un mezzo) di proprietà (gravato da usufrutto vedovile di
1/3 di )- Persona_2
e) appartamento dislocato ai piani terra e secondo con annesso vano al piano interrato;
il tutto distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 6 (ex 863 sub. 6), categ. A/3, classe 1, consistenza vani 9, superficie catastale totale mq. 215, totale escluse aree scoperte mq. 206, rendita euro 534,53;
f) appartamento posto al piano terzo, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 7
(ex 863 sub. 7), categ. A/3, classe 3, consistenza vani 3, superficie catastale totale mq. 70, totale escluse aree scoperte mq. 70, rendita euro 247,90;
g) posto auto coperto distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 11 (ex 801 sub. 5 e 864 sub. 1), categ. C/6, classe 2, consistenza mq .49, superficie catastale totale mq. 50, rendita euro
237,88;
- 1/2 (un mezzo) di proprietà (gravato da usufrutto di 2/12 di )- Persona_2
h) appezzamento di terreno della superficie catastale di metri quadrati 450 (quattrocentocinquanta), distinto al Catasto Terreni al Foglio 16, mappali: 1314 (ex 901), seminativo, classe 2, mq. 185, R.D. euro 1,43, R.A. euro 1,39;
1315 (ex 901), seminativo, classe 2, mq. 25, R.D. euro 0,19, R.A. euro 0,19;
1316 (ex 902), seminativo, classe 2, mq. 210, R.D. euro 1,63, R.A. euro 1,57;
1317 (ex 902), seminativo, classe 2, mq. 30, R.D. euro 0,23, R.A. euro 0,22.”
pagina 2 di 11 In subordine, qualora non sia revocato il contratto, condannare sopra Controparte_3 generalizzata, ovvero, ove sia avvenuto il trasferimento a suo favore, , sopra Controparte_2 generalizzato a risarcire il danno subito dai creditori e pari al valore degli immobili ceduti, da accertarsi in causa.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa. In istruttoria: disporsi CTU volta ad accertare il valore degli immobili di cui è causa”.
conclusioni della convenuta Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione disattesa, in via preliminare ed assorbente ogni ulteriore statuizione nel merito, dichiarare inammissibile la domanda avversaria per non assoggettabilità dell'atto a revocazione;
rigettare, comunque nel merito, l'avversa pretesa, siccome infondata in fatto e in diritto, carente dei presupposti di legge e comunque non provata. rigettare perché nulla e comunque infondata e priva di prova la domanda risarcitoria avanzata in via subordinata dall'attrice; Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre accessori di fattura tutti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione notificato in data 13.05.2019 nei confronti dei convenuti CP_1
(di seguito per brevità, Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
“la banca”, o semplicemente “parte attrice”) ha promosso l'odierna azione revocatoria, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, deducendo, in principalità, la natura gratuita dell'atto di cessione ex art. 1977 c.c. del 21.03.2019, quale atto costitutivo di garanzia, in pregiudizio delle ragioni creditorie della banca. Parte attrice deduceva, infatti, che la convenuta avesse rilasciato con contratto del 17.10.2014 (e CP_1 successive integrazioni) in favore della banca fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale, ; Controparte_4 il successivo atto di cessione risalente al 21.03.2019 e trascritto in data 02.04.2019, per cui è causa, nella prospettazione di parte attrice sarebbe da collegarsi alla previa intervenuta risoluzione della cessione in favore di delle quote detenute dalla disponente in Controparte_3 [...]
. Controparte_4
In sintesi parte attrice ha dedotto che l'atto di cessione, al quale seguivano la risoluzione consensuale del contratto del 22.02.2019, la ricognizione di debito e la concessione del diritto di prelazione, integrasse un “atto gratuito” dispositivo del patrimonio in pregiudizio alle ragioni della banca passibile di tutela ex art. 2901 c.c.. In via gradata, ove qualificato “atto oneroso”, l'attrice deduceva, comunque, sussistere la consapevolezza in capo al disponente-contraente quanto al pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice.
Con comparsa depositata telematicamente in data 05.11.2019 si è costituta (di Controparte_3 seguito, ) domandando il rigetto della domanda di parte attrice ed in particolare svolgendo CP_3 le seguenti difese in tema di inammissibilità della actio pauliana:
-a seguito della cessione ex art. 1977 c.c. il bene rimarrebbe nella titolarità della società cedente, configurandosi solo un mandato a vendere e non verificandosi, pertanto, alcuno spoglio e non essendo precluso ai creditori terzi di promuovere azione esecutiva sul medesimo bene;
pagina 3 di 11 -in via gradata, ove ammessa l'azione ex art. 2901 c.c., si tratterebbe di atto oneroso, in quanto la cessione è stata pattuita a fronte della mancata restituzione - post risoluzione - della caparra e sussisterebbe l'esimente di cui all'art. 2901 co. 3 c.c., in quanto adempimento di un debito scaduto (ossia l'obbligo di restituire la caparra ricevuta).
Alla prima udienza del 26.11.2019 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e CP_1
e su richiesta di parte attrice venivano assegnati i termini per memorie ex art. Controparte_2
183 co. 6 c.p.c. e fissata l'udienza del 10.03.2020 per discussione sui mezzi di prova. Seguiva il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 n.ri 1, 2 e 3 c.p.c. da entrambe le parti costituite.
Per sopravvenuta emergenza sanitaria da covid-19 e in ragione della sospensione straordinaria dei termini processuali, così come dell'attività di udienza, la causa veniva rinviata al 05.05.2020 e successivamente al 27.10.2020. L'udienza del 27.10.2020 veniva celebrata con modalità cartolare e - in ragione della pendenza di trattativa come da note autorizzate delle parti - il giudice rinvia su istanza congiunta al 26.01.2021. All'esito della udienza del 26.01.2021, celebrata con modalità cartolare, con ordinanza del 02.02.2021 comunicata in data 03.02.2021 il Giudice, preso atto dell'assenza di richieste di prova orale, non disponeva la ctu sollecitata da parte attrice, in quanto avente finalità esplorativa e ammetteva l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzato dalla convenuta avente il seguente oggetto: “atto di CP_3 intervento di nella procedura esecutiva n. 173/2019 R.G. del Tribunale di Parte_1
Novara, avente ad oggetto gli immobili oggetto di cessione”; nonché fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per la data del 15.06.2021.
La banca con nota di deposito telematico del 04.02.2021 ottemperava a quanto richiesto.
Alla udienza del 15.06.2021 le parti costituite hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini massimi per deposito di conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c..
Nel merito
In ordine alla ammissibilità di azione revocatoria avverso la cessio bonorum trascritta ex art. 2649
c.c.
L'azione proposta deve ritenersi ammissibile e, pertanto, la banca attrice legittimata ad agire.
Come noto l'azione revocatoria ordinaria richiede che il creditore fornisca la prova ex art. 2697 c.c. dei seguenti presupposti: 1) la sussistenza del diritto di credito verso il debitore, con la precisazione che per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è già di per sé sufficiente la titolarità di una ragione di credito, senza alcuna necessità che il credito sia certo, liquido ed esigibile, o accertato preliminarmente in sede giudiziaria (Cfr., ex plurimis, Cass. 10.03.2006, n. 5246; Cass. 05.06.00 n. 7452, nonché Cass.
06.06.2011 n. 12235).; 2) l'atto di disposizione posto in essere dal debitore stesso;
3) il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore e in particolare alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (il c.d. eventus damni), sia che si tratti di un danno attuale che potenziale, danno non quantitativo ma anche solo qualitativo;
4) il presupposto soggettivo, in capo al debitore, ovvero la conoscenza che il debitore avesse di detto pregiudizio (scientia fraudis) e quanto alla parte contraente, ove atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, la c.d. partecipatio fraudis, ossia la consapevolezza dell'eventus damni.
pagina 4 di 11 Procedendo alla disamina dei primi tre presupposti di cui all'elenco testé riportato si osserva, nella specie, che:
1) sussiste in capo a parte attrice pretesa creditoria tutelabile ex art. 2901 c.c.. Risulta, infatti, all'esito di causa, circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c. oltre che documentata che la convenuta , con due distinte fideiussioni in data 17.10.2014 e successive integrazioni il Pt_2 30.03.2015 e il 16.12.2015 garantiva i debiti della società ” (debitrice principale) nei CP_4 confronti della banca, odierna attrice, per l'importo di euro 1.800.000,00 (Cfr. doc. 9 – 9bis – 9ter – 10
– 10bis – 10ter, fasc. parte attrice). Si consideri, con particolare riferimento alle obbligazioni che trovano la propria fonte nel contratto di fideiussione, che “l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente – o ad un finanziamento – gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 n. 1, prima parte, c.c. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione” (Cfr. Cass. Civ.Sez. II, 25.01.2006 in Giust. Civ. Mass. 2005, 7-8; Cass. Civ. Sez. III, 27.06.2002 n. 9349 in Giust. Civ. Mass. 2002, 1109; Cass. Civ. Sez. III, 22.01.1999 n. 591 in Foro It.
1999, I, 1469; Cass. Civ. Sez. II, 04.06.2001 n. 7484 in Giust. Civ. Mass. 2001, 1115).
Ne discende che, nel caso che qui ci occupa, ai fini della anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo ex art. 2901 c.c. non rileva né la data in cui è intervenuta la revoca dell'affidamento (a mezzo racc. del 18.04.2019, Cfr. doc. 11 parte attrice) né l'epoca in cui il credito è stato riconosciuto con decreto ingiuntivo (a riguardo parte attrice riferisce che il deposito del ricorso monitorio risalisse al 24.04.2019 e l'emissione del decreto a quattro mesi dopo e quindi agosto 2019; profili temporali circa l'emissione del decreto monitorio non documentati in causa dalla banca, ma non contestati dai convenuti).
Circostanza incontestata è anche l'ammontare del credito vantato dalla banca e segnatamente risulta per tabulas che la debitrice principale ha maturato un debito per scoperto del c/c n. 04/03/00112 per euro 57.752,97 e ha registrato un saldo passivo per residuo finanziamento chirografario per euro
182.466,39, sicché l'indebitamento risulta pari all'importo complessivo di euro 240.219,36 aggiorntato alla data del 18.04.2019, momento della intervenuta revoca degli affidamenti (Cfr. doc. 11, fasc. ricorrente).
profili 2) e 3): sussistenza di atto dispositivo pregiudizievole.
La convenuta ha dedotto che il vincolo di indisponibilità ex art. 1977 c.c., che attinge il CP_3 compendio oggetto di cessione, è di natura personale e obbligatoria e non inciderebbe sulla titolarità del diritto di proprietà e pertanto non potrebbe operare la tutela revocatoria. L'assunto di parte convenuta non è condivisbile. Il negozio in commento non risulta, infatti, dissimile rispetto all'elaborazione giurisprudenziale, condivisa anche dalla Sezione intestataria in tema revocabilità del trust, che ha statuito che l'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., anche se non determina il trasferimento della loro proprietà, né la costituzione di diritti reali è idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori ed a pregiudicarne le ragioni, con la conseguenza che esso sarà pacificamente sottoponibile ad actio pauliana.
pagina 5 di 11 Nella fattispecie della cessio bonorum che qui ci occupa si consideri, in particolare, che la trascrizione dell'atto di cessione dei beni ai creditori disciplinata all'art. 2649 c.c. si inquadra fra le trascrizioni di vincoli di indisponibilità.
La cessione dei beni ai creditori, imprime, consensualmente, alle attività formanti oggetto del contratto, la natura di patrimonio separato a scopo liquidativo, in quanto l'indisponibilità derivante dalla cessione produce i suoi effetti nei confronti dei creditori successivi, i quali sui beni della cessione rimangono posposti e possono agire sul residuo, una volta che i cessionari siano stati soddisfatti.
Per effetto della cessione, quindi, anche se non si ravvisa alcun attuale trasferimento di proprietà, né costituzione di diritti reali sui beni ceduti, posto che le trascrizioni dei singoli trasferimenti di proprietà andranno prese direttamente contro il debitore cedente, sorge il vincolo d'indisponibilità per il debitore e l'acquisto in capo ai creditori, del potere di amministrare e liquidare i beni ceduti, onde soddisfarsi sul ricavato in via preferenziale rispetto ai creditori successivi posposti nel trattamento.
Pregiudizio al soddisfacimento delle ragioni creditorie della banca che non sarebbe intervenuto, nel caso in cui il compendio immobiliare nella titolarità della convenuta non fosse stato destinato a Pt_2 garanzia di . CP_3
Vulnus alla ragioni della banca che risulta provato nella specie anche in ragione di quanto segue:
-la cessio bonorum del 21.03.2019 risulta trascritta in data 02.04.2019 (Cfr. doc. 12, fasc. parte attrice);
-il titolo giudiziale, che avrebbe consentito di trascrivere il pignoramento, per agire in executivis è intervenuto solo nel mese di agosto 2019 e quindi dopo la trascrizione della cessione.
In tale contesto la pregressa intervenuta trascrizione della cessio bonorum è, quindi, circostanza idonea a cagionare un trattamento deteriore della banca ex art. 2649 co. 2 c.c..
Il pregiudizio pertanto non si ravvisa solo nel rischio che il compendio nella liquidazione operata dai cessionari venisse collocato ad un prezzo vile, ma anche nella circostanza che in sede di eventuale esecuzione (come nella specie occorso), possa verificarsi il riferito rischio di posposizione.
Era quindi onere di parte convenuta fornire la prova che, all'epoca della cessione, anche nel worst case (ossia l'ipotesi in cui la banca venisse posposta ai creditori cessionari e ai creditori eventualmente muniti di un titolo trascritto anteriormente o di grado potiore) il compendio fosse ugualmente capiente, così da neutralizzare il pregiudizio paventato.
Tale prova non è stata però assolta non avendo i convenuti prodotto alcuna perizia di parte o valutazione di mercato;
né utili evidenze in tema sono emerse all'esito del disposto ordine di esibizione relativo all'atto di intervento.
In ordine alla asserita sopravvenuta carenza di interesse ad agire
Dalle statuizioni di cui al paragrafo che precedono, si deve ulteriormente osservare che - essendo il compendio immobiliare oggetto di cessione ex art. 1977 c.c. - non si può escludere il permanere all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte attrice alla data della presente decisione, stante l'interesse della banca a risultare “vittoriosa” -in sede di riparto- rispetto ai restanti diritti dei creditori cessionari.
Si ribadisce, infatti, che “il contratto di cessione dei beni ai sensi dell'art. 1977 c.c., il quale importa la perdita, da parte del debitore cedente, del potere di disporre dei beni ceduti (art. 1980 c.c.) ed il passaggio dei poteri di amministrazione di tali beni ai cessionari (art. 1978 c.c.), si configura, nei rapporti interni tra cedente e cessionari, come un mandato irrevocabile conferito anche nell'interesse dei mandatari e, nei rapporti esterni, come potere di rappresentanza sostanziale e processuale spettante ai cessionari nei confronti del cedente. Ne consegue il diritto dei cessionari di chiedere al giudice dell'esecuzione e di ottenere la consegna del residuo della somma ricavata dalla vendita forzata di uno dei beni ceduti ed assoggettato alla esecuzione da altri creditori, anteriori alla cessione e non partecipanti alla medesima (art. 1980 comma 2, citato), al fine di destinarlo alla ripartizione in soddisfacimento delle loro ragioni (salvo l'obbligo del rendiconto ex art. 1983 c.c.)” (Cfr. Cassazione civile, sez. III, 16/12/1988, n. 6853).
pagina 6 di 11 Il permanere dell'interesse ad agire è stato peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza anche nell'ipotesi in cui il creditore abbia ottenuto la concessione di un sequestro conservativo su un bene immobile, in quanto “conserva l'interesse ad agire con azione revocatoria ex art. 2901 c.c., qualora il medesimo bene venga in seguito alienato dal debitore ad un terzo, atteso che tale azione consente di ottenere una tutela non equivalente e tendenzialmente più ampia rispetto a quella assicurata dal sequestro, in quanto ha ad oggetto l'intero immobile, senza soffrire dei limiti derivanti dall'importo fino a concorrenza del quale sia stata autorizzata la misura cautelare, esclude il concorso con gli altri creditori (che si realizza, invece, per effetto della conversione del sequestro in pignoramento), e non è condizionata dagli esiti del giudizio di merito sulla sussistenza del diritto cautelato (Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2017, n. 22835).
Tali principi operano anche nello scenario in cui (come nella specie) sia stato svolto, in pendenza di causa, l'intervenuto nella procedura esecutiva promossa da altro creditore sui medesimi beni, stante le riferite ricadute sostanziali e processuali. L'eventuale mancato riconoscimento del proprio diritto di credito in sede di cognizione, il rapporto con il creditore procedente in caso di incapienza del compendio e comunque l'esistenza di un diritto dei cessionari al residuo rispetto ai quali potrebbe sorgere il rischio di essere posposti a questi ultimi, rappresentano profili giuridici che non privano l'attore dell'interesse a promuovere l'odierna iniziativa, ancorché la banca abbia svolto in pendenza di causa intervento nella riferita procedura esecutiva.
L'interesse ad agire è pertanto attuale.
In ordine alla natura onerosa dell'atto revocando
Proseguendo nella disamina dei presupposti di cui all'azione revocatoria richiamati in premessa, si osserva quanto segue:
- la cessione in esame non è qualificabile in termini di “atto gratuito”. E tanto per un duplice ordine di ragioni:
- la gratuità dell'atto (la cui prova doveva essere fornita dalla Curatela, Cfr. Cass. n. 8978/2019) non sussiste nella specie in quanto risulta circostanza pacifica il fatto che avesse versato alla CP_3
l'importo di euro 200.000,00 e che in ragione dell'intervenuta risoluzione della cessione delle Pt_2 quote societarie, quest'ultima avrebbe dovuto restituire l'importo ricevuto pena un indebito arricchimento, sicché la cessio bonorum discende dal reciproco rapporto di dare/avere inter partes e non può pertanto ravvisarsi una “assenza di corrispettivo”; in altri termine, all'epoca della cessio bonorum era già sorto il credito restitutorio in capo a nei confronti della derivante CP_3 Pt_2 dalla intervenuta risoluzione dei contratti preliminari;
-le deduzioni di parte opponente circa la natura “simulata” dell'intera operazione (quali asserite condotte compiacenti poste in essere da un “creditore amico”, preordinate “a distrarre beni in pregiudizio di terzi creditori”), sono state tardivamente formulate in sede di comparsa conclusionale1
pagina 7 di 11 da parte della banca (ove lamenta il carattere simulato della cessione quote e della formazione della provvista prodromica alla cessione ex art. 1977 c.c.), senza pertanto che alcuna domanda di accertamento della sussistenza di un asserito accordo tra le parti fosse stata formulata in atti e, quindi, oltre il termine di cui alla preclusioni assertive.
Trattasi, pertanto, di atto oneroso.
Con riferimento all'elemento soggettivo
Quanto all'elemento soggettivo trattandosi, ut supra, di atto posto in essere in data 21.03.2019 (e trascritto in data 02.04.2019) e quindi in epoca successiva al sorgere del credito della banca, si ravvisa:
-la conoscenza ex art. 2901 co. 1 n. 1) c.c. in capo alla parte disponente-fideiussore (la convenuta
) del pregiudizio arrecando alle ragioni della banca, posto che la cessio bonorum riguardava Pt_2 tutti i cespiti di sua proprietà e - quale vincolo trascritto anteriormente all'epoca in cui la banca si fosse eventualmente munita di titolo giudiziale per avviare un pignoramento - la cessione in esame avrebbe reso quantomeno più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie della banca posponendole a quelle dei creditori cessionari, a tacere del rischio che i beni venissero venduti (anche ad un prezzo vile) medio tempore a terzi in ragione del mandato derivante dalla cessione stessa, così sottraendoli dalla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.;
-la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio ex art. 2901 co. 1 n. 2) c.c..
In tema preme osservare che la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e terzo ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tramite presunzioni (Cfr. Cass. n. 966 del
17 gennaio 2007).
Nel caso di specie, risultano circostanze univoche e concordanti quanto al profilo in esame:
-i pregressi rapporti contrattuali tra le parti;
-la qualifica del “terzo” ( ) quale imprenditore qualificato. CP_3
E segnatamente dalla documentazione prodotta e in ragione dell'assenza di conetstazioni ex art. 115
c.p.c. deve osservarsi che: l'interesse di all'acquisizione di una partecipazione consistente nella concorrente CP_3 [...]
sin dall'anno 2018 viene ammesso dalla stessa convenuta Controparte_5 CP_3
(Cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione);
aveva assunto l'obbligazione di trasferire a “ n. 50 azioni pari al 20% del capitale Pt_2 CP_3 della società (…) per il corrispettivo di euro 200.000”; Controparte_5 i contratti preliminari, poi risolti, si collocavano invero nell'ambito di un'operazione commerciale più articolata e complessa, il cui closing era subordinato alle condizioni che: e avessero acquistato (nella misura del 10% ciascuno), il 20% delle azioni CP_6 Pt_2 CP_4 detenute dalla società ' con conseguente fuoriuscita di quest'ultima dalla compagine Org_2 societaria;
la società avesse acquistato il ramo d'azienda della , relativo all'attività di Organizzazione_3 CP_4 impaginazione e prestampa, a cui la non era interessata;
CP_3 la seconda condizione non si sarebbe mai realizzata, pertanto le parti, con scrittura del 22.2.2019 (doc.
n. 5, fasc. parte attrice), hanno risolto entrambi i contratti preliminari;
le parti concordavano di non essere più interessate alla suddetta cessione di azioni e conseguentemente si riconosceva debitrice della somma di euro 200.000 nei confronti di;
Pt_2 CP_3
non avendo disponibilità liquide stipulava la cessio bonorum per cui è causa in favore di Pt_2
; CP_3
pagina 8 di 11 nello stesso atto veniva concesso il diritto di prelazione sui beni in favore di , che Controparte_2 interveniva alla stipula dell'atto (prelazionario risultante essere “congiunto/figlio” della debitrice
, come dedotto in giudizio da parte attrice e non contestato dalla convenuta). Pt_2
Tali trattative portano fondatamente a ritenere che la parte promissaria acquirente si fosse sincerata delle condizioni di solvibilità della società , della quale la era socio e amministratore CP_4 Pt_2 di quest'ultima, nonché fideiussore;
e segnatamente delle esposizioni debitorie di (di cui con i citati preliminari CP_4 CP_3 intendeva acquistare il 20% del capitale sociale detenuto da ) e delle eventuali garanzie offerte Pt_2 da proprio con riferimento alla società dalla medesima partecipata e amministrata. Pt_2
A fortiori non è plausibile che il creditore qualificato non si fosse sincerato di verificare le CP_3 esposizioni debitore della obbligata alla restituzione della caparra, considerato che:
anziché domandare l'adempimento del preliminare, avesse optato per la risoluzione CP_3 consensuale, così sorgendo l'obbligo restitutorio dell'ingente caparra accordata in capo a;
Pt_2
avrebbe risposto con il proprio patrimonio personale;
Pt_2 stante l'assenza di pronta liquidità per farvi fronte era costretta a ricorrere alla cessio bonorum. Pt_2
Ulteriore elemento indiziario che porta fondatamente a concludere che fosse stata effettuata una simile due diligence è rappresentato dalla circostanza che, risolti i preliminari, non fosse venuta meno l'interazione tra e la società amministrata da , tanto che ha CP_3 Pt_2 CP_3 successivamente affittato il ramo d'azienda della . CP_4
Proprio in ragione del profilo qualificato della convenuta (operatore commerciale) e del CP_3 permanere dell'interesse all'asset aziendale riferibile alla società e alla successione riferita CP_4 degli eventi (e cioè: preliminari cessione quote con versamento anticipato del relativo prezzo - risoluzione preliminari - affitto di ramo di azienda) non è plausibile che il partner commerciale
, peraltro esposto con il versamento dell'intero corrispettivo, non fosse edotto della CP_3 sussistenza delle ragioni creditorie che qui rilevano.
A conforto di tale assunto si consideri il doc. 13 (articolo on line) prodotto dalla banca con l'atto di citazione (fatto notorio, in ragione delle diffuse notizie di stampa), ove vi si legge che già dal dicembre 2018 fosse interessato a fare ingresso nella società e che successivamente: “Il CP_3 CP_7
per realizzare questa operazione [ndr affitto di ramo d'azienda], ha costituito una Org_4 nuova società, la controllata al 100% da una già esistente e Organizzazione_5 appartenente sempre al gruppo di Loreto”. L'obiettivo, spiegano gli amministratori della
[...]
è di acquisire il ramo d'azienda dopo un periodo di affitto e dopo aver dato Organizzazione_5 seguito ad un progetto, già in avanzato stato di messa a punto, che modificherà parzialmente sia gli aspetti organizzativi che produttivi della società, nella logica di consentire la salvaguardia della parte occupazionale e del fatturato generato con primari clienti da sempre serviti con puntualità e professionalità”; operazione afferente l'affitto di ramo di azienda della confermata anche CP_7 dalla odierna convenuta a pag. 5 della comparsa di costituzione. CP_3
Il quadro indiziario riferito porta a concludere che fosse a conoscenza delle passività di CP_3
e della fideiussione rilasciata dalla . CP_4 Pt_2
pagina 9 di 11 In ordine alla non operatività dell'art. 2901 co. 3 c.c.
Per completezza motivazionale si osserva che l'esimente di cui all'art. 2901 co. 3 c.c. non è operante.
Richiamando quanto esposto in apertura, si ribadisce che la cessio bonorum di cui all'art. 1977 c.c. - pur costituendo atto dispositivo suscettibile di revocatoria- non rappresenta, tuttavia, trattandosi di garanzia, una forma di adempimento;
non ravvisandosi, quindi, un pagamento attuale, a tacitazione della pregressa posta creditoria (nella specie l'obbligo di restituire a la caparra ricevuta) non può configurarsi l'intervenuto CP_3 adempimento di un obbligo scaduto, permanendo il debito e avendo il cessionario solo il potere di gestire i beni, ma non perdendo il cedente la titolarità degli stessi beni.
Si consideri, infatti, che il principio della non sottoponibilità all'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, previsto dall'art. 2901 c.c., comma 3, trova applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico, e non con riguardo a negozi riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto in senso proprio, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso (nella specie la cessio bonorum), da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (preliminare risolto) (Cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 14/11/2017, n.
26927).
In ordine della domanda di parte attrice di natura risarcitoria
L'accoglimento della domanda revocatoria esonera dalla disamina della richiesta in via risarcitoria svolta, in via gradata, da parte attrice.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti.
I convenuti vengono, pertanto, condannati -in solido- al pagamento in favore di , a Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 11.810,00 (in ragione del valore della causa: euro 240.219,00 e cosi secondo lo scaglione di valore da euro 52.000 ad euro 520.000, applicati i compensi medi: euro 2.430,00 per fase di studio, euro 1.550,00 per fase introduttiva ed euro 4.050.00 per fase decisionale, nonché minimi per fase di trattazione: euro 3.780,00 stante il deposito delle memorie non seguite da espletamento di udienza di ammissione prove), oltre 15% ex art. 2 DM 55/2014 (e successive modifiche) a titolo di rimborso spese generali, oltre Cassa e Iva, oltre refusione del contributo unificato (euro 759,00) e marca (euro 27,00), oltre anticipazioni per trascrizioni, come da nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. di parte attrice, DICHIARA inefficace nei confronti di 'atto di cessione dei beni ai creditori stipulato in Parte_1 data 21 marzo 2019, con atto a ministero Notaio n. 41880 rep – 20617 Racc. e Persona_1 trascritto presso l' Organizzazione_1
in data 2.4.2019 ai nn. 4657 R.G. e 3327 R.P., con il
[...] quale incaricava il proprio creditore con sede in Loreto, Via Brecce, Parte_2 Controparte_3 codice fiscale che accettava, ai sensi degli articoli 1977 e seguenti del codice civile, di P.IVA_2 liquidare le quote di proprietà sui seguenti beni immobili siti in Comune di Borgomanero, alla Via pagina 10 di 11 Maggiora, anche separatamente tra loro, al fine di soddisfare il proprio credito sul ricavato della liquidazione, salva e più corretta intestazione da verificare al momento della stipula dell'atto pubblico di vendita, e precisamente:
- intera piena proprietà -
a) appartamento dislocato ai piani interrato, terra e primo, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 3 (ex 863 sub. 3), categ. A/3, classe 1, consistenza vani 7,5, superficie catastale totale mq. 169, totale escluse aree scoperte mq. 160, rendita euro 445,44;
b) posto auto coperto con annessa corte esclusiva di pertinenza;
il tutto distinto al Catasto Fabbricati al
Foglio 16, mappale 799, categ. C/6, classe 4, consistenza mq. 18, superficie catastale mq. 26, rendita euro 119,92; c) frustolo di terreno della superficie catastale di metri quadrati 330 (trecentotrenta), distinto al Catasto
Terreni al Foglio 16, mappale 77, seminativo, classe 2, mq. 330, R.D. euro 2,56, R.A. euro 2,47.
- 2/3 (due terzi) di piena proprietà - appartamento posto al piano terzo, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 8 (ex
863 sub. 4), categ. A/3, classe 3, consistenza vani 3, superficie catastale totale mq. 62, totale aree scoperte mq. 60, rendita euro 247,90; - 1/2 (un mezzo) di proprietà (gravato da usufrutto vedovile di
1/3 di )- Persona_2
e) appartamento dislocato ai piani terra e secondo con annesso vano al piano interrato;
il tutto distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 6 (ex 863 sub. 6), categ. A/3, classe 1, consistenza vani 9, superficie catastale totale mq. 215, totale escluse aree scoperte mq. 206, rendita euro 534,53; f) appartamento posto al piano terzo, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 7 (ex
863 sub. 7), categ. A/3, classe 3, consistenza vani 3, superficie catastale totale mq. 70, totale escluse aree scoperte mq. 70, rendita euro 247,90;
g) posto auto coperto distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 16, mappale 801 sub. 11 (ex 801 sub. 5 e
864 sub. 1), categ. C/6, classe 2, consistenza mq .49, superficie catastale totale mq. 50, rendita euro 237,88;
- 1/2 (un mezzo) di proprietà (gravato da usufrutto di 2/12 di )- Persona_2
h) appezzamento di terreno della superficie catastale di metri quadrati 450 (quattrocentocinquanta), distinto al Catasto Terreni al Foglio 16, mappali:
1314 (ex 901), seminativo, classe 2, mq. 185, R.D. euro 1,43, R.A. euro 1,39;
1315 (ex 901), seminativo, classe 2, mq. 25, R.D. euro 0,19, R.A. euro 0,19;
1316 (ex 902), seminativo, classe 2, mq. 210, R.D. euro 1,63, R.A. euro 1,57;
1317 (ex 902), seminativo, classe 2, mq. 30, R.D. euro 0,23, R.A. euro 0,22.”
2) CONDANNA, in solido, i convenuti ( ), CP_1 CodiceFiscale_5
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che si P.IVA_2 Parte_1 liquidate in euro 11.810,00 oltre 15% ex art. 2 DM 55/2014 (e successive modifiche) a titolo di rimborso spese generali, oltre Cassa e Iva, oltre refusione del contributo unificato (euro 759,00) e marca
(euro 27,00), oltre anticipazioni per trascrizioni, come da nota spese.
Milano, così deciso in data 11.10.2021
Il Giudice
dott. Luca Giani
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ove si legge nella comparsa conclusionale della banca attrice: “La creazione di una provvista, la contestuale ricognizione di debito e concessione gratuita di un diritto di prelazione ad un prossimo congiunto non solo evidenzia la volontà di far pervenire il bene a tale soggetto pronto a pagarlo direttamente nelle casse della che avrebbe così realizzato il CP_3 proprio presunto credito senza alcuna evidenza pubblica nella vendita, ma costituisce, nel suo complesso, una serie negoziale atta a frapporre ostacoli alla facile espropriazione dei beni costituenti la garanzia dei creditori. Appare peraltro evidente come l'operazione fosse preordinata dall'inizio: la provvista per il pagamento da parte dell'avente diritto di prelazione è stata nei fatti costituita dalla stessa con i bonifici di cui in atto (asseritamente disposti, in modo CP_3 poco verosimile, quale pagamento anticipato del prezzo delle azioni di una società decotta) e l'intera operazione costituisce evidentemente un costrutto giuridico atto a distrarre gli immobili del fideiussore a favore del sig. . CP_2