Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00037/2026REG.PROV.COLL.
N. 08717/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8717 del 2023, proposto da RU S.a.s. di RU JO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Brescia Morra, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
nei confronti
IL CC, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, n. 1883/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. UG De LO e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. RU Sas di JO RU & C. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’ordinanza n. 25/2018 del 18 aprile 2018 del Comune di Amalfi avente ad oggetto l’immediata cessazione dell’attività commerciale di raccolta giochi pubblici di cui all’art. 38, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223.
2. La società appellante gestiva ad Amalfi un’attività di raccolta di giochi pubblici.
Il Comune di Amalfi con provvedimento del 15 novembre 2012 aveva sanzionato il mutamento di destinazione d’uso da autorimessa ad attività commerciale, disponendo il ripristino dell’originale destinazione imponendo anche la rimozione del nuovo portone d’ingresso in ferro e vetro ed il ripristino del precedente portone in ferro.
Il Comune di Amalfi, in sede conseguenza del provvedimento edilizio adottato, rilevava che il certificato di agibilità dell’immobile del 2013 era irregolare e lo annullava in autotutela. Il proprietario dell’immobile impugnava il provvedimento ma il giudizio veniva dichiarato inammissibile dal TAR. In conseguenza della mancanza di agibilità, il Comune emetteva l’ordinanza oggetto del presente giudizio.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso affermando che la mancanza di agibilità ormai divenuta irrevocabile non consentiva la prosecuzione dell’attività; inoltre la legittimità della destinazione d’uso ottenuta nel 2012 con una SCIA non aveva incidenza sulla vicenda in esame dal momento che la destinazione d’uso e l’agibilità sono istituti con diverse finalità e la seconda riguarda la sicurezza, la salubrità e la regolarità edilizia necessarie per utilizzare l’immobile.
4. L’appello è affidato ad un solo motivo che ritiene vi sia ormai la cessazione della materia del contendere.
Il Comune di Amalfi rilasciava il permesso di costruire n. 20/18 per l’esecuzione di lavori di rimozione e sostituzione dell’esistente solaio di uno dei locali interni all’immobile. Alla fine dei lavori veniva richiesta l’agibilità che il Comune concedeva revocando l’ordinanza del 2018 oggetto del presente giudizio.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disponeva l’immediata riapertura/riattivazione della rivendita n. 6 e dell’annessa ricevitoria lotto n. 31.
Tutti gli atti appena richiamati venivano impugnati dalla controinteressata, ma i ricorsi venivano respinti sia in primo grado che in appello.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con comparsa di stile, le altre parti non si sono costituite.
6. L’appello va accolto in quanto è venuta meno la materia del contendere.
Infatti l’ordinanza impugnata veniva revocata con successivo provvedimento del Comune di Amalfi in data 20 dicembre 2018 che dava atto dell’ultimazione di lavori autorizzati con il permesso di costruire del 2 ottobre 2018 e della nota del tecnico comunale del 19 dicembre 2018 che affermava la legittimità edilizia ed urbanistica dell’immobile e la sua agibilità per la destinazione d’uso richiesta.
7. Le spese del presente grado di giudizio possono compensarsi non solo per l’esito del giudizio ma anche per la costituzione meramente formale dell’unica controparte costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
UG De LO, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UG De LO | Marco RI |
IL SEGRETARIO