Articolo 83 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 76Articolo 84
Versione
15 dicembre 1981
Art. 83. (Violazione degli obblighi)

Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
In caso di condanna la pena non puo' essere sostituita a norma di questo Capo.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente