Sentenza 5 marzo 2003
Massime • 1
In tema di esecuzione del provvedimento, ottenuto dal locatore, di rilascio di immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione, poiché il quarto comma dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392, introdotto dall'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1988 n. 551 (convertito in legge 21 febbraio 1989 n. 61, contenente misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative) è correlato ed integrativo del terzo comma del medesimo articolo, in caso di opposizione alla esecuzione per disaccordo tra le parti in ordine alla entità della indennità di avviamento commerciale dovuta al conduttore, la relativa determinazione può avvenire solo con la definizione del giudizio di merito, nel quale le parti hanno l'onere di quantificare la somma rispettivamente reclamata ed offerta, la cui corresponsione consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio salvo conguaglio con la sentenza definitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3267 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CENTRO ECUMENICO NORDICO, in persona del titolare e direttore Padre Gerardo Coens, con sede in Assisi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOLMINO 9, presso lo studio dell'avvocato EMIDIO CENTURELLI, difeso dall'avvocato FRANCO MATARANGOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEGLI OBLATI DI S FRANCESCO, in persona del legale rappresentante Padre Germano Agostini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA APPIA NUOVA 478, difesa dall'avvocato LUIGI BUGLIOSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 296/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa il 12/10/00 e depositata il 20/10/00 (R.G. 232/00);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Luigi BUGLIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo e l'assorbimento del 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 2.7.99 il Centro Ecumenico Nordico proponeva opposizione all'esecuzione per consegna e rilascio di un immobile in Assisi, intrapresa dalla Provincia Italiana della Congregazione degli Oblati di S. Francesco di Sales, chiedendo che, previa sospensione, fosse dichiarata l'improcedibilità della esecuzione perché iniziata senza il preventivo pagamento dell'indennità ex artt. 34 e 69 legge 392/78. Riferiva la parte opponente che la Provincia intimata aveva notificato in data 10.3.99 il precetto di rilascio dell'immobile in base ad. un'ordinanza provvisoria ex art. 665 c.p.c. emessa il 31.1.94; l'Ufficiale giudiziario aveva proceduto all'accesso in data 7.6.99 e in quella sede il legale della Provincia intimante aveva offerto al conduttore la somma di L. 47.000.000 a titolo d'indennità di avviamento commerciale mediante consegna di tre assegni circolari, che il conduttore non aveva accettato sia per l'informalità dell'offerta sia perché incongrua rispetto alla relativa pretesa già all'esame del giudice di merito. Con sentenza 11.5.2000 il Tribunale di Perugia - sezione distaccata di Assisi accoglieva l'opposizione e dichiarava improcedibile l'esecuzione.
Proponeva appello la Provincia intimante e la Corte d'Appello di Perugia con sentenza n. 296 del 12.10/20.10.2000 rigettava l'opposizione all'esecuzione e condannava l'appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Per la cassazione della decisione ricorre il Centro Ecumenico Nordico, esponendo due motivi. Resiste con controricorso la intimata resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 34 co. 4^ e 69 co. 8^ e 9^ 1.392/78, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 3 n. 5 c.p.c, si censura la sentenza impugnata, perché, dopo aver ritenuto che nessuna delle parti nel giudizio di determinazione dell'indennità di avviamento commerciale aveva fatto la relativa offerta in maniera seria e motivata, ciò nonostante, aveva ritenuto corretto il modus procedendi della Provincia locatrice, considerandolo un'offerta stragiudiziale autonomamente determinata dalla locatrice, idonea per l'esecuzione della procedura di consegna e rilascio;
si sostiene, invece, che, anche in presenza della nuova disposizione del 4^ dell'art. 34 1.392/78, le parti hanno l'onere della quantificazione dell'offerta nel giudizio di accertamento della predetta indennità e solo in presenza di un'offerta seria e motivata fatta nello stesso giudizio, è consentito, salvo conguaglio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.
Il motivo è fondato. La nuova disposizione del 4^ com. dell'art. 34 1.392/78, integrando la precedente disposizione del 3^ comma, per il quale l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità, consente di derogare alla stessa, in modo da rendere possibile il rilascio immediato dell'immobile, sempre che nel giudizio di determinazione dell'indennità le parti abbiano quantificato l'offerta in modo serio e motivato, di tal che possa iniziarsi l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, salvo conguaglio all'esito del relativo giudizio.
È evidente, dato il carattere integrativo e non abrogativo del nuovo comma 4^ rispetto al precedente comma, che, persistendo disaccordo fra le parti circa l'entità dell'indennità dovuta, la relativa determinazione può avvenire solo giudizialmente con la decisione di merito;
nell'attesa della definizione del relativo giudizio, le parti hanno l'onere di quantificare la somma reclamata od offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o offerto dal locatore consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio, salvo conguaglio con la sentenza definitiva (Cass. civ. 11163/96.) Orbene, poiché nel caso in esame l'offerta non fu fatta in sede giudiziale e la relativa somma nemmeno fu corrisposta anticipatamente all'esecuzione nelle forme di legge devesi affermare che non sussistevano le condizioni per l'esecuzione del provvedimento di rilascio. Ne consegue che, accolto il primo motivo ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Perugia, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2003