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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/11/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM IA CO, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 564/2025 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Santagata;
Parte_1 contro
Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art.
[...]
417bis c.p.c., dai funzionari dott.sse e Controparte_3 Controparte_4
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 17.02.2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il
, anche nelle sue articolazioni territoriali, al fine di sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:
1) Per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale
e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente.
2) Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente della somma CP_1 di euro 2.157,17 di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivalutazione come per legge.”
Il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, rientrando la domanda nelle competenze istituzionali del CP_1 Controparte_5
e chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente
[...] infondata, con vittoria delle spese di lite.
La causa, ritenuta già sufficientemente istruita, veniva trattenuta per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta), definita mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal nella propria memoria di costituzione. CP_1
È infatti noto che le controversie nelle quali il personale scolastico rivendica il riconoscimento di diritti connessi al rapporto di lavoro (come nel caso di specie), la legittimazione passiva non può che appartenere a quel soggetto che, avendo provveduto al reclutamento -funzione, si badi, espressamente riservata all'Amministrazione centrale-, riveste il ruolo di datore di lavoro. Pertanto, la decisione deve essere pronunciata nei confronti dell'Amministrazione centrale in quanto parte negoziale del rapporto controverso, conducendo al rigetto della sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva
Volgendo a questo punto al merito della controversia, il Tribunale osserva quanto segue.
Parte ricorrente chiede in questa sede l'accertamento del proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docente per i periodi di supplenza breve e saltuaria svolti in qualità di docente non di ruolo dedotti in ricorso (anni 2020, 2021 e 2022) con conseguente condanna del al CP_1 pagamento della somma di euro 2.157,17.
A sostegno della domanda la parte attrice, nel richiamare il combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2007 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, ha evidenziato che la “retribuzione professionale docente” non le era stata corrisposta perché aveva prestato servizio su supplenze brevi e temporanee e non annuali o fino al termine delle attività didattiche, in chiara violazione del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna concreta differenza tra il servizio quotidianamente prestato nell'ambito di una supplenza temporanea e quello prestato nell'ambito di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Occorre prendere le mosse dalle norme pattizie rilevanti ai fini del decidere.
Con il CCNI del 31.08.1999 è stato istituito il Compenso Individuale Accessorio, una voce della retribuzione prevista, ai sensi dell'art. 25, a mente del quale “dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
Al successivo comma 5 l'art. 25 precisa che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. L'articolo 7 del CCNL del 2007 stabilisce poi che "
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.
49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995."
L'art. 83 CCNL 2007 stabilisce che la retribuzione professionale docente ha natura fissa e continuativa e rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
La contrattazione collettiva non fa dunque alcuna differenza tra docenti con supplenze brevi o saltuarie e docenti incaricati a tempo determinato fino al 30.6 o al 31.8 e docenti di ruolo.
Ne consegue che le diverse tipologie di incarico previste dalla legge 124/1999 non influiscono in alcun modo sul trattamento accessorio dei docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie che svolgano identica mansione rispetto ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in quanto assicurano loro una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
In definitiva, dall'esame delle norme pattizie sin qui passate in rassegna non appare possibile desumere l'esclusione della corresponsione della retribuzione professionale docente al lavoratore che svolga supplenze per brevi periodi, né può ritenersi legittima la forzatura interpretativa che il opera in tal senso. CP_1
Peraltro, proprio in tema di retribuzione professionale docenti, la Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione estensiva delle categorie dei destinatari del compenso, in conformità al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (cfr. Cass ordinanza n. 20015 del 27 luglio
2018)
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese” (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 2015 del 27/07/2018; Cass. Sez.
Lav. Ordinanza n. 6293 del 2020).
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione, in termini più generali, con la sentenza n. 2924/2020,
a mente della quale: “…a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo de-terminato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42).”
Nel caso di specie, è provato mediante produzione dei certificati di servizio e delle buste paga in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di incarichi di supplenza brevi.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte ed in applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi espressi la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Deve pertanto riconoscersi in suo favore il diritto alla Retribuzione Professionale Docente (RPD) e, per l'effetto, deve condannarsi il convenuto al versamento dell'importo di € 2.157,17 CP_1 corrispondente alla quantificazione svolta in ricorso sulla base di mere operazioni aritmetiche e non oggetto di specifica contestazione – oltre interessi di legge dal dovuto al saldo Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alle cause di natura lavoristica e al valore della controversia
(fino a € 5.200,00) e con applicazione dei valori tariffari medi (ed esclusa la fase istruttoria e decisionale) – seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta la “Retribuzione Professionale
Docente” per i periodi di supplenze brevi indicati in ricorso come da certificati di servizio in atti e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente, a tale titolo, della somma di euro 2.157,17 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1 liquida in euro 700,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Latina, data del deposito
Il Giudice
UM IA CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM IA CO, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 564/2025 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Santagata;
Parte_1 contro
Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art.
[...]
417bis c.p.c., dai funzionari dott.sse e Controparte_3 Controparte_4
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 17.02.2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il
, anche nelle sue articolazioni territoriali, al fine di sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:
1) Per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale
e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente.
2) Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente della somma CP_1 di euro 2.157,17 di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivalutazione come per legge.”
Il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, rientrando la domanda nelle competenze istituzionali del CP_1 Controparte_5
e chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente
[...] infondata, con vittoria delle spese di lite.
La causa, ritenuta già sufficientemente istruita, veniva trattenuta per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta), definita mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal nella propria memoria di costituzione. CP_1
È infatti noto che le controversie nelle quali il personale scolastico rivendica il riconoscimento di diritti connessi al rapporto di lavoro (come nel caso di specie), la legittimazione passiva non può che appartenere a quel soggetto che, avendo provveduto al reclutamento -funzione, si badi, espressamente riservata all'Amministrazione centrale-, riveste il ruolo di datore di lavoro. Pertanto, la decisione deve essere pronunciata nei confronti dell'Amministrazione centrale in quanto parte negoziale del rapporto controverso, conducendo al rigetto della sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva
Volgendo a questo punto al merito della controversia, il Tribunale osserva quanto segue.
Parte ricorrente chiede in questa sede l'accertamento del proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docente per i periodi di supplenza breve e saltuaria svolti in qualità di docente non di ruolo dedotti in ricorso (anni 2020, 2021 e 2022) con conseguente condanna del al CP_1 pagamento della somma di euro 2.157,17.
A sostegno della domanda la parte attrice, nel richiamare il combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2007 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, ha evidenziato che la “retribuzione professionale docente” non le era stata corrisposta perché aveva prestato servizio su supplenze brevi e temporanee e non annuali o fino al termine delle attività didattiche, in chiara violazione del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna concreta differenza tra il servizio quotidianamente prestato nell'ambito di una supplenza temporanea e quello prestato nell'ambito di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Occorre prendere le mosse dalle norme pattizie rilevanti ai fini del decidere.
Con il CCNI del 31.08.1999 è stato istituito il Compenso Individuale Accessorio, una voce della retribuzione prevista, ai sensi dell'art. 25, a mente del quale “dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
Al successivo comma 5 l'art. 25 precisa che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. L'articolo 7 del CCNL del 2007 stabilisce poi che "
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.
49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995."
L'art. 83 CCNL 2007 stabilisce che la retribuzione professionale docente ha natura fissa e continuativa e rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
La contrattazione collettiva non fa dunque alcuna differenza tra docenti con supplenze brevi o saltuarie e docenti incaricati a tempo determinato fino al 30.6 o al 31.8 e docenti di ruolo.
Ne consegue che le diverse tipologie di incarico previste dalla legge 124/1999 non influiscono in alcun modo sul trattamento accessorio dei docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie che svolgano identica mansione rispetto ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in quanto assicurano loro una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
In definitiva, dall'esame delle norme pattizie sin qui passate in rassegna non appare possibile desumere l'esclusione della corresponsione della retribuzione professionale docente al lavoratore che svolga supplenze per brevi periodi, né può ritenersi legittima la forzatura interpretativa che il opera in tal senso. CP_1
Peraltro, proprio in tema di retribuzione professionale docenti, la Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione estensiva delle categorie dei destinatari del compenso, in conformità al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (cfr. Cass ordinanza n. 20015 del 27 luglio
2018)
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese” (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 2015 del 27/07/2018; Cass. Sez.
Lav. Ordinanza n. 6293 del 2020).
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione, in termini più generali, con la sentenza n. 2924/2020,
a mente della quale: “…a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo de-terminato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42).”
Nel caso di specie, è provato mediante produzione dei certificati di servizio e delle buste paga in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di incarichi di supplenza brevi.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte ed in applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi espressi la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Deve pertanto riconoscersi in suo favore il diritto alla Retribuzione Professionale Docente (RPD) e, per l'effetto, deve condannarsi il convenuto al versamento dell'importo di € 2.157,17 CP_1 corrispondente alla quantificazione svolta in ricorso sulla base di mere operazioni aritmetiche e non oggetto di specifica contestazione – oltre interessi di legge dal dovuto al saldo Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alle cause di natura lavoristica e al valore della controversia
(fino a € 5.200,00) e con applicazione dei valori tariffari medi (ed esclusa la fase istruttoria e decisionale) – seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta la “Retribuzione Professionale
Docente” per i periodi di supplenze brevi indicati in ricorso come da certificati di servizio in atti e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente, a tale titolo, della somma di euro 2.157,17 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1 liquida in euro 700,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Latina, data del deposito
Il Giudice
UM IA CO