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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 760/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
OR Riscossioni Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 422/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 15/04/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 838/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
A) accogliere l'appello proposto, per i motivi di cui sopra, e riformare la Sentenza appellata e dichiarare integralmente compensate le spese del primo grado del giudizio ovvero liquidarle nei limiti dei parametri fissati dal DM 55/2014, con ogni conseguenza di legge;
B) condannare l'appellata al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Conclusioni parte appellata
In via preliminare, per le ragioni di cui in premessa, e se ritenuto, dichiarare inammissibile il ricorso in appello avversario con ogni conseguenziale effetto di legge.
Nel merito. accertata e dichiarata la correttezza di quanto stabilito dai giudici di prime cure respingere la domanda avversaria volta a ottenere la compensazione delle spese di lite con riferimento al giudizio RG
1206/2023. In via subordinata nell'ipotesi in cui l'adito Collegio, respingendo la domanda di compensazione delle spese di lite proposta dal signor Ricorrente_1, ritenesse comunque meritevoli di accoglimento le doglianze avversarie in ordine all'importo delle spese liquidate dai giudici di prime cure, voglia l'adita Corte di Giustizia
Tributaria di II Grado del Piemonte determinare le spese di lite in favore dell'esponente nella misura ritenuta di legge. In punto spese, con riferimento alle spese di lite del presente giudizio, respingendo l'appello avversario Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Piemonte condannare parte appellante al pagamento delle stesse con distrazione in favore del sottoscritto difensore. In ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento delle ragioni avversarie, voglia il Collegio adito compensare le spese del presente giudizio per le ragioni sopra esposte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno al fine di chiedere la nullità del fermo amministrativo emesso dalla SORIS S.p.A., avente n. FER
2022000752339 del 15.06.2022 e notificato in data 20.07.2022, per un importo complessivo di € 615,87. Parte ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici all'atto impugnato.
Il predetto giudizio veniva definito con la Sentenza n. 3034/2023, con la quale veniva dichiarata l'incompetenza territoriale della Corte Tributaria di Salerno in favore di quella di
Torino. Essendo rimasta contumace la resistente SORIS S.p.A., odierna appellata, le spese venivano compensate. Riassunto regolarmente il giudizio, nei termini di legge dinanzi alla Corte di Giustizia di Torino, SORIS s.p.a. si costituiva in giudizio e depositava la documentazione attestante la notifica di un preavviso di fermo avvenuta in data
16.03.2022 a mani di parente, per cui si chiedeva il rigetto della domanda in quanto il contribuente sig.
Ricorrente_1 avrebbe dovuto impugnare il predetto atto.
La Corte, pertanto, rigettava la domanda proposta dal sig. Ricorrente_1, non avendo lo stesso impugnato il preavviso di fermo notificato e lo condannava al pagamento delle spese di lite per un importo pari ad € 3.000,00. La motivazione in punto spese rimanda al dispositivo.
Avverso la predetta Sentenza propone appello il contribuente deducendo i seguenti motivi:
I. SULLA ERRONEA QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE E COMPENSI DEL
GIUDIZIO
In via preliminare e dirimente si evidenzia l'assenza di qualsiasi motivazione da parte della Corte di Primo Grado in ordine alla quantificazione delle spese del giudizio che appaiono essere spropositate e non parametrate al valore della domanda ed ai compensi previsti in materia.
Ed invero, come pacifico in giurisprudenza, solo nell'ipotesi in cui il Giudicante
liquidi i compensi ai valori medi lo stesso può non fornire alcuna motivazione in ordine ai parametri adottati. Nel caso di specie, il valore della domanda proposta dal sig. De
Ricorrente_1 era inferiore ad € 1.100,00, per cui, applicando i valori medi e volendo riconoscere anche tutte le fasi del giudizio (circostanza non avvenuta), il compenso tabellare previsto doveva essere pari ad € 552,00, oltre oneri (come da prospetto che si allega). Le
ragioni per cui la Corte abbia inteso discostarsi dai predetti parametri e condannare il ricorrente al pagamento di compensi sei volte superiori a quelli previsti ex lege,
dovevano essere esplicate e giustificate espressamente.
Invero la Suprema Corte, in molteplici pronunce, su tutte Cass. 5788/2020, ha ribadito il concetto che solo allorquando il Giudice liquidi ai valori medi non è sindacato al giudizio di legittimità. Diversamente lo stesso avrebbe dovuto motivare ed enunciare le ragioni che abbiano indotto la Corte ad una condanna a dir poco
“esemplare” ed evidentemente, per non una non precisata ragione, a dir poco “punitiva”.
Il DM 55/2014, in materia, come da documentazione che si allega, per controversie nei limiti di € 1.100,00, come nel caso che ci occupa, prevede una liquidazione complessiva, inserendo tutte le fasi del giudizio, di
€ 552,00. Nel giudizio de quo, di non particolare complessità, con udienza di trattazione fissata in camera di consiglio, che non ha richiesto attività istruttorie particolari non si comprende per quali ragioni la Corte abbia voluto condannare il ricorrente ad una somma a titolo di spese processuali a dir poco abnorme rispetto a quanto previsto. Peraltro, si evidenzia nuovamente, che dinanzi alla Corte Tributaria di Salerno il
Concessionario per la riscossione era contumace, per cui alcuna somma doveva e poteva essere liquidato per il predetto giudizio (concluso con Sentenza con spese compensate).
In tal senso appare essere alquanto pacifica la giurisprudenza che in materia di liquidazione delle spese processuali ha, in molteplici Sentenze, ribadito il concetto che il Giudice ha l'onere di specificazione allorquando si discosti dal parametri dettati dai
Decreti ministeriali nella liquidazione delle spese (Cass. 657/2018), così come ha ribadito che il limite della discrezionalità del giudicante, esonerato pertanto da sindacato di legittimità, opera solo allorquando lo stesso opera tra i valori minimi e massimi indicati dai parametri previsti (Cass. 25788/2020).
A maggior ragione si evidenzia che la medesima 3° Sezione della Corte Tributaria
di Primo Grado di Torino, in ricorso analogo (r.g. 1173/2023, Sentenza n. 421/2024, di cui si deposita copia) presentato dal medesimo ricorrente su avviso diverso, con udienza tenutasi il medesimo giorno, stante la mancata prova della notifica degli atti prodromici da parte dello stesso Concessionario della riscossione, la medesima Corte nell'accogliere il ricorso ha compensato integralmente le spese del giudizio
(come da Sentenza che si allega).
Appare evidente che il diverso trattamento, per una medesima vicenda, non sembra essere in alcun modo giustificato da alcuna ragione di diritto, procedurale, o altra motivazione.
E' costituita in giudizio parte appellata SORIS s .p.a.:
1) Sull'ammissibilità dell'appello
Preliminarmente si porta all'attenzione dell'adita Corte di Giustizia di II Grado del Piemonte una circostanza che ben può determinare l'inammissibilità dell'appello avversario.
Il signor Ricorrente_1, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, impugna la sentenza resa dalla terza sezione della Corte di Giustizia di I Grado di Torino limitatamente alla condanna alle spese di lite comminata dalla Corte all'odierno appellante a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso dal medesimo proposto.
A seguito della pubblicazione della gravata sentenza parte ricorrente ha proposto – in data 26-04-2024 e quindi in data antecedente alla notifica del ricorso in appello (doc. 5) – istanza di correzione di errore materiale ritenendo che la Corte di prime cure, nel quantificare le spese di lite a carico del medesimo, abbia indicato la somma di euro 3.000,00 invece della somma di euro 300,00, Istanza di correzione di errore materiale è stata presentata anche dal sottoscritto difensore al fine di veder riconosciuta la distrazione delle spese di lite in suo favore. . L'istanza di correzione sarà oggetto di trattazione il 22-11-2024. Successivamente, senza attendere l'esito della sopra menzionata istanza, il signor Ricorrente_1 ha ritenuto di proporre appello avverso la medesima sentenza limitando, il proprio gravame, alla sola condanna al pagamento delle spese di lite senza porre contestazione alcuna in ordine al “merito” della vicenda processuale che ha visto i giudici di primo grado dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio
RG 1206/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Torino. In particolare, il ricorso in appello è incentrato prevalentemente sulle stesse asserite ragioni poste a fondamento dell'istanza di correzione.
La circostanza sopra menzionata si ritiene essere tale da determinare l'inammissibilità del ricorso in appello in quanto destinato, al più, a sortire gli stessi effetti dell'istanza di correzione di errore materiale depositata in data antecedente alla notifica del ricorso in appello.
2) Sul merito del ricorso in appello avversario
Con il proprio ricorso in appello controparte lamenta, in primo luogo, la carenza di motivazione da parte della
Corte di Giustizia Tributaria di I Grado. La doglianza può ritenersi infondata in quanto dalla lettura della sentenza si evince in modo chiaro come i primi giudici abbiano inteso “sanzionare” con la condanna al pagamento delle spese di lite un ricorso dichiarato inammissibile perché proposto contro un atto pacificamente non impugnabile. La motivazione appare chiara e di facile comprensione.
Quanto al richiamo alla pronuncia resa dalla medesima sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Torino in un ricorso analogo presentato dal signor Ricorrente_1 sempre nei confronti della OR si evidenzia come la compensazione delle spese disposta in quel giudizio non possa certo essere presa a riferimento anche per quanto riguarda la sentenza appellata.
Nel giudizio RG 1173/2023, infatti, non si era in presenza di un ricorso inammissibile (come invece nel giudizio RG 1206/2023) ma di una questione controversa e dibattuta all'esito della quale la Corte adita ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese.
Non si tratta, quindi, di “diverso trattamento per una medesima vicenda” come erroneamente affermato da parte appellante. Le decisioni dei due giudizi si fondano, infatti, su rilevanza giuridiche assolutamente difformi che vedono, come detto e ribadito, la pronuncia – non oggetto di appello da parte del signor Ricorrente_1 – di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio 1206/2023 per proposto contro atto non impugnabile. La richiesta avversaria di riformare l'appellata sentenza al fine di ottenere la compensazione delle spese di lite relativamente al giudizio di primo grado non può, quindi, essere meritevole di accoglimento.
Quanto all'ammontare delle spese liquidate dai giudici di prime cure, nell'ipotesi in cui l'adita Corte di Giustizia di II Grado ritenesse fondate le ragioni di parte appellante, l'esponente insta affinché il medesimo collegio determini le spese nella misura ritenuta.
3) Sulle spese del presente giudizio
Controparte chiede, infine, la condanna dell'esponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
La domanda non può essere meritevole di accoglimento. Ciò sia per la scelta avversaria di dare corso all'impugnazione in pendenza di giudizio di correzione che per l'infondatezza della domanda di compensazione delle spese di lite del primo grado introdotto dal signor Ricorrente_1 contro atto pacificamente impugnabile.
In ogni caso, la domanda di condanna dell'esponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio non appare giustificata neppure nell'ipotesi in cui le ragioni avversarie risultassero fondate quantomeno con riferimento all'importo liquidato dai giudici di primo grado. È palese, infatti, come nessuna responsabilità possa essere imputata alla OR in ordine alla quantificazione delle spese di lite e come la medesima non possa essere chiamata a subire un pregiudizio a seguito di una decisione della Corte di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che entrambe le istanze di correzione errore materiale presentate dalle parti al giudice di primo grado sono state respinte proprio a causa della pendenza di impugnazione sulla entità delle spese, deve respingersi la eccezione di inammissibilità. Nel merito della impugnazione il criterio di commisurazione delle spese di giudizio non può che essere il valore della causa (euro 615) e l'applicazione delle tariffe professionali di cui al DM 55/2014, da liquidarsi quindi in euro 552,00 per il giudizio di primo grado a favore del difensore antistatario. Per il presente grado, l'accoglimento del motivo di appello comporta condanna alle spese di parte appellata per importo della medesima entità a favore del difensore antistatario di parte appellante.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello detremina la condanna alle spese del giudizio di I grado in ero 552,00 a favore del difensore antistatario di OR spa. Condanna parte appellata alle spese di giudizio del presente grado liquidate in euro 552,00 favore del difensore antistatario del contribuente.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 760/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
OR Riscossioni Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 422/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 15/04/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 838/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
A) accogliere l'appello proposto, per i motivi di cui sopra, e riformare la Sentenza appellata e dichiarare integralmente compensate le spese del primo grado del giudizio ovvero liquidarle nei limiti dei parametri fissati dal DM 55/2014, con ogni conseguenza di legge;
B) condannare l'appellata al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Conclusioni parte appellata
In via preliminare, per le ragioni di cui in premessa, e se ritenuto, dichiarare inammissibile il ricorso in appello avversario con ogni conseguenziale effetto di legge.
Nel merito. accertata e dichiarata la correttezza di quanto stabilito dai giudici di prime cure respingere la domanda avversaria volta a ottenere la compensazione delle spese di lite con riferimento al giudizio RG
1206/2023. In via subordinata nell'ipotesi in cui l'adito Collegio, respingendo la domanda di compensazione delle spese di lite proposta dal signor Ricorrente_1, ritenesse comunque meritevoli di accoglimento le doglianze avversarie in ordine all'importo delle spese liquidate dai giudici di prime cure, voglia l'adita Corte di Giustizia
Tributaria di II Grado del Piemonte determinare le spese di lite in favore dell'esponente nella misura ritenuta di legge. In punto spese, con riferimento alle spese di lite del presente giudizio, respingendo l'appello avversario Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Piemonte condannare parte appellante al pagamento delle stesse con distrazione in favore del sottoscritto difensore. In ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento delle ragioni avversarie, voglia il Collegio adito compensare le spese del presente giudizio per le ragioni sopra esposte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno al fine di chiedere la nullità del fermo amministrativo emesso dalla SORIS S.p.A., avente n. FER
2022000752339 del 15.06.2022 e notificato in data 20.07.2022, per un importo complessivo di € 615,87. Parte ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici all'atto impugnato.
Il predetto giudizio veniva definito con la Sentenza n. 3034/2023, con la quale veniva dichiarata l'incompetenza territoriale della Corte Tributaria di Salerno in favore di quella di
Torino. Essendo rimasta contumace la resistente SORIS S.p.A., odierna appellata, le spese venivano compensate. Riassunto regolarmente il giudizio, nei termini di legge dinanzi alla Corte di Giustizia di Torino, SORIS s.p.a. si costituiva in giudizio e depositava la documentazione attestante la notifica di un preavviso di fermo avvenuta in data
16.03.2022 a mani di parente, per cui si chiedeva il rigetto della domanda in quanto il contribuente sig.
Ricorrente_1 avrebbe dovuto impugnare il predetto atto.
La Corte, pertanto, rigettava la domanda proposta dal sig. Ricorrente_1, non avendo lo stesso impugnato il preavviso di fermo notificato e lo condannava al pagamento delle spese di lite per un importo pari ad € 3.000,00. La motivazione in punto spese rimanda al dispositivo.
Avverso la predetta Sentenza propone appello il contribuente deducendo i seguenti motivi:
I. SULLA ERRONEA QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE E COMPENSI DEL
GIUDIZIO
In via preliminare e dirimente si evidenzia l'assenza di qualsiasi motivazione da parte della Corte di Primo Grado in ordine alla quantificazione delle spese del giudizio che appaiono essere spropositate e non parametrate al valore della domanda ed ai compensi previsti in materia.
Ed invero, come pacifico in giurisprudenza, solo nell'ipotesi in cui il Giudicante
liquidi i compensi ai valori medi lo stesso può non fornire alcuna motivazione in ordine ai parametri adottati. Nel caso di specie, il valore della domanda proposta dal sig. De
Ricorrente_1 era inferiore ad € 1.100,00, per cui, applicando i valori medi e volendo riconoscere anche tutte le fasi del giudizio (circostanza non avvenuta), il compenso tabellare previsto doveva essere pari ad € 552,00, oltre oneri (come da prospetto che si allega). Le
ragioni per cui la Corte abbia inteso discostarsi dai predetti parametri e condannare il ricorrente al pagamento di compensi sei volte superiori a quelli previsti ex lege,
dovevano essere esplicate e giustificate espressamente.
Invero la Suprema Corte, in molteplici pronunce, su tutte Cass. 5788/2020, ha ribadito il concetto che solo allorquando il Giudice liquidi ai valori medi non è sindacato al giudizio di legittimità. Diversamente lo stesso avrebbe dovuto motivare ed enunciare le ragioni che abbiano indotto la Corte ad una condanna a dir poco
“esemplare” ed evidentemente, per non una non precisata ragione, a dir poco “punitiva”.
Il DM 55/2014, in materia, come da documentazione che si allega, per controversie nei limiti di € 1.100,00, come nel caso che ci occupa, prevede una liquidazione complessiva, inserendo tutte le fasi del giudizio, di
€ 552,00. Nel giudizio de quo, di non particolare complessità, con udienza di trattazione fissata in camera di consiglio, che non ha richiesto attività istruttorie particolari non si comprende per quali ragioni la Corte abbia voluto condannare il ricorrente ad una somma a titolo di spese processuali a dir poco abnorme rispetto a quanto previsto. Peraltro, si evidenzia nuovamente, che dinanzi alla Corte Tributaria di Salerno il
Concessionario per la riscossione era contumace, per cui alcuna somma doveva e poteva essere liquidato per il predetto giudizio (concluso con Sentenza con spese compensate).
In tal senso appare essere alquanto pacifica la giurisprudenza che in materia di liquidazione delle spese processuali ha, in molteplici Sentenze, ribadito il concetto che il Giudice ha l'onere di specificazione allorquando si discosti dal parametri dettati dai
Decreti ministeriali nella liquidazione delle spese (Cass. 657/2018), così come ha ribadito che il limite della discrezionalità del giudicante, esonerato pertanto da sindacato di legittimità, opera solo allorquando lo stesso opera tra i valori minimi e massimi indicati dai parametri previsti (Cass. 25788/2020).
A maggior ragione si evidenzia che la medesima 3° Sezione della Corte Tributaria
di Primo Grado di Torino, in ricorso analogo (r.g. 1173/2023, Sentenza n. 421/2024, di cui si deposita copia) presentato dal medesimo ricorrente su avviso diverso, con udienza tenutasi il medesimo giorno, stante la mancata prova della notifica degli atti prodromici da parte dello stesso Concessionario della riscossione, la medesima Corte nell'accogliere il ricorso ha compensato integralmente le spese del giudizio
(come da Sentenza che si allega).
Appare evidente che il diverso trattamento, per una medesima vicenda, non sembra essere in alcun modo giustificato da alcuna ragione di diritto, procedurale, o altra motivazione.
E' costituita in giudizio parte appellata SORIS s .p.a.:
1) Sull'ammissibilità dell'appello
Preliminarmente si porta all'attenzione dell'adita Corte di Giustizia di II Grado del Piemonte una circostanza che ben può determinare l'inammissibilità dell'appello avversario.
Il signor Ricorrente_1, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, impugna la sentenza resa dalla terza sezione della Corte di Giustizia di I Grado di Torino limitatamente alla condanna alle spese di lite comminata dalla Corte all'odierno appellante a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso dal medesimo proposto.
A seguito della pubblicazione della gravata sentenza parte ricorrente ha proposto – in data 26-04-2024 e quindi in data antecedente alla notifica del ricorso in appello (doc. 5) – istanza di correzione di errore materiale ritenendo che la Corte di prime cure, nel quantificare le spese di lite a carico del medesimo, abbia indicato la somma di euro 3.000,00 invece della somma di euro 300,00, Istanza di correzione di errore materiale è stata presentata anche dal sottoscritto difensore al fine di veder riconosciuta la distrazione delle spese di lite in suo favore. . L'istanza di correzione sarà oggetto di trattazione il 22-11-2024. Successivamente, senza attendere l'esito della sopra menzionata istanza, il signor Ricorrente_1 ha ritenuto di proporre appello avverso la medesima sentenza limitando, il proprio gravame, alla sola condanna al pagamento delle spese di lite senza porre contestazione alcuna in ordine al “merito” della vicenda processuale che ha visto i giudici di primo grado dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio
RG 1206/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Torino. In particolare, il ricorso in appello è incentrato prevalentemente sulle stesse asserite ragioni poste a fondamento dell'istanza di correzione.
La circostanza sopra menzionata si ritiene essere tale da determinare l'inammissibilità del ricorso in appello in quanto destinato, al più, a sortire gli stessi effetti dell'istanza di correzione di errore materiale depositata in data antecedente alla notifica del ricorso in appello.
2) Sul merito del ricorso in appello avversario
Con il proprio ricorso in appello controparte lamenta, in primo luogo, la carenza di motivazione da parte della
Corte di Giustizia Tributaria di I Grado. La doglianza può ritenersi infondata in quanto dalla lettura della sentenza si evince in modo chiaro come i primi giudici abbiano inteso “sanzionare” con la condanna al pagamento delle spese di lite un ricorso dichiarato inammissibile perché proposto contro un atto pacificamente non impugnabile. La motivazione appare chiara e di facile comprensione.
Quanto al richiamo alla pronuncia resa dalla medesima sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Torino in un ricorso analogo presentato dal signor Ricorrente_1 sempre nei confronti della OR si evidenzia come la compensazione delle spese disposta in quel giudizio non possa certo essere presa a riferimento anche per quanto riguarda la sentenza appellata.
Nel giudizio RG 1173/2023, infatti, non si era in presenza di un ricorso inammissibile (come invece nel giudizio RG 1206/2023) ma di una questione controversa e dibattuta all'esito della quale la Corte adita ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese.
Non si tratta, quindi, di “diverso trattamento per una medesima vicenda” come erroneamente affermato da parte appellante. Le decisioni dei due giudizi si fondano, infatti, su rilevanza giuridiche assolutamente difformi che vedono, come detto e ribadito, la pronuncia – non oggetto di appello da parte del signor Ricorrente_1 – di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio 1206/2023 per proposto contro atto non impugnabile. La richiesta avversaria di riformare l'appellata sentenza al fine di ottenere la compensazione delle spese di lite relativamente al giudizio di primo grado non può, quindi, essere meritevole di accoglimento.
Quanto all'ammontare delle spese liquidate dai giudici di prime cure, nell'ipotesi in cui l'adita Corte di Giustizia di II Grado ritenesse fondate le ragioni di parte appellante, l'esponente insta affinché il medesimo collegio determini le spese nella misura ritenuta.
3) Sulle spese del presente giudizio
Controparte chiede, infine, la condanna dell'esponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
La domanda non può essere meritevole di accoglimento. Ciò sia per la scelta avversaria di dare corso all'impugnazione in pendenza di giudizio di correzione che per l'infondatezza della domanda di compensazione delle spese di lite del primo grado introdotto dal signor Ricorrente_1 contro atto pacificamente impugnabile.
In ogni caso, la domanda di condanna dell'esponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio non appare giustificata neppure nell'ipotesi in cui le ragioni avversarie risultassero fondate quantomeno con riferimento all'importo liquidato dai giudici di primo grado. È palese, infatti, come nessuna responsabilità possa essere imputata alla OR in ordine alla quantificazione delle spese di lite e come la medesima non possa essere chiamata a subire un pregiudizio a seguito di una decisione della Corte di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che entrambe le istanze di correzione errore materiale presentate dalle parti al giudice di primo grado sono state respinte proprio a causa della pendenza di impugnazione sulla entità delle spese, deve respingersi la eccezione di inammissibilità. Nel merito della impugnazione il criterio di commisurazione delle spese di giudizio non può che essere il valore della causa (euro 615) e l'applicazione delle tariffe professionali di cui al DM 55/2014, da liquidarsi quindi in euro 552,00 per il giudizio di primo grado a favore del difensore antistatario. Per il presente grado, l'accoglimento del motivo di appello comporta condanna alle spese di parte appellata per importo della medesima entità a favore del difensore antistatario di parte appellante.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello detremina la condanna alle spese del giudizio di I grado in ero 552,00 a favore del difensore antistatario di OR spa. Condanna parte appellata alle spese di giudizio del presente grado liquidate in euro 552,00 favore del difensore antistatario del contribuente.