Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 84
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Erronea quantificazione delle spese di lite del primo grado

    La Corte ha ritenuto che il criterio di commisurazione delle spese di giudizio debba essere il valore della causa e l'applicazione delle tariffe professionali, riducendo le spese di primo grado a € 552,00.

  • Accolto
    Accoglimento del motivo di appello in ordine alle spese del primo grado

    L'accoglimento del motivo di appello comporta la condanna alle spese di parte appellata per un importo pari a quello del primo grado (€ 552,00).

  • Rigettato
    Proposizione dell'appello in pendenza di istanza di correzione materiale

    La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che le istanze di correzione materiale presentate al giudice di primo grado siano state respinte a causa della pendenza dell'impugnazione sull'entità delle spese.

  • Rigettato
    Correttezza di quanto stabilito dai giudici di prime cure in ordine alla condanna alle spese

    La Corte ha accolto l'appello del contribuente rideterminando le spese di primo grado, implicitamente rigettando la richiesta dell'appellata di confermare la decisione originaria.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda di compensazione delle spese di lite del primo grado

    La Corte ha condannato l'appellata al pagamento delle spese del presente grado, accogliendo parzialmente le richieste dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 84
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 84
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo