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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/10/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 10 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.5480 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa
DA
, nato il giorno 12.12.1973 in SAN GIUSEPPE Parte_1
SU e residente in [...], C.F.: , CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via presso lo studio degli avv.ti Antonio PORCARO e Annunziata PORCARO che lo rappresentano e difendono per procura in atti versata RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: accredito contributivo.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il 27 settembre 2024 il sig.
[...]
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA Parte_1 rivendicando il diritto al riconoscimento ed utile computo della contribuzione in riferimento al periodo dall'1 ottobre 1993 al 28 febbraio 1999 e sollecitando la condanna dell' a provvedere a detto riconoscimento sulla base dei CP_1 minimi di retribuzione di cui al C.C.N.L. COMMERCIO, per mansioni di commesso addetto alla vendita, parametrate al 5° Livello per i primi 18 mesi e al 4° Livello per gli anni successivi.
1 Nella buona sostanza l'istante, dopo avere inutilmente seguito il percorso
“amministrativo”, rivendica il diritto all'accredito dei contributi per il suddetto periodo, ad opera dell'ente previdenziale, nonostante l'omissione nei relativi versamenti da parte dell'Azienda datrice.
Si costituiva in giudizio l che sollecitava la declaratoria di CP_1 cessata materia del contendere per avere l provveduto al rivendicato CP_2 aggiornamento della posizione previdenziale del ricorrente con l'accredito dei contributi relativi al periodo indicato.
Differita la fase decisionale onde consentire al ricorrente di utilmente interloquire circa la pregnanza della documentazione prodotta tardivamente dall'ente previdenziale, con le note sostitutive finali il procuratore dell'istante a sua volta sollecitava la declaratoria di cessata materia del contendere, con condanna di controparte alle spese di lite.
Preso atto di ciò, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza. (2)
Resta pacifico inter partes che l' ha aderito alle CP_1
“rivendicazioni” attoree, come da documentazione in atti versata. Va, pertanto, dichiarata la cessata materia del contendere, per come del resto sollecitato da ricorrente e resistente. Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito delle domande così come originariamente articolate. (3)
Quanto alle spese di lite, le stesse devono accedere al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, per avere l riconosciuto la fondatezza CP_2 delle ragioni attoree solo all'esito della presente iniziativa giudiziale. Con il che ben può dirsi che l' ha comunque dato causa alla vertenza CP_1 assumendo “tardivamente” le sue determinazioni. Le “giustificazioni” addotte dall'ente previdenziale non sono condivisibili essendo documentata, e non contraddetta, la totale inerzia amministrativa dell' a fronte delle istanze del sig. . CP_2 Parte_1
Da altra ottica, tuttavia, deve prendersi atto:
-- della mancanza di qualsiasi attività istruttoria svolta dalle parti, ed in specie dalla parte attrice che ha limitato il suo impegno post-ricorso alla presa d'atto dell'altrui riconoscimento della fondatezza delle proprie tesi;
-- della rapida definizione del contenzioso giudiziale, resa possibile dalla subitanea esternazione dell'adempimento dell'ente previdenziale. Liquidazione come da dispositivo.
2
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) pone a carico del resistente le spese di lite che, già compensate CP_2
nella misura del 30%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari, in complessivi euro
1.100,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 21/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
3
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 10 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.5480 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa
DA
, nato il giorno 12.12.1973 in SAN GIUSEPPE Parte_1
SU e residente in [...], C.F.: , CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via presso lo studio degli avv.ti Antonio PORCARO e Annunziata PORCARO che lo rappresentano e difendono per procura in atti versata RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: accredito contributivo.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il 27 settembre 2024 il sig.
[...]
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA Parte_1 rivendicando il diritto al riconoscimento ed utile computo della contribuzione in riferimento al periodo dall'1 ottobre 1993 al 28 febbraio 1999 e sollecitando la condanna dell' a provvedere a detto riconoscimento sulla base dei CP_1 minimi di retribuzione di cui al C.C.N.L. COMMERCIO, per mansioni di commesso addetto alla vendita, parametrate al 5° Livello per i primi 18 mesi e al 4° Livello per gli anni successivi.
1 Nella buona sostanza l'istante, dopo avere inutilmente seguito il percorso
“amministrativo”, rivendica il diritto all'accredito dei contributi per il suddetto periodo, ad opera dell'ente previdenziale, nonostante l'omissione nei relativi versamenti da parte dell'Azienda datrice.
Si costituiva in giudizio l che sollecitava la declaratoria di CP_1 cessata materia del contendere per avere l provveduto al rivendicato CP_2 aggiornamento della posizione previdenziale del ricorrente con l'accredito dei contributi relativi al periodo indicato.
Differita la fase decisionale onde consentire al ricorrente di utilmente interloquire circa la pregnanza della documentazione prodotta tardivamente dall'ente previdenziale, con le note sostitutive finali il procuratore dell'istante a sua volta sollecitava la declaratoria di cessata materia del contendere, con condanna di controparte alle spese di lite.
Preso atto di ciò, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza. (2)
Resta pacifico inter partes che l' ha aderito alle CP_1
“rivendicazioni” attoree, come da documentazione in atti versata. Va, pertanto, dichiarata la cessata materia del contendere, per come del resto sollecitato da ricorrente e resistente. Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito delle domande così come originariamente articolate. (3)
Quanto alle spese di lite, le stesse devono accedere al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, per avere l riconosciuto la fondatezza CP_2 delle ragioni attoree solo all'esito della presente iniziativa giudiziale. Con il che ben può dirsi che l' ha comunque dato causa alla vertenza CP_1 assumendo “tardivamente” le sue determinazioni. Le “giustificazioni” addotte dall'ente previdenziale non sono condivisibili essendo documentata, e non contraddetta, la totale inerzia amministrativa dell' a fronte delle istanze del sig. . CP_2 Parte_1
Da altra ottica, tuttavia, deve prendersi atto:
-- della mancanza di qualsiasi attività istruttoria svolta dalle parti, ed in specie dalla parte attrice che ha limitato il suo impegno post-ricorso alla presa d'atto dell'altrui riconoscimento della fondatezza delle proprie tesi;
-- della rapida definizione del contenzioso giudiziale, resa possibile dalla subitanea esternazione dell'adempimento dell'ente previdenziale. Liquidazione come da dispositivo.
2
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) pone a carico del resistente le spese di lite che, già compensate CP_2
nella misura del 30%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari, in complessivi euro
1.100,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 21/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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