Decreto presidenziale 8 luglio 2024
Ordinanza cautelare 24 luglio 2024
Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00572/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00933/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2024, proposto da
Costiera Soluntina s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Fiasconaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sindaco del Comune di Santa Flavia nella qualità di Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio per legge in Palermo, alla via RIno Stabile n. 182;
Comune di Santa Flavia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Barresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento del 17 giugno 2024 emesso dal Comune di Santa Flavia ed avente ad oggetto l’annullamento della Scia di apertura del 15 maggio 2024 presentata dalla ricorrente e dell’ordinanza n. 16 del 17 giugno 2024 emessa dal Sindaco del Comune di Santa Flavia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive del Sindaco del Comune di Santa Flavia nella qualità di Ufficiale di Governo e del Comune di Santa Flavia;
Vista l’ordinanza cautelare n. 404 del 24 luglio 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. CO RI NI e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con scia del 15 maggio 2024, la società ricorrente comunicava al Comune di Santa Flavia l’apertura di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
In data 22 maggio 2024 il S.U.A.P. del Comune chiedeva un’integrazione documentale alla scia, riscontrata dalla ricorrente in data 4 e 5 giugno 2024. Il successivo 17 giugno 2024 il S.U.A.P. inibiva la scia per “ errata e incompleta integrazione documentale ”.
Con provvedimento con la medesima data, ma adottato dal Sindaco del Comune, veniva ordinata l’immediata cessazione dell’attività.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato venivano impugnati i citati provvedimenti negativi e ne veniva lamentata l’illegittimità perché assunti: a) in violazione dell’art. 27 della l.r. n. 7/2019 in quanto non sarebbero state specificate le circostanze ostative alla scia, in particolare rispetto alla documentazione mancante e integrato; inoltre, l’amministrazione avrebbe dovuto sospendere la scia, non già inibirla; b) con eccesso di potere per difetto di istruttoria perché la parte privata aveva ottemperato alle richieste documentali. L’ordinanza sindacale sarebbe, invece, illegittima perché adottata al di fuori dei casi di contingibilità e urgenza e, comunque, adottata da un organo incompetente.
Si costituiva in giudizio il Sindaco quale rappresentante del Comune di Santa Flavia e quale Ufficiale di Governo.
Le parti si scambiavano memorie con le quali spendevano argomentazioni soprattutto relativamente ai motivi sub a) e b) del ricorso, cioè sul contenuto delle integrazioni documentali allegate alla scia e depositate nel corso dell’istruttoria.
Con ordinanza n. 404 del 24 luglio 2024, veniva respinta la domanda cautelare sul presupposto della mancanza di una favorevole prognosi di accoglimento dei motivi in quanto “ a) nessuna efficacia può essere riconosciuta a una segnalazione certificata di inizio di attività fondata su documentazione incompleta in ordine ai requisiti di svolgimento dell’attività (v. T.A.R. Veneto, sez. II, 13/11/2020, n. 1060);
b) è circostanza pacifica che l’attività di ristorazione in oggetto è stata aperta al pubblico in assenza della dovuta registrazione sanitaria ex art.6 del Reg. CE n.852/2004;
c) l’ordinanza n. 16 del 17.06.2024 è stata legittimamente adottata dal Sindaco quale ufficiale di governo per motivi di igiene e di sanità nell’esercizio della specifica competenza di cui all’art. 69, l.r. 16/1963 ”. L’ordinanza non veniva impugnata.
All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
Il ricorso è infondato.
Quanto ai primi due motivi, da trattare congiuntamente per ragioni logiche e relativi al provvedimento di inibitoria della scia, il Collegio evidenzia che è indubitabile la mancanza in atti della registrazione sanitaria ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE n. 852/2004: circostanza valorizzata nel verbale del N.A.S. dei Carabinieri del 6 maggio 2024 e non smentita dagli atti allegati al ricorso. Ne consegue che la segnalazione certificata di inizio attività non ha stabilizzato i suoi effetti in quanto fondata su documentazione incompleta: “ affinché la SCIA (o la DIA) possa essere idonea allo scopo, sono necessarie la sussistenza e la completezza della relativa documentazione, dovendo la stessa, anche se intesa quale atto del privato, corrispondere al modello legale per poter produrre effetti ” (Cons. Stato, sez. VI, 7 aprile 2021, n. 2799).
Ad ogni modo, muovendo l’oggetto del processo dall’atto al rapporto amministrativo, non si riscontra nemmeno la sopravvenienza della prescritta registrazione sanitaria rispetto alla quale è presente agli atti solo la ricevuta del pagamento del tributo (v. all. 13 alla memoria del 19 luglio 2024).
Ne consegue che, del tutto correttamente e in mancanza della documentazione cui si è fatto cenno, l’amministrazione ha utilizzato il potere inibitorio previsto dall’art. 19, comma 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, peraltro tempestivamente, nel termine di sessanta giorni prescritto dalla legge.
In ultimo, non coglie nel segno la doglianza rappresentata nel motivo tre del ricorso introduttivo ove, rispetto all’ordinanza sindacale pure impugnata, viene lamentata l’incompetenza dell’organo amministrativo.
Al riguardo, il Collegio si limita a ribadire quanto già evidenziato in sede cautelare, cioè che l’ordinanza n. 16 del 17 giugno 2024 è stata legittimamente adottata dal Sindaco quale ufficiale di governo per motivi di igiene e di sanità, dunque imperativi e da assolvere senza ritardo, nell’esercizio della specifica competenza di cui all’art. 69 del D.Lgs. P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio che si quantificano in euro 1.000,00 (mille/00) oltre Iva, cpa e accessori di legge al Comune di Santa Flavia e altrettanti al Sindaco del medesimo Comune nella qualità di Ufficiale di Governo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
BE EN, Presidente
LA AR RU, Primo Referendario
CO RI NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO RI NI | BE EN |
IL SEGRETARIO