CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 9657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9657 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato BUONAURIO FRANCESCO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9657 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 03/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti di DR LL sono ascritti i reati di tentata rapina in danno di GI D'IO (capo A) compiuta mediante detenzione e porto illegali di pistola (capo D), lesioni personali della stessa vittima realizzate colpendola al cranio con il calcio della pistola (capo C), tentato omicidio del D'IO contro il quale veniva azionato il grilletto della pistola che non faceva partire il colpo per mancanza del caricatore (capo B), e di evasione, essendo sottoposto agli arresti domiciliari (capo E), fatti commessi in Napoli il 2 marzo 2018. Con sentenza pronunciata in data 28.9.2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 26.11.2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva ritenuto DR LL colpevole dei delitti ascritti, condannandolo alla pena di anni quattordici di reclusione. Tramite la testimonianza della persona offesa e di altre persone presenti al fatto_ veniva accertato che nel pomeriggio del 2 marzo 2018 un soggetto, armato di pistola, aveva intimato a GI D'IO, titolare di esercizio commerciale di ortofrutta, la consegna dell'incasso della giornata. Il commerciante aveva reagito, colpendo il braccio del rapinatore, che perdeva la pistola;
ne era seguita colluttazione durante la quale il rapinatore era riuscito a tornare nel possesso dell'arma, con la quale colpiva ripetutamente il D'OS al capo. Il rapinatore, infine, puntava la pistola contro il commerciante e, dopo aver "scarrellato", azionava il grilletto, ma il colpo non veniva esploso;
la pistola veniva quindi puntata contro il teste LA, nel frattempo intervenuto a difesa del D'IO, ma ancora la pistola non sparava alcun colpo. Il rapinatore, infine, si dava alla fuga. Il teste LA ha aggiunto di essere intervenuto mentre il rapinatore era intento a colpire la vittima a terra, e di aver così fatto scivolare lo scaldacollo indossato dal rapinatore per travisare il volto;
egli aveva così potuto vedere il rapinatore in volto. I testi D'IO e LA, quindi, procedevano a ricognizione fotografica e a individuazione di persona, riconoscendo il rapinatore nella persona dell'imputato LL. Questi, interrogato, aveva negato l'addebito, riferendo che all'epoca si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Sul luogo del fatto veniva, nell'immediatezza, rinvenuto un proiettile calibro 9x21 inesploso e un caricatore rifornito di munizioni dello stesso calibro. 2 Quanto alla prova specifica, è stata ritenuta l'attendibilità dei riconoscimenti compiuti da soggetti che avevano potuto vedere il rapinatore in volto e a distanza ravvicinata. Quanto, in particolare, al capo B, veniva accertato, in fatto, che la pistola, nella prima fase della colluttazione, aveva perso il caricatore, di tal che l'imputato, quando poi aveva "scarrellato" l'arma, aveva, inavvertitamente, fatto uscire il proiettile che era in canna. In diritto, accertato che la volontà dell'imputato era stata di uccidere il D'IO, contro il quale aveva puntato la pistola ed azionato il grilletto, veniva ritenuta la idoneità ed univocità degli atti compiuti, risultando il mancato realizzarsi dell'evento voluto dipendente dalla disattenzione del LL che non si era avveduto della perdita del caricatore. Sul punto, la Corte territoriale ha aggiunto che non era ravvisabile la fattispecie del così detto reato impossibile, in quanto il reo aveva utilizzato arma idonea allo scopo, solo mancante del caricatore, comunque a disposizione del soggetto attivo del reato. 2. Il difensore dell'imputato DR LL ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione della individuazione nell'imputato dell'autore del fatto. A fronte del riconoscimento positivo effettuato dal teste LA vi sono le dichiarazioni della vittima che aveva ravvisato solo una forte somiglianza dell'imputato con l'autore del fatto;
la perquisizione domiciliare a casa dell'imputato aveva dato esito negativo;
gli altri testi presenti al fatto non erano stati in grado di riconoscere il rapinatore. La sentenza di appello non aveva valutato gli elementi a discarico dell'imputato. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza in ordine al capo B, sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 49, comma secondo, cod. pen. L'azione era stata compiuta in un momento nel quale la pistola, che aveva perso il caricatore, era priva di potenzialità offensiva. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. 3 Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione della commisurazione degli aumenti di pena per i reati così detti satellite. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato e va perciò respinto. 1. Il primo motivo ha contenuto di merito. A fronte della conforme valutazione dei giudici del merito, che hanno ritenuto attendibile il riconoscimento compiuto, in termini di certezza, dal teste LA, riscontrato da quello della persona offesa, seppur questa avesse espresso meno sicurezza nel ricordo, il motivo propone una diversa valutazione della prova specifica, valorizzando come elementi ritenuti decisivi, nel porre nel nulla la valenza probatoria del riconoscimento del teste LA, l'incertezza del D'IO, il mancato riscontro da parte di altri testi, che avevano riferito di non aver visto in volto il rapinatore, l'assenza di elementi oggettivi a riscontro dell'accusa nei confronti dell'imputato. Il collegio, dunque, viene sollecitato ad una nuova valutazione di elementi già considerati dai giudici del merito, che ne hanno ritenuto, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, la insufficienza a superare la valenza probatoria del riconoscimento operato dal LA, ritenuto attendibile sulla base di motivazione adeguata e del tutto congrua. 2. Il secondo motivo è infondato. In fatto, è pacifico che l'evento-morte, voluto dal reo, non si è realizzato per il concorso di due fattori: la perdita del caricatore nel corso della prima fase della colluttazione tra il LL e D'OS; l'azione di "scarrellamento" compiuta dal reo, che, invece che consentire l'inserimento di una munizione in canna, aveva determinato la, non voluta, fuoriuscita del proiettile che era già in canna. Sul posto sono stati rinvenuti un proiettile inesploso e un caricatore. 4 A fronte di tale ricostruzione, la difesa ha sostenuto l'assoluta inidoneità dell'azione, avendo il reo utilizzato una pistola priva di munizioni, e quindi la insussistenza dell'elemento oggettivo del tentativo. In relazione al requisito dell'idoneità degli atti, si è ritenuto che la inidoneità del mezzo utilizzato (nel caso in esame, la pistola priva di munizioni) determini l'inidoneità dell'azione solo se è una inidoneità assoluta e sussistente sin dall'inizio dell'azione, non potendosi dare rilievo a fattori, esterni all'azione, che siano intervenuti a renderla inefficace (Sez. 1, n. 870 de/ 17/10/2019, MAZZARELLA,Rv. 278085;Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L. M, Rv. 264567). . Nel caso in esame l'evento del reato voluto (la morte del commerciante) non si è verificato unicamente per la disattenzione del reo, che, nella intrapresa fase esecutiva, non si era avveduto della fuoriuscita del caricatore. Situazione equiparabile a quella del difetto di mira da parte dello sparatore. 3. Il terzo motivo è generico. Con riguardo al diniego delle attenuanti generiche il motivo denuncia assenza di motivazione. La Corte territoriale, sul punto, ha condiviso la scelta operata dal primo giudice, evidenziando le modalità dell'offesa e la gravità del contegno tenuto dall'imputato come dati che non consentivano il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il motivo ha mancato di confrontarsi con tale specifica motivazione, che ha valorizzato elementi riconducibili ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. , cui la discrezionalità giudiziale nel determinare il trattamento sanzionatorio deve rapportarsi. 4. Il quarto motivo è generico. Viene denunciata assenza di motivazione in ordine alla commisurazione degli aumenti di pena per i reati così detti satellite, aumenti operati in misura eccessiva e sproporzionata. Sul punto, la Corte territoriale ha condiviso la commisurazione operata dal primo giudice - nella misura di anni tre di reclusione per la tentata rapina, di anni uno e mesi sei di reclusione per il porto illegale di pistola, di anni uno di reclusione per il reato di detenzione illegale di pistola, di mesi nove di reclusione per il delitto di lesioni personali, di mesi nove di reclusione per il delitto di evasione -, ritenuta congrua rispetto alla gravità dei fatti e della condotta tenuta dall'imputato. 5 Il primo giudice, d'altra parte, aveva valorizzato anche l'elevata capacità a delinquere dell'imputato, desumibile dai plurimi precedenti specifici. Il giudizio sulla commisurazione della pena, nelle diverse componenti del complessivo trattamento sanzionatorio, risulta dunque giustificato da motivazione priva di vizi logici o giuridici e quindi, in questa sede, incensurabile. 5. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 3 novembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato BUONAURIO FRANCESCO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9657 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 03/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti di DR LL sono ascritti i reati di tentata rapina in danno di GI D'IO (capo A) compiuta mediante detenzione e porto illegali di pistola (capo D), lesioni personali della stessa vittima realizzate colpendola al cranio con il calcio della pistola (capo C), tentato omicidio del D'IO contro il quale veniva azionato il grilletto della pistola che non faceva partire il colpo per mancanza del caricatore (capo B), e di evasione, essendo sottoposto agli arresti domiciliari (capo E), fatti commessi in Napoli il 2 marzo 2018. Con sentenza pronunciata in data 28.9.2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 26.11.2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva ritenuto DR LL colpevole dei delitti ascritti, condannandolo alla pena di anni quattordici di reclusione. Tramite la testimonianza della persona offesa e di altre persone presenti al fatto_ veniva accertato che nel pomeriggio del 2 marzo 2018 un soggetto, armato di pistola, aveva intimato a GI D'IO, titolare di esercizio commerciale di ortofrutta, la consegna dell'incasso della giornata. Il commerciante aveva reagito, colpendo il braccio del rapinatore, che perdeva la pistola;
ne era seguita colluttazione durante la quale il rapinatore era riuscito a tornare nel possesso dell'arma, con la quale colpiva ripetutamente il D'OS al capo. Il rapinatore, infine, puntava la pistola contro il commerciante e, dopo aver "scarrellato", azionava il grilletto, ma il colpo non veniva esploso;
la pistola veniva quindi puntata contro il teste LA, nel frattempo intervenuto a difesa del D'IO, ma ancora la pistola non sparava alcun colpo. Il rapinatore, infine, si dava alla fuga. Il teste LA ha aggiunto di essere intervenuto mentre il rapinatore era intento a colpire la vittima a terra, e di aver così fatto scivolare lo scaldacollo indossato dal rapinatore per travisare il volto;
egli aveva così potuto vedere il rapinatore in volto. I testi D'IO e LA, quindi, procedevano a ricognizione fotografica e a individuazione di persona, riconoscendo il rapinatore nella persona dell'imputato LL. Questi, interrogato, aveva negato l'addebito, riferendo che all'epoca si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Sul luogo del fatto veniva, nell'immediatezza, rinvenuto un proiettile calibro 9x21 inesploso e un caricatore rifornito di munizioni dello stesso calibro. 2 Quanto alla prova specifica, è stata ritenuta l'attendibilità dei riconoscimenti compiuti da soggetti che avevano potuto vedere il rapinatore in volto e a distanza ravvicinata. Quanto, in particolare, al capo B, veniva accertato, in fatto, che la pistola, nella prima fase della colluttazione, aveva perso il caricatore, di tal che l'imputato, quando poi aveva "scarrellato" l'arma, aveva, inavvertitamente, fatto uscire il proiettile che era in canna. In diritto, accertato che la volontà dell'imputato era stata di uccidere il D'IO, contro il quale aveva puntato la pistola ed azionato il grilletto, veniva ritenuta la idoneità ed univocità degli atti compiuti, risultando il mancato realizzarsi dell'evento voluto dipendente dalla disattenzione del LL che non si era avveduto della perdita del caricatore. Sul punto, la Corte territoriale ha aggiunto che non era ravvisabile la fattispecie del così detto reato impossibile, in quanto il reo aveva utilizzato arma idonea allo scopo, solo mancante del caricatore, comunque a disposizione del soggetto attivo del reato. 2. Il difensore dell'imputato DR LL ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione della individuazione nell'imputato dell'autore del fatto. A fronte del riconoscimento positivo effettuato dal teste LA vi sono le dichiarazioni della vittima che aveva ravvisato solo una forte somiglianza dell'imputato con l'autore del fatto;
la perquisizione domiciliare a casa dell'imputato aveva dato esito negativo;
gli altri testi presenti al fatto non erano stati in grado di riconoscere il rapinatore. La sentenza di appello non aveva valutato gli elementi a discarico dell'imputato. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza in ordine al capo B, sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 49, comma secondo, cod. pen. L'azione era stata compiuta in un momento nel quale la pistola, che aveva perso il caricatore, era priva di potenzialità offensiva. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. 3 Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione della commisurazione degli aumenti di pena per i reati così detti satellite. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato e va perciò respinto. 1. Il primo motivo ha contenuto di merito. A fronte della conforme valutazione dei giudici del merito, che hanno ritenuto attendibile il riconoscimento compiuto, in termini di certezza, dal teste LA, riscontrato da quello della persona offesa, seppur questa avesse espresso meno sicurezza nel ricordo, il motivo propone una diversa valutazione della prova specifica, valorizzando come elementi ritenuti decisivi, nel porre nel nulla la valenza probatoria del riconoscimento del teste LA, l'incertezza del D'IO, il mancato riscontro da parte di altri testi, che avevano riferito di non aver visto in volto il rapinatore, l'assenza di elementi oggettivi a riscontro dell'accusa nei confronti dell'imputato. Il collegio, dunque, viene sollecitato ad una nuova valutazione di elementi già considerati dai giudici del merito, che ne hanno ritenuto, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, la insufficienza a superare la valenza probatoria del riconoscimento operato dal LA, ritenuto attendibile sulla base di motivazione adeguata e del tutto congrua. 2. Il secondo motivo è infondato. In fatto, è pacifico che l'evento-morte, voluto dal reo, non si è realizzato per il concorso di due fattori: la perdita del caricatore nel corso della prima fase della colluttazione tra il LL e D'OS; l'azione di "scarrellamento" compiuta dal reo, che, invece che consentire l'inserimento di una munizione in canna, aveva determinato la, non voluta, fuoriuscita del proiettile che era già in canna. Sul posto sono stati rinvenuti un proiettile inesploso e un caricatore. 4 A fronte di tale ricostruzione, la difesa ha sostenuto l'assoluta inidoneità dell'azione, avendo il reo utilizzato una pistola priva di munizioni, e quindi la insussistenza dell'elemento oggettivo del tentativo. In relazione al requisito dell'idoneità degli atti, si è ritenuto che la inidoneità del mezzo utilizzato (nel caso in esame, la pistola priva di munizioni) determini l'inidoneità dell'azione solo se è una inidoneità assoluta e sussistente sin dall'inizio dell'azione, non potendosi dare rilievo a fattori, esterni all'azione, che siano intervenuti a renderla inefficace (Sez. 1, n. 870 de/ 17/10/2019, MAZZARELLA,Rv. 278085;Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L. M, Rv. 264567). . Nel caso in esame l'evento del reato voluto (la morte del commerciante) non si è verificato unicamente per la disattenzione del reo, che, nella intrapresa fase esecutiva, non si era avveduto della fuoriuscita del caricatore. Situazione equiparabile a quella del difetto di mira da parte dello sparatore. 3. Il terzo motivo è generico. Con riguardo al diniego delle attenuanti generiche il motivo denuncia assenza di motivazione. La Corte territoriale, sul punto, ha condiviso la scelta operata dal primo giudice, evidenziando le modalità dell'offesa e la gravità del contegno tenuto dall'imputato come dati che non consentivano il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il motivo ha mancato di confrontarsi con tale specifica motivazione, che ha valorizzato elementi riconducibili ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. , cui la discrezionalità giudiziale nel determinare il trattamento sanzionatorio deve rapportarsi. 4. Il quarto motivo è generico. Viene denunciata assenza di motivazione in ordine alla commisurazione degli aumenti di pena per i reati così detti satellite, aumenti operati in misura eccessiva e sproporzionata. Sul punto, la Corte territoriale ha condiviso la commisurazione operata dal primo giudice - nella misura di anni tre di reclusione per la tentata rapina, di anni uno e mesi sei di reclusione per il porto illegale di pistola, di anni uno di reclusione per il reato di detenzione illegale di pistola, di mesi nove di reclusione per il delitto di lesioni personali, di mesi nove di reclusione per il delitto di evasione -, ritenuta congrua rispetto alla gravità dei fatti e della condotta tenuta dall'imputato. 5 Il primo giudice, d'altra parte, aveva valorizzato anche l'elevata capacità a delinquere dell'imputato, desumibile dai plurimi precedenti specifici. Il giudizio sulla commisurazione della pena, nelle diverse componenti del complessivo trattamento sanzionatorio, risulta dunque giustificato da motivazione priva di vizi logici o giuridici e quindi, in questa sede, incensurabile. 5. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 3 novembre 2022.