Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA0155 1/0 1 POPO O ITA IANⱭ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 2071/98 Cron.3309 Dott. Guglielmo SCIARELLI Rel. Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 28/11/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Natale CAPITANIO Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE L.3000.per diritt FEB 2001 SENTENZA sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in LIRE 3000 CANCELLERIA persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, CG408352 rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, FABIANI GIUSEPPE, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AS PA;
2000 intimata 4955 avverso la sentenza n. 7/97 del Tribunale di -1- BENEVENTO, depositata il 31/01/97 R.G.N. 38/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato GOGA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 Svolgimento del processo. AO AS, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 497 dell'88, proponeva,nei confronti dell'INPS, domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola e la condanna dell'Istituto al relativo adeguamento monetario per gli anni 83-87, oltre interessi legali. Il Pretore di BE rigettava la domanda. Il Tribunale della stessa città, con sentenza depositata il 31 1 97, in riforma della sentenza di primo grado, condannava l'INPS al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma rivalutata fino al soddisfo sull'importo corrisposto a titolo di disoccupazione agricola, per i periodi in cui la stessa risulta percepita a far data dall'insorgenza del diritto. L'Inps ha proposto ricorso per cassazione. L'interessata non si è costituita. Motivi della decisione. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 100,112 e 115 cpc. Omessa motivazione su punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 7 L. 21 3 1988 n. 86, convertito nella L. n. 160 del 20 5 88, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cpc. L'istituto afferma che, per l'anno 1987, esso ricorrente aveva pagato lire 222.156 per 51 giornate lavorative e, quindi, in misura anche superiore alla prestazione rivalutata (L.4138x51=210.038). In altre parole, per detto anno,l'Istituto ribadisce la propria eccezione di esatto adempimento. Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha ritenuto che l'Istituto non abbia fornito adeguata prova della sua eccezione di adempimento. Testualmente, il Giudice di appello ha dedotto in proposito:" idonea prova non è fornita attraverso la esibizione di una fotocopia di versamento da cui non si evincono le causali del versamento ed i criteri usati nella liquidazione". A questo l'Istituto oppone, soltanto, di avere (all opposto fornito la prova richiesta "con il deposito dell'estratto contributivo dell'assicurato e con la copia del cedolino 14 د 2 allegato all'assegno bancario recante il n. 2240808, emesso in favore di AS AO, per un importo pari a L. 222.156 per Prest. Agr. DS 51>>”. In proposito 'va osservato: il documento denominato dall'Istituto "estratto contributivo" contiene, in realtà, la sola domanda dell'interessato per conseguire svariate voci, senza alcuna specificazione in ordine a quanto interessa. Infatti, l'Istituto,nel ricorso per cassazione, non specifica alcun dato tratto dal documento in parola:il che sta a comprovare l'inutilità del documento stesso. Il cedolino,per somma maggiore al milione, presenta la specificazione di più voci, fra cui quella di L. 222.156 per "DS 51", relativo all'87. Senonchè, lo stesso Istituto ricorrente riconosce,come si è visto, che, in realtà, la somma dovuta per la voce in esame (indennità di disoccupazione rivalutata), sarebbe ammontata a L. 210.038 (4138x51gg.), quale cifra diversa e minore di quella versata dall'Istituto. La mancata coincidenza, dunque, fra la somma dovuta e quella indicata nel cedolino, oltre la natura di tale ultimo documento, mero nebuloso indizio della causale in esso indicato, in assenza di documenti ben più significativi, quali un motivato ordine o mandato di pagamento, o estratto di registro, chiaramente appalesano la logicità e la compiutezza della motivazione del Tribunale in ordine all'inidoneità della prova fornita specie in ordine alle causali del versamento, tenuto conto dei numerosi crediti vantati dall'attrice per il 1987 e il loro ammontare complessivo di oltre un milione. Se ne conclude che il ricorso va rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione, in quanto l'intimata non si è costituita .
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. bly 28 novembre 2000 3 Il Cons. est. : Grybielen P aull . Hill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, - 3 FEB. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA R.G.2071/9P Il Presidente I D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T T L , R . O A A B ' N S I L E L D 3 P E S 7 I A - D T 8 N I S - S G 1 O N O 1 P E A S M E I D I G E A A G , D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G L S E D L E R E O D