CASS
Sentenza 3 giugno 2021
Sentenza 3 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 03/06/2021, n. 21601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21601 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/09/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21601 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 18/03/2021 IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato ES EM alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di furto aggravato dalla destrezza, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, ivi compresa la recidiva specifica e reiterata. Fatto del 05.06.2008. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore articolando sette motivi. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e contraddittorietà della stessa con le risultanze dibattimentali e in particolare con le dichiarazioni della persona offesa UL RA rese all'udienza dibattimentale del 4.06.2010. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla affermazione di penale responsabilità sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, nonché violazione dell'art. 195 comma 7 c.p.p.. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del furto con destrezza in luogo della fattispecie, ora abrogata, di appropriazione di cosa smarrita. Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 625, comma. 1, n.4 c.p.. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta inammissibilità della richiesta di esclusione dell'aggravante. Con il settimo motivo lamenta l'intervenuta prescrizione del reato. Con memoria del 19.02.2021 il ricorrente insiste per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza di appello. Il ricorso è fondato unicamente in relazione al motivo sull'intervenuta prescrizione del reato. I primi sei motivi sono totalmente versati in fatto nonché manifestamente infondati. In realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Occorre invece accogliere la doglianza relativa alla intervenuta prescrizione del reato, secondo quanto correttamente affermato dal ricorrente nel ricorso e più dettagliatamente nella memoria del 19.02.2021. La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 18.03.2021
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21601 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 18/03/2021 IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato ES EM alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di furto aggravato dalla destrezza, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, ivi compresa la recidiva specifica e reiterata. Fatto del 05.06.2008. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore articolando sette motivi. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e contraddittorietà della stessa con le risultanze dibattimentali e in particolare con le dichiarazioni della persona offesa UL RA rese all'udienza dibattimentale del 4.06.2010. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla affermazione di penale responsabilità sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, nonché violazione dell'art. 195 comma 7 c.p.p.. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del furto con destrezza in luogo della fattispecie, ora abrogata, di appropriazione di cosa smarrita. Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 625, comma. 1, n.4 c.p.. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta inammissibilità della richiesta di esclusione dell'aggravante. Con il settimo motivo lamenta l'intervenuta prescrizione del reato. Con memoria del 19.02.2021 il ricorrente insiste per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza di appello. Il ricorso è fondato unicamente in relazione al motivo sull'intervenuta prescrizione del reato. I primi sei motivi sono totalmente versati in fatto nonché manifestamente infondati. In realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Occorre invece accogliere la doglianza relativa alla intervenuta prescrizione del reato, secondo quanto correttamente affermato dal ricorrente nel ricorso e più dettagliatamente nella memoria del 19.02.2021. La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 18.03.2021