Decreto cautelare 3 novembre 2025
Sentenza breve 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 04/12/2025, n. 21897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21897 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21897/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13248/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13248 del 2025, proposto da
LV RS, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0046328.02-10-2025, recante la comunicazione di rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento per la Classe di Concorso A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E DI II GRADO, e conclusione del procedimento per l'istanza 37856 prot. 21468 del 24 maggio 2024;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa RA DE SB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti.
1.1 Il diniego è basato sulla riscontrata assenza, da parte del Ministero, nella documentazione allegata dal ricorrente, della “AD” rilasciata dal Ministero romeno recante l’indicazione della disciplina che l’istante può insegnare e la relativa fascia di età degli alunni, oltre alla documentazione idonea ad attestare la durata legale del percorso formativo “Nivel II”.
2. Il ricorso è stato affidato ad un unico articolato motivo di diritto: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del d.m. 23 dicembre 2023, n. 255 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta – violazione del principio “tempus regit actum” – mancata concessione della proroga del termine per la produzione documentale ”.
L’Amministrazione non avrebbe correttamente istruito il procedimento, avrebbe erroneamente ritenuto necessario il “Nivel II” e avrebbe omesso di concedere all’istante la proroga richiesta per l’acquisizione della AD ministeriale.
3. Con decreto presidenziale del 3 novembre 2025 è stata accolta la domanda di misura interinale monocratica.
4. In data 24 novembre 2025 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto formale.
5. Alla camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, il Collegio ha formulato avviso alle parti, sussistendone i presupposti, di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
6. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e termini di cui appresso.
6.1 Nel caso di specie, l’Amministrazione, a fronte dell’istanza presentata dal ricorrente, è rimasta in una prima fase inerte e, successivamente, ha assegnato termini perentori stringenti al richiedente per completare la sua documentazione, denegando il riconoscimento senza effettuare un esame comparativo. La condotta procedimentale seguita dall’Amministrazione non appare conforme ai doveri di collaborazione e buona fede cui deve ispirarsi l’autorità amministrativa nei confronti del privato e che sono a fondamento del principio del soccorso istruttorio (cfr. Cons. St., II, n. 7121/2024 e VII, n. 7051/2024); principio che, nel caso di specie, non incontra neppure i limiti correlati alla par condicio tra concorrenti, non trattandosi di una procedura concorsuale o comparativa.
Né al contrario si può ritenere legittima tale condotta sulla base della circostanza per cui il rigetto non impedirebbe il deposito di una nuova istanza completa della documentazione.
Oltre alla duplicazione di procedimenti amministrativi e istanze, che si aggiungerebbero al numero rilevante di domande in corso di esame, deve rilevarsi l’effetto negativo che il diniego di riconoscimento è suscettibile di riverberare sulla partecipazione degli interessati alle procedure concorsuali, nonché alle procedure di formazione delle GPS, alle quali il Ministero consente la partecipazione con riserva, in pendenza di riconoscimento del titolo di ammissione (cfr. art. 3, co. 4, D.D. n. 499/2020, art. 4, co. 5, D.D. n. 2575/2023, art. 7, co. 1, lett e), O.M. n. 112/2022 e O.M. n. 88/2024).
Pertanto, va dichiarata l’illegittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui rigetta l’istanza senza valutare le integrazioni documentali inviate dal ricorrente, né il tempo necessario per produrre l’ulteriore documentazione, richiesta dal ricorrente all’autorità rumena dopo aver ricevuto la nota del Ministero.
6.2 Con riferimento alla mancata produzione dell’AD quale causa ritenuta dal Ministero ostativa all’esame dell’istanza, il Collegio rileva che la motivazione del diniego impugnato, assumendo come requisito indispensabile per procedere a valutare l’istanza di riconoscimento la produzione della c.d. AD ministeriale, attestante il diritto all’insegnamento, appare contrastante con la disciplina europea come ricostruita dalla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022).
Nell’impostazione dell’Amministrazione, l’assenza di AD rappresenterebbe una carenza documentale che renderebbe impossibile l’esame della posizione dell’istante, non solo da un punto di vista formale ma soprattutto da un punto di vista sostanziale, dal momento che l’Amministrazione non disporrebbe di informazioni certe sulla formazione conseguita in Romania e sulla sua spendibilità, in quello Stato, come qualifica professionale.
In proposito, ritiene tuttavia il Collegio che l’AD ministeriale costituisca, al pari degli AD universitari (c.d. Nivel), un atto con valore certificativo del percorso formativo svolto dall’istante. Sotto tale profilo, dunque, l’AD si pone quale elemento certamente utile – ma non necessario – del procedimento volto alla individuazione e al riconoscimento della classe di concorso oggetto di istanza, in quanto per il tramite della stessa viene ulteriormente chiarita – rispetto a quanto già risultante dai Nivel – la qualificazione estera del percorso formativo del richiedente, cui si aggiunge la dichiarazione del relativo effetto, che appare automatico, sotto il profilo abilitativo.
Nell’ambito della istruttoria afferente il riconoscimento dei titoli formativi ed abilitativi, dunque, l’Amministrazione può certamente richiedere non solo i Nivel – elementi costitutivi delle valutazioni afferenti al riconoscimento di titoli formativi e abilitativi europei in base alla Direttiva ed al Trattato sotto il profilo della durata e della qualità della formazione – ma anche l’AD ministeriale, quale ulteriore elemento istruttorio ai fini della corretta attribuzione della classe di concorso di abilitazione e certificativo del percorso formativo del richiedente.
In tale prospettiva, conseguentemente, se può essere giustificata la richiesta da parte della Amministrazione della (ulteriore) certificazione di cui si discorre, al contrario, l’assenza dell’AD ministeriale non può di per sé condurre al rigetto della istanza, dovendo l’Amministrazione effettuare, in ogni caso, una valutazione concreta ed individuale dei titoli formativi acquisiti dall’interessato, cioè dei Nivel e degli altri diplomi, anch’essi certificati con distinte AD e prodotti in sede di domanda di riconoscimento.
In base ai principi ora richiamati deve quindi ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato con cui il Ministero dell’Istruzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti e senza valutare in concreto se – mediante il percorso di specializzazione seguito in Romania e l’eventuale attività professionale concretamente svolta – l’interessato abbia raggiunto il medesimo livello di competenze richieste in Italia per l’accesso alla professione di insegnante per le classi di concorso richieste, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative.
6.3. In ogni caso, l’AD ministeriale è stata richiesta dalla parte ricorrente all’Autorità competente ed è stata prodotta in giudizio in lingua originale e nella versione tradotta in lingua italiana.
7. In definitiva, per le ragioni che precedono, il Collegio ritiene il ricorso fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Ne deriva che l’Amministrazione dovrà pronunziarsi di nuovo sull’istanza del ricorrente tenendo in considerazione i principi sopra esposti, nonché gli atti dallo stesso depositati – anche in corso di causa – che il medesimo avrà cura di far pervenire nuovamente ai competenti Uffici del Ministero.
8. In considerazione della peculiarità e novità delle questioni risolte, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES ET, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
RA DE SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA DE SB | ES ET |
IL SEGRETARIO