CASS
Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2024, n. 9198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9198 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BR MA, n. Grosseto il 18/05/1959 avverso la sentenza del 20/04/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. Loredana Giuggioli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9198 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 20 aprile 2023, la Corte d'appello di Firenze, dichiarando la parziale prescrizione delle imputazioni ascritte, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di omesso versamento delle ritenute contributive e previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte nell'anno 2015, per due mensilità, ai lavoratori dipendenti della società di cui il medesimo era legale rappresentante, condannandolo alle pene di legge. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale per aver la Corte territoriale ritenuto irrilevante che, al momento in cui l'INPS notificò la diffida di Clli all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983, con termine di tre mesi per effettuare il versamento e fruire della relativa causa di non punibilità, l'imputato non fosse più legale rappresentante della società. In particolare, aveva errato la Corte d'appello nel ritenere che, essendo l'imputato a conoscenza della diffida, avrebbe potuto fruire della causa di non punibilità effettuando il versamento con proprie risorse personali rivalendosi poi nei confronti della società, poiché la responsabilità penale dell'amministratore non può estendersi anche al suo patrimonio personale. L'impossibilità di sanare la contestazione determinava dunque carenza di antigiuridicità del fatto e carenza di imputabilità dell'evento. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, d.l. n. 463 del 1983, in quanto illecito omissivo istantaneo, si consuma infatti alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nel quale debbono essere verificati gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato, non essendo a tal fine rilevante, neppure sotto il profilo della sua eventuale mancata conoscenza, la diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell'accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi (cfr. :Sez. 3, n. 43607 del 15/09/2015, Piro, Rv. 265284; Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, Bongiorno, Rv. 264031; Sez. 3, n. 615/2011 del 14/12/2010, Ciampi e a., Rv. 249164). Nel caso di specie è peraltro pacifico - la sentenza impugnata ne dà atto e il ricorrente non contesta la circostanza - che l'imputato fosse venuto a conoscenza della diffida e che fosse stato dunque posto nelle condizioni di poter 2 fruire della causa di non punibilità anche se non era più legale rappresentante della società. Questa Corte, difatti, ha già affermato il principio - che deve essere qui ribadito - secondo cui tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 è colui che era obbligato al versamento al momento dell'insorgenza del debito contributivo, anche se medio tempore abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell'impresa, in quanto il predetto adempimento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto soltanto l'autore del reato (Sez. 3, n. 17695 del 11/01/2019, Vallebona, Rv. 275448; Sez. 3, n. 39072 del 18/07/2017, Falsini, Rv. 271473). Come ha correttamente affermato la sentenza impugnata, richiamando conforme giurisprudenza di questa Corte, l'autore del reato tenuto ad adempiere alla diffida che non sia più legale rappresentante della società vincolata al versamento contributivo, può beneficiare della causa personale di non punibilità adempiendo all'obbligazione in nome e per conto di quest'ultima, secondo lo schema del pagamento del terzo di cui all'art. 1180 cod. civ. (Sez. 3, n. 30879 del 27/03/2018, Lazzari, Rv. 273335). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. Loredana Giuggioli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9198 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 20 aprile 2023, la Corte d'appello di Firenze, dichiarando la parziale prescrizione delle imputazioni ascritte, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di omesso versamento delle ritenute contributive e previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte nell'anno 2015, per due mensilità, ai lavoratori dipendenti della società di cui il medesimo era legale rappresentante, condannandolo alle pene di legge. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale per aver la Corte territoriale ritenuto irrilevante che, al momento in cui l'INPS notificò la diffida di Clli all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983, con termine di tre mesi per effettuare il versamento e fruire della relativa causa di non punibilità, l'imputato non fosse più legale rappresentante della società. In particolare, aveva errato la Corte d'appello nel ritenere che, essendo l'imputato a conoscenza della diffida, avrebbe potuto fruire della causa di non punibilità effettuando il versamento con proprie risorse personali rivalendosi poi nei confronti della società, poiché la responsabilità penale dell'amministratore non può estendersi anche al suo patrimonio personale. L'impossibilità di sanare la contestazione determinava dunque carenza di antigiuridicità del fatto e carenza di imputabilità dell'evento. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, d.l. n. 463 del 1983, in quanto illecito omissivo istantaneo, si consuma infatti alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nel quale debbono essere verificati gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato, non essendo a tal fine rilevante, neppure sotto il profilo della sua eventuale mancata conoscenza, la diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell'accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi (cfr. :Sez. 3, n. 43607 del 15/09/2015, Piro, Rv. 265284; Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, Bongiorno, Rv. 264031; Sez. 3, n. 615/2011 del 14/12/2010, Ciampi e a., Rv. 249164). Nel caso di specie è peraltro pacifico - la sentenza impugnata ne dà atto e il ricorrente non contesta la circostanza - che l'imputato fosse venuto a conoscenza della diffida e che fosse stato dunque posto nelle condizioni di poter 2 fruire della causa di non punibilità anche se non era più legale rappresentante della società. Questa Corte, difatti, ha già affermato il principio - che deve essere qui ribadito - secondo cui tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 è colui che era obbligato al versamento al momento dell'insorgenza del debito contributivo, anche se medio tempore abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell'impresa, in quanto il predetto adempimento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto soltanto l'autore del reato (Sez. 3, n. 17695 del 11/01/2019, Vallebona, Rv. 275448; Sez. 3, n. 39072 del 18/07/2017, Falsini, Rv. 271473). Come ha correttamente affermato la sentenza impugnata, richiamando conforme giurisprudenza di questa Corte, l'autore del reato tenuto ad adempiere alla diffida che non sia più legale rappresentante della società vincolata al versamento contributivo, può beneficiare della causa personale di non punibilità adempiendo all'obbligazione in nome e per conto di quest'ultima, secondo lo schema del pagamento del terzo di cui all'art. 1180 cod. civ. (Sez. 3, n. 30879 del 27/03/2018, Lazzari, Rv. 273335). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2024.