CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di revisione, il soggetto danneggiato dal reato - già costituitosi parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza di condanna che gli ha riconosciuto il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno - prima del nuovo giudizio non ha veste di parte processuale, venuta meno con il passaggio in giudicato di tale sentenza e, pertanto, può contestare l'ammissibilità della relativa richiesta solo allorquando sia introdotta la fase del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2023, n. 5567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5567 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RO RO n. a Torrevecchia il 31/8/1970 avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Salerno il 21/7/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Giuseppina Casella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni, con allegata nota spese, rassegnate dai patroni delle parti civili Comune di Petrizzi, Comune di Limbadi e Comune di Ionadi RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnato provvedimento la Corte di Appello di Salerno dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da RO RO avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza il 15/12/2016 n. 2551, confermata -per quanto in questa sede rileva- dalla Corte di Appello di Catanzaro ed irrevocabile il 28/5/2019, che l'aveva condannato alla pena di anni 1 d9_, Penale Sent. Sez. 2 Num. 5567 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/01/2023 due e giorni dieci di reclusione per il delitto di peculato ascritto al capo P, commesso tra l'11/4 e il 28/6/2006. 2. Ha proposto ricorso per ZI il difensore e procuratore speciale del condannato, Avv. Pietro Chiodo, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 630,631, 634 cod.proc.pen. nonché dell'art. 111 Costituzione e correlato vizio della motivazione. Secondo il difensore la declaratoria d'inammissibilità della domanda di revisione è illegittima poiché, contrariamente a quanto assumono i giudici territoriali, la stessa è fondata non già sulla produzione ed acquisizione della consulenza del Dott. EA bensì su nuovi elementi probatori e dati investigativi scoperti successivamente all'irrevocabilità della sentenza di condanna per il delitto di peculato. In particolare, il difensore fa riferimento quale prova nuova alla corposa documentazione contabile a firma degli amministratori dei Comuni pp.00., dalla quale risulta che nel periodo in cui il RO ricopriva la carica di amministratore unico della GE PA (dal 28/9/2005 al 30/6/2006) gli enti coinvolti non avevano rilevato alcuna ipotesi di indebita appropriazione di somme da parte del condannato. Il ricorrente sostiene che detta documentazione, anche se acquisita in fase di indagine, non è stata portata all'attenzione del P.m. e sottolinea che gli operanti della P.g. non ne hanno fatto cenno in sede di istruttoria dibattimentale con possibile integrazione di condotte di rilievo penale. Aggiunge il difensore che anche in relazione alle condotte di peculato asseritamente consumate tra il 28/9/2005 e il 10/4/2006, dichiarate estinte per prescrizione, il RO avrebbe dovuto essere assolto con formula terminativa ampia se gli agenti della Guardia di Finanza non avessero occultato i dati contabili provenienti dai Comuni e trasfuso dati infedeli nelle tabelle richiamate al capo P della rubrica circa gli indici delle somme riversate agli enti territoriali negli anni 2005/2006. Pertanto la c.t. del Dott. EA allegata all'istanza di revisione, oltre ad essere del tutto diversa dalla perizia dello stesso professionista prodotta nel giudizio dinanzi la Corte d'Appello di Catanzaro, aveva una funzione chiarificatrice dei dati sopravvenuti e dimostrativa dell'erroneo conteggio effettuato dalla Guardia di Finanza. Dopo aver richiamato la recente pronunzia delle Sezioni Unite in materia, il difensore assume che deve considerarsi prova nuova sopravvenuta quella dedotta dal ricorrente e consistente nelle dichiarazioni liberatorie trasmesse dalle varie amministrazioni comunali coinvolte agli operanti della Guardia di Finanza ma dagli stessi non prese in considerazione e forse nemmeno trasmesse al P.M. e nella richiesta audizione dei testi SE e Vadalà, 2 cD9, trattandosi di prova che, pur preesistente, non è mai stata sottoposta allo scrutinio dei giudici di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto reitera rilievi adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con il supporto di congrua motivazione, priva di criticità giustificative. Il RO è stato irrevocabilmente condannato per condotte di peculato commesse tra 1'11/4/2006 e il 28 giugno seguente in veste di legale rappresentante della società concessionaria per l'accertamento e la riscossione di tributi per conto di vari Comuni calabresi mentre le condotte antecedenti, consumate fino al 10 aprile 2006, venivano -in sede d'appello- dichiarate estinte per maturata prescrizione;
la sentenza passava in cosa giudicata a seguito di declaratoria d'inammissibilità del ricorso per ZI interposto nell'interesse del RO con sentenza n. 36223/2019. 1.1 Questa Corte ha condivisibilmente chiarito che in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029). Siffatta delibazione sommaria propria della fase rescindente concerne, infatti, l'attitudine degli elementi addotti a capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza ed investe di necessità il controllo circa l'astratta sussistenza di allegazioni pertinenti e decisive rispetto allo scopo proprio dell'impugnazione straordinaria (in tal senso, Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280405). 1.2 Nella specie, i giudici di merito hanno escluso che la consulenza a firma del Dott. EA possa costituire prova nuova, essendosi il professionista limitato a fornire una lettura alternativa circa i dati e il metodo utilizzato dalla Guardia di Finanza per la ricostruzione del flusso delle riscossioni verso i singoli Comuni. La questione è stata oggetto di scrutinio nelle fasi di merito e la Corte di legittimità ha sancito nella soprarichiamata sentenza (pag. 3) l'inammissibilità delle censure al riguardo formulate. L'ordinanza impugnata ha, altresì, evidenziato che una relazione di consulenza a firma del Dott. EA era già stata dichiarata inammissibile in sede d'appello e la difesa non ha spiegato perché l'elaborato allegato all'istanza di revisione sia diverso da quello già stimato irricevibile nella fase di merito, limitandosi ad un'assertiva smentita. Né i giudici territoriali hanno mancato di rilevare che gli elementi addotti a fondamento della richiesta difettano del requisito della decisività ovvero della capacità di inficiare in termini radicali l'affermazione di responsabilità dal momento che nel giudizio di revisione non può mai 3 costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna (Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, Rv. 282987;Sez. 4, n. 542 del 5/12/1996, dep. 1997, Rv. 206779). 2. L'impugnata ordinanza ha, dunque, motivatamente escluso, con corretti argomenti giuridici, che le allegazioni difensive possano fondare un diverso e liberatorio accertamento dei fatti giudicati, incidendo in senso dirimente sulla capacità dimostrativa dell'originario compendio probatorio. A tanto consegue l'inammissibilità del ricorso con conseguenti statuizioni accessorie ex art. 616 cod.proc.pen. 3. Non può darsi seguito alle richieste delle parti civili di liquidazione delle spese di costituzione e difesa nell'odierno grado. Questa Corte ha autorevolmente affermato il principio, che il Collegio ribadisce, secondo cui in tema di revisione, il soggetto danneggiato dal reato - già costituitosi parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza di condanna che gli ha riconosciuto il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno - prima del nuovo giudizio non ha veste di parte processuale, venuta meno con il passaggio in giudicato di tale sentenza, e può, pertanto, contestare l'ammissibilità della relativa richiesta solo allorché venga introdotta la fase del dibattimento (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220442; in tema di patteggiamento, Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Rv. 259805). Pertanto,nella fase di delibazione dell'annmissibilità della richiesta di revisione,disciplinata dall'art.634 cod.proc.pen., deve ritenersi preclusa ogni forma di intervento della persona offesa dal reato, pur se costituitasi parte civile nel procedimento conclusosi con la sentenza di condanna, non potendosi invocare il principio di immanenza della costituzione di parte civile, stabilito dall'art.76,comma 2,cod.proc.pen., la cui operatività cessa con la formazione del giudicato, e atteso che l'interesse della persona offesa ad opporsi alla caducazione della sentenza di condanna irrevocabile diviene concreto e attuale soltanto allorché, riconosciuta dalla corte d'appello l'ammissibilità della richiesta di revisione, il presidente emette il decreto di citazione, ai sensi dell'art.636,comnna 1,codice di rito ( in tal senso Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, Rv. 211459).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4 dente Rigetta le richieste di liquidazione delle parti civili Comune di Petrizzi, Comune di Linnbadi e Comune di Ionadi. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2023 Il Consigliere relatore
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Giuseppina Casella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni, con allegata nota spese, rassegnate dai patroni delle parti civili Comune di Petrizzi, Comune di Limbadi e Comune di Ionadi RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnato provvedimento la Corte di Appello di Salerno dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da RO RO avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza il 15/12/2016 n. 2551, confermata -per quanto in questa sede rileva- dalla Corte di Appello di Catanzaro ed irrevocabile il 28/5/2019, che l'aveva condannato alla pena di anni 1 d9_, Penale Sent. Sez. 2 Num. 5567 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/01/2023 due e giorni dieci di reclusione per il delitto di peculato ascritto al capo P, commesso tra l'11/4 e il 28/6/2006. 2. Ha proposto ricorso per ZI il difensore e procuratore speciale del condannato, Avv. Pietro Chiodo, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 630,631, 634 cod.proc.pen. nonché dell'art. 111 Costituzione e correlato vizio della motivazione. Secondo il difensore la declaratoria d'inammissibilità della domanda di revisione è illegittima poiché, contrariamente a quanto assumono i giudici territoriali, la stessa è fondata non già sulla produzione ed acquisizione della consulenza del Dott. EA bensì su nuovi elementi probatori e dati investigativi scoperti successivamente all'irrevocabilità della sentenza di condanna per il delitto di peculato. In particolare, il difensore fa riferimento quale prova nuova alla corposa documentazione contabile a firma degli amministratori dei Comuni pp.00., dalla quale risulta che nel periodo in cui il RO ricopriva la carica di amministratore unico della GE PA (dal 28/9/2005 al 30/6/2006) gli enti coinvolti non avevano rilevato alcuna ipotesi di indebita appropriazione di somme da parte del condannato. Il ricorrente sostiene che detta documentazione, anche se acquisita in fase di indagine, non è stata portata all'attenzione del P.m. e sottolinea che gli operanti della P.g. non ne hanno fatto cenno in sede di istruttoria dibattimentale con possibile integrazione di condotte di rilievo penale. Aggiunge il difensore che anche in relazione alle condotte di peculato asseritamente consumate tra il 28/9/2005 e il 10/4/2006, dichiarate estinte per prescrizione, il RO avrebbe dovuto essere assolto con formula terminativa ampia se gli agenti della Guardia di Finanza non avessero occultato i dati contabili provenienti dai Comuni e trasfuso dati infedeli nelle tabelle richiamate al capo P della rubrica circa gli indici delle somme riversate agli enti territoriali negli anni 2005/2006. Pertanto la c.t. del Dott. EA allegata all'istanza di revisione, oltre ad essere del tutto diversa dalla perizia dello stesso professionista prodotta nel giudizio dinanzi la Corte d'Appello di Catanzaro, aveva una funzione chiarificatrice dei dati sopravvenuti e dimostrativa dell'erroneo conteggio effettuato dalla Guardia di Finanza. Dopo aver richiamato la recente pronunzia delle Sezioni Unite in materia, il difensore assume che deve considerarsi prova nuova sopravvenuta quella dedotta dal ricorrente e consistente nelle dichiarazioni liberatorie trasmesse dalle varie amministrazioni comunali coinvolte agli operanti della Guardia di Finanza ma dagli stessi non prese in considerazione e forse nemmeno trasmesse al P.M. e nella richiesta audizione dei testi SE e Vadalà, 2 cD9, trattandosi di prova che, pur preesistente, non è mai stata sottoposta allo scrutinio dei giudici di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto reitera rilievi adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con il supporto di congrua motivazione, priva di criticità giustificative. Il RO è stato irrevocabilmente condannato per condotte di peculato commesse tra 1'11/4/2006 e il 28 giugno seguente in veste di legale rappresentante della società concessionaria per l'accertamento e la riscossione di tributi per conto di vari Comuni calabresi mentre le condotte antecedenti, consumate fino al 10 aprile 2006, venivano -in sede d'appello- dichiarate estinte per maturata prescrizione;
la sentenza passava in cosa giudicata a seguito di declaratoria d'inammissibilità del ricorso per ZI interposto nell'interesse del RO con sentenza n. 36223/2019. 1.1 Questa Corte ha condivisibilmente chiarito che in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029). Siffatta delibazione sommaria propria della fase rescindente concerne, infatti, l'attitudine degli elementi addotti a capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza ed investe di necessità il controllo circa l'astratta sussistenza di allegazioni pertinenti e decisive rispetto allo scopo proprio dell'impugnazione straordinaria (in tal senso, Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280405). 1.2 Nella specie, i giudici di merito hanno escluso che la consulenza a firma del Dott. EA possa costituire prova nuova, essendosi il professionista limitato a fornire una lettura alternativa circa i dati e il metodo utilizzato dalla Guardia di Finanza per la ricostruzione del flusso delle riscossioni verso i singoli Comuni. La questione è stata oggetto di scrutinio nelle fasi di merito e la Corte di legittimità ha sancito nella soprarichiamata sentenza (pag. 3) l'inammissibilità delle censure al riguardo formulate. L'ordinanza impugnata ha, altresì, evidenziato che una relazione di consulenza a firma del Dott. EA era già stata dichiarata inammissibile in sede d'appello e la difesa non ha spiegato perché l'elaborato allegato all'istanza di revisione sia diverso da quello già stimato irricevibile nella fase di merito, limitandosi ad un'assertiva smentita. Né i giudici territoriali hanno mancato di rilevare che gli elementi addotti a fondamento della richiesta difettano del requisito della decisività ovvero della capacità di inficiare in termini radicali l'affermazione di responsabilità dal momento che nel giudizio di revisione non può mai 3 costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna (Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, Rv. 282987;Sez. 4, n. 542 del 5/12/1996, dep. 1997, Rv. 206779). 2. L'impugnata ordinanza ha, dunque, motivatamente escluso, con corretti argomenti giuridici, che le allegazioni difensive possano fondare un diverso e liberatorio accertamento dei fatti giudicati, incidendo in senso dirimente sulla capacità dimostrativa dell'originario compendio probatorio. A tanto consegue l'inammissibilità del ricorso con conseguenti statuizioni accessorie ex art. 616 cod.proc.pen. 3. Non può darsi seguito alle richieste delle parti civili di liquidazione delle spese di costituzione e difesa nell'odierno grado. Questa Corte ha autorevolmente affermato il principio, che il Collegio ribadisce, secondo cui in tema di revisione, il soggetto danneggiato dal reato - già costituitosi parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza di condanna che gli ha riconosciuto il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno - prima del nuovo giudizio non ha veste di parte processuale, venuta meno con il passaggio in giudicato di tale sentenza, e può, pertanto, contestare l'ammissibilità della relativa richiesta solo allorché venga introdotta la fase del dibattimento (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220442; in tema di patteggiamento, Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Rv. 259805). Pertanto,nella fase di delibazione dell'annmissibilità della richiesta di revisione,disciplinata dall'art.634 cod.proc.pen., deve ritenersi preclusa ogni forma di intervento della persona offesa dal reato, pur se costituitasi parte civile nel procedimento conclusosi con la sentenza di condanna, non potendosi invocare il principio di immanenza della costituzione di parte civile, stabilito dall'art.76,comma 2,cod.proc.pen., la cui operatività cessa con la formazione del giudicato, e atteso che l'interesse della persona offesa ad opporsi alla caducazione della sentenza di condanna irrevocabile diviene concreto e attuale soltanto allorché, riconosciuta dalla corte d'appello l'ammissibilità della richiesta di revisione, il presidente emette il decreto di citazione, ai sensi dell'art.636,comnna 1,codice di rito ( in tal senso Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, Rv. 211459).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4 dente Rigetta le richieste di liquidazione delle parti civili Comune di Petrizzi, Comune di Linnbadi e Comune di Ionadi. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2023 Il Consigliere relatore