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Sentenza 22 agosto 2023
Sentenza 22 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/08/2023, n. 35417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35417 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RT OZ NG AR, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 16/03/2023 dal Tribunale di Trieste visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL PI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Trieste ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da NG AR RT OZ e ha confermato l'ordinanza emessa in data 11 febbraio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, che ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. Penale Sent. Sez. 6 Num. 35417 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 06/06/2023 Il ricorrente, detenuto in Colombia dal 7 settembre 2022 in attesa di estradizione, è stato attinto dalla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, in quanto ritenuto gravemente indiziato della direzione e organizzazione dell'importazione dalla Colombia verso l'Italia di ingenti quantitativi di cocaina (300 e 4.009 kg.), distribuiti tra vari gruppi di trafficanti con l'ausilio di propri emissari, che avrebbero effettuato dodici consegne di diversa entità (anche da 400 kg.) tra il maggio e il novembre 2021. 2. L'avvocato Alexandro AR Tinelli ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dei principi che governano l'appello cautelare. Rileva il difensore che il Tribunale di Trieste ha rigettato l'appello, constatando la mancata deduzione da parte dell'appellante di elementi di fatto nuovi. Il Tribunale, tuttavia, nella motivazione dell'ordinanza impugnata avrebbe obliterato il fatto nuovo dedotto con i motivi aggiunti e costituito dal consenso prestato dall'imputato all'estradizione, con rinuncia agli atti del procedimento in Colombia, al fine di ottenere una revoca o l'attenuazione della misura coercitiva in corso di esecuzione. Il Tribunale di Trieste avrebbe, dunque, omesso di pronunciarsi su tale elemento, idoneo a modificare il quadro cautelare ritenuto sussistente, e si sarebbe limitato a disattendere le circostanze fattuali dedotte, solo in subordine dalla difesa, e costituite dal corretto comportamento processuale e dal tempo trascorso dal fatto. 2.2. Con il secondo motivo, il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al fatto nuovo dedotto dalla difesa, neppure citato dal Tribunale di Trieste. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 maggio 2023, 2 il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dei principi che governano l'appello cautelare e, segnatamente, l'omessa pronuncia del Tribunale in ordine al fatto nuovo, costituito dal consenso prestato dal ricorrente all'estradizione, con rinuncia agli atti del procedimento in Colombia, al fine di ottenere una revoca o l'attenuazione della misura coercitiva in corso di esecuzione. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale di Trieste, nell'ordinanza impugnata ha precisato che, con motivi aggiunti depositati in data 11 marzo 2023, i difensori del RT OZ, in via subordinata, hanno chiesto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari in una abitazione collocata in Italia, «condizionata alla prestazione da parte del ricorrente del consenso all'estradizione in Italia con contestuale rinuncia agli atti della procedura pendente avanti alla Corte Suprema colombiana». Il Tribunale di Trieste, non ha motivato espressamente sul punto, ma ha tuttavia ribadito l'esclusiva adeguatezza della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in ragione dell'elevato pericolo di recidiva ravvisato nel caso di specie. Il Tribunale non certo incongruamente ha ritenuto che l'indagato abbia un «profilo delinquenziale di assoluto spessore», in ragione del ruolo apicale assunto nelle due operazioni di importazioni di cocaina oggetto di contestazione, nonché «del suo comprovato inserimento.., in un pericoloso "cartello colombiano" dedito al narcotraffico internazionale su larga scala, come dimostra il volume di sostanza movimentata nell'ambito della presente indagine». L'omissione della motivazione denunciata dal ricorrente è, dunque, insussistente, in quanto il Tribunale di Trieste ha disatteso implicitamente la deduzione della difesa, non avendo ritenuto l'elemento di novità addotto idoneo a superare la diagnosi di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere formulata. In tema di ordinanza de libertate del tribunale del riesame, del resto, è ravvisabile il vizio di omessa motivazione quando dal provvedimento, considerato nella sua interezza, non risultino le ragioni del convincimento del giudice su punti 3 rilevanti per il giudizio e non anche quando i motivi per il superamento delle tesi difensive su una determinata questione siano per implicito desumibili dalle argomentazioni adottate per risolverne altra (ex plurimis: Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944 - 01). 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al fatto nuovo dedotto. 5. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che, come nella specie, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (ex plurimis: Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2023.
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL PI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Trieste ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da NG AR RT OZ e ha confermato l'ordinanza emessa in data 11 febbraio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, che ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. Penale Sent. Sez. 6 Num. 35417 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 06/06/2023 Il ricorrente, detenuto in Colombia dal 7 settembre 2022 in attesa di estradizione, è stato attinto dalla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, in quanto ritenuto gravemente indiziato della direzione e organizzazione dell'importazione dalla Colombia verso l'Italia di ingenti quantitativi di cocaina (300 e 4.009 kg.), distribuiti tra vari gruppi di trafficanti con l'ausilio di propri emissari, che avrebbero effettuato dodici consegne di diversa entità (anche da 400 kg.) tra il maggio e il novembre 2021. 2. L'avvocato Alexandro AR Tinelli ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dei principi che governano l'appello cautelare. Rileva il difensore che il Tribunale di Trieste ha rigettato l'appello, constatando la mancata deduzione da parte dell'appellante di elementi di fatto nuovi. Il Tribunale, tuttavia, nella motivazione dell'ordinanza impugnata avrebbe obliterato il fatto nuovo dedotto con i motivi aggiunti e costituito dal consenso prestato dall'imputato all'estradizione, con rinuncia agli atti del procedimento in Colombia, al fine di ottenere una revoca o l'attenuazione della misura coercitiva in corso di esecuzione. Il Tribunale di Trieste avrebbe, dunque, omesso di pronunciarsi su tale elemento, idoneo a modificare il quadro cautelare ritenuto sussistente, e si sarebbe limitato a disattendere le circostanze fattuali dedotte, solo in subordine dalla difesa, e costituite dal corretto comportamento processuale e dal tempo trascorso dal fatto. 2.2. Con il secondo motivo, il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al fatto nuovo dedotto dalla difesa, neppure citato dal Tribunale di Trieste. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 maggio 2023, 2 il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dei principi che governano l'appello cautelare e, segnatamente, l'omessa pronuncia del Tribunale in ordine al fatto nuovo, costituito dal consenso prestato dal ricorrente all'estradizione, con rinuncia agli atti del procedimento in Colombia, al fine di ottenere una revoca o l'attenuazione della misura coercitiva in corso di esecuzione. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale di Trieste, nell'ordinanza impugnata ha precisato che, con motivi aggiunti depositati in data 11 marzo 2023, i difensori del RT OZ, in via subordinata, hanno chiesto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari in una abitazione collocata in Italia, «condizionata alla prestazione da parte del ricorrente del consenso all'estradizione in Italia con contestuale rinuncia agli atti della procedura pendente avanti alla Corte Suprema colombiana». Il Tribunale di Trieste, non ha motivato espressamente sul punto, ma ha tuttavia ribadito l'esclusiva adeguatezza della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in ragione dell'elevato pericolo di recidiva ravvisato nel caso di specie. Il Tribunale non certo incongruamente ha ritenuto che l'indagato abbia un «profilo delinquenziale di assoluto spessore», in ragione del ruolo apicale assunto nelle due operazioni di importazioni di cocaina oggetto di contestazione, nonché «del suo comprovato inserimento.., in un pericoloso "cartello colombiano" dedito al narcotraffico internazionale su larga scala, come dimostra il volume di sostanza movimentata nell'ambito della presente indagine». L'omissione della motivazione denunciata dal ricorrente è, dunque, insussistente, in quanto il Tribunale di Trieste ha disatteso implicitamente la deduzione della difesa, non avendo ritenuto l'elemento di novità addotto idoneo a superare la diagnosi di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere formulata. In tema di ordinanza de libertate del tribunale del riesame, del resto, è ravvisabile il vizio di omessa motivazione quando dal provvedimento, considerato nella sua interezza, non risultino le ragioni del convincimento del giudice su punti 3 rilevanti per il giudizio e non anche quando i motivi per il superamento delle tesi difensive su una determinata questione siano per implicito desumibili dalle argomentazioni adottate per risolverne altra (ex plurimis: Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944 - 01). 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al fatto nuovo dedotto. 5. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che, come nella specie, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (ex plurimis: Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2023.