Decreto cautelare 31 luglio 2025
Ordinanza collegiale 4 settembre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00434/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01221/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2025, proposto da I Nostri Bar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vietri Sul Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Ingenito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, Ente Parco Regionale Monti Lattari, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) dell’Ordinanza dirigenziale del Comune di Vietri sul Mare (SA) n. 73/2025, con allegato il verbale dei Carabinieri di Vietri sul Mare del 16.07.2025 n. prot. 0016477/2025, notificati in data 19.07.2025, con cui si ordina l’immediato divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
2) dell’Ordinanza dirigenziale n. 75/2025, emessa dallo stesso ufficio, notificata in data 22.07.2025, con cui si ordina la cessazione della suindicata attività commerciale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vietri Sul Mare;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa ON NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
con ricorso iscritto al R.G. 1221/2025, la Società I nostri Bar S.r.l. ha impugnato l’ordinanza dirigenziale del comune di Vietri sul Mare n. 73/2025, notificata in data 19.07.2025 - con l’allegato verbale dei Carabinieri di Vietri sul Mare del 16.07.2025 n. prot. 0016477/2025 - con la quale è stato ordinato alla società l’immediato divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché l’ordinanza dirigenziale n. 75/2025 notificata in data 22.07.2025 con cui le è stata poi ordinata la cessazione dell’attività commerciale;
Rilevato che:
con ordinanza n. 1430 del 04.09.2025, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori nei termini che seguono: “ Considerato che, ai fini del decidere, il Collegio ritiene necessario acquisire l’ordinanza di demolizione delle opere realizzate che, secondo quanto riferito dalla difesa della parte ricorrente nel corso dell’odierna camera di consiglio, è stata di recente notificata dal Comune di Vietri sul Mare alla parte ricorrente; Ritenuto altresì, che, stante la complessità delle questioni da esaminare in fatto e in diritto – segnatamente, per ciò che concerne gli aspetti edilizi, pregiudiziali rispetto alla definizione del presente giudizio - sia opportuno, nelle more, mantenere gli effetti del decreto presidenziale n. 311/2025 del 31.07.2025, con il quale è stata accolta l’istanza di tutela cautelare ex art. 56 c.p.a.; ”
Considerato che:
in data 29.01.2026 è stata depositata agli atti dichiarazione del difensore di rinuncia al mandato;
in data 22.02.2026, il Comune di Vietri sul Mare ha depositato documentazione, anche fotografica, atta a comprovare l’esecuzione da parte della società ricorrente dell’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino adottata dal Comune vietrese n. 91/2025, prot. gen. 18959 in data 01.09.2025;
con dichiarazione resa all’udienza pubblica del 24.02.2026, il difensore della ricorrente ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio stante l’intervenuta attività di ottemperanza all’ordinanza de qua ;
all’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione;
Ritenuto che:
il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a. per effetto della sopravvenienza descritta (intervento di ripristino dell’area con rimozione e trasporto dei materiali di risulta a cura della parte ricorrente);
le spese di lite possano essere compensate in ragione della peculiarità e della definizione in rito della presente controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
UI SO, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
ON NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON NO | UI SO |
IL SEGRETARIO