CASS
Sentenza 11 ottobre 2023
Sentenza 11 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2023, n. 41340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41340 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ENOBIOMOANOR SMART nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/11/2022 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. OLGA MIGNOLO per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. EMANUELE MASSEI per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Il Giudice di Pace di Ascoli Piceno, con sentenza del 10/11/2022 ha condannato ENOBIOMOANOR SMART in relazione al reato e di cui all'art. 14, comma 5 ter D.Lgs 286/1998 per essersi intrattenuto illegalmente nel territorio dello Stato oltre il termine previsto nell'ordine del Questore di Ascoli Piceno del 4 novembre 2011, così come accertato il giorno 13 gennaio 2022. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in quanto nella sentenza vi sarebbe la mera trasposizione del capo di imputazione con indicazione degli atti acquisiti senza che sia evidenziato alcun passaggio logico. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 13 e 14 D.Lgs 256/1998 in quanto dal decreto del Questore acquisito in udienza risulterebbe che il 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 41340 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 18/05/2023 ricorrente non è stato accompagnato alla frontiera "in quanto sprovvisto di un documento di identità valido per l'espatrio" laddove questo sarebbe proprio uno dei casi in cui si dovrebbe procedere all'accompagnamento. 3. In data 2 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Olga Mignolo 2/5/23 chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 4 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa con le quali l'avv. Emanuele Massei insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione della sentenza in quanto nella stessa non sarebbe esposto il ragionamento seguito dal giudice. La doglianza è infondata. Il provvedimento impugnato, seppure redatto in termini estremamente sintetici, con il riferimento alla documentazione acquisita in atti (il decreto del Questore) e agli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria (l'identificazione dell'imputato nel territorio dello Stato oltre il termine indicato), ha reso sufficiente conto degli elementi posti a fondamento della conclusione circa l'affermazione di responsabilità. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 13 e 14 D.Lgs 256/1998 in quanto dal decreto del Questore acquisito in udienza risulta che il ricorrente non è stato accompagnato alla frontiera "in quanto sprovvisto di un documento di identità valido per l'espatrio" e questo, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 256/1998, sarebbe uno dei casi in cui si dovrebbe procedere all'accompagnamento alla frontiera in quanto il mancato possesso di un documento valido per l'espatrio rende inesigibile il comportamento richiesto. La doglianza è infondata. L'art. 14, comma 5 ter, prima parte, D.Lgs 256/1998, nel testo risultante dalla sostituzione del contenuto di tale articolo operata dall'art. 3, comma 1, lett. d), 5), del decreto-legge n. 89 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 129 del 2011, punisce, per quanto qui interessa, lo straniero (non cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea) che violi senza giustificato motivo l'ordine dal questore disposto in applicazione del comma 5 bis dello stesso art. 14. Il comportamento penalmente sanzionato si sostanzia in un fare, consistente nella permanenza, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato dello straniero cui sia stato notificato il decreto del questore contenente l'ordine di lasciare il territorio, dopo la scadenza del termine indicato nell'atto amministrativo. Il reato in questione è dunque di natura commissiva (lo straniero rimane nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine a lui assegnato per uscire dal territorio senza 2 ì giustificato motivo) e ha natura permanente, dal momento che tale condotta, costituente l'illecito in questione dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dal decreto del questore, mantiene nel tempo il suo carattere di illiceità che solo il comportamento contrario, cioè l'adempimento all'ordine contenuto in tale atto amministrativo, può interrompere (cfr. esattamente in termini Sez. 1 n. 13406 del 26/2/2020, Teqja, n.m.). In una corretta prospettiva interpretativa il giustificato motivo che 'esclude rilievo penale alla condotta è costituito da una situazione di concreta e assoluta inesigibilità dell'ottemperanza all'ordine di allontanamento di cui l'intimato deve dare specifico conto, tanto che si deve escludere che possono avere rilievo delle condizioni di generica difficoltà nel dare esecuzione allo stesso (in questo senso cfr. sempre Sez. 1 n. 13406 del 26/2/2020, Teqja, n.m; nonché Cass. Sez. 1, n. 30779 del 7/7/2006, Farina, Rv. 234883). Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di specie, in assenza di prova in atti che l'imputato si sia tempestivamente attivato per ottenere un documento sostitutivo di quello mancante e senza peraltro che la difesa abbia fornito alcuna giustificazione in merito, il mancato possesso di passaporto o di altro valido documento per l'espatrio non costituisce di per sé giustificato motivo dell'accertato inadempimento e il giudice non era tenuto a fornire una specifica motivazione sul punto (in questo senso ancora Sez. 1 n. 13406 del 26/2/2020, Teqja, n.m. e Cass. Sez. 1, n. 40827 del 5 febbraio 2019, Markovic, Rv. 277449 nonché Cass. Sez. 1, n. 9754 del 18 febbraio 2010, Singh, Rv. 246516). 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 maggio 2023 Il ConsigIne estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. OLGA MIGNOLO per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. EMANUELE MASSEI per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Il Giudice di Pace di Ascoli Piceno, con sentenza del 10/11/2022 ha condannato ENOBIOMOANOR SMART in relazione al reato e di cui all'art. 14, comma 5 ter D.Lgs 286/1998 per essersi intrattenuto illegalmente nel territorio dello Stato oltre il termine previsto nell'ordine del Questore di Ascoli Piceno del 4 novembre 2011, così come accertato il giorno 13 gennaio 2022. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in quanto nella sentenza vi sarebbe la mera trasposizione del capo di imputazione con indicazione degli atti acquisiti senza che sia evidenziato alcun passaggio logico. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 13 e 14 D.Lgs 256/1998 in quanto dal decreto del Questore acquisito in udienza risulterebbe che il 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 41340 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 18/05/2023 ricorrente non è stato accompagnato alla frontiera "in quanto sprovvisto di un documento di identità valido per l'espatrio" laddove questo sarebbe proprio uno dei casi in cui si dovrebbe procedere all'accompagnamento. 3. In data 2 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Olga Mignolo 2/5/23 chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 4 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa con le quali l'avv. Emanuele Massei insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione della sentenza in quanto nella stessa non sarebbe esposto il ragionamento seguito dal giudice. La doglianza è infondata. Il provvedimento impugnato, seppure redatto in termini estremamente sintetici, con il riferimento alla documentazione acquisita in atti (il decreto del Questore) e agli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria (l'identificazione dell'imputato nel territorio dello Stato oltre il termine indicato), ha reso sufficiente conto degli elementi posti a fondamento della conclusione circa l'affermazione di responsabilità. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 13 e 14 D.Lgs 256/1998 in quanto dal decreto del Questore acquisito in udienza risulta che il ricorrente non è stato accompagnato alla frontiera "in quanto sprovvisto di un documento di identità valido per l'espatrio" e questo, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 256/1998, sarebbe uno dei casi in cui si dovrebbe procedere all'accompagnamento alla frontiera in quanto il mancato possesso di un documento valido per l'espatrio rende inesigibile il comportamento richiesto. La doglianza è infondata. L'art. 14, comma 5 ter, prima parte, D.Lgs 256/1998, nel testo risultante dalla sostituzione del contenuto di tale articolo operata dall'art. 3, comma 1, lett. d), 5), del decreto-legge n. 89 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 129 del 2011, punisce, per quanto qui interessa, lo straniero (non cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea) che violi senza giustificato motivo l'ordine dal questore disposto in applicazione del comma 5 bis dello stesso art. 14. Il comportamento penalmente sanzionato si sostanzia in un fare, consistente nella permanenza, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato dello straniero cui sia stato notificato il decreto del questore contenente l'ordine di lasciare il territorio, dopo la scadenza del termine indicato nell'atto amministrativo. Il reato in questione è dunque di natura commissiva (lo straniero rimane nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine a lui assegnato per uscire dal territorio senza 2 ì giustificato motivo) e ha natura permanente, dal momento che tale condotta, costituente l'illecito in questione dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dal decreto del questore, mantiene nel tempo il suo carattere di illiceità che solo il comportamento contrario, cioè l'adempimento all'ordine contenuto in tale atto amministrativo, può interrompere (cfr. esattamente in termini Sez. 1 n. 13406 del 26/2/2020, Teqja, n.m.). In una corretta prospettiva interpretativa il giustificato motivo che 'esclude rilievo penale alla condotta è costituito da una situazione di concreta e assoluta inesigibilità dell'ottemperanza all'ordine di allontanamento di cui l'intimato deve dare specifico conto, tanto che si deve escludere che possono avere rilievo delle condizioni di generica difficoltà nel dare esecuzione allo stesso (in questo senso cfr. sempre Sez. 1 n. 13406 del 26/2/2020, Teqja, n.m; nonché Cass. Sez. 1, n. 30779 del 7/7/2006, Farina, Rv. 234883). Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di specie, in assenza di prova in atti che l'imputato si sia tempestivamente attivato per ottenere un documento sostitutivo di quello mancante e senza peraltro che la difesa abbia fornito alcuna giustificazione in merito, il mancato possesso di passaporto o di altro valido documento per l'espatrio non costituisce di per sé giustificato motivo dell'accertato inadempimento e il giudice non era tenuto a fornire una specifica motivazione sul punto (in questo senso ancora Sez. 1 n. 13406 del 26/2/2020, Teqja, n.m. e Cass. Sez. 1, n. 40827 del 5 febbraio 2019, Markovic, Rv. 277449 nonché Cass. Sez. 1, n. 9754 del 18 febbraio 2010, Singh, Rv. 246516). 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 maggio 2023 Il ConsigIne estensore