Art. 16. 1. All' articolo 109-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado".
Nota all'art. 16:
- Si riporta l'art. 109-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 109-bis (Nomina al grado di ambasciatore). - Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado.
Le nomine al grado di ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarita' degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilita'; la qualita' del servizio prestato, la cultura e la personalita' mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianita' nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneita' alle nuove funzioni di ogni candidato.
Al fine della formulazione delle proposte di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministro degli affari esteri acquisisce gli elementi informativi e valutativi di cui l'amministrazione dispone, incluse le relazioni biennali di cui all'art. 106-bis del presente decreto in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo».
"Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado".
Nota all'art. 16:
- Si riporta l'art. 109-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 109-bis (Nomina al grado di ambasciatore). - Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado.
Le nomine al grado di ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarita' degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilita'; la qualita' del servizio prestato, la cultura e la personalita' mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianita' nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneita' alle nuove funzioni di ogni candidato.
Al fine della formulazione delle proposte di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministro degli affari esteri acquisisce gli elementi informativi e valutativi di cui l'amministrazione dispone, incluse le relazioni biennali di cui all'art. 106-bis del presente decreto in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo».