CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente e Relatore
FRATELLO ANTONELLA, Giudice
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6131/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 0718020250001721001 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22300/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dalla società Ricorrente_1 SRL, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d. lgs. 546/92, notificato tempestivamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il relatore indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti nulla hanno depositato entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il collegio, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna un ATTO DI PIGNORAMENTO, lamentando che non è stata notificata l'intimazione di pagamento ex art. 50 dpr 602/73; che le cartelle presupposte non sono mai state notificate ed i tributi sono estinti per intervenuta prescrizione;
che le cartelle sono comunque decadute ex art. 25 dpr 602/73; che il pignoramento è stato emesso da ente incompetente territorialmente, perché avrebbe dovuto procedere
AdER di Roma, ove è la sede legale.
L'Agenzia delle Entrate OS ha controdedotto che le cartelle e l'intimazione sono state ritualmente notificate e sono divenute definitive;
che non è maturato il termine di decadenza e nemmeno il termine di prescrizione;
che l'AdER è unitaria.
Il collegio osserva quanto segue.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve pertanto essere parzialmente accolto.
AdER ha provato documentalmente di avere notificato l'intimazione di pagamento n. 608000 il 07.10.2024
a mezzo pec. Detta intimazione non è stata impugnata ed è pertanto divenuta definitiva, il che preclude ogni doglianza relativa all'intimazione medesima nonché alle cartelle indicate nella stessa, ivi compresi i termini di decadenza e prescrizione computati prima della notificazione di essa intimazione. Tra tale notificazione del 07.10.2024 e la notificazione del pignoramento impugnato, il 06.02.2025, non è scaduto alcun termine di prescrizione o decadenza. Ne consegue che il pignoramento impugnato è stato emesso tempestivamente e legittimamente in ordine ai ruoli recati nell'intimazione n. 608000, rappresentati dalle cartelle nn. 371000,
831000, 766000, 378000, 843000 e 739000.
AdER ha inoltre provato di avere notificato, a mezzo pec, la cartella n. 2036000 il 07.3.2024 e la cartella n.
940000 il 19.6.2024. Entrambe sono divenute definitive per omessa impugnazione e dunque è preclusa ogni doglianza in relazione alle stesse ed al procedimento impo-esattivo pregresso. Poiché il pignoramento presso terzi è stato notificato il 06.02.2025, prima della scadenza di un anno dalla notifica delle due cartelle indicate, non è necessaria la notificazione di intimazione ex art. 50 dpr 602/73 e non è scaduto alcun termine di prescrizione o decadenza. Ne consegue che in relazione ai ruoli recati da tali due cartelle il pignoramento presso terzi è stato legittimamente e tempestivamente emesso e notificato.
Per contro, le altre cartelle indicate nell'atto di pignoramento, essendo state notificate prima di un anno prima del 06.02.2025, data di notifica dell'atto di pignoramento, avrebbero dovuto essere seguite dalla notifica dell'intimazione ex art. 50 dpr 602/73. Tale intimazione, n. 502000, è stata oggetto di tentativo di notificazione via pec da parte di AdER, nella cui documentazione si rinviene tuttavia la sola ricevuta di accettazione della pec, ma non anche la ricevuta di consegna.
Pertanto, l'atto di pignoramento è stato emesso illegittimamente, perché oltre un anno dalla notifica delle cartelle ma senza prova della notifica dell'intimazione, in ordine alle residue cartelle, nn. 462000, 344000,
590000, 9036000, 932000 e 684000, sicché va annullato limitatamente ad esse.
Il ricorso va pertanto accolto parzialmente, limitatamente alla parte del pignoramento che si riferisce ai ruoli recati dalle cartelle nn. 462000, 344000, 590000, 9036000, 932000 e 684000, mentre va respinto nel resto,
e le spese vanno compensate in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e compensa le spese.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente e Relatore
FRATELLO ANTONELLA, Giudice
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6131/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 0718020250001721001 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22300/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dalla società Ricorrente_1 SRL, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d. lgs. 546/92, notificato tempestivamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il relatore indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti nulla hanno depositato entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il collegio, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna un ATTO DI PIGNORAMENTO, lamentando che non è stata notificata l'intimazione di pagamento ex art. 50 dpr 602/73; che le cartelle presupposte non sono mai state notificate ed i tributi sono estinti per intervenuta prescrizione;
che le cartelle sono comunque decadute ex art. 25 dpr 602/73; che il pignoramento è stato emesso da ente incompetente territorialmente, perché avrebbe dovuto procedere
AdER di Roma, ove è la sede legale.
L'Agenzia delle Entrate OS ha controdedotto che le cartelle e l'intimazione sono state ritualmente notificate e sono divenute definitive;
che non è maturato il termine di decadenza e nemmeno il termine di prescrizione;
che l'AdER è unitaria.
Il collegio osserva quanto segue.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve pertanto essere parzialmente accolto.
AdER ha provato documentalmente di avere notificato l'intimazione di pagamento n. 608000 il 07.10.2024
a mezzo pec. Detta intimazione non è stata impugnata ed è pertanto divenuta definitiva, il che preclude ogni doglianza relativa all'intimazione medesima nonché alle cartelle indicate nella stessa, ivi compresi i termini di decadenza e prescrizione computati prima della notificazione di essa intimazione. Tra tale notificazione del 07.10.2024 e la notificazione del pignoramento impugnato, il 06.02.2025, non è scaduto alcun termine di prescrizione o decadenza. Ne consegue che il pignoramento impugnato è stato emesso tempestivamente e legittimamente in ordine ai ruoli recati nell'intimazione n. 608000, rappresentati dalle cartelle nn. 371000,
831000, 766000, 378000, 843000 e 739000.
AdER ha inoltre provato di avere notificato, a mezzo pec, la cartella n. 2036000 il 07.3.2024 e la cartella n.
940000 il 19.6.2024. Entrambe sono divenute definitive per omessa impugnazione e dunque è preclusa ogni doglianza in relazione alle stesse ed al procedimento impo-esattivo pregresso. Poiché il pignoramento presso terzi è stato notificato il 06.02.2025, prima della scadenza di un anno dalla notifica delle due cartelle indicate, non è necessaria la notificazione di intimazione ex art. 50 dpr 602/73 e non è scaduto alcun termine di prescrizione o decadenza. Ne consegue che in relazione ai ruoli recati da tali due cartelle il pignoramento presso terzi è stato legittimamente e tempestivamente emesso e notificato.
Per contro, le altre cartelle indicate nell'atto di pignoramento, essendo state notificate prima di un anno prima del 06.02.2025, data di notifica dell'atto di pignoramento, avrebbero dovuto essere seguite dalla notifica dell'intimazione ex art. 50 dpr 602/73. Tale intimazione, n. 502000, è stata oggetto di tentativo di notificazione via pec da parte di AdER, nella cui documentazione si rinviene tuttavia la sola ricevuta di accettazione della pec, ma non anche la ricevuta di consegna.
Pertanto, l'atto di pignoramento è stato emesso illegittimamente, perché oltre un anno dalla notifica delle cartelle ma senza prova della notifica dell'intimazione, in ordine alle residue cartelle, nn. 462000, 344000,
590000, 9036000, 932000 e 684000, sicché va annullato limitatamente ad esse.
Il ricorso va pertanto accolto parzialmente, limitatamente alla parte del pignoramento che si riferisce ai ruoli recati dalle cartelle nn. 462000, 344000, 590000, 9036000, 932000 e 684000, mentre va respinto nel resto,
e le spese vanno compensate in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e compensa le spese.