CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 19349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19349 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/03/2026 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria in data 07/05/2026 del difensore del ricorrente, Avv. ROBERTO SACCOMANNO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 6 marzo 2026 dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NC CH, indagato per i reati di cui agli artt. 473 e 648 cod. pen., avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli limitatamente ai telefoni cellulari in sequestro;
l’inammissibilità veniva dichiarata in quanto il Pubblico ministero aveva emesso, in data 27 febbraio 2026, un nuovo decreto di sequestro, dei medesimi telefoni per cui era stata rilevata una carenza di interesse all’impugnazione, posto che i beni non avrebbero potuto comunque essere restituiti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19349 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 15/05/2026 2 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso il difensore di CH, eccependo che il pubblico ministero non aveva provveduto a disporre la revoca del precedente sequestro ed a restituire i telefoni cellulari per cui, alla data del 27 febbraio 2026, il precedente decreto di sequestro non poteva dirsi inefficace, posto che aveva prodotto i suoi effetti e non poteva dirsi implicitamente revocato, come sostenuto dal Tribunale;
ritenere che il secondo provvedimento, volto a colmare le lacune motivazionali del primo, fosse sostitutivo di quest’ultimo avrebbe significato ammettere che il decreto di convalida di sequestro possa essere integrato oltre i limiti temporali previsti;
pertanto, l’adozione del secondo provvedimento doveva ritenersi precluso dal principio del ne bis in idem cautelare, che opera quando siano attivate più misure relative allo stesso bene ed il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza di riesame, stante lo specifico interesse dell’indagato all’impugnazione. Il decreto di convalida doveva ritenersi nullo per mancanza assoluta di motivazione ed era errata la motivazione del Tribunale che ne aveva ritenuto la legittimità, non potendo lo stesso integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro;
la formula utilizzata dal pubblico ministero nel decreto di convalida era del tutto carente in ordine al fumus commissi delicti, al vincolo di pertinenzialità tra le cose sequestrate ed il tema di prova e le specifiche finalità istruttorie perseguite;
si era appurato che uno dei telefoni in sequestro aveva contattato la vittima di una verosimile truffa telefonica, ma sarebbe stata necessaria una specifica motivazione in ordine al fumus del delitto ipotizzato e le esigenze istruttorie che avrebbero legittimato l’adozione della misura, tanto più in quanto la persona offesa aveva collocato la telefonata in un orario in cui erano in corso le attività di perquisizione e sequestro, e quindi era da escludersi che il telefono da cui era partiva la chiamata fosse in uso agli indagati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Si deve infatti ribadire che va ricordato che l’interesse a impugnare, deve essere valutato in modo concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile alla luce della situazione esistente al momento della decisione. Tale interesse non può dirsi sussistente nel caso in esame, avendo il Tribunale dato atto che il pubblico ministero ha espressamente affermato, nel nuovo decreto di sequestro, che il precedente provvedimento di convalida di sequestro era “inefficace perché carente di motivazione”; pertanto, poiché il ricorrente ha impugnato anche il secondo provvedimento di convalida del 3 sequestro (come risulta dalla memoria depositata), non si vede quale interesse ha il ricorrente all’impugnazione; se infatti venisse meno il secondo provvedimento, non potrebbe certo ritenersi che sopravviva il primo provvedimento definito dallo stesso pubblico ministero “inefficace”. 1.2. Né può essere ravvisato un giudicato cautelare, posto che “in tema di sequestro preventivo, non sussiste preclusione cautelare endoprocessuale nel caso in cui, successivamente alla revoca di un precedente sequestro da parte del pubblico ministero, ne sia da quest'ultimo nuovamente richiesta l'adozione in relazione ai medesimi beni, per lo stesso reato e sulla base degli stessi elementi, non essendo la revoca un provvedimento decisorio adottato in sede di impugnazione, non più rivisitabile” (Sez. 3, n. 44467 del 03/11/2022, [...], Rv. 283775-01, in tema di revoca di sequestro preventivo). In particolare, nei princìpi contenuti nella sentenza “Tonetti” – a parere del Collegio pienamente esportabili, alla luce della medesima ratio sottesa, alle ipotesi di revoca del sequestro probatorio – si precisa come il provvedimento di revoca adottato dal pubblico ministero non possa considerarsi un provvedimento decisorio adottato all'esito di un procedimento incidentale di impugnazione, come tale idoneo a consentire la formazione di una preclusione endoprocessuale;
detto provvedimento, proprio perchè adottato non in sede di impugnazione bensì quale conseguenza di un’esclusiva decisione discrezionale da parte dall'organo dell'accusa, deve ritenersi sostanzialmente fondato su ragioni di insindacabile opportunità. D'altra parte, non è neppure configurabile – nella fattispecie – la prospettata consunzione dell'azione cautelare, che, una volta esercitata e conclusasi con l'emanazione del provvedimento poi revocato dal pubblico ministero, non potrebbe essere esercitata una seconda volta, in relazione ai medesimi fatti, per lo stesso reato e sulla base dei medesimi elementi, non essendo prevista una tale preclusione nella materia cautelare nella quale la preclusione endoprocessuale consegue esclusivamente all’inoppugnabilità di un provvedimento adottato all'esito di un procedimento incidentale di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso comporta inoltre che non possa tenersi conto dei motivi sviluppati nella memoria depositata, nella quale viene ampliato il thema decidendum posto che, mentre in ricorso si argomentava soltanto sulla insussistenza dei presupposti per mantenere il sequestro sui telefoni cellulari, nella memoria si estende la censura anche alle ulteriori cose cadute in sequestro, senza peraltro sviluppare specifici motivi al riguardo. 2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata 4 al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente SE NI EA NO
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria in data 07/05/2026 del difensore del ricorrente, Avv. ROBERTO SACCOMANNO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 6 marzo 2026 dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NC CH, indagato per i reati di cui agli artt. 473 e 648 cod. pen., avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli limitatamente ai telefoni cellulari in sequestro;
l’inammissibilità veniva dichiarata in quanto il Pubblico ministero aveva emesso, in data 27 febbraio 2026, un nuovo decreto di sequestro, dei medesimi telefoni per cui era stata rilevata una carenza di interesse all’impugnazione, posto che i beni non avrebbero potuto comunque essere restituiti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19349 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 15/05/2026 2 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso il difensore di CH, eccependo che il pubblico ministero non aveva provveduto a disporre la revoca del precedente sequestro ed a restituire i telefoni cellulari per cui, alla data del 27 febbraio 2026, il precedente decreto di sequestro non poteva dirsi inefficace, posto che aveva prodotto i suoi effetti e non poteva dirsi implicitamente revocato, come sostenuto dal Tribunale;
ritenere che il secondo provvedimento, volto a colmare le lacune motivazionali del primo, fosse sostitutivo di quest’ultimo avrebbe significato ammettere che il decreto di convalida di sequestro possa essere integrato oltre i limiti temporali previsti;
pertanto, l’adozione del secondo provvedimento doveva ritenersi precluso dal principio del ne bis in idem cautelare, che opera quando siano attivate più misure relative allo stesso bene ed il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza di riesame, stante lo specifico interesse dell’indagato all’impugnazione. Il decreto di convalida doveva ritenersi nullo per mancanza assoluta di motivazione ed era errata la motivazione del Tribunale che ne aveva ritenuto la legittimità, non potendo lo stesso integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro;
la formula utilizzata dal pubblico ministero nel decreto di convalida era del tutto carente in ordine al fumus commissi delicti, al vincolo di pertinenzialità tra le cose sequestrate ed il tema di prova e le specifiche finalità istruttorie perseguite;
si era appurato che uno dei telefoni in sequestro aveva contattato la vittima di una verosimile truffa telefonica, ma sarebbe stata necessaria una specifica motivazione in ordine al fumus del delitto ipotizzato e le esigenze istruttorie che avrebbero legittimato l’adozione della misura, tanto più in quanto la persona offesa aveva collocato la telefonata in un orario in cui erano in corso le attività di perquisizione e sequestro, e quindi era da escludersi che il telefono da cui era partiva la chiamata fosse in uso agli indagati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Si deve infatti ribadire che va ricordato che l’interesse a impugnare, deve essere valutato in modo concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile alla luce della situazione esistente al momento della decisione. Tale interesse non può dirsi sussistente nel caso in esame, avendo il Tribunale dato atto che il pubblico ministero ha espressamente affermato, nel nuovo decreto di sequestro, che il precedente provvedimento di convalida di sequestro era “inefficace perché carente di motivazione”; pertanto, poiché il ricorrente ha impugnato anche il secondo provvedimento di convalida del 3 sequestro (come risulta dalla memoria depositata), non si vede quale interesse ha il ricorrente all’impugnazione; se infatti venisse meno il secondo provvedimento, non potrebbe certo ritenersi che sopravviva il primo provvedimento definito dallo stesso pubblico ministero “inefficace”. 1.2. Né può essere ravvisato un giudicato cautelare, posto che “in tema di sequestro preventivo, non sussiste preclusione cautelare endoprocessuale nel caso in cui, successivamente alla revoca di un precedente sequestro da parte del pubblico ministero, ne sia da quest'ultimo nuovamente richiesta l'adozione in relazione ai medesimi beni, per lo stesso reato e sulla base degli stessi elementi, non essendo la revoca un provvedimento decisorio adottato in sede di impugnazione, non più rivisitabile” (Sez. 3, n. 44467 del 03/11/2022, [...], Rv. 283775-01, in tema di revoca di sequestro preventivo). In particolare, nei princìpi contenuti nella sentenza “Tonetti” – a parere del Collegio pienamente esportabili, alla luce della medesima ratio sottesa, alle ipotesi di revoca del sequestro probatorio – si precisa come il provvedimento di revoca adottato dal pubblico ministero non possa considerarsi un provvedimento decisorio adottato all'esito di un procedimento incidentale di impugnazione, come tale idoneo a consentire la formazione di una preclusione endoprocessuale;
detto provvedimento, proprio perchè adottato non in sede di impugnazione bensì quale conseguenza di un’esclusiva decisione discrezionale da parte dall'organo dell'accusa, deve ritenersi sostanzialmente fondato su ragioni di insindacabile opportunità. D'altra parte, non è neppure configurabile – nella fattispecie – la prospettata consunzione dell'azione cautelare, che, una volta esercitata e conclusasi con l'emanazione del provvedimento poi revocato dal pubblico ministero, non potrebbe essere esercitata una seconda volta, in relazione ai medesimi fatti, per lo stesso reato e sulla base dei medesimi elementi, non essendo prevista una tale preclusione nella materia cautelare nella quale la preclusione endoprocessuale consegue esclusivamente all’inoppugnabilità di un provvedimento adottato all'esito di un procedimento incidentale di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso comporta inoltre che non possa tenersi conto dei motivi sviluppati nella memoria depositata, nella quale viene ampliato il thema decidendum posto che, mentre in ricorso si argomentava soltanto sulla insussistenza dei presupposti per mantenere il sequestro sui telefoni cellulari, nella memoria si estende la censura anche alle ulteriori cose cadute in sequestro, senza peraltro sviluppare specifici motivi al riguardo. 2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata 4 al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente SE NI EA NO