CASS
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 18/11/2025, n. 37537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37537 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FE AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 37537 Anno 2025 Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 22/10/2025 RG 18411 /2025 - Ud. 22 ottobre 2025 - Consigliere Borrelli SI FE ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena e confermando per il resto la sentenza di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 216 co.1 n.1) e 223 co. 1 R.D. 267/1942; La difesa dell'imputato ha depositato richiesta di trattazione orale e una memoria. Quanto alla richiesta di trattazione orale avanzata dalla difesa del ricorrente, essa non ha potuto trovare accoglimento in quanto il modello procedimentale di riferimento per le udienze dinanzi alla settima sezione penale è quello dell'art. 611 cod. proc. pen. non convertibile. Ciò premesso, il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge dell'art. 95 D.Lgs. 150/2022 per la mancata sostituzione da parte del giudice di appello della pena detentiva con pene sostitutive - sia fondato, atteso che l'imputato, nelle proprie conclusioni scritte, aveva effettivamente avanzato specifica richiesta di sostituzione della pena, sulla quale la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia pronuncia. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il termine massimo di prescrizione del reato è decorso il 7 febbraio 2025, una volta spirato il termine di 12 anni e 6 mesi decorrente dalla data di commissione del fatto (24 luglio 2012), cui vanno aggiunte le sospensioni legate ai rinvii dell'udienza dell'8 ottobre 2018 al 22 ottobre 2018 per istanza del difensore (gg. 14). Il Collegio precisa che non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu °culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, la doglianza ritenuta fondata potrebbe al più condurre ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto,per intervenuta prescrizione. Così deciso, il 22 ottobre 2025 DEPOS!TATA • Il consigliere estencfre IN cAr, , Il Pr nte
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 37537 Anno 2025 Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 22/10/2025 RG 18411 /2025 - Ud. 22 ottobre 2025 - Consigliere Borrelli SI FE ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena e confermando per il resto la sentenza di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 216 co.1 n.1) e 223 co. 1 R.D. 267/1942; La difesa dell'imputato ha depositato richiesta di trattazione orale e una memoria. Quanto alla richiesta di trattazione orale avanzata dalla difesa del ricorrente, essa non ha potuto trovare accoglimento in quanto il modello procedimentale di riferimento per le udienze dinanzi alla settima sezione penale è quello dell'art. 611 cod. proc. pen. non convertibile. Ciò premesso, il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge dell'art. 95 D.Lgs. 150/2022 per la mancata sostituzione da parte del giudice di appello della pena detentiva con pene sostitutive - sia fondato, atteso che l'imputato, nelle proprie conclusioni scritte, aveva effettivamente avanzato specifica richiesta di sostituzione della pena, sulla quale la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia pronuncia. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il termine massimo di prescrizione del reato è decorso il 7 febbraio 2025, una volta spirato il termine di 12 anni e 6 mesi decorrente dalla data di commissione del fatto (24 luglio 2012), cui vanno aggiunte le sospensioni legate ai rinvii dell'udienza dell'8 ottobre 2018 al 22 ottobre 2018 per istanza del difensore (gg. 14). Il Collegio precisa che non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu °culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, la doglianza ritenuta fondata potrebbe al più condurre ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto,per intervenuta prescrizione. Così deciso, il 22 ottobre 2025 DEPOS!TATA • Il consigliere estencfre IN cAr, , Il Pr nte