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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. RO LO EN, all'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 278/2025 R.G., promossa da:
nato il [...] in [...], c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BALLONE DALILA , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. ATZENI OLIVIERO;
- resistente -
OGGETTO: assegno sociale per titolari di carta di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27/01/2025, esponeva che in data Parte_1
31.05.2023, presentava all' resistente domanda di assegno sociale per i titolari di carta di CP_1 soggiorno.
Lamentava che l' , con nota del 10.07.2023, comunicava al ricorrente il rigetto della CP_1 domanda in quanto non sarebbe stata presentata la documentazione richiesta;
successivamente, in data 04.03.2024, il ricorrente all'Istituto istanza di riesame della pratica con allegazione della documentazione richiesta.
In mancanza di riscontro da parte dell' , il ricorrente, in data 26.03.24, proponeva CP_1 ricorso amministrativo al Comitato provinciale , trasmettendo nuovamente la documentazione CP_1 richiesta ed insistendo nell'accoglimento della domanda.
Che, tuttavia, inutile si rivelava il ricorso amministrativo.
Concludeva, dunque, per il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario. L' si costituiva in giudizio segnalando di aver concesso in autotutela l'assegno sociale CP_1 per i titolari di carta di soggiorno, così come richiesto dal ricorrente, chiedeva dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La domanda trae origine dal ritardato riconoscimento di una prestazione legittimamente richiesta dal ricorrente, possedendone i requisiti.
Ora, lo stesso ricorrente, avendo avuto contezza dell'avvenuto riconoscimento in autotutela dell'assegno sociale da parte dell' , ha chiesto a verbale che sia dichiarata la cessata materia CP_1 del contendere, insistendo per la vittoria delle spese, visto il pagamento comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con la liquidazione della prestazione dedotta in giudizio e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell' a resistere, dal momento che siffatta prestazione risulta CP_1 già corrisposta in via amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 27/01/2025 .
Ora, è pur vero che l' ha riconosciuto e posto in pagamento la prestazione, ma è altresì CP_1 vero che, di fatto, come riscontrabile dalla lettura degli atti processuali, oltre che dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dall' , ciò è avvenuto successivamente alla data del deposito CP_1 del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre che alla data della domanda amministrativa.
A questo punto, appare evidente che l' , al momento della pendenza del giudizio era CP_1 inadempiente, ragion per cui ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale lo stesso debba essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo ex DM n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., con ricorso depositato il 27/01/2025 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1 liquida in euro 1.312,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 27/11/2025.
Il Giudice
RO LO EN