Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 3291/23
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti Romano Luca Maria ed Alfieri Giovanni in virtù Parte_1
di procura posta in calce all'atto di citazione, i qauali dichiarano di voler ricevere gli atti ai seguenti indirizzi PEC: e Email_1 Email_2
ATTORE
E
e Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI-CONTUMACI
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da comparsa conclusionale in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L'attore ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120230047918169000 notificata il 16-6-2023 per l'importo di euro 30.642,43 adducendone l'illegittimità per errato calcolo di interessi, maggiorazioni e sanzioni;
su tale motivo chiedeva la pronuncia di declaratoria di nullità,
I convenuti ritualmente citati restavano entrambi contumaci.
La domanda all'esito dello spirare dei termini concessi viene ora all'esame nel merito.
Premesso che la cartella di pagamento, in quanto manifestazione di una pretesa impositiva da parte della pubblica amministrazione, deve essere improntata al principio della «trasparenza» imposto dalle norme sul procedimento amministrativo e dallo Statuto del contribuente. Quindi, anche la cartella, al pari di qualsiasi atto della pubblica amministrazione, deve riportare una congrua motivazione e non deve mancare degli elementi essenziali, che consentano al contribuente di verificare se le somme che gli vengono richieste siano corrette o meno. Tale requisito riguarda anche gli interessi riportati nella cartella medesima.
E' frequente ce in gran parte delle cartelle manca la specificazione delle informazioni relative al calcolo degli interessi. Al contrario, tali importi vengono semplicemente riportati in misura complessiva e riferiti all'annualità relativa all'omesso versamento di imposte. Difficilmente vengono inseriti dei prospetti specifici per il calcolo degli interessi.
L'orientamento di tutta la giurisprudenza anche tributaria conviene sul fatto che la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, quantomeno con riferimento al tasso applicato e alla decorrenza, rappresenta un motivo di illegittimità della cartella.
Tuttavia per altri invece essa investe solo la parte relativa agli interessi stessi, mentre resta fermo l'obbligo di pagare le imposte e le sanzioni, (in questo secondo caso, però, almeno per le cartelle esattoriali particolarmente vecchie – dove l'importo a titolo di interessi è elevato – il contribuente potrebbe ricevere un sostanzioso sconto). (cfr. Cass. Sent. n. 249433/2016; Art. 7 Statuto
Contribuente)
Nel caso che ci occupa il motivo è fondato e la domanda va accolta: atteso che la giurisprudenza riconosce pacificamente la necessità che il calcolo degli interessi sia indicato quanto meno con l'indicazione del tasso applicato e della decorrenza.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto ed il comportamento processuale dei convenuti, rimasti contumaci, non ha di certo contribuito a migliorarne la questione in termini di chiarezza;
tali essendo le risultanze si impone l'annullamento parziale della cartella con esclusivo riferimento agli importi richiesti a titolo d'interessi, ferma restando la validità della stessa per quanto concerne le altre voci l'esito del giudizio impone la condanna al pagamento delle spese processuali a carico dei convenuti che si quantificano nel dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
- e ogni altra eccezione, deduzione disattesa Controparte_2 Controparte_1
così provvede:
- dichiara la contumacia di e Controparte_2 Controparte_1
ritualmente citati e non comparsi;
- accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla parzialmente la cartella di pagamento n.
07120230047918169000 del 16-6-2023 per l'importo di euro 30.642,43 impugnata, limitatamente agli importi indicati a titolo di interessi
- condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 1.100,00, oltre C. U., accessori di legge se
[...]
dovuti, con attribuzione agli avv.ti Romano Luca Maria ed Alfieri Giovanni, dichiaratisi antistatari.
Torre Annunziata 3 gennaio 2025 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora