CASS
Sentenza 3 aprile 2023
Sentenza 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2023, n. 13793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13793 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RISMONDO SRL avverso l'ordinanza del 25/08/2022 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 13793 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La società Rismondo s.r.I., in persona del legale rappresentante, signora ON GA, per il tramite del difensore avv. Giovanni Bosco, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in epigrafe indicata che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame, proposta dalla società ricorrente, volta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo disposto sulle somme giacenti sui conti correnti intestati alla medesima società ai sensi del decreto 231 del 2001 per i reati presuppostt realizzati dalla persona fisica, signora ON GA. 1.1. nribunale del riesame ha dichiarato l'inammissibilità dell' istanza di riesame in quanto la persona giuridica Rismondo s.r.l. era stata assistita dall'avv. Giovanni Bosco, difensore di fiducia invalidamente nominato dalla rappresentante legale, signora ON, imputata per il reato presupposto, in violazione del divieto di rappresentanza di cui all'art. 39 d.lgs.231/2001. 1.2. La società ricorrente deduce la violazione degli artt. 39, 40 e 41 del d.lgs.231/2001, asserendo che il caso in disamina non è sussumibile nel divieto di rappresentanza di cui all'art. 39 del citato decreto 231/2001. Rappresenta infatti che alla società non era stata notificata alcuna informazione di garanzia o qualsivoglia informativa, sicchè non era a conoscenza del procedimento penale a carico della rappresentate legale dell'ente; rappresenta inoltre che il sequestro dei conti correnti era stato notificato personalmente alla signora ON, e non nella sua qualità di rappresentante legale. In ogni caso, deduce che il giudice del riesame, preso atto che il difensore della società era stato nominato dalla rappresentante legale indagata e che l'ente era dunque privo di formale rappresentanza, avrebbe dovuto nominare un difensore d'ufficio, ai sensi degli artt. 40 e 41 decreto 231/2001, con conseguente contestuale rimessione in termini. 2.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto proposto dal difensore di fiducia, avv. Giovanni Bosco nominato dal rappresentante legale dell'ente, indagato per il reato presupposto, in violazione dell'art. 39 del citato decreto 231/2001. 1.1. In proposito, si richiama il principio enunciato dalla sentenza Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Rv. 264310, secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001. Si è precisato che l'incompatibilità del legale rappresentante dell'ente a rappresentarlo nel procedimento a suo 1 carico, qualora egli sia contestualmente anche imputato per il reato presupposto, discende dalla presunzione iuris et de iure della sussistenza di un conflitto di interessi tra ente e suo rappresentante, destinata a rivelarsi già nel primo atto di competenza di quest'ultimo e cioè nella scelta del difensore di fiducia e procuratore speciale dell'ente, senza la cui nomina il soggetto collettivo non può validamente costituirsi. In applicazione del principio, la Corte ha affermato che il modello organizzativo dell'ente deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi, Sez. 3, n. 35387 del 13/05/2022, Rv. 283551 (nello stesso senso, Sez. 2, n. 51654 del 13/10/2017, Rv. 271360; Sez. 3, n. 56427 del 2017). 2. Orbene, nel caso in disamina, si osserva che il ricorso per cassazione è stato proposto a mezzo del difensore di fiducia avv. Giovanni Bosco, invalidamente nominato dalla rappresentante legale, imputata per il reato presupposto, nella sua qualità di rappresentante legale, in violazione del divieto di rappresentanza di cui all'art. 39 d.lgs.231/2001. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 13793 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La società Rismondo s.r.I., in persona del legale rappresentante, signora ON GA, per il tramite del difensore avv. Giovanni Bosco, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in epigrafe indicata che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame, proposta dalla società ricorrente, volta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo disposto sulle somme giacenti sui conti correnti intestati alla medesima società ai sensi del decreto 231 del 2001 per i reati presuppostt realizzati dalla persona fisica, signora ON GA. 1.1. nribunale del riesame ha dichiarato l'inammissibilità dell' istanza di riesame in quanto la persona giuridica Rismondo s.r.l. era stata assistita dall'avv. Giovanni Bosco, difensore di fiducia invalidamente nominato dalla rappresentante legale, signora ON, imputata per il reato presupposto, in violazione del divieto di rappresentanza di cui all'art. 39 d.lgs.231/2001. 1.2. La società ricorrente deduce la violazione degli artt. 39, 40 e 41 del d.lgs.231/2001, asserendo che il caso in disamina non è sussumibile nel divieto di rappresentanza di cui all'art. 39 del citato decreto 231/2001. Rappresenta infatti che alla società non era stata notificata alcuna informazione di garanzia o qualsivoglia informativa, sicchè non era a conoscenza del procedimento penale a carico della rappresentate legale dell'ente; rappresenta inoltre che il sequestro dei conti correnti era stato notificato personalmente alla signora ON, e non nella sua qualità di rappresentante legale. In ogni caso, deduce che il giudice del riesame, preso atto che il difensore della società era stato nominato dalla rappresentante legale indagata e che l'ente era dunque privo di formale rappresentanza, avrebbe dovuto nominare un difensore d'ufficio, ai sensi degli artt. 40 e 41 decreto 231/2001, con conseguente contestuale rimessione in termini. 2.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto proposto dal difensore di fiducia, avv. Giovanni Bosco nominato dal rappresentante legale dell'ente, indagato per il reato presupposto, in violazione dell'art. 39 del citato decreto 231/2001. 1.1. In proposito, si richiama il principio enunciato dalla sentenza Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Rv. 264310, secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001. Si è precisato che l'incompatibilità del legale rappresentante dell'ente a rappresentarlo nel procedimento a suo 1 carico, qualora egli sia contestualmente anche imputato per il reato presupposto, discende dalla presunzione iuris et de iure della sussistenza di un conflitto di interessi tra ente e suo rappresentante, destinata a rivelarsi già nel primo atto di competenza di quest'ultimo e cioè nella scelta del difensore di fiducia e procuratore speciale dell'ente, senza la cui nomina il soggetto collettivo non può validamente costituirsi. In applicazione del principio, la Corte ha affermato che il modello organizzativo dell'ente deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi, Sez. 3, n. 35387 del 13/05/2022, Rv. 283551 (nello stesso senso, Sez. 2, n. 51654 del 13/10/2017, Rv. 271360; Sez. 3, n. 56427 del 2017). 2. Orbene, nel caso in disamina, si osserva che il ricorso per cassazione è stato proposto a mezzo del difensore di fiducia avv. Giovanni Bosco, invalidamente nominato dalla rappresentante legale, imputata per il reato presupposto, nella sua qualità di rappresentante legale, in violazione del divieto di rappresentanza di cui all'art. 39 d.lgs.231/2001. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2023 Il Consigliere estensore