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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/09/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 7098/2020 R. G. vertente tra
(avv.Marco Benazzi Piani) Parte_1
-ATTRICE-
e
(contumaci) Controparte_1
-CONVENUTI in riassunzione- ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di pagamento per Controparte_1 Parte_1
€.19.429,42 oltre interessi dalla domanda, a saldo del prezzo corrispettivo di forniture e lavori meglio descritti nelle proprie fatture n°20 del 18 dicembre 2001, n° 13 del 1 settembre 2002 e n°30 del 31 dicembre 2002.
ha proposto opposizione, sostenendo di non dovere alcunché, avendo controparte Parte_1 eseguito soltanto i lavori per complessive Lire 34.900.000 di cui al suo preventivo di settembre
2001, e ricevuto in più riprese Lire 34.500.000, ovvero €. 17.817,76, con partita “chiusa allo stato, in considerazione del materiale di scarto -per giunta anche di altri cantieri- lasciato presso il committente ed in ragione della mancata installazione della rete di protezione sulle grondaie”.
costituito, riconosciuto il complessivo pagamento ex adverso allegato, relativo Persona_1 anche alla fattura n°20/01, ha limitato la domanda ad €. 16.847,14, quale residuo credito portato nelle proprie fatture:
n°13 del 10 settembre 2002, di €.24.325,84
n°30 del 31 dicembre 2002, di €.7.240,32
Depositate dalle parti le memorie ex art.186 co.6 cpc;
rigettata istanza dell'opposto ex art.186 ter cpc;
ammesse le prove orali richieste dalle parti;
il processo è stato interrotto per il sopravvenuto decesso di Persona_1
Riassunto il processo dall'opponente nei confronti dei suoi eredi, nessuno di questi si è costituito.
Assunta la prova orale ammessa dell'opponente, la causa, scaduti in data 9 dicembre 2024 i termini ex aart.190 cpc, è stata riservata in decisione monocratica.
ha così concluso: Parte_1
“contrariis rejectis, in via preliminare, in accoglimento della richiesta avversaria di revoca del decreto ingiuntivo opposto, emettersi immediatamente sentenza parziale di revoca del decreto ingiuntivo telematico
n°2449/2020 [n°4921/2020 R.G.], reso dal Tribunale di Modena in data 7 agosto 2020; sempre in via preliminare, non concedersi l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter Codice di
Procedura Civile per l'importo di €. 16.847,14, considerata la presenza di ampia prova scritta a fondamento dell'opposizione spiegata e poiché il credito affermato risulta inesistente e perciò non dovuto per le ragioni tutte spiegate in narrativa;
in via principale e nel merito, dichiararsi nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo telematico n°2449/2020 [n°4921/2020 R.G.], emesso dal Tribunale di Modena in data 7 agosto 2020, rigettarsi la domanda di pagamento testualmente “della somma di
€.16.847,14=, ovvero al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo” formulata in comparsa avversaria di costituzione e risposta e reiterata in memoria ex art. 183, comma 6, n°1 Codice di Procedura Civile
e in ogni caso, respingersi qualsivoglia domanda di pagamento ulteriormente proposta dal Signor
e, se costituiti, dai suoi eredi, in relazione alle medesime causali a base del Controparte_1 ricorso monitorio, poiché il credito affermato risulta inesistente e perciò non dovuto per le ragioni tutte spiegate in narrativa e poiché comunque infondate in fatto ed in diritto, nonché destituite di ogni fondamento probatorio, le domande a qualunque titolo proposte dal medesimo Signor
e, se costituiti, dai suoi eredi. Controparte_1
Con condanna di e se costituiti, dei suoi eredi, per lite temeraria ed in ogni caso, Controparte_1 con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria e per quanto occorrer possa, si reitera la richiesta di ammissione dell'ordine di esibizione indicato alla lettera c) della II^ memoria di parte ex art. 183, comma VI°, Codice di
Procedura Civile, non decisa in corso di giudizio.”
nella sua memoria ex art.183 co.6° n°1) cpc, aveva così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, ogni contraria istanza respinta e disattesa:
- emettere nei confronti dell'opponente ordinanza ingiuntiva provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c., per l'importo di €. 16.847,14=, con contestuale liquidazione delle spese ex art. 641 ultimo comma c.p.c.
- revocare il decreto ingiuntivo n. 2449/2020 del Tribunale di Modena, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal signor e, conseguentemente, condannarlo al Parte_1 pagamento in favore del signor della somma di €. 16.847,14=, ovvero al Controparte_1 pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze e spese generali, IVA e CPA rifuse.”
OSSERVA
1) Si conferma che il processo, interrotto per il decesso della parte convenuta opposta CP_1
avvenuta il 19 ottobre 2022, è stato ritualmente riassunto dall'opponente
[...] Parte_1 con ricorso tempestivamente depositato che, in uno con il decreto con cui il giudice ha fissato l'udienza di prosecuzione, è stato notificato collettivamente ed impersonalmente ai suoi eredi, presso l'ultimo domicilio del defunto, mediante spedizione postale del 16 ottobre 2023, seguita da accesso in loco e successiva compiuta giacenza. 1.1) Quanto alla tempestività della vocatio in ius, si richiamano le ragioni compiutamente esposte al punto 1) del proprio provvedimento in data 15 dicembre 2023.
Ragioni che, peraltro, sono rese superflue dal rilievo che “il termine di un anno entro il quale il processo interrotto per morte della parte può essere riassunto, a norma dell'art. 303, comma 2,
c.p.c., con atto notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, ha natura processuale, e come tale è soggetto all'ordinaria sospensione feriale” (Cass.
n°138 del 2020), che per ciò solo determina la tempestività della vocatio.
1.2) Quanto agli effetti della vocatio in ius eseguita con notifica collettiva ed impersonale,
“costituisce consolidato patrimonio della giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, verificatasi l'interruzione del processo per effetto della morte di una parte -costituita a mezzo di procuratore- la notificazione dell'atto riassuntivo, entro l'anno della morte, agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, costituisce -ai sensi dell'art. 303 cpc - una facoltà della parte (alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi), che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi” (Cass. n°10336 del 2005), e
“prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace, con la conseguenza che la causa deve essere decisa nel merito nei confronti di ciascuno di essi.” (Cass.
n°22797 del 2017. Nei medesimi sensi Cass. n°217 del 2015 e n°25620 del 2016).
1.3) La più attenta giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del
'de cuius' senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che
i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti” (Cass, n°15195 del 2022).
Ma questo (salvo quanto si dirà al successivo punto 5) non è il caso in esame, in cui l'opponente ha evocato gli eredi dell'opposto al solo fine di essere mandato assolto dall'altrui domanda di pagamento, veicolata attraverso il procedimento monitorio.
1.4) Detta domanda va valutata nel merito, nonostante la contumacia degli eredi della parte ingiungente, che qui formalmente si dichiara. Ciò, in quanto "la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte
... debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto" (così, ex multis, Cass. n°24331 del 2008, sulla scia di vari precedenti conformi. Il principio è stato poi ribadito da Cass. n°26372 del 2014).
Invero, il presupposto delle suddette pronunce giurisprudenziali è che si tratti di domande “dalla stessa parte proposte”. L'identità della parte va senz'altro affermata (oltre che nel caso di processo interrotto per decesso dell'avvocato della parte costituita, ove la parte resta la medesima;
caso che qui non rileva) nel caso di interruzione conseguente al decesso della parte costituita;
dovendo i suoi eredi considerarsi subentranti nella medesima posizione, anche processuale, del de cuius, per effetto della vocatio in ius nel processo riassunto dalla controparte, a prescindere dalla loro costituzione in causa.
2) Nel merito, l'opposto ha riconosciuto che “il signor ha provveduto al pagamento Pt_1 dell'importo di Lire 34.500.000= pari ad €. 17.817,76=, come risulta dal documento n. 4 prodotto da controparte”.
Da tale documento risulta che si tratta di vari pagamenti, per il totale indicato, eseguiti fra il 18 ottobre ed il 21 dicembre 2001.
Ciò esclude la verità dell'ulteriore narrazione dell'opposto, secondo cui “gli interventi di ristrutturazione iniziavano nell'aprile del 2002 e terminavano nel mese di dicembre del medesimo anno”.
Non è concepibile, infatti, che il pagamento della quasi totalità del prezzo dei lavori sia avvenuta in anticipo di mesi rispetto al loro inizio.
Si è trattato, pertanto, di lavori “eseguiti da ottobre 2001 a dicembre 2001”, come dichiarato dall'unico testimone escusso -Chiara figlia dell'opponente. Testimone_1
3) La narrazione dell'ingiungente, poi, non trova riscontro neppure nella sua documentazione contabile;
in relazione alla quale si osserva quanto segue.
a) E' certo che ha a suo tempo emesso la fattura n°21 del 18 dicembre 2001, Persona_1 perchè in possesso di controparte, che l'ha prodotta in causa (suo doc. 5), e perchè è quella richiamata in deduzione nelle successive sue fatture.
Tale fattura è riferita a saldo di lavori già svolti ed a DDT di ottobre-dicembre 2001, ed è quietanzata per pagamento “avvenuto con assegno Rolo Banca n°18470-06”. La fattura n°20 del 18 dicembre 2001, azionata in monitorio, reca gli stessi importi ed il riferimento al pagamento con il medesimo assegno.
I due documenti, pertanto, non possono essere entrambi veri.
Accertata la verità del primo, il secondo è necessariamente falso.
Posticcia è, pertanto, la diversa causale di acconto indicata nella fatt. n°20, anche in relazione all'assegno.
b) E' altrettanto certo che costui ha ad un certo punto emesso le fatture n°13 del 18 aprile 2002 e n°24 del 31 dicembre 2002, inviandole nel 2005 a controparte, che le ha prodotte in causa (sub doc.10).
La fattura n°24 del 31 dicembre 2002 è identica alla fattura n°30 del 31 dicembre 2002 azionata in monitorio, e ne costituisce evidente duplicazione.
La fattura n°13 del 18 aprile 2002 condivide con la fattura n°13 del 10 settembre 2002, azionata in monitorio, in primo luogo il numero progressivo. Il che rende per ciò solo impossibile che le due fatture coesistano, e si riferiscano a forniture e lavori distinti, come sostenuto dall'ingiungente.
In secondo luogo, condividono integralmente il contenuto in relazione a qualità, quantità e prezzi.
Divergono unicamente nel riferimento alle bolle relative alla voce 9) fornitura e montaggio lucernai, che nella prima fattura risalgono al dicembre 2001 e febbraio 2002, mentre nella seconda sono di aprile e settembre 2002.
Anche fra queste due fatture v'è, dunque, relazione di incompatibilità.
c) La sintesi di tali rilievi è la totale inattendibilità della documentazione formata e prodotta dall'ingiungente.
4) La tesi dell'opponente è che controparte abbia svolto i lavori oggetto del preventivo, e solo quelli, e sia stato interamente pagato, salva una modesta compensazione a chiusura dei conti.
L'assunto dell'ingiungente è di aver svolto lavori ulteriori rispetto a quelli preventivati, a seguito di incarichi in corso d'opera del committente.
A fronte dell'altrui negazione, il convenuto avrebbe pertanto dovuto in primo luogo dar prova di aver svolto tali opere supplementari, che giustificherebbero la richiesta di un compenso superiore a quello pattuito ed ulteriore a quello ricevuto, che non è contestato essere il saldo dei lavori contrattualmente previsti.
La documentazione a tal fine da lui prodotta, come visto, nulla prova.
La prova orale da costui richiesta, ed ammessa, non è stata poi assunta, perché, deceduto il convenuto, nessuno dei suoi eredi ha coltivato la causa.
E' stata assunta la prova contraria, sempre con il teste già indicato, che ha dato risultati favorevoli alla tesi dell'opponente. In definitiva, la domanda di pagamento del compenso extracontrattuale è rimasta del tutto sfornita di prova.
5) Per tali ragioni, la domanda di pagamento veicolata da attraverso il Persona_1 procedimento monitorio non merita accoglimento.
Atteso ciò, il decreto ingiuntivo va revocato.
6) La domanda dell'opponente, di altrui condanna “per lite temeraria”, non può essere accolta nei confronti dell'originario convenuto, che con la morte ha perso la necessaria soggettività giuridica per esser parte di una pronuncia giudiziale di condanna;
né nei confronti dei suoi eredi non costituiti, per le ragioni esposte al precedente punto 1.3).
7) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, con applicazione di valori medi per le prime tre fasi e minimi per la fase decisoria, svolta in contumacia della parte creditrice, previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.5.200,01 ed €.26.000, considerata la somma oggetto di domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
in giudizio riassunto nei confronti degli eredi di quest'ultimo, nel frattempo Controparte_1 deceduto;
nella contumacia degli eredi di ogni altra istanza rigettata, così Controparte_1 provvede:
REVOCA il decreto ingiuntivo.
CONDANNA gli eredi di al rimborso delle spese ex adverso sostenute per il Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi €.
4.500 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 27 settembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 7098/2020 R. G. vertente tra
(avv.Marco Benazzi Piani) Parte_1
-ATTRICE-
e
(contumaci) Controparte_1
-CONVENUTI in riassunzione- ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di pagamento per Controparte_1 Parte_1
€.19.429,42 oltre interessi dalla domanda, a saldo del prezzo corrispettivo di forniture e lavori meglio descritti nelle proprie fatture n°20 del 18 dicembre 2001, n° 13 del 1 settembre 2002 e n°30 del 31 dicembre 2002.
ha proposto opposizione, sostenendo di non dovere alcunché, avendo controparte Parte_1 eseguito soltanto i lavori per complessive Lire 34.900.000 di cui al suo preventivo di settembre
2001, e ricevuto in più riprese Lire 34.500.000, ovvero €. 17.817,76, con partita “chiusa allo stato, in considerazione del materiale di scarto -per giunta anche di altri cantieri- lasciato presso il committente ed in ragione della mancata installazione della rete di protezione sulle grondaie”.
costituito, riconosciuto il complessivo pagamento ex adverso allegato, relativo Persona_1 anche alla fattura n°20/01, ha limitato la domanda ad €. 16.847,14, quale residuo credito portato nelle proprie fatture:
n°13 del 10 settembre 2002, di €.24.325,84
n°30 del 31 dicembre 2002, di €.7.240,32
Depositate dalle parti le memorie ex art.186 co.6 cpc;
rigettata istanza dell'opposto ex art.186 ter cpc;
ammesse le prove orali richieste dalle parti;
il processo è stato interrotto per il sopravvenuto decesso di Persona_1
Riassunto il processo dall'opponente nei confronti dei suoi eredi, nessuno di questi si è costituito.
Assunta la prova orale ammessa dell'opponente, la causa, scaduti in data 9 dicembre 2024 i termini ex aart.190 cpc, è stata riservata in decisione monocratica.
ha così concluso: Parte_1
“contrariis rejectis, in via preliminare, in accoglimento della richiesta avversaria di revoca del decreto ingiuntivo opposto, emettersi immediatamente sentenza parziale di revoca del decreto ingiuntivo telematico
n°2449/2020 [n°4921/2020 R.G.], reso dal Tribunale di Modena in data 7 agosto 2020; sempre in via preliminare, non concedersi l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter Codice di
Procedura Civile per l'importo di €. 16.847,14, considerata la presenza di ampia prova scritta a fondamento dell'opposizione spiegata e poiché il credito affermato risulta inesistente e perciò non dovuto per le ragioni tutte spiegate in narrativa;
in via principale e nel merito, dichiararsi nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo telematico n°2449/2020 [n°4921/2020 R.G.], emesso dal Tribunale di Modena in data 7 agosto 2020, rigettarsi la domanda di pagamento testualmente “della somma di
€.16.847,14=, ovvero al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo” formulata in comparsa avversaria di costituzione e risposta e reiterata in memoria ex art. 183, comma 6, n°1 Codice di Procedura Civile
e in ogni caso, respingersi qualsivoglia domanda di pagamento ulteriormente proposta dal Signor
e, se costituiti, dai suoi eredi, in relazione alle medesime causali a base del Controparte_1 ricorso monitorio, poiché il credito affermato risulta inesistente e perciò non dovuto per le ragioni tutte spiegate in narrativa e poiché comunque infondate in fatto ed in diritto, nonché destituite di ogni fondamento probatorio, le domande a qualunque titolo proposte dal medesimo Signor
e, se costituiti, dai suoi eredi. Controparte_1
Con condanna di e se costituiti, dei suoi eredi, per lite temeraria ed in ogni caso, Controparte_1 con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria e per quanto occorrer possa, si reitera la richiesta di ammissione dell'ordine di esibizione indicato alla lettera c) della II^ memoria di parte ex art. 183, comma VI°, Codice di
Procedura Civile, non decisa in corso di giudizio.”
nella sua memoria ex art.183 co.6° n°1) cpc, aveva così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, ogni contraria istanza respinta e disattesa:
- emettere nei confronti dell'opponente ordinanza ingiuntiva provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c., per l'importo di €. 16.847,14=, con contestuale liquidazione delle spese ex art. 641 ultimo comma c.p.c.
- revocare il decreto ingiuntivo n. 2449/2020 del Tribunale di Modena, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal signor e, conseguentemente, condannarlo al Parte_1 pagamento in favore del signor della somma di €. 16.847,14=, ovvero al Controparte_1 pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze e spese generali, IVA e CPA rifuse.”
OSSERVA
1) Si conferma che il processo, interrotto per il decesso della parte convenuta opposta CP_1
avvenuta il 19 ottobre 2022, è stato ritualmente riassunto dall'opponente
[...] Parte_1 con ricorso tempestivamente depositato che, in uno con il decreto con cui il giudice ha fissato l'udienza di prosecuzione, è stato notificato collettivamente ed impersonalmente ai suoi eredi, presso l'ultimo domicilio del defunto, mediante spedizione postale del 16 ottobre 2023, seguita da accesso in loco e successiva compiuta giacenza. 1.1) Quanto alla tempestività della vocatio in ius, si richiamano le ragioni compiutamente esposte al punto 1) del proprio provvedimento in data 15 dicembre 2023.
Ragioni che, peraltro, sono rese superflue dal rilievo che “il termine di un anno entro il quale il processo interrotto per morte della parte può essere riassunto, a norma dell'art. 303, comma 2,
c.p.c., con atto notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, ha natura processuale, e come tale è soggetto all'ordinaria sospensione feriale” (Cass.
n°138 del 2020), che per ciò solo determina la tempestività della vocatio.
1.2) Quanto agli effetti della vocatio in ius eseguita con notifica collettiva ed impersonale,
“costituisce consolidato patrimonio della giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, verificatasi l'interruzione del processo per effetto della morte di una parte -costituita a mezzo di procuratore- la notificazione dell'atto riassuntivo, entro l'anno della morte, agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, costituisce -ai sensi dell'art. 303 cpc - una facoltà della parte (alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi), che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi” (Cass. n°10336 del 2005), e
“prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace, con la conseguenza che la causa deve essere decisa nel merito nei confronti di ciascuno di essi.” (Cass.
n°22797 del 2017. Nei medesimi sensi Cass. n°217 del 2015 e n°25620 del 2016).
1.3) La più attenta giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del
'de cuius' senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che
i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti” (Cass, n°15195 del 2022).
Ma questo (salvo quanto si dirà al successivo punto 5) non è il caso in esame, in cui l'opponente ha evocato gli eredi dell'opposto al solo fine di essere mandato assolto dall'altrui domanda di pagamento, veicolata attraverso il procedimento monitorio.
1.4) Detta domanda va valutata nel merito, nonostante la contumacia degli eredi della parte ingiungente, che qui formalmente si dichiara. Ciò, in quanto "la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte
... debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto" (così, ex multis, Cass. n°24331 del 2008, sulla scia di vari precedenti conformi. Il principio è stato poi ribadito da Cass. n°26372 del 2014).
Invero, il presupposto delle suddette pronunce giurisprudenziali è che si tratti di domande “dalla stessa parte proposte”. L'identità della parte va senz'altro affermata (oltre che nel caso di processo interrotto per decesso dell'avvocato della parte costituita, ove la parte resta la medesima;
caso che qui non rileva) nel caso di interruzione conseguente al decesso della parte costituita;
dovendo i suoi eredi considerarsi subentranti nella medesima posizione, anche processuale, del de cuius, per effetto della vocatio in ius nel processo riassunto dalla controparte, a prescindere dalla loro costituzione in causa.
2) Nel merito, l'opposto ha riconosciuto che “il signor ha provveduto al pagamento Pt_1 dell'importo di Lire 34.500.000= pari ad €. 17.817,76=, come risulta dal documento n. 4 prodotto da controparte”.
Da tale documento risulta che si tratta di vari pagamenti, per il totale indicato, eseguiti fra il 18 ottobre ed il 21 dicembre 2001.
Ciò esclude la verità dell'ulteriore narrazione dell'opposto, secondo cui “gli interventi di ristrutturazione iniziavano nell'aprile del 2002 e terminavano nel mese di dicembre del medesimo anno”.
Non è concepibile, infatti, che il pagamento della quasi totalità del prezzo dei lavori sia avvenuta in anticipo di mesi rispetto al loro inizio.
Si è trattato, pertanto, di lavori “eseguiti da ottobre 2001 a dicembre 2001”, come dichiarato dall'unico testimone escusso -Chiara figlia dell'opponente. Testimone_1
3) La narrazione dell'ingiungente, poi, non trova riscontro neppure nella sua documentazione contabile;
in relazione alla quale si osserva quanto segue.
a) E' certo che ha a suo tempo emesso la fattura n°21 del 18 dicembre 2001, Persona_1 perchè in possesso di controparte, che l'ha prodotta in causa (suo doc. 5), e perchè è quella richiamata in deduzione nelle successive sue fatture.
Tale fattura è riferita a saldo di lavori già svolti ed a DDT di ottobre-dicembre 2001, ed è quietanzata per pagamento “avvenuto con assegno Rolo Banca n°18470-06”. La fattura n°20 del 18 dicembre 2001, azionata in monitorio, reca gli stessi importi ed il riferimento al pagamento con il medesimo assegno.
I due documenti, pertanto, non possono essere entrambi veri.
Accertata la verità del primo, il secondo è necessariamente falso.
Posticcia è, pertanto, la diversa causale di acconto indicata nella fatt. n°20, anche in relazione all'assegno.
b) E' altrettanto certo che costui ha ad un certo punto emesso le fatture n°13 del 18 aprile 2002 e n°24 del 31 dicembre 2002, inviandole nel 2005 a controparte, che le ha prodotte in causa (sub doc.10).
La fattura n°24 del 31 dicembre 2002 è identica alla fattura n°30 del 31 dicembre 2002 azionata in monitorio, e ne costituisce evidente duplicazione.
La fattura n°13 del 18 aprile 2002 condivide con la fattura n°13 del 10 settembre 2002, azionata in monitorio, in primo luogo il numero progressivo. Il che rende per ciò solo impossibile che le due fatture coesistano, e si riferiscano a forniture e lavori distinti, come sostenuto dall'ingiungente.
In secondo luogo, condividono integralmente il contenuto in relazione a qualità, quantità e prezzi.
Divergono unicamente nel riferimento alle bolle relative alla voce 9) fornitura e montaggio lucernai, che nella prima fattura risalgono al dicembre 2001 e febbraio 2002, mentre nella seconda sono di aprile e settembre 2002.
Anche fra queste due fatture v'è, dunque, relazione di incompatibilità.
c) La sintesi di tali rilievi è la totale inattendibilità della documentazione formata e prodotta dall'ingiungente.
4) La tesi dell'opponente è che controparte abbia svolto i lavori oggetto del preventivo, e solo quelli, e sia stato interamente pagato, salva una modesta compensazione a chiusura dei conti.
L'assunto dell'ingiungente è di aver svolto lavori ulteriori rispetto a quelli preventivati, a seguito di incarichi in corso d'opera del committente.
A fronte dell'altrui negazione, il convenuto avrebbe pertanto dovuto in primo luogo dar prova di aver svolto tali opere supplementari, che giustificherebbero la richiesta di un compenso superiore a quello pattuito ed ulteriore a quello ricevuto, che non è contestato essere il saldo dei lavori contrattualmente previsti.
La documentazione a tal fine da lui prodotta, come visto, nulla prova.
La prova orale da costui richiesta, ed ammessa, non è stata poi assunta, perché, deceduto il convenuto, nessuno dei suoi eredi ha coltivato la causa.
E' stata assunta la prova contraria, sempre con il teste già indicato, che ha dato risultati favorevoli alla tesi dell'opponente. In definitiva, la domanda di pagamento del compenso extracontrattuale è rimasta del tutto sfornita di prova.
5) Per tali ragioni, la domanda di pagamento veicolata da attraverso il Persona_1 procedimento monitorio non merita accoglimento.
Atteso ciò, il decreto ingiuntivo va revocato.
6) La domanda dell'opponente, di altrui condanna “per lite temeraria”, non può essere accolta nei confronti dell'originario convenuto, che con la morte ha perso la necessaria soggettività giuridica per esser parte di una pronuncia giudiziale di condanna;
né nei confronti dei suoi eredi non costituiti, per le ragioni esposte al precedente punto 1.3).
7) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, con applicazione di valori medi per le prime tre fasi e minimi per la fase decisoria, svolta in contumacia della parte creditrice, previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.5.200,01 ed €.26.000, considerata la somma oggetto di domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
in giudizio riassunto nei confronti degli eredi di quest'ultimo, nel frattempo Controparte_1 deceduto;
nella contumacia degli eredi di ogni altra istanza rigettata, così Controparte_1 provvede:
REVOCA il decreto ingiuntivo.
CONDANNA gli eredi di al rimborso delle spese ex adverso sostenute per il Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi €.
4.500 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 27 settembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-