Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 09/03/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
Paolo Novelli Presidente
NI CI IC
AR de FA IC rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 74027 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di:
ON EL, nata il [...] a [...] e residente in [...]
d’Ischia, in via Roma n. 69 (C.F. [...]), convenuto contumace Uditi, nella pubblica udienza del giorno 3 febbraio 2026, il V.P.G. dott.ssa Licia Centro, e con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese;
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione in riassunzione, depositato in data 17/11/2025, la Procura Regionale provvedeva a proseguire il giudizio nei riguardi di ON EL, onde sentirla condannare al pagamento, in favore dell’INPS, dell’importo di € 12.840,00, dalla stessa percepito a titolo di reddito di cittadinanza, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del doppio grado di giudizio.
Premetteva il Requirente che la II Sez. di Appello, con sentenza n. 232/2025, in SENTENZA - 61/2026 accoglimento del gravame proposto da essa Procura contabile avverso la sentenza n. 62/2024 di questa Sezione giurisdizionale, aveva dichiarato sussistente la giurisdizione della Corte dei conti nella materia dell’indebita percezione del reddito di cittadinanza, rimettendo la causa innanzi al IC di prime cure per la decisione sul merito.
Il suindicato danno patrimoniale sarebbe derivato, secondo la prospettazione attorea, dall’indebita percezione del reddito di cittadinanza, quale conseguita alla presentazione di apposita domanda in data 3/3/2021, in cui la richiedente aveva omesso di indicare la composizione del proprio nucleo familiare ed aveva attestato falsamente di essere residente in [...], in un immobile in locazione, laddove risiedeva invece in Barano d’Ischia.
Sulla scorta di tali false dichiarazioni, le era stato indebitamente erogato il Reddito di cittadinanza, nell’importo complessivo di euro 12.840,00, costituente danno erariale.
La stessa, pertanto, aveva scientemente contravvenuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente in subiecta materia, (art. 2 e 3, nonché art. 7, comma 1, del D.L.
28/1/2019 n. 4, convertito in L. 28/3/2019 n. 26). In particolare, l’art. 7, comma 1 prevede la decadenza immediata dal beneficio de quo, in caso di inottemperanza dell’obbligo di comunicazione di qualsiasi fattore che alteri i requisiti economici contemplati dall’art. 2, e la nascita dell’obbligazione di restituzione delle somme indebitamente percepite.
Per tali fatti, rappresentava il P.R., la ON era stata indagata per il reato p.
e p. dall’art. 640 bis c.p. (truffa ai danni dello Stato), oltre che per il reato specificamente previsto dalla disciplina su reddito di cittadinanza, all’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 4/2019.
Descritti l’attività istruttoria eseguita, il quadro normativo di riferimento per l’erogazione del Reddito di cittadinanza, nonché l’imputabilità a titolo di dolo della predetta erogazione indebita, il Requirente contabile si era soffermato sulla sussistenza del rapporto di servizio, punto quest’ultimo, in merito al quale aveva richiamato le considerazioni svolte nelle sentenze nn. 468/2022, 106 e 117/2025 della Sezione II d’Appello di questa Corte dei conti, nonché le sentenze della Corte Costituzionale n. 126/2012 e n. 19/2022, nelle quali il Reddito di Cittadinanza era stato definito alla stregua di misura finalizzata all’inserimento del percettore nel mondo del lavoro, in quanto tale avente carattere assistenziale solo strumentale rispetto al predetto obbiettivo occupazionale, di connotazione eminentemente pubblicistica.
La convenuta, benché ritualmente citata, non si costituiva.
Nella pubblica udienza odierna il PM richiamava le considerazioni svolte nell’atto introduttivo del giudizio, nonché la fondatezza dei rilievi di merito svolti nel medesimo atto di citazione.
All’esito del dibattimento, il giudizio veniva riservato per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta, non costituitasi in giudizio nonostante la rituale notifica dell’atto di citazione.
2. Il thema decidendum è rappresentato dall’accertamento della responsabilità di ON EL per il danno erariale di € 12.840,00, pari a quanto dalla stessa indebitamente percepito a titolo di Reddito di Cittadinanza, essendo avvenuta l’ammissione al beneficio in parola sulla base della dichiarazione, da parte della percettrice, di circostanze non rispondenti alla sua reale situazione familiare e patrimoniale.
3. La domanda è fondata e va accolta.
3.1 Si evince dalla documentazione in atti l’avvenuta indebita percezione, da parte dell’odierna convenuta, del reddito di cittadinanza, conseguita alla presentazione della relativa domanda, in data 3/3/2021, in cui la richiedente ha omesso di indicare la consistenza del proprio nucleo familiare (composto da PP NA, Buonomano IT, GL ME, MI e RO), nonché la propria effettiva residenza, avendo attestato falsamente di essere residente in [...], alla via Montagna n. 99, in un immobile in locazione, laddove risiedeva invece in Barano d’Ischia.
3.2 Al riguardo, l’art. 7, comma 1 prevede la decadenza immediata dal beneficio de quo, e pertanto la revoca del beneficio concesso, in caso di inottemperanza dell’obbligo di comunicazione di qualsiasi fattore che alteri i requisiti economici contemplati dall’art. 2, e la nascita dell’obbligazione di restituzione delle somme indebitamente percepite.
3.3 Per tali fatti, la ON è stata indagata per il reato p. e p. dall’art. 640 bis c.p. (truffa ai danni dello Stato), oltre che per il reato specificamente previsto dalla disciplina su reddito di cittadinanza, all’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 4/2019.
4. Sussiste il nesso di causalità tra la condotta, da qualificarsi come illecita, poiché posta in essere in violazione delle richiamate disposizioni normative, ed il danno erariale, rappresentato dal contributo indebitamente percetto e non restituito.
Ciò, in quanto la ON è erroneamente risultata essere in possesso dei requisiti patrimoniali, onde accedere al beneficio in oggetto, in conseguenza e sulla base delle false dichiarazioni rese in sede di autocertificazione in merito alla composizione del nucleo familiare (composto da PP NA, ON IT, GL ME, MI e RO), nonché la propria effettiva residenza, avendo attestato falsamente di essere residente in [...], alla via Montagna n. 99, in un immobile in locazione, laddove risiedeva invece in Barano d’Ischia.
5. Quanto all’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo-contabile accertato, lo stesso va imputato alla convenuta a titolo di dolo, inteso come consapevole e volontaria violazione di chiari obblighi, assunti pattiziamente con l’Amministrazione erogatrice della provvidenza.
Nel caso in esame, la sussistenza dell’elemento soggettivo doloso è specificamente comprovata dalla volontaria assunzione di responsabilità circa il contenuto delle dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, sulla base di modelli compilati e sottoscritti personalmente dalla convenuta.
6. In definitiva, la stessa va condannata al risarcimento del danno erariale cagionato all’INPS e quantificato nell’ammontare del contributo indebitamente percetto
(euro 12.840,00).
Su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria dalla data della corresponsione all’attualità, nonché gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
7. Le spese del giudizio di appello vanno integralmente compensate tra le parti, trattandosi di pronuncia in rito, mentre le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da nota di segreteria, allegata al dispositivo.
PQM
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, in accoglimento della stessa così provvede:
-dichiara la contumacia di ON EL;
-condanna la convenuta al pagamento, in favore dell’INPS, della somma di euro 12.840,00, oltre rivalutazione monetaria dall’indebita percezione all’attualità e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
-dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese relative al giudizio di appello;
-condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali del presente grado, che si liquidano come da nota di segreteria, allegata al dispositivo.
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 3 febbraio 2026.
Il IC estensore
(AR de FA) Il Presidente
(Paolo Novelli)
Depositata in Segreteria il giorno IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)
(Firma digitale)
(firma digitale)
(firma digitale)
09/03/2026 Il Funzionario dott.ssa Valentina Tomarchi
(firma digitale)
PER