Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 2
Qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla cosiddetta clausola di assegno, per la quale incaricato di riscuotere il prezzo della merce è il vettore, detta clausola non ha rilevanza autonoma ma inerisce al contratto medesimo, con la conseguenza che, ove il mittente abbia prescritto l'accettazione di un determinato tipo di assegno, il vettore che non abbia ottemperato a siffatta istruzione - costituente un'obbligazione accessoria - è responsabile, nei confronti del mittente, della mancata riscossione dell'assegno, a norma dell'art. 1692 cod. civ..
Mentre nel contratto di trasporto il soggetto che riceve l'incarico si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro assumendo su di sè i rischi dell'esecuzione, in quello di spedizione egli si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto del mittente, il contratto di trasporto, con la conseguenza che, quando l'incaricato assuma su di sè detti rischi, a nulla rileva, ai fini della qualificazione del rapporto, ch'egli si avvalga, in tutto o in parte, dell'opera di altro soggetto, il quale assume soltanto la figura di subvettore. Nel caso di dubbio, ed in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci a sua volta abbia concluso un contratto di trasporto con terzi, per determinare quale sia il tipo negoziale voluto dalle parti, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, pur non essendo lo stesso decisivo, richiedendo la presenza di elementi concorrenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12125 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO GO SPA, in persona del Presidente del C.D.A. sig. Mario Barbatelli con sede in Milano, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 3, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO D'ANGELANTONIO, che lo difende unitamente all'avvocato ELISA ANTONGIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL SRL di Torino, in persona del suo Amministratore signor Massimiliano Rossetti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CARAVAGGIO 91, presso lo studio dell'avvocato GUIDO PETRINI, che lo difende unitamente all'avvocato FABRIZIO D'AGOSTINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2220/00 del Tribunale di TORINO, sezione terza civile emessa il 17/11/99, depositata il 10/03/00; RG. 6154/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/03 dal Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;
udito l'Avvocato CLAUDIO D'ANGELANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per rigetto del 1^, 4^, 5^, e 6^ assorbito il 2^, 3^, 7^, e 8^, inammissibile il 9^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società EL convenne dinanzi al Pretore di Torino, con atto di citazione notificato il 28 maggio 1997, la SPA CO GO, esponendo:
- che, con lettera di istruzioni dell'1.4.1997, aveva commissionato alla convenuta la spedizione di alcuni capi di abbigliamento indirizzati ad una società statunitense con sede in Los Angeles;
- che aveva, tra l'altro, prescritto alla CO GO di ricevere il pagamento del prezzo della mercè secondo la cd. clausola C.O.D (cash on delivery: pagamento in contanti ovvero contrassegno);
- che il commissionario aveva invece ricevuto in pagamento, tramite il proprio corrispondente americano transitario a destino, un assegno bancario emesso da un istituto di credito USA;
- che l'assegno, messo all'incasso, era tornato insoluto;
- che la CO GO, per l'effetto, avendo disatteso le istruzioni del committente, era da ritenersi responsabile dell'inadempimento ed obbligata a risarcire il conseguente danno. Il Pretore, in accoglimento del petitum attorco, condannò la società convenuta al risarcimento dei danni, disattendendone le difese, fondate sull'assunto di aver regolarmente trasmesso al proprio corrispondente americano le istruzioni della committente, corrispondente che aveva, comunque, riscosso un titolo di credito perfettamente coerente con il vincolo C.O.D., attesane l'assoluta equiparabilità all'assegno circolare italiano.
La società di spedizione propose appello dinanzi al tribunale di Torino, che, disposta CTU sulla natura dell'assegno, rigettò il gravame, affermando, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:
- che la richiesta dell'appellata di qualificare la convenzione negoziale intercorsa con l'appellante come contratto di trasporto (con subtrasporto) e non come spedizione, attenendo a questioni di qualificazione giuridica del negozio, fosse a ritenersi del tutto legittima, non comportando affatto l'indebito superamento delle preclusioni di cui agli artt. 180 e 183 del codice di rito, in assenza di deduzioni di nuovi fatti idonei a modificare surrettiziamente il thema decidendum, e ciò a prescindere dalla circostanza per cui l'appellata stessa, fin dal primo grado, aveva correttamente richiamato, a fondamento della pretesa risarcitoria, l'art. 1692 quale titulus damni, norma afferente, appunto, ai diritti ed obblighi del vettore;
che la qualificazione giuridica del contratto in termini di trasporto di cose doveva ritenersi corretta, attesa, oltretutto, l'assoluta carenza di prova dell'opposta tesi dell'appellante, che si era richiamata, senza indicarne peraltro il fondamento di fatto, all'art. 1737 dettato in tema di mandato;
- che la prescrizione impartita al vettore in materia di pagamento costituiva mera obbligazione accessoria del contratto di trasporto, con conseguente responsabilità del vettore stesso ex art. 1692 c.c.;
- che, impregiudicata la questione circa la effettiva idoneità dell'assegno circolare ad estinguere un'obbligazione pecuniaria, e circa la sua equiparabilità tout court alla moneta avente corso legale, quantomeno in conformità degli usi vigenti nel settore del trasporto di cose, l'operatività di un uso negoziale in tale campo doveva ritenersi esclusa dalle contrarie istruzioni espressamente impartite dal mittente, tali da vincolare il vettore all'accettazione esclusiva di una ben precisa forma di pagamento;
- che, in ogni caso, anche a voler ammettere, in via di mera ipotesi, la conformità delle istruzioni impartite dalla F. GO al proprio corrispondente rispetto a quelle originariamente formulate dalla EL, nonché la compatibilità della clausola COD con un pagamento a mezzo assegno circolare, l'inadempimento contrattuale si era comunque realizzato, atteso che il titolo di credito statunitense non era qualificabile come cashier chek (assegno tratto da una banca su propri fondi e sottoscritto dal cassiere, equiparabile, quoad effectum, all'assegno circolare di cui all'art. 88 del RD 1736/1933), bensì come assegno bancario (tanto che esso era stato bloccato dall'ordinante con la motivazione "smarrito in transito").
Ricorre avverso la sentenza del giudice torinese la CO GO, sulla base di 9 motivi.
La EL resiste con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in ogni sua parte, e va respinto. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente perché sostanzialmente afferenti alla medesima questione, ripropongono in questa sede il tema della qualificazione giuridica del contratto per il quale è processo, e, in particolare, tendono ad evidenziare un preteso error iudicandi del giudice di merito sub specie del mancato accoglimento della tesi tendente a ricostruirne la natura giuridica in termini di contratto di mandato. Essi sono immeritevoli di accoglimento.
Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità, non altro che una diversa e più favorevole ricostruzione di fatti che il tribunale torinese ha ampiamente accertato e valutato, con motivazione corretta ed immune da vizi logici e giuridici, dando ampia ragione sia della legittimità della richiesta svolta in appello dall'odierna resistente di qualificare il contratto come trasporto di cose, sia dell'esattezza giuridica di tale qualificazione, sia soprattutto, dell'assoluta carenza di prova dell'assunto della ricorrente, che, nel produrre i documenti del trasporto, ha viceversa "consentito di ritenere fondata la tesi della EL, essendo la CO GO indicata come vettore, e la EL come skipper, termine inglese che corrisponde letteralmente allo spedizioniere marittimo, ma che nel complessivo contesto documentale va inteso come mittente, posto che l'espressione inglese per indicare lo spedizioniere in senso tecnico è quella di forwarding agent", come ulteriormente confermato "dal documento di trasporto emesso dalla EL, dove, ancora una volta, la CO GO viene indicata come vettore". Corretta risulta, pertanto, l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente conseguente alla sua qualità di trasportatore di cose, atteso che, mentre nel contratto di trasporto il soggetto che riceve l'incarico si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro assumendo su di sè i rischi dell'esecuzione, in quello di spedizione egli si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto del mittente, il contratto di trasporto. Conseguentemente - quando l'incaricato assume su di sè detti rischi - a nulla rileva, ai fini della qualificazione del rapporto giuridico, ch'egli si avvalga, in tutto o in parte, dell'opera di altro soggetto, il quale assume soltanto la figura di subvettore (in tali sensi, Cass. 23.6.1982, n. 3830, cui adde Cass. sez. 3^, 6-3-1997, n. 1994, a mente della quale per determinare se le parti abbiano inteso concludere un contratto di spedizione ovvero un contratto di trasporto, nel caso di dubbio, e in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci a sua volta abbia concluso un contratto di trasporto con terzi, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto - pur non essendo lo stesso non decisivo, richiedendo la presenza di elementi concorrenti, circostanza, quest'ultima, puntualmente verificatasi nel caso di specie). Il quarto motivo pone un (apparente) problema di responsabilità del vettore, sostenendosi (infondatamente) l'applicabilità della norma di cui all'art. 1717 c.c., sulla premessa che la più volte ricordata clausola COD
avrebbe avuto l'effetto di costituire, a latere del contratto principale di trasporto, un autonomo contratto di mandato inter partes, come tale soggetto alla disposizione secondo cui il mandatario autorizzato alla sostituzione di sè medesimo con altra persona risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il motivo è destituito di fondamento.
Va, per converso, predicato, nel caso di specie, l'opposto principio di diritto secondo il quale, qualora il mittente abbia prescritto al vettore, incaricato di riscuotere il prezzo della mercè, un determinato tipo di pagamento, l'omessa ottemperanza a siffatta istruzione, che costituisce null'altro che obbligazione accessoria, dell'(unico) contratto di trasporto, implica la responsabilità del vettore per la mancata o inesatta riscossione a norma dell'art. 1692 c.c. (in tali sensi la giurisprudenza di questa Corte che, con la
sentenza 10 maggio 1989, n. 2137, aveva già avuto modo di affermare come, qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla cosiddetta clausola di assegno, per la quale incaricato di riscuotere il prezzo della mercè è il vettore, detta clausola non ha rilevanza autonoma ma inerisce al contratto medesimo, con la conseguenza che, ove il mittente abbia prescritto l'accettazione di un determinato tipo di assegno, il vettore che non abbia ottemperato a siffatta istruzione - costituente un'obbligazione accessoria - è responsabile, nei confronti del mittente, della mancata riscossione dell'assegno, a norma dell'art. 1692 cod. civ.). Il quinto e sesto motivo hanno invece ad oggetto la questione relativa alla natura dell'assegno ricevuto in pagamento dal corrispondente del trasportatore. Anch'essi risultano infondati. In argomento, il tribunale ha (correttamente) fondato la propria pronuncia sulla base ad una duplice ratio decidendi, sostenendo, da un canto, che le istruzioni impartite dal mittente al vettore escludevano l'operatività di qualsiasi uso negoziale contrario (nella specie, l'uso negoziale sarebbe consistito nell'equivalenza del pagamento a mezzo assegno circolare rispetto al pagamento cash), dall'altro, che, a tutto concedere, l'assegno in parola, come puntualmente riferito dal consulente tecnico, aveva comunque le caratteristiche dell'assegno bancario e non di quello circolare, così che le doglianze svolte in sede di ricorso per cassazione si risolvono, in parte qua, in una inammissibile richiesta di rivisitazione di fatti storici correttamente accertati ed altrettanto correttamente valutati dal giudice di merito, il cui apprezzamento risulta, in tal caso, affatto incensurabile nel giudizio di legittimità.
Dalla qualificazione della convenzione negoziale in termini di contratto di trasporto contenente l'obbligazione accessoria del pagamento del prezzo in una certa forma discende l'infondatezza del settimo ed ottavo motivo di ricorso, attinenti, ancora una volta, alla pretesa qualificazione della fattispecie relativa al pagamento del prezzo in termini di contratto autonomo di mandato. Il nono motivo di ricorso contiene, infine, questioni non proposte nei precedenti gradi di giudizio, ed è, per l'effetto, inammissibile.
Le memorie depositate nell'interesse della ricorrente illustrano questioni sostanzialmente già svolte in sede di ricorso, senza prospettare questioni giuridiche nuove o diverse rispetto a quelle precedentemente trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione il favore della SRL EL, che liquida in complessivi Euro milleseicento, di cui millecinquecento per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003