CASS
Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2024, n. 12160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12160 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CI AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 19/07/2023; visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore dell'indagato, Avvocato AR Terracciano, che insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 12160 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 19 luglio 2023 (motivazione depositata il successivo 26 luglio), ha respinto la richiesta di riesame dell'ordinanza genetica, applicativa della custodia in carcere nei confronti di CI AR, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 22 giugno 2023 in relazione alla contestazione provvisoria di cui all'art. 416 bis cod. pen. (quale figura di vertice). 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce sei motivi. 2.1. Con i primi due motivi - tra loro correlati - si eccepisce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 292 cod. proc. pen., come modificato dalla In. 47 del 2015, in merito al rigetto da parte del Tribunale del riesame dell'eccezione di nullità dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare per carenza di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del Pubblico ministero, evidenziandosi altresì (secondo motivo) il deficit motivazionale di cui è comunque affetta l'ordinanza impugnata che non ha dato alcuna risposta su tale profilo, specificamente eccepito in sede di richiesta di riesame. 2.2. Con il terzo, quarto e quinto motivo - tra loro connessi - si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del CI per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. [capo 5) della provvisoria contestazione]. Al riguardo si evidenzia che in modo contraddittorio l'ordinanza ha ritenuto configurabile un'associazione di stampo mafioso, con al vertice il CI, munita della disponibilità di armi e "dedita al controllo delle attività economiche, con particolare riguardo al mercato dei sub-appalti strumentali all'esecuzione di opere pubbliche, all'esercizio sistematico di attività si estorsione in danno di imprese affidatarie di pubblici appalti, al traffico di stupefacenti ..." senza che però a carico dell'indagato sia stato mosso alcun addebito in relazione a tali reati fine, financo a titolo di concorso morale. Si contesta altresì che dalle intercettazioni di conversazioni e dagli altri atti di indagine posti a base della piattaforma indiziaria emerga la posizione del CI nell'ambito del presunto sodalizio criminoso rilevandosi che alle conversazioni - indicative esclusivamente della volontà del predetto di risolvere contrasti tra altri soggetti a lui legati da rapporti di amicizia o frequentazione ("ruolo di paciere") - è stata erroneamente attribuita valenza indiziaria in merito all'addebito associativo. Si evidenzia, poi, che è frutto di vero e proprio travisamento l'individuazione nell'indagato - che dagli atti risulta essere stato sempre soprannominato "Maruzza" - del soggetto denominato "Occhi Belli" indicato da alcuni associati come munito di "capacità di dominio incontrastato sul territorio". Infine, si eccepisce l'assenza di qualsivoglia concreto elemento dal quale dedurre l'esistenza di uno stabile contributo, causale e volontario, alla realizzazione degli scopi associativi ispensabile presupposto per la configurabilità di una condotta partecipativa), ribadendosi 2 l'inidoneità a tal fine del "ruolo di paciere" ed indicandosi i dati temporali relativi all'intervenuta scarcerazione dell'indagato, agli atti di indagine valorizzati dal Tribunale del riesame e ai tempi di operatività della presunta associazione;
dati che escludono la configurabilità di un ruolo a carico del CI. In definitiva difettano gravi indizi di colpevolezza per potere ritenere l'intraneità - con un ruolo attivo e di vertice - dell'indagato alla associazione criminosa. 2.3. Il sesto motivo è relativo al profilo delle esigenze cautelari e della adeguatezza della scelta della misura carceraria. Al riguardo si evidenzia che la condotta partecipativa - quand'anche esistente - si può collocare in periodo compreso tra l'agosto del 2019 e il maggio del 2020 e tale circostanza oggettiva è stata dal Tribunale del riesame superata - in modo contraddittorio e irrazionale - sulla base di una serie di presunzioni prive di riscontro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Inammissibili risultano i primi due motivi. Invero, sul punto è decisiva la considerazione che il ricorrente ha dedotto in modo assolutamente generico la tecnica del "copia e incolla" e non ha quindi rispettato il principio secondo cui «In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (da ultimo, Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv 277496; Sez. 2 n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv 278001). 3. Anche i motivi relativi alla gravità indiziaria (terzo, quarto e quinto) sono infondati. Invero, vengono dedotti profili, non ammissibili in sede di legittimità, con i quali si chiede in sostanza a questa Corte di procedere a una complessiva rivalutazione del materiale indiziario. 3.1. In particolare, per quanto riguarda la partecipazione del CI al reato di associazione mafiosa, viene prospettata una diversa interpretazione delle conversazioni intrattenute dal ricorrente con altri affiliati, tra cui IO NO. Sul punto, va rilevato che, come indicato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01); manifesta illogicità o irragionevolezza non rinvenibile nel caso di specie. 3 Anche la censura relativa all'indicazione del ricorrente con il nomignolo di "Maruzz", anziché "Occhi belli", soggetto al quale si sarebbero riferiti gli affiliati, non coglie nel segno, atteso che il Tribunale del riesame, con motivazione non illogica e richiamando il contenuto di una intercettazione, chiarisce come i sodali "utilizzassero le due dizioni come sinonimi" (pag. 2 s.). 3.2. Sotto altro profilo, il ricorrente opina l'irrilevanza della posizione di "paciere" assunta in occasione di contrasti famigliari, senza tenere conto della natura degli interventi, funzionali a superare contrasti tra gli affiliati, per come emergenti dalle intercettazioni richiamate dall'ordinanza impugnata (nelle quali si fa riferimento al conteggio di denaro, alla destinazione di parte dello stesso a detenuti e alla necessità di spostare il luogo di ritrovo del clan in altri locali). Inoltre, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo il quale «configura la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso l'attività di "paciere", svolta da parte di esponenti di primo piano di una cosca, in ordine alla composizione di contrasti interni per fatti attinenti all'attività ed al funzionamento dell'organizzazione, avendo essa la funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest'ultima» (Sez. 3, n. 25994 del 22/07/2020, Gullo, Rv. 279825 - 01). 3.3. Infine, non risulta illogica la motivazione del Tribunale che, sulla base del materiale raccolto e in particolare dei dialoghi intercettati, ha dedotto la perdurante ed ininterrotta appartenenza del ricorrente all'associazione, peraltro come capo reggente, anche in epoca successiva alla scarcerazione di agosto 2019 (peraltro avvenuta in relazione ad una condanna - sempre per associazione ex 416 bis c.p. e nell'ambito del medesimo clan "CI" - in riferimento al periodo 2004/2014). 4. Infondato è, infine, il sesto motivo. Premesso che l'addebito cautelare è relativo a fattispecie assistita dalla doppia presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., rileva il Collegio che l'ordinanza a pag. 7 ha dato atto che "Nella informativa della Squadra Mobile di Napoli del 30 maggio 2023, in atti, sono riportati elementi di attualizzazione della pericolosità del ricorrente: si fa riferimento ... alla violazione delle prescrizioni della libertà vigilata imposta a AR CI, accertata in data 20 marzo 2022. Il giudizio di perdurante pericolosità sociale espresso dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli nel provvedimento del 21 settembre 2022 ha portato alla proroga della misura di sicurezza con riesame della pericolosità sociale fissato al 22 febbraio 2024". 4.1. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, detto profilo ha un suo indubbio rilievo al fine di "attualizzare e concretizzare" la perdurante sussistenza di esigenze cautelari, considerato che si tratta di informativa di appena un mese precedente all'applicazione della misura e che il giudizio di pericolosità sociale, funzionale all'applicazione delle misure di sicurezza personali, consiste nella accertata predisposizione al delitto e nell'elevato pericolo di reiterazione di reati e deve essere ricostruito tenendo conto della capacità criminale dell'imputato e di ogni altro parametro valutativo di cui all'art. 133 cod. pen.; sottende, dunque, 4 parametri, che, quantomeno in parte, sono congruenti rispetto a quelli rilevanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare funzionale a evitare il pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere (così Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022, Rv. 282883 - 01). 5. Per le su riportare considerazioni, il ricorso va rigettato con condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria è incaricata dei conseguenti adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui ali' art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consi liere e tensore Il Presidente
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore dell'indagato, Avvocato AR Terracciano, che insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 12160 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 19 luglio 2023 (motivazione depositata il successivo 26 luglio), ha respinto la richiesta di riesame dell'ordinanza genetica, applicativa della custodia in carcere nei confronti di CI AR, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 22 giugno 2023 in relazione alla contestazione provvisoria di cui all'art. 416 bis cod. pen. (quale figura di vertice). 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce sei motivi. 2.1. Con i primi due motivi - tra loro correlati - si eccepisce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 292 cod. proc. pen., come modificato dalla In. 47 del 2015, in merito al rigetto da parte del Tribunale del riesame dell'eccezione di nullità dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare per carenza di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del Pubblico ministero, evidenziandosi altresì (secondo motivo) il deficit motivazionale di cui è comunque affetta l'ordinanza impugnata che non ha dato alcuna risposta su tale profilo, specificamente eccepito in sede di richiesta di riesame. 2.2. Con il terzo, quarto e quinto motivo - tra loro connessi - si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del CI per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. [capo 5) della provvisoria contestazione]. Al riguardo si evidenzia che in modo contraddittorio l'ordinanza ha ritenuto configurabile un'associazione di stampo mafioso, con al vertice il CI, munita della disponibilità di armi e "dedita al controllo delle attività economiche, con particolare riguardo al mercato dei sub-appalti strumentali all'esecuzione di opere pubbliche, all'esercizio sistematico di attività si estorsione in danno di imprese affidatarie di pubblici appalti, al traffico di stupefacenti ..." senza che però a carico dell'indagato sia stato mosso alcun addebito in relazione a tali reati fine, financo a titolo di concorso morale. Si contesta altresì che dalle intercettazioni di conversazioni e dagli altri atti di indagine posti a base della piattaforma indiziaria emerga la posizione del CI nell'ambito del presunto sodalizio criminoso rilevandosi che alle conversazioni - indicative esclusivamente della volontà del predetto di risolvere contrasti tra altri soggetti a lui legati da rapporti di amicizia o frequentazione ("ruolo di paciere") - è stata erroneamente attribuita valenza indiziaria in merito all'addebito associativo. Si evidenzia, poi, che è frutto di vero e proprio travisamento l'individuazione nell'indagato - che dagli atti risulta essere stato sempre soprannominato "Maruzza" - del soggetto denominato "Occhi Belli" indicato da alcuni associati come munito di "capacità di dominio incontrastato sul territorio". Infine, si eccepisce l'assenza di qualsivoglia concreto elemento dal quale dedurre l'esistenza di uno stabile contributo, causale e volontario, alla realizzazione degli scopi associativi ispensabile presupposto per la configurabilità di una condotta partecipativa), ribadendosi 2 l'inidoneità a tal fine del "ruolo di paciere" ed indicandosi i dati temporali relativi all'intervenuta scarcerazione dell'indagato, agli atti di indagine valorizzati dal Tribunale del riesame e ai tempi di operatività della presunta associazione;
dati che escludono la configurabilità di un ruolo a carico del CI. In definitiva difettano gravi indizi di colpevolezza per potere ritenere l'intraneità - con un ruolo attivo e di vertice - dell'indagato alla associazione criminosa. 2.3. Il sesto motivo è relativo al profilo delle esigenze cautelari e della adeguatezza della scelta della misura carceraria. Al riguardo si evidenzia che la condotta partecipativa - quand'anche esistente - si può collocare in periodo compreso tra l'agosto del 2019 e il maggio del 2020 e tale circostanza oggettiva è stata dal Tribunale del riesame superata - in modo contraddittorio e irrazionale - sulla base di una serie di presunzioni prive di riscontro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Inammissibili risultano i primi due motivi. Invero, sul punto è decisiva la considerazione che il ricorrente ha dedotto in modo assolutamente generico la tecnica del "copia e incolla" e non ha quindi rispettato il principio secondo cui «In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (da ultimo, Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv 277496; Sez. 2 n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv 278001). 3. Anche i motivi relativi alla gravità indiziaria (terzo, quarto e quinto) sono infondati. Invero, vengono dedotti profili, non ammissibili in sede di legittimità, con i quali si chiede in sostanza a questa Corte di procedere a una complessiva rivalutazione del materiale indiziario. 3.1. In particolare, per quanto riguarda la partecipazione del CI al reato di associazione mafiosa, viene prospettata una diversa interpretazione delle conversazioni intrattenute dal ricorrente con altri affiliati, tra cui IO NO. Sul punto, va rilevato che, come indicato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01); manifesta illogicità o irragionevolezza non rinvenibile nel caso di specie. 3 Anche la censura relativa all'indicazione del ricorrente con il nomignolo di "Maruzz", anziché "Occhi belli", soggetto al quale si sarebbero riferiti gli affiliati, non coglie nel segno, atteso che il Tribunale del riesame, con motivazione non illogica e richiamando il contenuto di una intercettazione, chiarisce come i sodali "utilizzassero le due dizioni come sinonimi" (pag. 2 s.). 3.2. Sotto altro profilo, il ricorrente opina l'irrilevanza della posizione di "paciere" assunta in occasione di contrasti famigliari, senza tenere conto della natura degli interventi, funzionali a superare contrasti tra gli affiliati, per come emergenti dalle intercettazioni richiamate dall'ordinanza impugnata (nelle quali si fa riferimento al conteggio di denaro, alla destinazione di parte dello stesso a detenuti e alla necessità di spostare il luogo di ritrovo del clan in altri locali). Inoltre, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo il quale «configura la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso l'attività di "paciere", svolta da parte di esponenti di primo piano di una cosca, in ordine alla composizione di contrasti interni per fatti attinenti all'attività ed al funzionamento dell'organizzazione, avendo essa la funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest'ultima» (Sez. 3, n. 25994 del 22/07/2020, Gullo, Rv. 279825 - 01). 3.3. Infine, non risulta illogica la motivazione del Tribunale che, sulla base del materiale raccolto e in particolare dei dialoghi intercettati, ha dedotto la perdurante ed ininterrotta appartenenza del ricorrente all'associazione, peraltro come capo reggente, anche in epoca successiva alla scarcerazione di agosto 2019 (peraltro avvenuta in relazione ad una condanna - sempre per associazione ex 416 bis c.p. e nell'ambito del medesimo clan "CI" - in riferimento al periodo 2004/2014). 4. Infondato è, infine, il sesto motivo. Premesso che l'addebito cautelare è relativo a fattispecie assistita dalla doppia presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., rileva il Collegio che l'ordinanza a pag. 7 ha dato atto che "Nella informativa della Squadra Mobile di Napoli del 30 maggio 2023, in atti, sono riportati elementi di attualizzazione della pericolosità del ricorrente: si fa riferimento ... alla violazione delle prescrizioni della libertà vigilata imposta a AR CI, accertata in data 20 marzo 2022. Il giudizio di perdurante pericolosità sociale espresso dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli nel provvedimento del 21 settembre 2022 ha portato alla proroga della misura di sicurezza con riesame della pericolosità sociale fissato al 22 febbraio 2024". 4.1. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, detto profilo ha un suo indubbio rilievo al fine di "attualizzare e concretizzare" la perdurante sussistenza di esigenze cautelari, considerato che si tratta di informativa di appena un mese precedente all'applicazione della misura e che il giudizio di pericolosità sociale, funzionale all'applicazione delle misure di sicurezza personali, consiste nella accertata predisposizione al delitto e nell'elevato pericolo di reiterazione di reati e deve essere ricostruito tenendo conto della capacità criminale dell'imputato e di ogni altro parametro valutativo di cui all'art. 133 cod. pen.; sottende, dunque, 4 parametri, che, quantomeno in parte, sono congruenti rispetto a quelli rilevanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare funzionale a evitare il pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere (così Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022, Rv. 282883 - 01). 5. Per le su riportare considerazioni, il ricorso va rigettato con condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria è incaricata dei conseguenti adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui ali' art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consi liere e tensore Il Presidente