Sentenza 11 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2019, n. 10564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10564 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BB DE nato il [...] avverso l'ordinanza del 21/06/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Paolo Canevelli che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza depositata in data 25.6.2018 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l'opposizione proposta da HA BD avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Varese ne aveva ordinato l'espulsione in relazione alla pena residua di cui alla condanna pronunciata, con sentenza in data 28.9.2017, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di HA BD, denunciando, con il primo motivo, violazione dell'art. 19 d.lvo n. 286/1998 in quanto il Tribunale non aveva considerato che il ricorrente era convivente con il fratello, che aveva fatto richiesta di cittadinanza italiana, e non aveva nemmeno compiuto una verifica sullo stato del procedimento per la concessione della cittadinanza. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto la condanna era stata pronunciata per il reato di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., ricompreso nell'elenco di cui all'art. 407, comma 2, cod. proc. pen. e quindi ostativo all'espulsione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
4. Il ricorso propone motivi manifestamente infondati e va perciò dichiarato inammissibile.
5. La normativa non consente l'espulsione, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lvo n. 286/1998, in ragione di taluni titoli di reato e, ai sensi dell'art. 16, comma 9, d.lvo n. 286/1998, nei casi previsti dal successivo art. 19, e dunque anche nel caso in cui il detenuto sia convivente con parenti, entro il secondo grado, di nazionalità italiana. L'ordinanza impugnata ha negato la sussistenza di tali condizioni ostative all'espulsione, sul rilievo che la condanna era stata pronunciata per il reato di rapina aggravata e che il fratello non aveva ancora conseguito la cittadinanza italiana.
6. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto è circostanza pacifica che il fratello del ricorrente non aveva ottenuto la cittadinanza. La stessa parte ha precisato che era in corso la pratica amministrativa per l'ottenimento della cittadinanza italiana e quindi il Tribunale non aveva alcun dovere di verificare l'allegazione della parte.
7. Il secondo motivo, che attiene al titolo del reato, è manifestamente infondato, in quanto è documentato che l'esecuzione riguarda pena inflitta per il reato di rapina aggravata ai sensi dell'art., 628, comma terzo, cod. pen., titolo di reato per il quale l'art. 16, comma 5, d.lvo n. 286/1998 espressamente consente la misura alternativa in parola.
8. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31.1.2019. Il Presidente