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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6603/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Via Diocleziano, 330 80124 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
IA S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665883452 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22312/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
non si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna un AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2019, lamentando che fino al 2023 risiedeva a
Benevento, ove ha erroneamente pagato l'IMU nonostante l'immobile di Benevento fosse la sua abitazione principale;
che nell'aprile del 2019 ha venduto il 40% della proprietà dell'immobile a Nominativo_1, che vi risiede da allora, sicché al più potrebbe essergli richiesto il pagamento del 60% del tributo;
che a sèguito di colloqui con il Comune di Napoli si era raggiunto l'accordo per il riversamento dell'imu erroneamente pagata a Benevento imputandola a pagamento imu per Napoli, tanto che il Comune ha certificato la regolarità della posizione fiscale del ricorrente, sicché non si comprende la ragione per la quale è stato emesso l'avviso di accertamento impugnato.
Il Comune di Napoli ha chiesto l'estromissione dal giudizio avendo affidato a IA spa l'accertamento e riscossione del tributo.
IA ha controdedotto di avere appreso che effettivamente le somme pagate al Comune di Benevento sono state riversate al Comune di Napoli e pertanto l'avviso di accertamento è stato revocato, sicché la materia del contendere è cessata.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere e le spese vanno compensate integralmente, dal momento che IA ha proceduto alla revoca appena appreso della assai peculiare vicenda del riversamento delle somme pagate a Benevento in favore del Comune di Napoli.
P.Q.M.
dichiara il giudzio estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6603/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Via Diocleziano, 330 80124 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
IA S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665883452 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22312/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
non si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna un AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2019, lamentando che fino al 2023 risiedeva a
Benevento, ove ha erroneamente pagato l'IMU nonostante l'immobile di Benevento fosse la sua abitazione principale;
che nell'aprile del 2019 ha venduto il 40% della proprietà dell'immobile a Nominativo_1, che vi risiede da allora, sicché al più potrebbe essergli richiesto il pagamento del 60% del tributo;
che a sèguito di colloqui con il Comune di Napoli si era raggiunto l'accordo per il riversamento dell'imu erroneamente pagata a Benevento imputandola a pagamento imu per Napoli, tanto che il Comune ha certificato la regolarità della posizione fiscale del ricorrente, sicché non si comprende la ragione per la quale è stato emesso l'avviso di accertamento impugnato.
Il Comune di Napoli ha chiesto l'estromissione dal giudizio avendo affidato a IA spa l'accertamento e riscossione del tributo.
IA ha controdedotto di avere appreso che effettivamente le somme pagate al Comune di Benevento sono state riversate al Comune di Napoli e pertanto l'avviso di accertamento è stato revocato, sicché la materia del contendere è cessata.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere e le spese vanno compensate integralmente, dal momento che IA ha proceduto alla revoca appena appreso della assai peculiare vicenda del riversamento delle somme pagate a Benevento in favore del Comune di Napoli.
P.Q.M.
dichiara il giudzio estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese