Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 136
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Funzione pubblicitaria delle frecce direzionali

    Le frecce direzionali recanti la scritta "_1" acquisiscono valenza specifica non con l'esclusivo fine di indicare semplicemente la direzione da percorrere, ma richiamano il nome caratteristico, indispensabile ed originale dell'impresa, che è strettamente ed inevitabilmente connesso alla commercializzazione dei servizi offerti ed ancor prima alla primaria funzione di collettore di clientela. È quindi irrilevante che detto mezzo di comunicazione non abbia, come funzione primaria, una funzione reclamistica o propagandistica, in quanto è sufficiente la sua astratta idoneità pubblicitaria.

  • Accolto
    Esclusione dall'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 507/1993

    La norma richiede, per l'operatività dell'esenzione, che gli avvisi siano esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita. Nel caso di specie, le frecce direzionali oggetto di contestazione non si trovano nelle immediate adiacenze del punto di vendita, essendo per definizione collocate sul territorio comunale in punti distanti dall'ufficio postale, proprio al fine di indirizzare l'utenza verso la sede del servizio. Tale circostanza è dirimente ai fini dell'esclusione dell'esenzione. Le esenzioni in materia di imposta sulla pubblicità sono contemplate in un elenco tassativo contenuto nell'art. 17 del d.lgs. n. 507/1993, elenco che non può essere ampliato per analogia.

  • Accolto
    Qualificazione dei servizi postali come liberalizzati

    Il settore del servizio postale è stato oggetto di un processo di progressiva liberalizzazione, culminato con l'emanazione del D. Lgs. n. 58/2011, di recepimento della direttiva 2008/6/CE, che ha abolito l'ultima quota residua del monopolio di _1. In concorrenza con _1., altri operatori possono fornire servizi postali, sia nell'ambito del servizio c.d. universale, che nell'ambito dei servizi a valore aggiunto. Ciò significa che i servizi offerti da _1 . devono ritenersi interamente assoggettati alle regole del libero mercato, pertanto anche a quelle dell'imposta comunale sulla pubblicità come una qualunque società di tipo commerciale. Negli Uffici Postali si comprano servizi soggetti alle regole della concorrenza quali schede telefoniche, stipulazioni di assicurazioni varie, etc., servizi che vengono gestiti normalmente da altri tipi di società le cui frecce direzionali scontano l'imposta sulla pubblicità.

  • Rigettato
    Assenza di contenuto pubblicitario delle frecce direzionali

    La Corte osserva come l'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507/1993 preveda l'esenzione dall'imposta per "gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato". La norma richiede, per l'operatività dell'esenzione, la sussistenza di specifici requisiti: a) che si tratti di avvisi al pubblico; b) che siano esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita; c) che riguardino la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità; d) che non superino la superficie di mezzo metro quadrato. Nel caso di specie, le frecce direzionali oggetto di contestazione non si trovano nelle immediate adiacenze del punto di vendita, essendo per definizione collocate sul territorio comunale in punti distanti dall'ufficio postale, proprio al fine di indirizzare l'utenza verso la sede del servizio. Tale circostanza è dirimente ai fini dell'esclusione dell'esenzione.

  • Rigettato
    Inidoneità delle frecce direzionali a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato

    La Corte osserva come l'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507/1993 preveda l'esenzione dall'imposta per "gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato". La norma richiede, per l'operatività dell'esenzione, la sussistenza di specifici requisiti: a) che si tratti di avvisi al pubblico; b) che siano esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita; c) che riguardino la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità; d) che non superino la superficie di mezzo metro quadrato. Nel caso di specie, le frecce direzionali oggetto di contestazione non si trovano nelle immediate adiacenze del punto di vendita, essendo per definizione collocate sul territorio comunale in punti distanti dall'ufficio postale, proprio al fine di indirizzare l'utenza verso la sede del servizio. Tale circostanza è dirimente ai fini dell'esclusione dell'esenzione.

  • Rigettato
    Qualificazione dei servizi postali come servizi di pubblica utilità

    La sentenza di primo grado ha fondato l'accoglimento del ricorso sulla qualificazione dei servizi postali come servizi di pubblica utilità, richiamando la disciplina del servizio postale universale affidato a _1. Tale argomentazione, tuttavia, non è dirimente ai fini dell'applicazione dell'esenzione tributaria in esame. È vero che _1. è obbligata ex lege al c.d. Servizio Postale Universale, come ricordato dall'AGCOM, ma occorre rilevare che il settore del servizio postale è stato oggetto di un processo di progressiva liberalizzazione, culminato con l'emanazione del D. Lgs. n. 58/2011, di recepimento della direttiva 2008/6/CE, che ha abolito l'ultima quota residua del monopolio di _1. In concorrenza con _1., altri operatori possono fornire servizi postali, sia nell'ambito del servizio c.d. universale, che nell'ambito dei servizi a valore aggiunto: inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della legge 124/2017, anche la riserva che riguardava la notifica degli atti giudiziari e delle contravvenzioni al Codice della strada è stata formalmente abolita. Ciò significa che i servizi offerti da _1 . devono ritenersi interamente assoggettati alle regole del libero mercato, pertanto anche a quelle dell'imposta comunale sulla pubblicità come una qualunque società di tipo commerciale. Negli Uffici Postali si comprano servizi soggetti alle regole della concorrenza quali schede telefoniche, stipulazioni di assicurazioni varie, etc., servizi che vengono gestiti normalmente da altri tipi di società le cui frecce direzionali scontano l'imposta sulla pubblicità.

  • Rigettato
    Rientro nell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 507/1993

    La Corte osserva come l'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507/1993 preveda l'esenzione dall'imposta per "gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato". La norma richiede, per l'operatività dell'esenzione, la sussistenza di specifici requisiti: a) che si tratti di avvisi al pubblico; b) che siano esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita; c) che riguardino la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità; d) che non superino la superficie di mezzo metro quadrato. Nel caso di specie, le frecce direzionali oggetto di contestazione non si trovano nelle immediate adiacenze del punto di vendita, essendo per definizione collocate sul territorio comunale in punti distanti dall'ufficio postale, proprio al fine di indirizzare l'utenza verso la sede del servizio. Tale circostanza è dirimente ai fini dell'esclusione dell'esenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 136
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 136
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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