CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LICCARDO PASQUALE, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1032/2022 depositato il 15/07/2022
proposto da
I.c.a. - Imposte AL IN - S.r.l. - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 272/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO NELL'EMILIA sez. 1 e pubblicata il 20/12/2021 contro _1 P.IVA_1 Spa -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 273/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO NELL'EMILIA sez. 1 e pubblicata il 20/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 85 del 28/10/2020, la società concessionaria I.C.A. S.r.l.
_1contestava a . l'omesso versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2020 relativa a frecce direzionali stradali monofacciali recanti la scritta
"_1" installate nel territorio del Comune di Cavriago, per un importo complessivo di euro 79,00 comprensivo di imposta, sanzioni e interessi.
_1. impugnava il detto avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di REGGIO EMILIA, deducendo l'illegittimità dell'atto in quanto le frecce direzionali in questione sarebbero esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507/1993, trattandosi di avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione di servizi di pubblica utilità, di superficie inferiore al mezzo metro quadrato e installati secondo le prescrizioni del Codice della Strada.
Con sentenza n. 272/2021 del 08/11/2021, depositata il 20/12/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di REGGIO EMILIA accoglieva il ricorso di _1., ritenendo che i servizi postali costituissero servizi di pubblica utilità e che le frecce direzionali rientrassero nell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507/1993, compensando le spese di giudizio.
Con avviso di accertamento n. 45 del 10/12/2020, la società concessionaria I.C.A. S.r.l. contestava a _1 . l'omesso versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2020 relativa a frecce direzionali stradali monofacciali recanti la scritta "_1" installate nel territorio del Comune di Castelnovo Ne' Monti, per un importo complessivo di euro 215,00 comprensivo di imposta, sanzioni e interessi.
_1. impugnava il detto avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di REGGIO EMILIA, deducendo l'illegittimità dell'atto in quanto le frecce direzionali in questione sarebbero esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507/1993, trattandosi di avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione di servizi di pubblica utilità, di superficie inferiore al mezzo metro quadrato e installati secondo le prescrizioni del Codice della Strada.
Con sentenza n. 273/2021 del 08/11/2021, depositata il 20/12/2021, la Commissione
_1Tributaria Provinciale di REGGIO EMILIA accoglieva il ricorso di ., ritenendo che i servizi postali costituissero servizi di pubblica utilità e che le frecce direzionali rientrassero nell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507/1993, compensando le spese di giudizio.
Avverso tali due sentenze proponeva un unico appello la società concessionaria I.C.A.
S.p.A., illustrato da memoria, deducendo:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 17, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.
507/1993, nonché dell'art. 39, lett. c), del Codice della Strada, per avere erroneamente ritenuto esenti dall'imposta le frecce direzionali in questione;
2) erronea qualificazione dei servizi svolti da _1 . come servizi di pubblica utilità rilevanti ai fini dell'esenzione tributaria, atteso che l'attività postale è interamente liberalizzata e soggetta alle regole del libero mercato;
3) violazione del principio di stretta interpretazione delle norme di esenzione tributaria, non essendo ammissibile un'interpretazione analogica o estensiva dell'art. 17, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 507/1993.
_1 . si costituiva in giudizio con controdeduzioni insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma delle sentenze impugnate sostenendo che: a) i cartelli direzionali in questione difettano del presupposto impositivo ex art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993, in quanto privi di contenuto pubblicitario, non essendo assimilabili ai c.d.
"segnali di industria";
b) le frecce direzionali riportano la mera dicitura "posta", senza alcun riferimento al marchio distintivo, alla ditta o alla ragione sociale di _1 ., e pertanto sono inidonee a migliorare l'immagine di un soggetto specifico;
_1c) ., pur avendo forma societaria, è fornitrice di servizi di pubblico interesse, in particolare del servizio postale universale, qualificabile come servizio di pubblica utilità;
d) i cartelli rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.
507/1993, in quanto avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione di servizi di pubblica utilità, con superficie inferiore a mezzo metro quadrato.
All'udienza del giorno 2 febbraio 2026, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e merita accoglimento.
2. Preliminarmente occorre richiamare i principi consolidati in materia di imposta comunale sulla pubblicità.
2.1 Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 145/2007, per pubblicità deve intendersi "qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi".
2.1.1 L'art. 5 del d.lgs. n. 507/1993 individua il presupposto dell'imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile;
il secondo comma della medesima norma considera rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2.2 La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. V, 05/07/2023, nn. 19026 e 19046) ha costantemente affermato che il presupposto dell'imposta sulla pubblicità va ricercato nell'astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda cosicchè è soggetto a imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale – indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione – risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione non assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica.
3. Nel caso di specie, oggetto della controversia sono frecce direzionali stradali _1monofacciali recanti la scritta " ", installate nel territorio dei Comuni di Cavriago e Castelnovo Ne' Monti secondo le prescrizioni del Codice della Strada.
3.1 La Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che anche i segnali di indicazione elencati all'art. 39, lett. c), del Codice della Strada, i quali includono i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n.
507/1993.
3.1.1 In particolare, con la già citata ordinanza (sez. V, 05/07/2023, n. 19046), la Suprema Corte ha statuito che "le indicazioni stradali e i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, svolgono per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. cit. Il presupposto dell'imposta sulla pubblicità va ricercato nell'astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda". 3.1.2 Analogamente, con la parimenti già citata ordinanza (sez. V, 05/07/2023, n. 19026), la Cassazione ha chiarito che "l'indicazione dei servizi offerti mediante le scritte e i cartelli in questione, apposti anche all'esterno del centro commerciale hanno difatti l'inequivoca funzione di rendere noti al pubblico l'attività commerciale esercitata, svolgendo, dunque, una indiscutibile attività pubblicitaria proprio nel senso indicato dall'art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993.
Posti all'interno di un luogo aperto al pubblico, quale è un centro commerciale ovvero in un parcheggio pubblico, tali scritte e cartelli sono chiaramente destinati ad attirare l'attenzione della potenziale clientela che vi accede sui servizi e sui prodotti offerti, rivestendo il carattere di invito o stimolo verso il pubblico alla fruizione del servizio offerto o all'acquisto dei prodotti disponibili".
_13.2 Nel caso in esame, le frecce direzionali recanti la scritta " " acquisiscono valenza specifica non con l'esclusivo fine di indicare semplicemente la direzione da percorrere, ma richiamano il nome caratteristico, indispensabile ed originale dell'impresa, che
è strettamente ed inevitabilmente connesso alla commercializzazione dei servizi offerti ed ancor prima alla primaria funzione di collettore di clientela.
3.2.1 È quindi irrilevante che detto mezzo di comunicazione non abbia, come funzione primaria, una funzione reclamistica o propagandistica, in quanto è sufficiente la sua astratta idoneità pubblicitaria.
4. La Corte osserva come l'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507/1993 preveda l'esenzione dall'imposta per "gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato".
4.1 La norma richiede, per l'operatività dell'esenzione, la sussistenza di specifici requisiti:
a) che si tratti di avvisi al pubblico;
b) che siano esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita;
c) che riguardino la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità; d) che non superino la superficie di mezzo metro quadrato. 4.2 Nel caso di specie, le frecce direzionali oggetto di contestazione non si trovano nelle immediate adiacenze del punto di vendita, essendo per definizione collocate sul territorio comunale in punti distanti dall'ufficio postale, proprio al fine di indirizzare l'utenza verso la sede del servizio.
4.3 Tale circostanza è dirimente ai fini dell'esclusione dell'esenzione.
4.3.1 La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che le esenzioni in materia di imposta sulla pubblicità sono contemplate in un elenco tassativo contenuto nell'art. 17 del d.lgs. n. 507/1993, elenco che non può essere ampliato per analogia: infatti il canone interpretativo di tutte le norme giuridiche è quello contenuto nell'art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, secondo il quale le previsioni che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
4.3.2 Non vi è, infatti, dubbio che le disposizioni che prevedono esenzioni costituiscono una deroga al normale regime di imposizione. Non è, pertanto, possibile utilizzare lo strumento dell'interpretazione analogica, ponendo in essere un'operazione ermeneutica in alcun modo consentita in materia tributaria.
4.3.3 Esenti dall'imposta sulla pubblicità sono esclusivamente gli avvisi al pubblico esposti nelle immediate adiacenze del punto di vendita, condizione che non ricorre nel caso delle frecce direzionali dislocate sul territorio comunale.
5. La sentenza di primo grado ha fondato l'accoglimento del ricorso sulla qualificazione dei servizi postali come servizi di pubblica utilità, richiamando la disciplina del servizio postale
_1universale affidato a .
5.1 Tale argomentazione, tuttavia, non è dirimente ai fini dell'applicazione dell'esenzione tributaria in esame.
_15.1.1 È vero che . è obbligata ex lege al c.d. Servizio Postale Universale, come ricordato dall'AGCOM, ma occorre rilevare che il settore del servizio postale è stato oggetto di un processo di progressiva liberalizzazione, culminato con l'emanazione del D. Lgs. n. 58/2011, di recepimento della direttiva 2008/6/CE, che ha abolito l'ultima quota residua del monopolio di _1. _15.1.2 In concorrenza con ., altri operatori possono fornire servizi postali, sia nell'ambito del servizio c.d. universale, che nell'ambito dei servizi a valore aggiunto: inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della legge 124/2017, anche la riserva che riguardava la notifica degli atti giudiziari e delle contravvenzioni al Codice della strada è stata formalmente abolita.
_15.1.3 Ciò significa che i servizi offerti da . devono ritenersi interamente assoggettati alle regole del libero mercato, pertanto anche a quelle dell'imposta comunale sulla pubblicità come una qualunque società di tipo commerciale.
5.1.4 Negli Uffici Postali si comprano servizi soggetti alle regole della concorrenza quali schede telefoniche, stipulazioni di assicurazioni varie, etc., servizi che vengono gestiti normalmente da altri tipi di società le cui frecce direzionali scontano l'imposta sulla pubblicità.
_15.2 La circostanza che . svolga anche servizi di pubblica utilità non esclude la valenza pubblicitaria delle frecce direzionali, che hanno l'inequivoca funzione di rendere noti al pubblico l'attività e i servizi offerti, svolgendo così un'attività pubblicitaria nel senso indicato dall'art. 5 del d.lgs. n. 507/1993.
5.2.1 Come correttamente evidenziato dall'appellante, "pubblica utilità" e "pubblicità" non sono due concetti in antitesi tra di loro: la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. V,
03/09/2004, n. 17852; Cass. civ., sez. VI, 11/04/2014, n. 8616; Cass. civ., sez. VI, 17/05/2017, n. 12349) in materia di imposta comunale sulla pubblicità ha reiteratamente affermato che anche i segnali di indicazione elencati all'art. 39, lett. c), del Codice della
Strada svolgono anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi del D. Lgs. n. 507/1993.
6. In conclusione l'appello va accolto in quanto le frecce direzionali oggetto di contestazione:
a) svolgono una funzione pubblicitaria, in quanto obiettivamente idonee a far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili utenti il nome e l'attività dell'impresa;
b) non rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507/1993, in quanto non sono esposte nelle immediate adiacenze del punto di vendita;
c) sono soggette all'imposta comunale sulla pubblicità con le modalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 507/1993. 7. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.) e con la precisazione che si liquidano separatamente per ciascuno dei due ricorsi in primo grado
(Euro 400,00 cadauno) e cumulativamente per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie l'appello di I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI s.p.a. e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, conferma la legittimità degli impugnati avvisi di accertamento;
- condanna _1 . al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI s.p.a. che liquida in complessivi
Euro 1.250,00 (di cui Euro 800,00 per il primo grado), oltre accessori.
Così deciso in Bologna il giorno 2 febbraio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
OB NT GA QU IC
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LICCARDO PASQUALE, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1032/2022 depositato il 15/07/2022
proposto da
I.c.a. - Imposte AL IN - S.r.l. - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 272/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO NELL'EMILIA sez. 1 e pubblicata il 20/12/2021 contro _1 P.IVA_1 Spa -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 273/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO NELL'EMILIA sez. 1 e pubblicata il 20/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 85 del 28/10/2020, la società concessionaria I.C.A. S.r.l.
_1contestava a . l'omesso versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2020 relativa a frecce direzionali stradali monofacciali recanti la scritta
"_1" installate nel territorio del Comune di Cavriago, per un importo complessivo di euro 79,00 comprensivo di imposta, sanzioni e interessi.
_1. impugnava il detto avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di REGGIO EMILIA, deducendo l'illegittimità dell'atto in quanto le frecce direzionali in questione sarebbero esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507/1993, trattandosi di avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione di servizi di pubblica utilità, di superficie inferiore al mezzo metro quadrato e installati secondo le prescrizioni del Codice della Strada.
Con sentenza n. 272/2021 del 08/11/2021, depositata il 20/12/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di REGGIO EMILIA accoglieva il ricorso di _1., ritenendo che i servizi postali costituissero servizi di pubblica utilità e che le frecce direzionali rientrassero nell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507/1993, compensando le spese di giudizio.
Con avviso di accertamento n. 45 del 10/12/2020, la società concessionaria I.C.A. S.r.l. contestava a _1 . l'omesso versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2020 relativa a frecce direzionali stradali monofacciali recanti la scritta "_1" installate nel territorio del Comune di Castelnovo Ne' Monti, per un importo complessivo di euro 215,00 comprensivo di imposta, sanzioni e interessi.
_1. impugnava il detto avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di REGGIO EMILIA, deducendo l'illegittimità dell'atto in quanto le frecce direzionali in questione sarebbero esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507/1993, trattandosi di avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione di servizi di pubblica utilità, di superficie inferiore al mezzo metro quadrato e installati secondo le prescrizioni del Codice della Strada.
Con sentenza n. 273/2021 del 08/11/2021, depositata il 20/12/2021, la Commissione
_1Tributaria Provinciale di REGGIO EMILIA accoglieva il ricorso di ., ritenendo che i servizi postali costituissero servizi di pubblica utilità e che le frecce direzionali rientrassero nell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507/1993, compensando le spese di giudizio.
Avverso tali due sentenze proponeva un unico appello la società concessionaria I.C.A.
S.p.A., illustrato da memoria, deducendo:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 17, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.
507/1993, nonché dell'art. 39, lett. c), del Codice della Strada, per avere erroneamente ritenuto esenti dall'imposta le frecce direzionali in questione;
2) erronea qualificazione dei servizi svolti da _1 . come servizi di pubblica utilità rilevanti ai fini dell'esenzione tributaria, atteso che l'attività postale è interamente liberalizzata e soggetta alle regole del libero mercato;
3) violazione del principio di stretta interpretazione delle norme di esenzione tributaria, non essendo ammissibile un'interpretazione analogica o estensiva dell'art. 17, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 507/1993.
_1 . si costituiva in giudizio con controdeduzioni insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma delle sentenze impugnate sostenendo che: a) i cartelli direzionali in questione difettano del presupposto impositivo ex art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993, in quanto privi di contenuto pubblicitario, non essendo assimilabili ai c.d.
"segnali di industria";
b) le frecce direzionali riportano la mera dicitura "posta", senza alcun riferimento al marchio distintivo, alla ditta o alla ragione sociale di _1 ., e pertanto sono inidonee a migliorare l'immagine di un soggetto specifico;
_1c) ., pur avendo forma societaria, è fornitrice di servizi di pubblico interesse, in particolare del servizio postale universale, qualificabile come servizio di pubblica utilità;
d) i cartelli rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.
507/1993, in quanto avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione di servizi di pubblica utilità, con superficie inferiore a mezzo metro quadrato.
All'udienza del giorno 2 febbraio 2026, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e merita accoglimento.
2. Preliminarmente occorre richiamare i principi consolidati in materia di imposta comunale sulla pubblicità.
2.1 Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 145/2007, per pubblicità deve intendersi "qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi".
2.1.1 L'art. 5 del d.lgs. n. 507/1993 individua il presupposto dell'imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile;
il secondo comma della medesima norma considera rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2.2 La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. V, 05/07/2023, nn. 19026 e 19046) ha costantemente affermato che il presupposto dell'imposta sulla pubblicità va ricercato nell'astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda cosicchè è soggetto a imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale – indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione – risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione non assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica.
3. Nel caso di specie, oggetto della controversia sono frecce direzionali stradali _1monofacciali recanti la scritta " ", installate nel territorio dei Comuni di Cavriago e Castelnovo Ne' Monti secondo le prescrizioni del Codice della Strada.
3.1 La Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che anche i segnali di indicazione elencati all'art. 39, lett. c), del Codice della Strada, i quali includono i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n.
507/1993.
3.1.1 In particolare, con la già citata ordinanza (sez. V, 05/07/2023, n. 19046), la Suprema Corte ha statuito che "le indicazioni stradali e i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, svolgono per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. cit. Il presupposto dell'imposta sulla pubblicità va ricercato nell'astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda". 3.1.2 Analogamente, con la parimenti già citata ordinanza (sez. V, 05/07/2023, n. 19026), la Cassazione ha chiarito che "l'indicazione dei servizi offerti mediante le scritte e i cartelli in questione, apposti anche all'esterno del centro commerciale hanno difatti l'inequivoca funzione di rendere noti al pubblico l'attività commerciale esercitata, svolgendo, dunque, una indiscutibile attività pubblicitaria proprio nel senso indicato dall'art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993.
Posti all'interno di un luogo aperto al pubblico, quale è un centro commerciale ovvero in un parcheggio pubblico, tali scritte e cartelli sono chiaramente destinati ad attirare l'attenzione della potenziale clientela che vi accede sui servizi e sui prodotti offerti, rivestendo il carattere di invito o stimolo verso il pubblico alla fruizione del servizio offerto o all'acquisto dei prodotti disponibili".
_13.2 Nel caso in esame, le frecce direzionali recanti la scritta " " acquisiscono valenza specifica non con l'esclusivo fine di indicare semplicemente la direzione da percorrere, ma richiamano il nome caratteristico, indispensabile ed originale dell'impresa, che
è strettamente ed inevitabilmente connesso alla commercializzazione dei servizi offerti ed ancor prima alla primaria funzione di collettore di clientela.
3.2.1 È quindi irrilevante che detto mezzo di comunicazione non abbia, come funzione primaria, una funzione reclamistica o propagandistica, in quanto è sufficiente la sua astratta idoneità pubblicitaria.
4. La Corte osserva come l'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507/1993 preveda l'esenzione dall'imposta per "gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato".
4.1 La norma richiede, per l'operatività dell'esenzione, la sussistenza di specifici requisiti:
a) che si tratti di avvisi al pubblico;
b) che siano esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita;
c) che riguardino la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità; d) che non superino la superficie di mezzo metro quadrato. 4.2 Nel caso di specie, le frecce direzionali oggetto di contestazione non si trovano nelle immediate adiacenze del punto di vendita, essendo per definizione collocate sul territorio comunale in punti distanti dall'ufficio postale, proprio al fine di indirizzare l'utenza verso la sede del servizio.
4.3 Tale circostanza è dirimente ai fini dell'esclusione dell'esenzione.
4.3.1 La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che le esenzioni in materia di imposta sulla pubblicità sono contemplate in un elenco tassativo contenuto nell'art. 17 del d.lgs. n. 507/1993, elenco che non può essere ampliato per analogia: infatti il canone interpretativo di tutte le norme giuridiche è quello contenuto nell'art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, secondo il quale le previsioni che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
4.3.2 Non vi è, infatti, dubbio che le disposizioni che prevedono esenzioni costituiscono una deroga al normale regime di imposizione. Non è, pertanto, possibile utilizzare lo strumento dell'interpretazione analogica, ponendo in essere un'operazione ermeneutica in alcun modo consentita in materia tributaria.
4.3.3 Esenti dall'imposta sulla pubblicità sono esclusivamente gli avvisi al pubblico esposti nelle immediate adiacenze del punto di vendita, condizione che non ricorre nel caso delle frecce direzionali dislocate sul territorio comunale.
5. La sentenza di primo grado ha fondato l'accoglimento del ricorso sulla qualificazione dei servizi postali come servizi di pubblica utilità, richiamando la disciplina del servizio postale
_1universale affidato a .
5.1 Tale argomentazione, tuttavia, non è dirimente ai fini dell'applicazione dell'esenzione tributaria in esame.
_15.1.1 È vero che . è obbligata ex lege al c.d. Servizio Postale Universale, come ricordato dall'AGCOM, ma occorre rilevare che il settore del servizio postale è stato oggetto di un processo di progressiva liberalizzazione, culminato con l'emanazione del D. Lgs. n. 58/2011, di recepimento della direttiva 2008/6/CE, che ha abolito l'ultima quota residua del monopolio di _1. _15.1.2 In concorrenza con ., altri operatori possono fornire servizi postali, sia nell'ambito del servizio c.d. universale, che nell'ambito dei servizi a valore aggiunto: inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della legge 124/2017, anche la riserva che riguardava la notifica degli atti giudiziari e delle contravvenzioni al Codice della strada è stata formalmente abolita.
_15.1.3 Ciò significa che i servizi offerti da . devono ritenersi interamente assoggettati alle regole del libero mercato, pertanto anche a quelle dell'imposta comunale sulla pubblicità come una qualunque società di tipo commerciale.
5.1.4 Negli Uffici Postali si comprano servizi soggetti alle regole della concorrenza quali schede telefoniche, stipulazioni di assicurazioni varie, etc., servizi che vengono gestiti normalmente da altri tipi di società le cui frecce direzionali scontano l'imposta sulla pubblicità.
_15.2 La circostanza che . svolga anche servizi di pubblica utilità non esclude la valenza pubblicitaria delle frecce direzionali, che hanno l'inequivoca funzione di rendere noti al pubblico l'attività e i servizi offerti, svolgendo così un'attività pubblicitaria nel senso indicato dall'art. 5 del d.lgs. n. 507/1993.
5.2.1 Come correttamente evidenziato dall'appellante, "pubblica utilità" e "pubblicità" non sono due concetti in antitesi tra di loro: la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. V,
03/09/2004, n. 17852; Cass. civ., sez. VI, 11/04/2014, n. 8616; Cass. civ., sez. VI, 17/05/2017, n. 12349) in materia di imposta comunale sulla pubblicità ha reiteratamente affermato che anche i segnali di indicazione elencati all'art. 39, lett. c), del Codice della
Strada svolgono anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi del D. Lgs. n. 507/1993.
6. In conclusione l'appello va accolto in quanto le frecce direzionali oggetto di contestazione:
a) svolgono una funzione pubblicitaria, in quanto obiettivamente idonee a far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili utenti il nome e l'attività dell'impresa;
b) non rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507/1993, in quanto non sono esposte nelle immediate adiacenze del punto di vendita;
c) sono soggette all'imposta comunale sulla pubblicità con le modalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 507/1993. 7. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.) e con la precisazione che si liquidano separatamente per ciascuno dei due ricorsi in primo grado
(Euro 400,00 cadauno) e cumulativamente per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie l'appello di I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI s.p.a. e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, conferma la legittimità degli impugnati avvisi di accertamento;
- condanna _1 . al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI s.p.a. che liquida in complessivi
Euro 1.250,00 (di cui Euro 800,00 per il primo grado), oltre accessori.
Così deciso in Bologna il giorno 2 febbraio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
OB NT GA QU IC