Art. 28.
Il cumulo dei servizi previsto dall' art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 , e' ammesso anche per i servizi resi alle dipendenze di appaltatori della riscossione delle imposte di consumo o di altri pubblici servizi, con iscrizione, con il concorso degli appaltatori, all'istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, quando i rispettivi Comuni, Province e Consorzi relativi consentano che, nei reparto dell'assegno, la quota da determinarsi a loro carico sia computata comprendendo i servizi predetti. ((4a)) --------------- AGGIORNAMENTO (4a) La L. 22 novembre 1962, n. 1646 ha disposto (con l'art. 22) che "Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l' articolo 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , e' abrogato e la ricongiunzione prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 , e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata legge n. 610 e' ammessa limitatamente al servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa."
Il cumulo dei servizi previsto dall' art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 , e' ammesso anche per i servizi resi alle dipendenze di appaltatori della riscossione delle imposte di consumo o di altri pubblici servizi, con iscrizione, con il concorso degli appaltatori, all'istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, quando i rispettivi Comuni, Province e Consorzi relativi consentano che, nei reparto dell'assegno, la quota da determinarsi a loro carico sia computata comprendendo i servizi predetti. ((4a)) --------------- AGGIORNAMENTO (4a) La L. 22 novembre 1962, n. 1646 ha disposto (con l'art. 22) che "Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l' articolo 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , e' abrogato e la ricongiunzione prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 , e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata legge n. 610 e' ammessa limitatamente al servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa."