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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 26/02/2026, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 438/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DA, Presidente ED MARIANTONIETTA, Relatore BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1368/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune Di Lipomo - 00533010138
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4276/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi: - SANZIONE C.U.C. n. 010542/2023 CONTR.UN.CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 292/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto una intimazione di pagamento emessa per conto del Ministero
Giustizia (Corte d'Appello Milano) per omesso o insufficiente pagamento del CUT in relazione al processo RGA 003057/2018. A monte, un invito al pagamento trasmesso dalla cancelleria.
L'ente comunale, premesso che l'invito al pagamento prodromico non ha natura provvedimentale e non è atto autonomamente impugnabile, lamentava la nullità assoluta della notifica (sia dell'invito sia della intimazione) perché effettuata non al Sindaco, ma al difensore domiciliatario nel corso del processo (e gli effetti della domiciliazione si sono esauriti con il deposito della sentenza). Nel merito rappresentava che il COMUNE è risultato vittorioso nella causa, in cui si era costituito solo per chiedere la conferma della sentenza di primo grado, laddove la Corte d'Appello lo aveva escluso, così esonerandolo dal pagamento di contributi. Lamenta anche la non corretta quantificazione della pretesa perché la causa ha valore di € 11.122 e il CUT eventualmente dovuto sarebbe solo di € 355.
L'ente riscossione si era costituito rilevando: la regolarità della notifica presso il domicilio professionale del difensore, i cui effetti permangono per gli atti inerenti quel giudizio (compresa ad es. l'imposta di registro dovuta sulla sentenza) e dunque anche per la regolarizzazione del CUT. Nel merito, rileva che il COMUNE aveva introdotto, in grado di appello, domande subordinate in via riconvenzionale senza nemmeno dichiarare il valore della causa;
dunque la pretesa è legittima.
La Corte in primo grado ha rigettato le eccezioni preliminari (ritenendo regolare e corretta la notifica al difensore domiciliatario nel processo civile cui si riferiva la pretesa integrazione del CUT); ha accolto il ricorso nel merito rilevando che il COMUNE è risultato vincitore in primo grado e, nel secondo grado, la Corte ha pronunciato condanna al pagamento del 'doppio contributo' solo a carico della parte soccombente (Associazione_1 ) Si richiama giurisprudenza della Suprema Corte (SSUU
4315/2020): “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria.” Spese di lite compensate perché LI ha fatto quanto doveroso sulla base della richiesta dell'AGO.
Propone appello LI. Ripercorre la vicenda in fatto e chiede la riforma della sentenza:
l'invito di pagamento non è stato impugnato e la pretesa si è cristallizzata, non essendosi fatti valere vizi propri della intimazione;
costituendosi in grado di appello, il COMUNE ha esteso l'oggetto del perimetro del contenzioso introducendo domande nuove in via subordinata;
non è stato dichiarato il valore di lite ai fini del CUT pertanto è dovuto nella misura massima aumentata della metà.
Si è costituito il COMUNE ribadendo l'infondatezza della pretesa e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è fondato e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente doverosa riforma della sentenza di primo grado.
Assume valore dirimente ai fini del decidere la circostanza che l'intimazione di pagamento, in questa sede direttamente impugnata, è stata preceduta dalla notifica regolare (in data 13.02.2021) di invito al pagamento di quanto dovuto a titolo di integrazione del pagamento del CUT. L'importo non
è stato pagato e l'invito non è stato impugnato tempestivamente;
sicché quella pretesa si è cristallizzata e la successiva intimazione di pagamento (notificata il 21.09.2023) si sarebbe potuta impugnare solo per vizi propri che, nel presente contenzioso, non sono stati prospettati. Infatti,
l'unico contenuto autonomo della intimazione è rappresentato dalla irrogazione della sanzione, che tuttavia segue per legge alla definitività della pretesa. In effetti, l'invito al pagamento del CUT è atto autonomamente impugnabile in quanto atto impositivo espressione di una pretesa erariale (Cass. ord. 22971/2021 e ord. 16288/2021) e l'omessa impugnazione nei termini di legge comporta la cristallizzazione della pretesa.
Il ricorso originario è dunque inammissibile nella misura in cui pretende di contestare il merito della pretesa attraverso l'impugnazione della intimazione di pagamento emessa, senza tuttavia che sia stato impugnato il prodromico invito al pagamento.
In ogni caso, per esigenze di completezza espositiva e per dare conto dei temi prospettati dalle parti, deve anche rilevarsi come il ricorso fosse infondato nel merito.
La lettura della comparsa di risposta del COMUNE nel giudizio civile (non è invece stata depositata la sentenza della Corte d'Appello) conferma che, in via subordinata, sono state introdotte domande riconvenzionali e di manleva da parte dell'assicurazione Società_1; dal momento che ogni domanda genera l'obbligo di versare il CUT, esso era dovuto.
In ordine alla quantificazione, dal momento che la parte non aveva indicato il valore della domanda, come previsto dalla legge, è dovuto il CUT nella misura massima (e 1.686) aumentato della metà e così € 2.529. LI si è comportata ritualmente, adempiendo i propri obblighi in base a quanto trasmessole dall'ufficio giudiziario (artt. 16 e 248 TUSG e art. 6 Convenzione tra Equitalia
Giustizia spa e Ministero Giustizia).
La natura della controversia e la particolarità delle circostanze di fatto rappresentate integrano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite con riferimento al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie appello di LI ZI spa e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo in primo grado. Spese del doppio grado compensate.
Milano, 4 febbraio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
IA RE AN OV
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DA, Presidente ED MARIANTONIETTA, Relatore BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1368/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune Di Lipomo - 00533010138
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4276/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi: - SANZIONE C.U.C. n. 010542/2023 CONTR.UN.CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 292/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto una intimazione di pagamento emessa per conto del Ministero
Giustizia (Corte d'Appello Milano) per omesso o insufficiente pagamento del CUT in relazione al processo RGA 003057/2018. A monte, un invito al pagamento trasmesso dalla cancelleria.
L'ente comunale, premesso che l'invito al pagamento prodromico non ha natura provvedimentale e non è atto autonomamente impugnabile, lamentava la nullità assoluta della notifica (sia dell'invito sia della intimazione) perché effettuata non al Sindaco, ma al difensore domiciliatario nel corso del processo (e gli effetti della domiciliazione si sono esauriti con il deposito della sentenza). Nel merito rappresentava che il COMUNE è risultato vittorioso nella causa, in cui si era costituito solo per chiedere la conferma della sentenza di primo grado, laddove la Corte d'Appello lo aveva escluso, così esonerandolo dal pagamento di contributi. Lamenta anche la non corretta quantificazione della pretesa perché la causa ha valore di € 11.122 e il CUT eventualmente dovuto sarebbe solo di € 355.
L'ente riscossione si era costituito rilevando: la regolarità della notifica presso il domicilio professionale del difensore, i cui effetti permangono per gli atti inerenti quel giudizio (compresa ad es. l'imposta di registro dovuta sulla sentenza) e dunque anche per la regolarizzazione del CUT. Nel merito, rileva che il COMUNE aveva introdotto, in grado di appello, domande subordinate in via riconvenzionale senza nemmeno dichiarare il valore della causa;
dunque la pretesa è legittima.
La Corte in primo grado ha rigettato le eccezioni preliminari (ritenendo regolare e corretta la notifica al difensore domiciliatario nel processo civile cui si riferiva la pretesa integrazione del CUT); ha accolto il ricorso nel merito rilevando che il COMUNE è risultato vincitore in primo grado e, nel secondo grado, la Corte ha pronunciato condanna al pagamento del 'doppio contributo' solo a carico della parte soccombente (Associazione_1 ) Si richiama giurisprudenza della Suprema Corte (SSUU
4315/2020): “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria.” Spese di lite compensate perché LI ha fatto quanto doveroso sulla base della richiesta dell'AGO.
Propone appello LI. Ripercorre la vicenda in fatto e chiede la riforma della sentenza:
l'invito di pagamento non è stato impugnato e la pretesa si è cristallizzata, non essendosi fatti valere vizi propri della intimazione;
costituendosi in grado di appello, il COMUNE ha esteso l'oggetto del perimetro del contenzioso introducendo domande nuove in via subordinata;
non è stato dichiarato il valore di lite ai fini del CUT pertanto è dovuto nella misura massima aumentata della metà.
Si è costituito il COMUNE ribadendo l'infondatezza della pretesa e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è fondato e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente doverosa riforma della sentenza di primo grado.
Assume valore dirimente ai fini del decidere la circostanza che l'intimazione di pagamento, in questa sede direttamente impugnata, è stata preceduta dalla notifica regolare (in data 13.02.2021) di invito al pagamento di quanto dovuto a titolo di integrazione del pagamento del CUT. L'importo non
è stato pagato e l'invito non è stato impugnato tempestivamente;
sicché quella pretesa si è cristallizzata e la successiva intimazione di pagamento (notificata il 21.09.2023) si sarebbe potuta impugnare solo per vizi propri che, nel presente contenzioso, non sono stati prospettati. Infatti,
l'unico contenuto autonomo della intimazione è rappresentato dalla irrogazione della sanzione, che tuttavia segue per legge alla definitività della pretesa. In effetti, l'invito al pagamento del CUT è atto autonomamente impugnabile in quanto atto impositivo espressione di una pretesa erariale (Cass. ord. 22971/2021 e ord. 16288/2021) e l'omessa impugnazione nei termini di legge comporta la cristallizzazione della pretesa.
Il ricorso originario è dunque inammissibile nella misura in cui pretende di contestare il merito della pretesa attraverso l'impugnazione della intimazione di pagamento emessa, senza tuttavia che sia stato impugnato il prodromico invito al pagamento.
In ogni caso, per esigenze di completezza espositiva e per dare conto dei temi prospettati dalle parti, deve anche rilevarsi come il ricorso fosse infondato nel merito.
La lettura della comparsa di risposta del COMUNE nel giudizio civile (non è invece stata depositata la sentenza della Corte d'Appello) conferma che, in via subordinata, sono state introdotte domande riconvenzionali e di manleva da parte dell'assicurazione Società_1; dal momento che ogni domanda genera l'obbligo di versare il CUT, esso era dovuto.
In ordine alla quantificazione, dal momento che la parte non aveva indicato il valore della domanda, come previsto dalla legge, è dovuto il CUT nella misura massima (e 1.686) aumentato della metà e così € 2.529. LI si è comportata ritualmente, adempiendo i propri obblighi in base a quanto trasmessole dall'ufficio giudiziario (artt. 16 e 248 TUSG e art. 6 Convenzione tra Equitalia
Giustizia spa e Ministero Giustizia).
La natura della controversia e la particolarità delle circostanze di fatto rappresentate integrano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite con riferimento al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie appello di LI ZI spa e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo in primo grado. Spese del doppio grado compensate.
Milano, 4 febbraio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
IA RE AN OV