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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 486/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2166/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0512024 ADDIZIONALE REGIONALE CONSUMO GAS METANO
2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.P.A., in persona del legale rappresentante, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 0512024, notificato a mezzo pec in data 06/05/2024, emesso dalla
Regione Calabria, per mancata/tardiva presentazione della dichiarazione di consumo per l'anno 2018 e/o per il mancato e/o insufficiente e/o tardivo pagamento delle rate di acconto mensili dovute nell'anno 2019.
Deduceva la ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Calabria, essa Società aveva ritualmente presentato la Dichiarazione annuale di consumo e aveva provveduto al versamento delle relative rate in acconto, per come poteva rilevarsi dalla documentazione prodotta in atti.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con successive memorie, la società, comunicava che la Regione Calabria aveva sostituito l'atto impugnato con altro atto n. 0512024, avente ad oggetto la medesima pretesa e che tale atto era stato impugnatolo davanti a questa Corte.
Chiedeva quindi la declaratoria di cessata materia del contendere in relazione al presente contenzioso.
All'udienza del 27 febbraio 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
preso atto della richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere avanzata dal difensore della società ricorrente, a causa dell'emissione di nuovo atto di accertamento, relativo alla identica pretesa, deve riconoscere che è cessata la materia del contendere. Tenuto conto dell'emissione da parte dell'ente impositore di un nuovo atto di accertamento,ritiene sussistano giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione prima, dichiara non luogo a deliberare essendo cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 27 febbraio 2025
Il Presidente Relatore
TE TT
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2166/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0512024 ADDIZIONALE REGIONALE CONSUMO GAS METANO
2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.P.A., in persona del legale rappresentante, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 0512024, notificato a mezzo pec in data 06/05/2024, emesso dalla
Regione Calabria, per mancata/tardiva presentazione della dichiarazione di consumo per l'anno 2018 e/o per il mancato e/o insufficiente e/o tardivo pagamento delle rate di acconto mensili dovute nell'anno 2019.
Deduceva la ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Calabria, essa Società aveva ritualmente presentato la Dichiarazione annuale di consumo e aveva provveduto al versamento delle relative rate in acconto, per come poteva rilevarsi dalla documentazione prodotta in atti.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con successive memorie, la società, comunicava che la Regione Calabria aveva sostituito l'atto impugnato con altro atto n. 0512024, avente ad oggetto la medesima pretesa e che tale atto era stato impugnatolo davanti a questa Corte.
Chiedeva quindi la declaratoria di cessata materia del contendere in relazione al presente contenzioso.
All'udienza del 27 febbraio 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
preso atto della richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere avanzata dal difensore della società ricorrente, a causa dell'emissione di nuovo atto di accertamento, relativo alla identica pretesa, deve riconoscere che è cessata la materia del contendere. Tenuto conto dell'emissione da parte dell'ente impositore di un nuovo atto di accertamento,ritiene sussistano giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione prima, dichiara non luogo a deliberare essendo cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 27 febbraio 2025
Il Presidente Relatore
TE TT