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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2787/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130029314540000 IRPEF-ALTRO 2006
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013831750000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6240/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 24/05/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione e
Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 28/05/2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 100 2024 90138317 50 000, notificata il 28/03/2025, fondata sulla seguente sottostante Cartella di Pagamento:
1. Cartella di pagamento n. 100 2013 00293145 40 000, asseritamente notificata in data 24/01/2014, relativa al mancato pagamento di Irpef ed Addizionali per l'anno 2006, per un importo pari ad € 3.481,72.
La ricorrente ha impugnato il predetto atto impositivo eccependo:
- Mancata notifica degli atti presupposti, non essendo mai stata notificata la Cartella di Pagamento ivi richiamata;
- Intervenuta Decadenza della potestà accertatrice e Prescrizione del presunto debito, essendo spirato il termine quinquennale previsto dalla legge in assenza di qualsiasi atto interruttivo;
- Difetto di motivazione, non essendo state riportate le modalità di calcolo degli interessi;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 22/07/2025, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notificazione della sottostante
Cartella di Pagamento che, non essendo stata impugnata, ha cristallizzato la pretesa creditoria.
Ha poi precisato che la predetta Cartella deriva dall'Avviso di Accertamento n. AUREQ0107028702008/3, tempestivamente impugnato da controparte il data 27/02/2009 con ricorso rubricato al n. di R.G. 1688/2009, respinto con sentenza n. 169/06/2010 depositata l'01/06/2010, della CTP di Salerno, divenuta definitiva per mancata opposizione.
Ha infine fatto rilevare che alla notifica della Cartella di Pagamento aveva fatto seguito la notifica dell'Intimazione di Pagamento n. 100 2018 90064441 25/000 in data 03/09/2019 che, in quanto pure non impugnata, ha evitato lo spirare del termine prescrizionale, comunque decennale. Versando in atti la relativa documentazione e ritenendo infondati gli ulteriori motivi, ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
La sig.ra Ricorrente_1 , con proprie Memorie Illustrative depositate il 27/11/2025, preso atto delle Memorie di costituzione di controparte e della documentazione da questa versata in atti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha impugnato l'Intimazione di Pagamento oggetto del giudizio eccependo la mancata notifica della sottostante Cartella di Pagamento, oramai asseritamente prescritta in assenza di notifica di eventuali atti interruttivi.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, invece, al fine di legittimare l'Intimazione di Pagamento impugnata, ha prodotto la documentazione comprovante la regolare notifica della Cartella di Pagamento sottesa all'Intimazione di
Pagamento oggetto di causa, con conseguente rigetto dell'eccezione.
Quanto alla seconda eccezione, in via preliminare questo Giudice rileva che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4385 del 19/02/2025, ha ribadito il principio secondo cui ai crediti erariali si applica il termine di prescrizione ordinario decennale, facendo propria la consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, giungendo ad affermare che "il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo".
Premesso quanto sopra, avendo l'Ufficio pure provato di aver notificato in data 03/09/2019 l'Intimazione di
Pagamento n. 100 2018 90064441 25 000 che, non essendo stata impugnata ha cristallizzato la pretesa creditoria, essendo stata notificata, l'Intimazione oggetto di giudizio, entro il successivo termine decennale rispetto alla notifica della precedente Intimazione di Pagamento, è evidente che, almeno in riferimento all'imposta, alcuna prescrizione risulta essere intervenuta.
Quanto alle sanzioni ed agli interessi, invece, considerata la sentenza n. 5220/2024, con la quale la Corte di cassazione ha confermato il proprio orientamento in base al quale le sanzioni e gli interessi si prescrivono in 5 anni (art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda gli interessi e art. 20 d. lgs. n. 472/1997 per le sanzioni),
l'eccezione di parte ricorrente deve ritenersi fondata.
Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto con la conferma delle iscrizioni a ruolo per le imposte e con l'annullamento di quelle per sanzioni ed interessi per intervenuta prescrizione.
Attesa la soccombenza reciproca si dispone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese di giudizio.
Salerno, 19/12/2025 Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2787/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130029314540000 IRPEF-ALTRO 2006
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013831750000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6240/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 24/05/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione e
Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 28/05/2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 100 2024 90138317 50 000, notificata il 28/03/2025, fondata sulla seguente sottostante Cartella di Pagamento:
1. Cartella di pagamento n. 100 2013 00293145 40 000, asseritamente notificata in data 24/01/2014, relativa al mancato pagamento di Irpef ed Addizionali per l'anno 2006, per un importo pari ad € 3.481,72.
La ricorrente ha impugnato il predetto atto impositivo eccependo:
- Mancata notifica degli atti presupposti, non essendo mai stata notificata la Cartella di Pagamento ivi richiamata;
- Intervenuta Decadenza della potestà accertatrice e Prescrizione del presunto debito, essendo spirato il termine quinquennale previsto dalla legge in assenza di qualsiasi atto interruttivo;
- Difetto di motivazione, non essendo state riportate le modalità di calcolo degli interessi;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 22/07/2025, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notificazione della sottostante
Cartella di Pagamento che, non essendo stata impugnata, ha cristallizzato la pretesa creditoria.
Ha poi precisato che la predetta Cartella deriva dall'Avviso di Accertamento n. AUREQ0107028702008/3, tempestivamente impugnato da controparte il data 27/02/2009 con ricorso rubricato al n. di R.G. 1688/2009, respinto con sentenza n. 169/06/2010 depositata l'01/06/2010, della CTP di Salerno, divenuta definitiva per mancata opposizione.
Ha infine fatto rilevare che alla notifica della Cartella di Pagamento aveva fatto seguito la notifica dell'Intimazione di Pagamento n. 100 2018 90064441 25/000 in data 03/09/2019 che, in quanto pure non impugnata, ha evitato lo spirare del termine prescrizionale, comunque decennale. Versando in atti la relativa documentazione e ritenendo infondati gli ulteriori motivi, ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
La sig.ra Ricorrente_1 , con proprie Memorie Illustrative depositate il 27/11/2025, preso atto delle Memorie di costituzione di controparte e della documentazione da questa versata in atti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha impugnato l'Intimazione di Pagamento oggetto del giudizio eccependo la mancata notifica della sottostante Cartella di Pagamento, oramai asseritamente prescritta in assenza di notifica di eventuali atti interruttivi.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, invece, al fine di legittimare l'Intimazione di Pagamento impugnata, ha prodotto la documentazione comprovante la regolare notifica della Cartella di Pagamento sottesa all'Intimazione di
Pagamento oggetto di causa, con conseguente rigetto dell'eccezione.
Quanto alla seconda eccezione, in via preliminare questo Giudice rileva che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4385 del 19/02/2025, ha ribadito il principio secondo cui ai crediti erariali si applica il termine di prescrizione ordinario decennale, facendo propria la consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, giungendo ad affermare che "il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo".
Premesso quanto sopra, avendo l'Ufficio pure provato di aver notificato in data 03/09/2019 l'Intimazione di
Pagamento n. 100 2018 90064441 25 000 che, non essendo stata impugnata ha cristallizzato la pretesa creditoria, essendo stata notificata, l'Intimazione oggetto di giudizio, entro il successivo termine decennale rispetto alla notifica della precedente Intimazione di Pagamento, è evidente che, almeno in riferimento all'imposta, alcuna prescrizione risulta essere intervenuta.
Quanto alle sanzioni ed agli interessi, invece, considerata la sentenza n. 5220/2024, con la quale la Corte di cassazione ha confermato il proprio orientamento in base al quale le sanzioni e gli interessi si prescrivono in 5 anni (art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda gli interessi e art. 20 d. lgs. n. 472/1997 per le sanzioni),
l'eccezione di parte ricorrente deve ritenersi fondata.
Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto con la conferma delle iscrizioni a ruolo per le imposte e con l'annullamento di quelle per sanzioni ed interessi per intervenuta prescrizione.
Attesa la soccombenza reciproca si dispone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese di giudizio.
Salerno, 19/12/2025 Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)