Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7220 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
C.C. 64794 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA31 TAB. ALL. B -N. 5 MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S PREMA DI CASSAZIONE07-220 / 03 Oggetto Tributaria Composta dagli Ill.mi igg.r Dott. Ugo FAVARA - R.G.N. 11851/99 Consigliere Cron.16076 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO RUGGIERO Consigliere Rep. Dott. Francesco SOTGIU Consigliere Ud. 13/11/02 Dott. Simonetta Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere Sasy ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAN SENTENZA CAMPIONE CIV 2 64794 sul ricorso proposto da: N. elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIVILI BRUNO, COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che lo difende unitamente all'avvocato GAFFURI GIANFRANCO, giusta delega in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente - 4112 -1- nonchè
contro
PRIMO UFFICIO DISTRETTUALE II DD MILANO;
intimato Commissioneavverso la sentenza n. 104/98 della tributaria regionale di MILANO, depositata il 28/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore " PIVETTI che ha concluso per il Generale Dott. Marco rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Civili Bruno, dipendente del Credito Italiano s.p.a., proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di I grado contro l'avviso di accertamento emesso a suo carico per la mancata dichiarazione dell'importo percepito nel 1984 a titolo di contributo differenza canoni di affitto conseguente a trasferimento (L.3.436.750). La Commissione Tributaria di primo grado respingeva la domanda che veniva confermata dalla impugnata decisione del giudice d'appello. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi illustrati con successiva memoria con cui deduce l'esistenza di un giudicato esterno e chiede l'applicazione del sopravvenuto regime sanzionatorio più favorevole. Resiste l'Amministrazione finanziaria con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce l'illegittimità della sentenza per violazione di legge e omessa motivazione in ordine all'asserito difetto di titolarità passiva del prestatore di lavoro rispetto alla pretesa tributaria ritenuta esercitabile esclusivamente nei confronti del datore di lavoro-sostituto di imposta. Con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 48 D.P.R. 1973/597 in quanto l'indennità in questione non sarebbe riconducibile al concetto di reddito. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il fatto che l'art. 64, comma primo, del d.P.R. n. 600 del 1973 definisca il sostituto d'imposta come colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri...ed anche a titolo di acconto" non toglie che anche il sostituito debba ritenersi originariamente (e non già solo in relazione alla fase della riscossione) obbligato solidale d'imposta e quindi egli stesso soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri. In coerenza con i principi generali in materia di solidarietà passiva tale rapporto di solidarietà non dà luogo, peraltro, neppure nel processo tributario, a litisconsorzio necessario, per il che ciascuno dei due soggetti può agire ovvero essere convenuto in giudizio, senza che si configuri un litisconsorzio necessario fra di essi.( Cass 10613/00). Ne consegue che, in caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso infondato . La giurisprudenza costante di questa Corte ha affermato che l'indennità di trasferta costituita dalla differenza per i maggiori canoni di locazione concessa temporaneamente dalle banche ai dipendenti ai sensi dell'art. 51 c.c.n.l. in occasione del trasferimento nella nuova residenza costituisce un reddito tassabile sia ai sensi dell'art 48 del dpr 917/86 che ai sensi dell'art. 48 del dpr 597/73 ancorchè non assoggettate dal datore di lavoro a ritenuta d'acconto (Cass 12578/00;Cass 7703/00;Cass 2611/0; Cass 1842/00). Con memoria depositata in cancelleria il contribuente ha eccepito l'esistenza di un giudicato esterno poiché con la sentenza n. 577/00 di questa Corte è stato ritenuto nella causa tra il sostituto d'imposta Credito italiano e l'amministrazione finanziaria che il contributo per maggior canone di locazione fosse intassabile. Tale eccezione non è meritevole di accoglimento. La giurisprudenza costante di questa Corte ha sempre affermato che il giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, purchè risulti dagli atti prodotti nel corso del giudizio di merito poiché la produzione di siffatti documenti nel giudizio di cassazione è preclusa ai sensi dell'art. 372 cpc, il quale consente soltanto la produzione di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso o del controricorso o la nullità della sentenza impugnata .Inoltre, la sopravvenienza del giudicato esterno dopo la proposizione del ricorso o del controricorso non può comportare deroga al citato art. 372 cpc né autorizzare dubbi sulla costituzionalità della norma in esame, vertendosi in tema di limitazioni necessarie rispetto alla compatibilità dello schema adottato per il processo di legittimità con l'attività di istruzione probatoria (Cass 3925/02;Cass 9050/01;Cass 7032/02;Cass 295/00). Alla luce di questi principi l'eccezione non può trovare accoglimento non rinvenendosi negli atti del giudizio di secondo grado la documentazione del giudicato esterno dedotto dal momento che lo stesso è intervenuto dopo la proposizione del ricorso per cassazione. Con la memoria depositata,il ricorrente ha invocato l'applicazione,in relazione alle sanzioni applicate della disciplina più favorevole di cui al d.lvo 472/97 ( in particolare l'articolo 6) e di cui all'art. 10 della legge 212/00. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tema di violazioni di norme tributarie, il principio del "favor rei”, introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997. n.472, può trovare applicazione per la disciplina di fattispecie i cui antecedenti ( e cioé: violazione di norme tributarie per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione;
contestazione della violazione;
provvedimenti sanzionatori dell'amministrazione finanziaria) risalgano al tempo anteriore a quello che prende inizio dall'entrata in vigore del decreto legislativo in questione (1 aprile 1998), purché per le fattispecie medesime torni applicabile la norma transitoria dell'art. 25, commi primo e secondo, dello stesso decreto. In particolare, procedimenti in corso di cui all'art. 25, comma secondo, del D.Lgs. n.472 del 1997, nei quali si applicano gli artt. 3. 4. 5, 6, 8 e 12 del medesimo decreto, sono quelli in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, il provvedimento di contestazione o di irrogazione della sanzione non era ancora divenuto definitivo e quelli nei quali alla stessa data, in relazione all'avvenuta impugnazione in via amministrativa o giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio, non era intervenuta una pronuncia definitiva.(Cass 3830/01). Nel caso di specie rileva la Corte che, alla data di emanazione della sentenza della Commissione tributaria regionale (16.4.98), era già applicabile il decreto legislativo in esame per cui, la Commissione in esame avrebbe dovuto fare applicazione della nuova normativa sopravvenuta. Il fatto che ciò non sia avvenuto avrebbe dovuto costituire motivo specifico di ricorso per cassazione. Nel caso di specie invece siffatta mancanza è stata dedotta soltanto con la memoria per cui la doglianza relativa alla mancata applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole di cui al d.lvo 472/97, essendo stata presentata solo in sede di memoria, deve ritenersi inammissibile. La doglianza in questione può peraltro essere accolta limitatamente alla mancata applicazione ove ne dovessero sussistere i presupposti - del - regime sanzionatorio più favorevole di cui all'art. 10 della legge 212/00 essendo tale normativa entrata in vigore dopo l'emanazione della sentenza impugnata ed essendo la stessa suscettibile di applicazione retroattiva in quanto costituente norma più favorevole per il contribuente. In relazione a tale ultimo aspetto pertanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Veneto perché provveda alla applicazione - ove ne sussistano i presupposti - del più favorevole regime sanzionatorio di cui all'art. 10 della legge 212/00 e proceda, altresì, in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio di cassagione.
PQM
La Corte, Pronunciando sul ricorso, lo accoglie limitatamente alla doglianza sulle sanzioni in riferimento a quanto disposto dalla legge 212/00,lo rigetta nel resto, cassa la sentenza impugnata nei limiti di quanto accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia. Roma 13.11.02 Il Cons.est. DEPO Oggi ... ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA IlPresidente IL CANCE OFHE C Arnaldo Casanc f old LERIA 12 MAG. 2003 LIERE C1 asano Ide